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Diritto d'autore

La "bozza Corasaniti" per la riforma del diritto d'autore

03.11.05

 

Protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi al suo esercizio

(CODICE DEL DIRITTO D’AUTORE )

TITOLO I

DISPOSIZIONI SUL DIRITTO D’AUTORE

Art. 1

(Principi generali)

1. La protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi di cui al presente codice è riconosciuta di rilevante interesse generale ai fini della promozione e dell’incremento delle attività culturali di creazione e diffusione delle opere dell’ingegno, in relazione agli articoli 2, 4, 9, 21 e 33, 35, 41,42 della Costituzione ed all’art. 27, comma 2 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ed in conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione europea.

CAPO I

OPERE PROTETTE

Art. 2

(Contenuti della creazione intellettuale tutelati )

1. Sono protette ai sensi del presente codice le opere dell’ingegno di carattere creativo qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, quali:

1)le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2)le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3)le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4)le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia ;

5)i disegni e le opere dell’architettura e le forme grafiche stilistiche del disegno industriale ;

6) le opere cinematografiche, le opere audiovisive e le opere costituite da sequenze di immagini in movimento, compresi i soggetti e le sceneggiature di opere audiovisive o di trasmissioni o serie di trasmissioni radiofoniche o televisive;

7) le opere fotografiche e videografiche elaborate in qualsiasi forma creativa ;

8)i programmi per elaboratore consistenti in sistemi operativi e programmi applicativi di utilità o gioco destinati ad essere utilizzati mediante dispositivi o sistemi informatici , in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore . Restano esclusi dalla tutela accordata dal presente codice le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine “programma” comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso consistente nei codici sorgenti,ove riservati, e nelle istruzioni utilizzate per la programmazione ;

9) le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore quali le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante dispositivi o sistemi informatici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.

Art. 3

(Opere collettive)

1. Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

Art. 4

(Elaborazioni creative)

1. Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresí protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

Art. 5

(Documentazione pubblica e amministrativa)

1. Le disposizioni di questo codice non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato, delle Istituzioni e Amministrazioni pubbliche italiane europee ed estere. E’ libera la riproduzione e la diffusione di leggi,regolamenti atti amministrativi e provvedimenti giudiziari.

CAPO II

SOGGETTI DEL DIRITTO

Art. 6

(Acquisto del diritto d’autore)

1. Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Art. 7

(Autore dell’opera collettiva ed elaborativa )

1. È considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa.

2. È considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

Art. 8

(Indicazione dell’autore)

1. È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell’opera stessa.

2. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.

Art. 9

(Opere anonime o pseudonime)

1. Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un’opera anonima, o pseudonima, è ammesso a far valere i diritti dell’autore, finché non si sia rivelato.

2. Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma del l’articolo precedente.

Art. 10

(Esercizio del diritto d’autore nelle opere collettive)

1. Se l’opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

2.Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

3.Sono applicabili le disposizioni del codice civile che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l’opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l’accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell’opera può essere autorizzata dall’autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

CAPO III

CONTENUTO E DURATA DEL DIRITTO D’AUTORE

Sezione I

Protezione dell’utilizzazione economica dell’opera

Art. 11

(Diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’autore )

1. L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera, anche in raccolta, nonché di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione.

2.Ha altresí il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questo codice, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

3.È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

4. L’autore ha diritto di pubblicare l’opera anche in raccolta e di introdurvi qualsiasi modificazione.

Art. 12

(Opere protette di pubbliche amministrazioni ed enti)

1.Alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni e agli enti locali spetta, salvo diverso accordo con l’autore, il diritto di utilizzazione economica sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

2 . Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, ed alle Università ed ai centri universitari di ricerca , accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

Art. 13

(Opere create in ambito di rapporti di lavoro dipendente o professionali )

1. Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno create dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

2. Se l’opera è creata su commissione o in rapporto di lavoro autonomo i diritti di utilizzazione economica dell’opera si trasferiscono al committente o datore di lavoro nei limiti dell’oggetto e della causa del contratto .

Art. 14

(Diritto di riproduzione dell’opera)

1. Il diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento tecnologico di riproduzione.

2. E’ considerata altresì riproduzione qualsiasi registrazione in formato digitale su supporto elettronico o trasposizione da formato analogico a formato digitale di opere dell’ingegno.

Art. 15

(Diritto di trascrizione dell’opera)

1Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l’uso dei mezzi atti a trasformare l’opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell’articolo precedente.

Art. 16

(Diritti di esecuzione e comunicazione pubblica dell’opera)

1. Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare, recitare o comunicare in pubblico, anche mediante tecnologie analogiche o digitali, ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, audiovisiva o opera costituita da sequenze di immagini in movimento di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale.

2. Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione, recitazione dell’opera in ambito domestico o nel corso di festeggiamenti di carattere privato , nel corso di funzioni o manifestazioni religiose o nell’ambito ricreativo o formativo di istituti di istruzione o di cura , purché non effettuata a scopo di lucro.

Art. 17

(Diritti su esecuzioni dell’opera da parte di istituzioni sociali )

1.Agli autori spetta un compenso ridotto quando l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera avvengono nella sede di centri o istituzioni sociali o di associazioni culturali o di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (S.i.a.e.) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata forfetariamente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Comitato per il diritto d’autore , tale provvedimento stabilisce anche i criteri e le modalità per l’individuazione dei soggetti sociali interessati.

Art. 18

(Diritto di diffusione e distribuzione a distanza delle opere protette)

1.Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico dell’opera ha per oggetto l’impiego di qualsiasi mezzo tecnologico di diffusione dei contenuti a distanza o di telecomunicazione,ad accesso libero o condizionato ad opera degli utenti,compresa la radio, la televisione in forma analogica o digitale e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo o mediante sistemi interattivi , nonché le comunicazioni al pubblico codificate con particolari condizioni di accesso ; comprende ,altresì, la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2.Il diritto di cui al comma precedente non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

Art. 19

(Contenuti del diritto esclusivo di distribuzione delle opere )

1.Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma di sfruttamento multimediale , dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa e comprende, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati che non fanno parte dell’Unione Europea.

2. Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.

3. Quanto disposto dal comma precedente non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso sia consentita la realizzazione di copie dell’opera.

4. Ai fini dell’esaurimento del diritto di distribuzione non costituisce esercizio del diritto esclusivo la consegna gratuita di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

Art. 20

(Disposizioni particolari per la emissione di opere protette con trasmissioni televisive via satellite)

1.Ai fini del presente codice si intende per:

a)satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;

b)comunicazione al pubblico via satellite: l’atto di inserire sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell’organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno Stato non comunitario nel quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce il presente codice:

1)se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente codice, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;

2)se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato membro dell’Unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché l’organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dal presente codice, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l’organismo di radiodiffusione;

c)ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un’emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro Stato membro dell’Unione europea e destinata alla ricezione del pubblico.

Art. 21

(Diritti di traduzione )

1. Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell’opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione o di adattamento dell’opera previste dalla presente codice.

Art. 22

(Diritti di noleggio e prestito delle opere )

1.Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

2.Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.

3.L’autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.

4.I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.

5.L’autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra la S.i. a. e. e le categorie interessate detto compenso è stabilito, su istanza di una delle parti , dal Comitato per il diritto d’autore .

6.I commi precedenti non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata

Art. 23

(Esercizio dei diritti connessi )

1. I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

2. Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.

Sezione II

Protezione dell’opera

a tutela della personalità dell’autore

Art. 24

(Diritti morali dell’autore)

1. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, ivi compresa la distruzione che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione ed alla sua identità personale e culturale.

2.Tuttavia nelle opere dell’architettura e di progettazione l’autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione o a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera già realizzata. Tuttavia se l’opera riveste rilevante carattere artistico, spetteranno sempre all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni.

3. Dopo la morte dell’autore il diritto previsto dal presente presente articolo può essere fatto valere, senza imite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

4.L’azione, qualora essenziali e prevalenti finalità di tutela degli interessi culturali dello Stato lo richiedano , può altresí essere esercitata dal pubblico ministero competente su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali,sentito il Comitato per il diritto d’autore .

Art. 25

(Diritti morali su opere anonime o pseudonime)

1. L’autore di un’opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.

2. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell’autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e comunicazioni al pubblico o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.

Art. 26

(Inalienabilità dei diritti morali d’autore)

1. I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.

2. L’autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione o per chiederne la soppressione.

Art. 27

(Diritti sulle opere inedite )

1. Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell’autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l’autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l’abbia affidata ad altri.

2.Qualora l’autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.

3.Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l’autorità giudiziaria competente, sentito il pubblico ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da atto scritto.

Sezione III

Durata dei diritti

di utilizzazione economica

Art. 28

(Decorrenza dei diritti di utilizzazione economica per le opere protette)

1. I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

2. Nelle opere collettive , nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.La durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore, si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell’opera come un tutto è di settant’anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata,per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.

Art. 29

(Diritti di utilizzazione economica per opere anonime o pseudonime)

1. Nelle opere anonime o pseudonime, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di settant’anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.

2.Se prima della scadenza di detto termine l’autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall’articolo 24 comma 3 o da persone autorizzate dall’autore, nelle forme stabilite dall’articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell’articolo precedente al comma 1.

Art. 30

(Durata dei diritti di utilizzazione economica a favore di amministrazioni ed enti)

1.La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni e agli enti locali,alle Università ed alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent’anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali, tale durata è ridotta a due anni. Trascorsi tali termini, l’autore riprende integralmente la libera disponibilità di dette opere.

Art. 31

(Durata dei diritti di utilizzazione economica per opere pubblicate in tempi diversi)

1. Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall’anno di pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all’autore.

2.Se si tratta di opera collettiva, periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.

Art. 32

(Durata dei diritti di utilizzazione economica per opere postume )

1. Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell’autore, e salva la applicabilità delle norme a tutela di opere pubblicate per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d’autore ,la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant’anni a partire dalla morte dell’autore.

Art. 33

(Durata dei diritti di utilizzazione economica per le opere cinematografiche o audiovisive)

1. I diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica, audiovisiva o opere costituite da sequenze di immagini in movimento durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, l’ autore della sceneggiatura, ivi compreso l’autore del dialogo e il coordinatore del doppiaggio , e l’autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica o audiovisiva o per opere costituite da sequenze di immagini in movimento.

Art. 34

(Durata dei diritti di utilizzazione economica per le opere fotografiche)

1. I diritti di utilizzazione economica dell’opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’autore.

Art. 35

(Decorrenza dei termini finali di durate dei diritti di utilizzazione economica)

1. I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell’autore o altro evento considerato dalla norma.

CAPO IV

DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

DI PARTICOLARI CATEGORIE DI OPERE

Art. 36

(Opere musicali o coreografiche )

1. In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali comunque realizzate con o senza testi , ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli .

Art. 37

(Diritti di utilizzazione economica sulle parti musicali)

1. L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all’autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.

2.Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.

3.Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell’opera.

4.Nelle altre opere o composizioni musicali comunque denominate con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.

5.Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 38

(Diritti di utilizzazione economica dei testi in opere musicali)

1. L’autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, all’infuori dei casi seguenti:

1)allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta e, nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica;

2)allorché, dopo che l’opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata o eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione nell’ambito di specifici contratti di edizione musicale in conformità alle disposizioni del presente codice.

3)allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l’opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di due anni, se si tratta di altra composizione.

2.Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.

Art. 39

(Riacquisto dei diritti di utilizzazione economica dei testi in opere musicali)

1. Nel caso previsto dal comma 1 n.1 dell’articolo precedente l’autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio dell’eventuale azione di danni a carico del compositore.

2.Nei casi previsti dal comma 1 numeri 2 e 3 dell’articolo precedente e senza pregiudizio dell’azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull’opera già musicata rimane fermo, ma l’opera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.

Art. 40

(Diritti di utilizzazione economica per spettacoli musicali e di intrattenimento )

1. Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole e di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili,o spettacoli in cui la parte musicale ha esclusivamente funzione di accompagnamento scenico , l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all’autore della parte coreografica o pantomimica, e, nelle riviste musicali o negli spettacoli di intrattenimento , all’autore della parte letteraria.

Sezione II

Opere collettive ed editoriali

Art. 41

(Diritti di utilizzazione economica sulle opere editoriali)

1.Nell’opera collettiva, salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore dell’opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall’applicazione dell’articolo 7.

2.Ai singoli collaboratori dell’opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con la osservanza dei patti convenuti e, in difetto, delle norme seguenti.

Art. 42

(Diritti di utilizzazione economica di articoli giornalistici )

1. Salva l’applicazione di specifiche disposizioni dei contratti collettivi di lavoro giornalistico ,se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l’autore riprende il diritto di disporre liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell’accettazione nel termine di un mese dall’invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell’accettazione.

2.Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l’autore può utilizzare l’articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.

Art. 43

(Diritti di utilizzazione economica nelle opere editoriali collettive)

1. Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d’uso.

2.Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.

Art. 44

(Modificazioni ai contributi editoriali giornalistici)

1. Salva l’applicazione di specifiche disposizioni dei contratti collettivi di lavoro giornalistico il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell’articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini informativi del giornale.

2.Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell’autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

Art. 45

(Diritto di riproduzione di contributi editoriali ad opere collettive)

1. L’autore dell’articolo, o altra opera, che sia stato riprodotto in un’opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l’opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.

2.Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l’autore, salvo patto contrario, ha altresí il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali .

Art. 46

(Conservazione e restituzione dei contributi editoriali)

1. L’editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.

Sezione III

Opere cinematografiche ed audiovisive

Art. 47

(Coautori delle opere audiovisive o cinematografiche)

1. Si considerano coautori dell’opera cinematografica o prodotta per la televisione l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, gli autori della colonna sonora e degli effetti visivi , del montaggio e della sincronizzazione sonora ed il direttore artistico .

Art. 48

(Diritti di utilizzazione economica delle opere audiovisive o cinematografiche )

1.L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell’opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

2.Si presume produttore dell’opera cinematografica chi è indicato come tale nell’opera stessa secondo le forme d’uso ed in conformità con le disposizioni speciali in materia di cinematografia.

Art. 49

(Diritti del produttore cinematografico )

1.L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento dei diritti economici derivanti dalla trasmissione televisiva o dalle proiezioni cinematografiche cinematografico dell’opera prodotta e da ogni forma di sfruttamento multimediale dei supporti che ne riproducono il contenuto.

2.Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell’opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nel presente articolo .

3.Gli autori della musica , delle composizioni musicali utilizzate o della colonna sonora realizzata appositamente per il film ,i responsabili della fotografia e degli effetti visivi, dei dialoghi nonché i direttori del doppiaggio sincronizzato hanno diritto di percepire, direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l’opera o la diffondono nelle forme previste dal presente codice , un equo compenso determinato forfetariamente anche in considerazione dello sfruttamento multimediale delle opere prodotte. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti e su istanza di una delle parti , dal Comitato per il diritto d’autore .

4.Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, ed i soggetti di cui al precedente comma qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell’opera cinematografica o delle vendite e dei noleggi dei supporti audiovisivi nei quali siano riprodotte per la distribuzione , hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate ed in mancanza di accordi con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 50

(Equo compenso per gli autori e gli esecutori di attività professionali comunque operanti nel settore audiovisivo e cinematografico)

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo ,in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche, un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite , in forma analogica o digitale e per ogni forma di sfruttamento economico multimediale .

2.Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica se riferita espressamente ai contenuti delle opere oggetto delle relative prestazioni.

3.Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche, espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresí, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti inserimenti testuali ,traduzione o adattamento con esecuzione di doppiaggio o predisposizione di sottotitoli della versione in lingua italiana dei dialoghi .

4.Ciascun compenso tra quelli previsti dal presente codice non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dal presente articolo è fissato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il Comitato per il diritto d’autore .

Art.51

(Modificazioni ai contributi necessarie per l’adattamento cinematografico televisivo o multimediale )

1 . Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell’opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico ,televisivo o multimediale .L’accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all’opera cinematografica, quando manchi l’accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati è effettuato ,su domanda di una delle parti, da un collegio arbitrale nominato dal Ministro peri beni e le attività culturali su designazione del Comitato per il diritto d’autore.

Art. 52

(Diritti dei coautori di indicazione dei contributi nei titoli dell’opera audiovisiva o cinematografica)

1. Gli autori dell’opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell’opera, siano menzionati nei titoli finali dell’ opera audiovisiva o cinematografica e sui supporti che la riproducono .

Art. 53

(diritti di riproduzione separata degli autori delle parti letterarie o musicali dell’opera audiovisiva o cinematografica )

1. Salvo patto contrario gli autori delle parti letterarie o musicali dell’opera audiovisiva o cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.

Art. 54

(Libera disponibilità dei diritti degli autori

in caso di mancata realizzazione dell’opera audiovisiva o cinematografica)

1. Se il produttore non porta a compimento l’opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l’opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell’opera stessa.

Art. 55

(Disposizioni sulle opere audiovisive comunque realizzate)

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano in quanto compatibili alle opere audiovisive comunque realizzate e destinate alla diffusione pubblica e alle opere artistiche o musicali (quali spot pubblicitari , clip o videoclip) comunque costituite da sequenze di immagini in movimento .

Sezione IV

Opere radiodiffuse

Art. 56

(Diritti sulle opere trasmesse )

1. Il diritto di radiodiffusione dal vivo o con trasmissione registrata spettante all’autore, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato in conformità ai principi del presente codice .

2. I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione in conformità alle buone norme e metodologie tecniche di registrazione ,trasmissione e ricezione dei segnali visivi e sonori a tutela dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

3. È necessario il consenso dell’autore per trasmettere le opere nuove , le prime rappresentazioni stagionali delle opere inedite o qualsiasi programma o serie di trasmissioni che formi oggetto di elaborazione o espressione creativa in conformità alle disposizioni del presente codice.

4.Il nome dell’autore e dei titolari dei diritti connessi ed il titolo dell’opera devono essere radiodiffusi o menzionati nei titoli finali dell’ opera trasmessa .

Art. 57

(Registrazioni di opere trasmesse )

1. Senza pregiudizio dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi agli organismi di radiodiffusione è consentita la registrazione effimera su disco o su altro supporto digitale di un’opera, al fine della sua radiodiffusione per necessità orarie o di qualità tecnica , sempre che la registrazione effimera non sia destinata a ulteriore diffusione esterna in violazione delle disposizioni sui diritti dei titolari previste dal presente codice .

2. E’ consentita la conservazione in archivi delle registrazioni per esigenze di documentazione sulle trasmissioni in conformità alle vigenti disposizioni speciali che regolano il sistema radiotelevisivo pubblico e privato e la tutela dei dati personali , senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali 

Art. 58

(Diritti degli autori delle opere trasmesse)

1. L’autore dell’opera trasmessa , ai termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall’ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall’autorità giudiziaria.

2. La domanda non può essere promossa dinanzi l’autorità giudiziaria prima che sia esperito un tentativo di conciliazione davanti al Comitato per il diritto d’autore..

Art. 59

(Equo compenso per gli autori delle opere trasmesse)

1. L’equo compenso spettante agli autori delle opere trasmesse è liquidato in base al numero delle trasmissioni e sulla base di criteri di adeguatezza che tengono conto dei dati oggettivi sulla programmazione effettuata e sulle fasce di ascolto disponibili presso registri o in possesso degli organismi istituzionali preposti alla vigilanza e al controllo del sistema radiotelevisivo ,del numero e delle modalità delle trasmissioni differite o ripetute ove espressamente risultante. In mancanza di accordo tra le parti l’importo dell’equo compenso è determinato dal Comitato per il diritto. d’autore su richiesta di una delle interessate .

Art. 60

(Equo compenso in caso di diffusione pubblica in esercizi commerciali)

1. Per l’esecuzione in esercizi commerciali , a mezzo di apparecchi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse o registrate , è dovuto all’autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d’accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) e la rappresentanza della associazione sindacale competente o in difetto ,dal Comitato per il diritto d’autore che tiene conto ,nella relativa determinazione ,del carattere e dell’ambito delle attività specificamente interessate.

Sezione V

Opere registrate su supporti

Art. 61

(Diritti dell’autore sulle opere registrate)

1L’autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo:

1)di adattare e di registrare l’opera sopra su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;

2)di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito, gli esemplari dell’opera cosí adattata o registrata;

3)di eseguire pubblicamente e di comunicare l’opera al pubblico mediante l’impiego di qualunque supporto.

2. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.

3 Per quanto riguarda la radiodiffusione e la diffusione pubblica, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nelle precedenti disposizioni .

Art. 62

(Indicazioni identificative dei supporti riproducenti opere protette)

1. I supporti analogici e digitali nei quali l’opera dell’ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino adeguatamente e stabilmente le indicazioni seguenti:

1)titolo dell’opera riprodotta;

2)nome dell’autore;

3)nome dell’artista interprete od esecutore. Il complesso musicale ,orchestrale o corale è indicato col nome d’uso;

4)data della fabbricazione.

Art. 63

(Fabbricazione ed utilizzazione dei supporti)

1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell’autore, in conformità alle disposizioni del presente codice.

2.Si considerano lecite le modificazioni dell’opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.

Sezione VI

Programmi per elaboratore

Art. 64

(Diritti sui programmi per elaboratore)

1.Fatte salve le eccezioni previste dai successivi commi , i diritti esclusivi conferiti dal presente codice sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a)la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti;

b)la traduzione, l’adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell’opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

c)qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all’interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

Art. 65

(Attività di adattamento tecnico consentite sui programmi informatici )

1.Salvo patto contrario, non sono soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nel comma precedente , lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l’uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori o per renderlo compatibile funzionalmente con il proprio sistema o dispositivo informatico utilizzato.

2.Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l’uso .

3.Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l’autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente articolo sono nulle .

Art. 66

(Interventi essenziali all’interoperabilità del programma informatico consentiti)

1.L’autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi del precedente articolo comma 1 lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;

b)le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);

c)le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l’interoperabilità.

2.Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:

a)siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell’interoperabilità del programma creato autonomamente;

b)siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l’interoperabilità del programma creato autonomamente;

c)siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.

3.Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma.

Art. 67

(Garanzie per l’utente di programmi informatici )

1. L’utente ha diritto di poter ottenere ,senza ulteriori spese , gli aggiornamenti (upgrade) al programma informatico indispensabili al funzionamento del programma medesimo ,sulla base dell’evoluzione dei sistemi informativi, o le informazioni tecniche che risultino essenziali a garantire la sicurezza dei dati personali ovvero dei documenti informatici elaborati mediante utilizzazione lecita del programma medesimo o che garantiscano la agevole conversione dei dati elaborati in modo tale da salvaguardare il risultato delle proprie autonome elaborazioni creative.

Sezione VII

Banche di dati

Art. 68

(Diritti dell’autore di una banca di dati)

1.L’autore di una banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

a)la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b)la traduzione, l’adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;

c)qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell’Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all’interno dell’Unione stessa, le vendite successive della copia;

d)qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

e)qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

Art. 69

(Attività di accesso e consultazione della banca dati consentite)

1.Non sono soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo precedente da parte del titolare del diritto:

a)l’accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica , non svolta nell’ambito di un’impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell’ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all’autorizzazione del titolare del diritto;

b)l’impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o nell’ambito e per le finalità proprie di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

2.Non sono soggette all’autorizzazione dell’autore le attività indicate nel presente articolo poste in essere da parte dell’utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono comunque necessarie per l’accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l’utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

3.Le clausole contrattuali pattuite in violazione del precedente comma 2 sono nulle ai sensi dell’articolo 1418 codice civile.

4.Le disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare dei diritti o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.

CAPO V

ECCEZIONI E LIMITAZIONI

Sezione I

Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Art. 70

(Riproduzione di contenuti informativi o per finalità informative )

1. Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, comunque messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell’autore, se riportato.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o di materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato.

Art. 71

(Libera riproduzione di interventi istituzionali o eventi di interesse pubblico)

1.Gli interventi istituzionali di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico o le sequenze di immagini riguardanti eventi culturali ,di spettacolo o sportivi ripresi dal vivo ,ove ciò non formi oggetto di esclusiva a favore dei legittimi titolari dei diritti di trasmissione ad essi relativi, possono essere riprodotti anche per estratto in qualsiasi forma editoriale o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dall’essenzialità dello scopo informativo, indicando la fonte, il nome dell’autore o del detentore dei diritti e la data e luogo dell’evento.

Art. 72

(Libera riproduzione nell’ambito di attività istituzionali)

1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini istituzionali nelle attività parlamentari ,regionali o locali e per le funzioni giudiziarie od amministrative , purché si indichino la fonte e, ove possibile il nome dell’autore.

Art. 73

(Riproduzione ad uso personale)

1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori e degli utenti , fatta a mano o con mezzi di riproduzione di uso individuale o scansione digitale ,sempre che non funzionale a vendita o diffusione incontrollata dell’opera nel pubblico.

2.È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico effettuata dai predetti organismi per i propri servizi e non destinata a diffusione esterna senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto ed indiretto.

3. E’ consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno, diverse da spartiti e partiture musicali effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell’ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura del compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti dalla presente codice. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall’ISTAT per i libri.

5.Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all’interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, salvo che si tratti di edizione esaurita in commercio,possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto. Tale compenso è posto a carico dei fruitori del servizio, riscosso a cura delle biblioteche e direttamente versato ogni anno da queste o dagli enti dai quali le biblioteche dipendono nell’ambito degli introiti per i servizi al pubblico delle biblioteche.

6. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal presente codice la vendita al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettante all’autore comporta il risarcimento del danno agli aventi diritto.

Art. 74

(Atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico)

1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla vigente normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali.

Art. 75

(Prestito a fini di promozione culturale e studio personale di opere protette )

1.Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto se ha ad oggetto esclusivamente:

a)gli esemplari a stampa delle opere ;

b)i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o costituite da sequenze d’immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

2. A fronte dei prestiti concessi le biblioteche e le discoteche dello Stato e degli enti pubblici dovranno riconosce agli editori e agli autori delle opere a stampa nonché agli altri aventi diritto di cui alla lettera b), un equo compenso da determinarsi con accordo delle categorie interessate o, in difetto, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Comitato per il diritto d’autore ,tale decreto individua anche specifiche tipologie di biblioteche e discoteche pubbliche ed associazioni culturali senza scopo di lucro esentate dall’obbligo di remunerazione.

3.Per i servizi interni delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in unico esemplare dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

Art. 76

(Utilizzazioni libere di opere per attività di interesse sociale )

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purchè non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dall’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica o per finalità dimostrative o per fini non commerciali.

2Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.

3. I complessi giovanili e le bande musicali o le fanfare delle forze armate e di polizia dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l’esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.

Art. 77

(Utilizzazioni libere a favore dei disabili)

1. Ai disabili sono consentite a garanzia del diritto di accesso alla informazione ed alla cultura , per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all’handicap, non abbiano carattere commerciale e rendano possibile la fruibilità individuale dell’opera da parte degli utenti disabili.

2. Con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Comitato per il diritto d’autore ,che a tal fine consulta le categorie interessate sono individuate le categorie di portatori di handicap e i criteri per l’individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell’eccezione.

Art. 78

(Utilizzazioni sociali e a fini di studio e di ricerca)

1. E’ libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi,limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.

Art. 79

(Utilizzazioni da parte di enti o associazioni culturali)

1. E’ consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da associazioni culturali , da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il sentito il Comitato per il diritto d’autore ,che a tal fine consulta le categorie interessate.

Art. 80

(Deroghe alle disposizioni in materia di protezione tecnologica delle opere tutelate)

1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di protezione di cui alle disposizioni del presente codice sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l’utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell’autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.

2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le categorie maggiormente rappresentative dei beneficiari, per consentire l’esercizio delle eccezioni previste dal presente codice , su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell’opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell’equo compenso, ove previsto.

3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l’accesso avvenga sulla base di clausole contrattuali.

4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l’esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al Comitato per il diritto d’autore perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione.

5. Dall’applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione II

Riproduzione privata

ad uso personale

Art. 81

(Riproduzione e uso personale di opere tutelate)

1. E’ consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione.

2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale è equiparata ai fini della applicazione delle disposizioni di legge ad attività di riproduzione .

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l’opera è protetta dalle misure tecnologiche di protezione ovvero quando l’accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di protezione , la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

Art. 82

(Equo compenso per la riproduzione privata )

1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi .Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall’acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.

2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali d’intesa con il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato per il diritto d’autore che a tal fine consulta e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell’apposizione o meno delle misure tecnologiche di protezione , nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica e della prevalente destinazione funzionale dei supporti interessati . Il decreto è sottoposto ad aggiornamento biennale in relazione alla evoluzione delle tecnologie e delle caratteristiche funzionali delle memorie e degli apparati .

3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione in forma telematica dalla quale risultino le cessioni effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.

4. Il compenso per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

5. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.

6. Il compenso per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità mutualistiche e di assistenza a favore delle categorie rispettivamente interessate secondo le disposizioni legislative previdenziali di settore vigenti .

Art. 83

(Eccezioni e limitazioni )

1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente codice, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.

2. Le eccezioni e limitazioni al diritto d’autore contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi e, in quanto applicabili, agli altri capi dei titoli II e III.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SUI DIRITTI CONNESSI

ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO D’AUTORE

CAPO I

DIRITTI DEI PRODUTTORI FONOGRAFICI

Art. 84

(diritti di riproduzione e sulla diffusione di opere del produttore fonografico )

1. Il produttore fonografico è la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni mediante qualsiasi supporto analogico o digitale .

2È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.

3.L’utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.

4.Salvi i diritti spettanti all’autore a termini del titolo I, il produttore fonografico ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;

b) di autorizzare la comunicazione al pubblico dei suoi fonogrammi, in qualsiasi modo o forma, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico;

c) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

d) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari.

Art. 85

(Equo compenso per gli artisti interpreti ed esecutori di opere fonografiche)

1. Il produttore fonografico , nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l’utilizzazione, a scopo di lucro, dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il Comitato per il diritto d’autore .

3. Gli artisti interpreti o esecutori hanno diritto ad un equo compenso anche quando l’utilizzazione è effettuata a scopo non di lucro.

4.Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le procedure di cui al precedente comma 2.

Art. 86

(Tutela degli interessi industriali del produttore fonografico)

1. Il produttore ha sempre diritto di opporsi qualora l’utilizzazione dei fonogrammi, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali . Su richiesta dell’interessato, il Ministero per i beni e le attività culturali, in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria competente , sentito il Comitato per il diritto d’autore può autorizzare l’utilizzazione dei fonogrammi, previi accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità della utilizzazione .

2. Il produttore fonografico ,tramite le proprie organizzazioni rappresentative, può segnalare alle istituzioni competenti i casi di abusi e di riproduzione o diffusione di supporti non autorizzata che sia pregiudizievole ai diritti garantiti dal presente codice.

Art. 87

(Durata dei diritti di fissazione fonografica)

1. La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma é lecitamente pubblicato ai sensi del presente codice, la durata dei diritti é di cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione.

Art. 88

(Indicazioni identificative sui supporti fonografici )

1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all’articolo 62 del presente codice , in quanto applicabili.

CAPO II

DIRITTI DEI PRODUTTORI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE

O AUDIOVISIVE O COSTITUITE DA SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO

Art. 89

(Diritti del produttore di opere cinematografiche sulla riproduzione e distribuzione delle opere prodotte )

1.Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del presente codice ,il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o costituite da sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:

a)di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;

b)di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell’originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

c)di autorizzare il noleggio e il prestito dell’originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell’originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l’opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento é pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell’opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.

CAPO III

DIRITTI RELATIVI ALL’EMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA

Art. 90

(Diritti sulle emissioni radiofoniche o televisive)

1.Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questo codice a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, i soggetti che esercitano l’attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:

a)di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;

b)di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte delle fissazioni delle proprie emissioni;

c)di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere;

e)di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro.

f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.

2.I soggetti di cui al comma 1 hanno altresí il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

3.L’espressione « radio-diffusione » ha riguardo all’emissione radiofonica e televisiva.

4.L’espressione « su filo o via etere » include le emissioni via cavo e via satellite.

5.La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione .

CAPO IV

DIRITTO DEGLI ARTISTI INTERPRETI E DEGLI ARTISTI ESECUTORI

Art. 91

(Definizione di artisti,interpreti ed esecutori)

1.Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, anche tramite il doppiaggio sincronizzato per le opere cinematografiche tradotte e la esecuzione in sincronia di musica di sottofondo ,siano esse tutelate o di dominio pubblico.

2.Gli artisti interpreti ed esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:

a)autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;

b)autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte della fissazione delle loro prestazioni artistiche;

c)autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo , nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite, delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, si applica la disposizione dell’art. 85 in materia di equo compenso.

d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;

e)autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;

f)autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni; l’artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo . In difetto di accordo da concludersi tra l’Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della Confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il Comitato per il diritto d’autore .

3.I diritti di cui al precedente comma ,lettera c) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

Art. 92

(Tutela dei diritti degli artisti ,interpreti ed esecutori sulle proprie rappresentazioni artistiche )

1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto ,sulla base delle disposizioni del presente codice di opporsi alla comunicazione al pubblico o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione artistica o culturale.

2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti dell’opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi , opere televisive o cinematografiche.

Art. 93

(Attività di interpretazione ed esecuzione artistica )

1.Agli effetti della applicazione delle disposizioni del presente capo si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:

1)coloro che sostengono nell’opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario e ,nel caso di versione doppiata in lingua italiana ,i doppiatori ;

2)i direttori dell’orchestra o del coro;

3)i componenti i complessi musicali orchestrali o corali,

Art. 94

(Equo compenso a favore degli artisti interpreti ed esecutori)

1.Salva diversa volontà delle parti e la applicabilità delle disposizioni in materia di equo compenso , si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un’opera cinematografica o audiovisiva o costituta da sequenza di immagini in movimento.

2.Agli artisti interpreti ed esecutori che nell’opera cinematografica o audiovisiva o costituita da sequenze di immagini in movimento sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell’opera cinematografica o audiovisiva o costituita da sequenze di immagini in movimento a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.

3Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche o audiovisive costituite da sequenze di immagini in movimento diversa da quella prevista nel comma 2 e nell’articolo 91 comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

4.Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra l’Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della Confederazione degli industriali, è stabilito con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il Comitato per il diritto d’autore .

Art. 95

(Durata dei diritti di artisti,interpreti ed esecutori)

1. I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dell’esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione.

CAPO V

DIRITTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICATE O COMUNICATE

AL PUBBLICO PER LA PRIMA VOLTA DOPO L’ ESTINZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D’AUTORE

Art.96

(Diritti relativi ad opere inedite pubblicate dopo l’estinzione dei diritti patrimoniali d’autore)

1.Senza pregiudizio dei diritti morali dell’autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d’autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un’opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella presente codice, in quanto applicabili.

2.La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.

CAPO VI

DIRITTI RELATIVI AD EDIZIONI

CRITICHE E SCIENTIFICHE DI OPERE DI PUBBLICO DOMINIO

Art. 97

(Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio)

1.Senza pregiudizio dei diritti morali dell’autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, quale risulta dall’attività di revisione critica e scientifica.

2.Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare dei diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.

3.La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata.

CAPO VII

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

Art. 98

(Diritti connessi sulle ritrasmissioni

via cavo o altre forme di comunicazione a distanza )

1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nei capi precedenti ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo o altre forme di comunicazione a distanza secondo le disposizioni del presente codice .

Art. 99

(Attività consentite ai titolari dei diritti connessi)

1. I titolari dei diritti connessi possono utilizzare economicamente il materiale protetto in ogni forma e modo originale, o derivato,nei limiti fissati da questo codice, ed in particolare con l’esercizio dei diritti già disciplinati dal presente capo e dai capi precedenti; tali diritti sono tra di loro indipendenti e l’esercizio di uno di essi non esclude quello di ciascuno degli altri.

Art. 100

(Termini finali di durata dei diritti connessi)

1. I termini finali di durata dei diritti previsti dai Capi precedenti , e dal presente Capo si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento considerato dalla norma.

CAPO VIII

DIRITTI SU BOZZETTI DI SCENOGRAFIA TEATRALE

TELEVISIVA O CINEMATOGRAFICA

Art. 101

(Diritti degli autori di bozzetti o scene teatrali o cinematografiche)

1. All’autore di bozzetti di scene teatrali e delle scenografie televisive e cinematografiche che non costituiscono opera dell’ingegno protetta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del Titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri o altre opere cinematografiche o televisive, oltre quello per il quale è stato composto.

2.Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato o dalla prima proiezione pubblica dell’opera cinematografica o prima diffusione del programma televisivo.

CAPO IX

DIRITTI SULLE FOTOGRAFIE

Art.102

(Fotografie )

1. Sono considerate fotografie, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini fotografiche aventi contenuto creativo , interpretativo o rappresentativo che inquadrino persone o ambienti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico mediante sviluppo e stampa del negativo o in forma digitale o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle opere cinematografiche o audiovisive costituite da sequenze di immagini in movimento.

2.Non sono comprese le riproduzioni di scritti, documenti, carte di affari .

Art. 103

(Diritti del fotografo)

1. Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e vendita del negativo o della stampa della fotografia, salve le disposizioni stabilite del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell’arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta.

2.Tuttavia se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

3.La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

4.Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il Comitato per il diritto d’autore può fissare ,in mancanza di autonoma determinazione delle categorie interessate, apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.

Art. 104

(Cessione dei diritti sulle fotografie)

1. La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell’articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.

2. Gli esemplari della fotografia destinati alla cessione devono portare le seguenti indicazioni che, nel caso di fotografia digitale, possono essere riportate e registrate in tale formato :

1)il nome del fotografo autore dell’inquadratura , o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;

2)la data dell’anno di produzione della fotografia;

3)il riferimento numerico dell’ inquadratura o del fotogramma.

3. Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati negli articoli successivi a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.

Art. 105

(Utilizzazioni libere di immagini fotografiche)

1. La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato con decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali sentito il Comitato per il diritto d’autore.

2.Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell’anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

3.La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita purchè si effettui il pagamento di un equo compenso determinato con decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali sentito il Comitato per il diritto d’autore.

Art. 106

(Durata dei diritti sulle fotografie)

1.Il diritto esclusivo sulle fotografie dura venti anni dalla produzione della fotografia.

Art. 107

(Tutela dei dati personali)

1. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di consenso a tutela dei dati personali delle persone rappresentate di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ,recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

CAPO X

DIRITTI SU ATTIVITA’ GRAFICHE DI PROGETTAZIONE

Art. 108

(Diritti sui progetti grafici e per l’ingegneria )

1. All’autore di progetti di lavori di ingegneria e modelli grafici, in qualunque forma realizzati che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici o forme stilistiche in qualsiasi forma elaborati , compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

2 .Per esercitare il diritto al compenso l’autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito ,anche in forma digitale, del piano o disegno grafico presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.

CAPO XI

PROTEZIONE DEI TITOLI E DELL’ASPETTO ESTERNO DELL’OPERA CREATIVA

Art. 109

(Tutela del titolo dell’opera)

1. Il titolo dell’opera, quando individui l’opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell’autore.

2. Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere cosí diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.

3. È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche giornalistiche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo cosí costante da individuare l’abituale e caratteristico contenuto della rubrica.

4. Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.

Art.110

(Riproduzione illecita di informazioni o notizie)

1. La riproduzione di informazioni e notizie tratte da agenzie di stampa è lecita purché non sia effettuata con atti contrari ai codici deontologici vigenti in materia giornalistica e purché sia sempre citata la fonte.

2. Sono considerati atti illeciti gli atti di riproduzione sistematica ,ed in qualsiasi forma ,confusoria o emulativa con uso ripetuto di informazioni o notizie , pubblicate o trasmesse o radiodiffuse se effettuate , a fine di lucro, da parte di imprese editoriali o di radiodiffusione e di comunicazioni al pubblico.

Art. 111

(Riproduzione illecita dei caratteri identificativi di opere protette )

1. Sono vietate in particolare la riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico e l’utilizzazione in ogni modo e forma della composizione grafica di opere o di parte di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche.

2 . È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, delle sigle o dei caratteri grafici , delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell’aspetto esterno dell’opera dell’ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SUI DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI . DIRITTI ED OBBLIGHI DELL’UTENTE

Art. 112

(Costitutore di una banca di dati )

1.Ai fini del presente titolo si intende per:

a)costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;

b)estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L’attività di prestito non costituisce atto di estrazione;

c)reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L’attività di prestito non costituisce atto di reimpiego.

2.La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell’Unione Europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell’Unione Europea.

3.Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d’autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

4.La presente disposizione si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o residenti abituali nel territorio dell’Unione Europea, ed alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell’Unione Europea ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro d’attività principale all’interno della Unione Europea; tuttavia, qualora la società o l’impresa abbia all’interno della Unione Europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l’attività della medesima e l’economia di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.

5.Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data del completamento stesso.

6.Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma precedente il diritto si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.

7.Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati cosí modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.

8.Non sono consentiti l’estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.

9.Il diritto del costitutore può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge .

Art. 113

(Diritti e obblighi dell’utente di una banca dati)

1.L’utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d’autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.

2.L’utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.

3.Non sono soggette all’autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall’utente legittimo. Se l’utente legittimo è autorizzato ad effettuare l’estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

4.Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi precedenti sono nulle .

5.L’utente ha diritto ,in conformità con le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, e sulla base dell’evoluzione delle tecnologie dei sistemi informativi, all’adozione delle misure essenziali per garantire la funzionalità delle ricerche e la sicurezza dei dati raccolti o estratti mediante utilizzazione lecita della banca dati .

TITOLO IV

MISURE TECNOLOGICHE DI PROTEZIONE.

INFORMAZIONI SUL REGIME DEI DIRITTI

Art. 114

(Misure tecnologiche di protezione)

1. I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di costituzione di banche di dati possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.

2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione.

3. Resta salva l’applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore previste nel presente codice .

Art. 115

(Informazioni digitali sul regime dei diritti)

1. Informazioni digitali sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di costituzione di banche di dati sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.

2. Le informazioni digitali sul regime dei diritti identificano l’opera o il materiale protetto, nonché l’autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d’uso dell’opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I

REGISTRI DI PUBBLICITÀ E DEPOSITO DELLE OPERE

Art. 116

(Registri delle opere protette)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è tenuto un Registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questo codice ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 4 del presente articolo.

2.La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) cura la tenuta di un Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

3.In detti registri sono annotate le opere protette ai sensi di questo codice con le generalità dell’autore, del produttore, della data della pubblicazione o produzione e con le altre indicazioni stabilite dal presente codice e dai regolamenti tecnici di attuazione.

4.Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresí, la tenuta di un Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene annotato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

5.La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell’opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

6.La modulistica e le procedure di tenuta dei Registri di pubblicità sono disciplinate da appositi regolamenti tecnici approvati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato per il diritto di autore.

7.I registri di cui al presente articolo sono tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici e telematici.

Art.117

(Annotazioni degli atti di trasferimento dei diritti)

1. Possono, altresí, essere annotati nel registro, sulla istanza della parte interessata, con le forme stabilite dai regolamenti, gli atti tra vivi che trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti riconosciuti da questo codice, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.

2.Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questo codice o in altre leggi.

3. Gli autori delle opere protetti ai sensi di questo codice o i loro aventi causa hanno facoltà di depositare presso il Ministero per i beni e le attività culturali un esemplare o copia della opera ,anche in formato digitale .

4. Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa.

5. L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto o l’esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questo codice e delle disposizioni delle convenzioni internazionali ,essa tuttavia impedisce l’acquisto o l’esercizio di diritti connessi sulle opere .

CAPO II

TRASMISSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

Art. 118

(Atti dispositivi dei diritti di utilizzazione economica di opere )

1. I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l’applicazione delle norme contenute in questo capo.

2. L’autore ,se maggiorenne, ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.

Art. 119

(Cessione di esemplari di opere)

2. La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questo codice.

3.Tuttavia la cessione di uno stampo o qualsiasi altro mezzo tecnico usato per riprodurre un’opera d’arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l’opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente.

Art. 120

(Forma degli atti di cessione dei diritti connessi)

1. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata in forma scritta o equiparata in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di firma digitale.

Art. 121

(Contratto di concessione dei diritti connessi di distribuzione e ritrasmissione )

1.L’autorizzazione alla ritrasmissione via cavo o con altro sistema di telecomunicazione delle emissioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d’autore, i detentori di diritti connessi ed i distributori.

2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo o con altro sistema di telecomunicazione di un’emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata ,su istanza di parte, con determinazione dal Comitato per il diritto d’autore.

3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica .

Art. 122

(Garanzie reali sui diritti delle opere dell’ingegno)

1. I diritti di pubblicazione dell’opera dell’ingegno e di utilizzazione dell’opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché spettano personalmente all’autore.

2. Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell’utilizzazione e gli esemplari dell’opera, secondo le norme del codice di procedura civile e delle leggi in materia fallimentare.

Sezione II

Trasmissione a causa di morte dei diritti di utilizzazione dell’opera

Art. 123

(Disposizioni sulla successione dei diritti a causa di morte dell’autore )

1.Dopo la morte dell’autore, il diritto di utilizzazione dell’opera, quando l’autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi, per il periodo di tre anni dalla morte , salvo che l’Autorità giudiziaria competente , su istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza ritardo .

2.Decorso il detto periodo, gli eredi, possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nel codice civile.

3.La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che seguono.

Art. 124

(Comunione ereditaria del diritto d’autore)

1.L’amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.

2. Se i coeredi trascurano la nomina dell’amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l’anno dall’apertura della successione, l’amministrazione è conferita alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) con decreto del tribunale del luogo dell’aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell’ente medesimo.

3. La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.

4. L’amministratore cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell’opera. Non può però autorizzate nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l’adattamento dell’opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti almeno un terzo valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del codice civile in materia di comunione.

Sezione III

Disciplina del contratto di edizione

Art. 125

(Contratto di edizione)

1. Il contratto con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nel codice civile , dalle disposizioni di questa sezione.

Art. 126

(Oggetto del contratto di edizione)

1. Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all’autore nel caso dell’edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.

2.Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

3. Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

4. Salvo pattuizione espressa, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l’opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

5. L’alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.

Art. 127

(Contratto di edizione per opere future)

1. Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti:

1)è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l’autore possa creare, senza limite di tempo;

2)senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l’alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;

3)se è stata determinata l’opera da creare, ma non è stato fissato il termine nel quale l’opera deve essere consegnata, l’editore ha sempre il diritto di ricorrere all’Autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l’Autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.

Art. 128

(Risoluzione del contratto di edizione nei casi di opere incompiute )

1. Se l’autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l’opera a termine, dopo che una parte notevole a sé stante è stata compiuta e consegnata, l’editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l’autore abbia manifestata o manifesti la volontà che l’opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà sia manifestata dalle persone indicate nell’articolo .

2. Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell’autore o dei suoi eredi l’opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.

Art. 129

(Tipologie del contratto di edizione)

1.Il contratto di edizione può essere « per edizione » o « a termine ».

2..Il contratto « per edizione » conferisce all’editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent’anni dalla consegna del manoscritto completo.

3.Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.

4. Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.

5. Il contratto di edizione « a termine » conferisce all’editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:

enciclopedie, dizionari;

schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;

lavori di cartografia;

opere drammatico-musicali e sinfoniche.

6.In entrambe le forme di contratto l’editore è libero di distribuire le edizioni del numero di ristampe che reputi conveniente.

Art. 130

(Contrassegni sugli esemplari di opere editoriali )

1. Gli esemplari dell’opera sono contrassegnati dalla S.i.a.e.

Art. 131

(Disciplina delle edizioni successive)

1.Se più edizioni sono previste nel contratto, l’editore è obbligato ad avvisare l’autore dell’epoca presumibile dell’esaurimento dell’edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell’epoca stessa.

2.Egli deve contemporaneamente dichiarare all’autore se intende o meno procedere a nuova edizione.

3.Se l’editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di voler procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende risolto.

4.L’autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistono giusti motivi da parte dell’editore.

Art. 132

(Obblighi dell’autore)

1.L’autore è obbligato:

1)a consegnare l’opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa anche in formato digitale ;

2)a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

2.L’autore ha altresí l’obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall’uso.

Art. 133

(Obblighi dell’editore)

1.L’editore è obbligato:

1)a riprodurre e porre in vendita l’opera col nome dell’autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell’originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;

2)a pagare all’autore i compensi pattuiti.

Art. 134

(Pubblicazione o riproduzione dell’opera oggetto del contratto)

1. La pubblicazione o la riproduzione dell’opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all’editore dell’esemplare completo e definitivo dell’opera.

2. In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell’opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all’editore. L’Autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell’opera e da ogni altra circostanza del caso.

3. È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.

4. Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.

Art. 135

(Risoluzione del contratto di edizione)

1. Se l’acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l’opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l’autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.

2. L’Autorità giudiziaria può accordare all’acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresí limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.

3.Nel caso di risoluzione totale l’acquirente deve restituire l’originale dell’opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.

Art. 136

(Modifiche all’opera edita o in corso di edizione)

1. L’autore può introdurre nell’opera tutte le modificazioni che crede, purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l’opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione.

2.L’autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L’editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato dall’Autorità giudiziaria.

3. Se la natura dell’opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l’autore rifiuti di aggiornarla, l’editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l’opera dell’aggiornatore.

Art. 137

(Compenso spettante all’autore)

1. Il compenso spettante all’autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:

dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;

traduzioni, articoli di giornali o di riviste;

discorsi o conferenze o raccolte di atti

opere scientifiche;

lavori di cartografia;

opere musicali o drammatico-musicali;

opere delle arti figurative.

2. Nei contratti a partecipazione l’editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

Art. 138

(Determinazione del prezzo di copertina dell’opera editoriale)

1. Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall’editore, previo tempestivo avviso all’autore. Questa può opporsi al prezzo fissato o modificato dall’editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell’opera.

2. Se l’opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l’editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l’autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita sottoprezzo o ad uso di macero.

Art . 139

(Trasferimento dei diritti derivanti dal contratto di edizione)

1. L’editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell’autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell’azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell’editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell’opera.

Art. 140

(Estinzione del contratto di edizione )

1. I contratti di edizione si estinguono:

1)per il decorso del termine contrattuale;

2)per l’impossibilità di portarli a compimento a cagione dell’insuccesso dell’opera;

3)per la morte dell’autore, prima che l’opera sia compiuta, salva l’applicazione delle norme dell’articolo 128 comma 2;

4)perché l’opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;

5)nei casi di risoluzione del contratto contemplati dal presente codice

6)nel caso di ritiro dell’opera dal commercio, a sensi delle disposizioni di questo capo.

Art. 141

(Fallimento dell’editore nel corso dell’esecuzione contrattuale)

1.Il fallimento dell’editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.

2.Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l’esercizio dell’azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate dal presente codice.

Sezione IV

Contratti di rappresentazione e di esecuzione.

Art. 142

(Contratto di rappresentazione )

1. Il contratto con il quale l’autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un’opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione o alla diffusione pubblica , è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

2. Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.

Art. 143

(Obblighi dell’autore)

1.L’autore è obbligato:

1)a consegnare il testo dell’opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;

2)a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

Art. 144

(Obblighi del concessionario)

1. Il concessionario è obbligato:

1)a rappresentare l’opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall’autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d’uso, del titolo dell’opera, del nome dell’autore e del nome dell’eventuale traduttore o riduttore;

2)a lasciare verificare la conformità ai principi di cui al presente codice delle forme della rappresentazione autorizzata ;

3)a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti od esecutori in pubblico dell’opera , nel caso in cui questi siano stati espressamente concordati con l’autore .

Art. 145

(Rappresentazione pubblica dell’opera)

1. Alla rappresentazione dell’opera si applicano le disposizioni in materia di edizione , in quanto compatibili con la natura dell’opera e l’attualità della rappresentazione ad eccezione del termine di esecuzione fissato dal contratto che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali od adattamenti teatrali, radiofonici , televisivi cinematografici o multimediali.

ART.146

(Mancata rappresentazione dell’opera)

1. Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell’autore, di ulteriormente rappresentare l’opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l’autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le forme e gli effetti di cui alle disposizioni del presente codice.Le medesime disposizioni si applicanop in caso di mancata realizzazione di adattamento multimediale.

Art. 147

(disposizioni sui contratti di esecuzione musicali o adattamenti multimediali)

1. Il contratto che ha per oggetto l’esecuzione di una composizione musicale o un adattamento multimediale dell’opera è regolato dalle disposizioni di questa sezione, in quanto siano applicabili alla natura ed all’oggetto del contratto medesimo.

2. Si intende per adattamento multimediale qualsiasi forma di concessione di sfruttamento ulteriore dell’opera intellettuale ideato o concordato dall’autore ,che ne mantenga inalterata la traccia creativa originaria ,intesa nelle situazioni ideate ,nei personaggi o nelle sequenze narrative e nelle tracce musicali o sceniche già utilizzate ,adattandola , anche con integrazioni o modifiche richieste o opportune sul piano tecnico, alle differenti forme di fruizione o di accesso esistenti ai contenuti elaborati da parte dell’utenza , o per la produzione di supporti digitali che ne riproducono integralmente ,parzialmente o in forma sintetica , i contenuti medesimi.

Sezione V

Ritiro dell’opera dal commercio.

Art. 148

(diritto dell’autore di ritirare l’opera del commercio per gravi ragioni)

1. L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, comunicare al pubblico, eseguire, rappresentare o spacciare l’opera medesima.

2.Questo diritto è personale e non trasmissibile.

3.Agli effetti dell’esercizio di questo diritto l’autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed al Ministero per i beni e le attività culturali,per la annotazione sugli appositi registri . Entro il termine di un anno a decorrere dall’ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere alll’Autorità giudiziaria competente ai sensi delle disposizioni del presente codice per opporsi all’esercizio della pretesa dell’autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.

Art. 149

(Disposizioni sui procedimenti civili sulle domande di ritiro dell’opera dal commercio)

1. Il giudice , se riconosce sussistenti le gravi ragioni morali invocate dall’autore, ordina il divieto della riproduzione, comunicazione al pubblico, esecuzione, rappresentazione o rivendita dell’opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell’indennizzo e il termine per il pagamento.

2. Il giudice può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della decadenza del termine indicato nell’ultimo comma dell’articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.

3. Se l’indennità non è pagata nel termine fissato dal giudice cessa di pieno diritto la efficacia della sentenza.

4. La continuazione della riproduzione, comunicazione al pubblico, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell’opera, scaduto il termine per ricorrere all’Autorità giudiziaria, previsto nell’ultimo comma dell’articolo precedente, o se dichiarato sospeso il commercio dell’opera, è soggetta alle sanzioni civili e penali previste da questo codice per la violazione del diritto di autore.

Sezione VI

Diritti dell’autore sulle vendite successive di opere d’arte e di manoscritti

Art. 150

(Compenso a favore degli autori di opere d’arte o manoscritti per le vendite successive)

1. Gli autori delle opere d’arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell’autore.

2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte, come le case d’asta, le gallerie d’arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte.

Art. 151

(Opere per le quali è previsto il compenso sulle vendite successive)

1. Ai fini dell’articolo precedente per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, come i quadri, i “collages”, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati come opere d’arte e originali.

2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore.

Art. 152

(Ambito di applicazione delle disposizioni sul compenso per le vendite successive)

1. Il diritto di cui alla presente sezione è riconosciuto anche agli autori ed ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell’Unione Europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.

2.Agli autori di paesi non facenti parte dell’Unione Europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani.

Art. 153

(Inalienabilità e non rinunciabilità del diritto al compenso per le vendite successive )

1.Il diritto a compenso per le vendite successive non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.

Art. 154

(Durata del diritto a compenso per le vendite successive)

1. Il diritto a compenso per le vendite successive dura per tutta la vita dell’autore e per settant’anni dopo la sua morte.

Art. 155

(Devoluzione del diritto a compenso per le vendite successive in caso di morte dell’autore)

1. Il diritto a compenso spetta dopo la morte dell’autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all’Ente Nazionale di Previdenza e assistenza per i Pittori e Scultori, Musicisti, Scrittori ed Autori Drammatici (ENAP).

Art. 156

(Determinazione dell’ammontare dei diritti a compenso per le vendite successive)

1. Il compenso previsto dalla presente sezione è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 1.000,00 euro.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente , i compensi dovuti sono così determinati:

5% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000,00 euro;

3 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra 50.000,01 e 200.000,00 euro;

1 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra 200.000,01 e 350.000,00 euro;

0,5 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra 350.000,01 e 500.000,00 euro;

0,25 % per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.

3. L’importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.

Art. 157

(Determinazione dei prezzi di vendita ai fini della applicazione delle presenti disposizioni)

1. I prezzi di vendita di cui all’articolo precedente sono determinati terminati al netto dell’imposta.

Art. 158

( Soggetti tenuti alla corresponsione del compenso per le vendite successive)

 

1.Il compenso di cui agli articoli precedenti è a carico del venditore.

2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l’obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), è a carico dei soggetti tenuti al versamento ai termini della presente sezione.

3. Sino al momento in cui il versamento alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) non sia stato effettuato, il soggetto di cui al precedente comma é costituito depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.

4. Il soggetto di cui al comma 2, intervenuto nella vendita quale acquirente o intermediario, risponde solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.

Art. 159

(Obblighi di comunicazione a carico del venditore per la corresponsione del compenso sulle vendite successive)

1 Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il prezzo minimo delle quali sia quello indicato al primo comma dell’articolo 156 , debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento.

2 . Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l’obbligo di fornire alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), su richiesta di quest’ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l’esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.

Art. 160

(Funzioni della S.i. a.e. in materia di compenso per le vendite successive)

1. La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l’avvenuta vendita e la percezione del compenso, ed a darne pubblicità. Provvede, altresì, al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la stessa Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.

2.Presso la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al primo comma, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a partire dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Pittori e Scultori, Musicisti Scrittori ed Autori Drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1 .

Art. 161

(estensione alle opere anonime o pseudonime)

1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.

CAPO III

DIFESE E SANZIONI GIUDIZIARIE

Sezione I

Difese e sanzioni civili.

Art 162

(Norme relative alla tutela giurisdizionale del diritto d’autore o diritti connessi)

1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questo codice. oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.

2. l’azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.

3. La sentenza che ha accertato una violazione di un diritto d’autore e di un diritto connesso può contenere nei confronti dell’autore della violazione e degli intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per commettere la violazione una pronuncia d’interdizione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Il mancato rispetto di tale interdizione è sanzionato con il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l’esecuzione.

Art. 163

(Poteri del giudice nei procedimenti civili aventi ad oggetto diritti di proprietà intellettuale )

1. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande, anche tramite l’allegazione di un numero adeguato di copie di un opera o di altro materiale protetto o di un ragionevole campione ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l’esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini di fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente codice se del caso ,in presenza di violazioni commesse su scala commerciale, anche tramite la comunicazione della documentazione bancaria,finanziaria e commerciale che si trova in possesso dell’autore della violazione.

2.Il giudice, nell’assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.

3.Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.

4.Il consulente tecnico d’ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più di un consulente.

Art. 164

(Provvedimenti d’urgenza a tutela dei diritti di proprietà intellettuale)

1. L’autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito,può ordinare su richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui al presente codice da parte dell’autore della violazione e/o da ogni altra persona che :

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

c)sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; oppure ;

d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o

e) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione ditali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2.Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l’altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1 da svolgersi secondo le modalità di cui all’art. 117 cpc in quanto applicabili.

Art. 165

(Risarcimento del danno )

1. Chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell’autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione .

2..Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell’art. 2056 comma 2 c.c. anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto.Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c.

Art. 166

(Distruzione delle copie illecitamente riprodotte e degli strumenti usati per la riproduzione abusiva )

1. La rimozione o la distruzione prevista nell’articolo precedente non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili,previa adeguata modifica di una utilizzazione legittima da parte dell’autore della violazione può essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dai circuiti commerciali con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti.

3. Se una parte dell’esemplare, della copia o dell’apparecchio di cui al comma 1 può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l’interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.

4. Se l’esemplare o la copia dell’opera o l’apparecchio, di cui si chiede la rimozione, o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in (un pubblico museo) in una pubblica istituzione

5. Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

6.I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.

Art. 167

(Misure nei confronti delle attività illecite)

1. Agli effetti dell’esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti nonché della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione , possono essere ordinati dall’autorità giudiziaria la descrizione, l’accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione oltre ai procedimenti d’istruzione preventiva.

2. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone. salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.

3. L’Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all’autore dell’opera o del prodotto contestato.

4.Le disposizioni di questa sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore .

Art 168

(Norme per l’istruttoria nei giudizi civili sulla proprietà intellettuale )

1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente codice, i procedimenti di cui all’articolo precedente sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari .

2.La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3.Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4.Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell’articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell’articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell’eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell’esigenza di non pregiudicare l’attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.

5.Decorso il termine di cui all’articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o di sequestro nel corso del procedimento di merito.

6.Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti oggetti prodotti, offerti. importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia .

Art. 169

Termini per l’inizio del giudizio di merito dopo un provvedimento cautelare)

1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui deve essere iniziato il giudizio di merito ,quest’ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

Art. 170

(Effetti dell’estinzione del giudizio o del rigetto della domanda )

1. Qualora le misure di protezione delle prove siano revocate o decadano in seguito ad un azione o omissione dell’attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all’attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest’ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.

Art.. 171

(Provvedimenti d’urgenza per illeciti commessi su scala commerciale)

1.Nei casi di violazioni commesse su scala commercia1e quando la parte lesa faccia valere l’esistenza dì circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, l’autorità giudiziaria e può disporre ai sensi dell’art. 671 cpc il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri averi. A tal fine l’ autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l’appropriato accesso alle pertinenti informazioni.

Art 172

(Azione inibitoria di attività illecite a tutela dei titolari dei diritti)

1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2.Pronunciando l’inibitoria. il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento .

3.Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti su fonogrammi . oltre alla liquidazione dello stesso può essere disposta l’interdizione dall’utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.

4.Ove in sede giudiziaria si accerti l’utilizzazione di fonogrammi che, in quanto oggetto di riproduzione non autorizzata, ,arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di 260,00 euro ad un massimo di euro 5.200,00.

Art. 173

(Norme per i giudizi promossi dalla S.i.a.e)

1. Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dalla Siae secondo le regole seguenti:

1)i funzionari appartenenti all’ ente possono esercitare le azioni di cui sopra nell’interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della loro qualità;

2)l’ente è dispensato dall’obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;

3)l’ente designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di crediti per diritto d’autore nonché in relazione alle altre funzioni attribuite all’ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell’articolo 474 del codice di procedura civile.

Art. 174

(Intervento dell’autore nei giudizi promossi dal concessionario)

1. L’autore dell’opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario a tutela dei suoi interessi.

Art. 175

(Pubblicazione della sentenza)

1. Sull’istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata, per la sola parte dispositiva, in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.

Art. 176

(Azioni del titolare dei diritti di utilizzazione economica)

1. 1 diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questo codice possono anche essere fatti valere in giudizio anche :

a)da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi ;

b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti .

 

Sezione II

Norme particolari ai giudizi concernenti l’esercizio del diritto morale.

Art. 177

(Giudizi aventi ad oggetto il diritto morale d’autore)

1.Nei giudizi concernenti l’esercizio del diritto morale d’autore sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme del presente codice , salva l’applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.

Art. 178

(Tutela della paternità dell’opera)

1.L’azione a difesa dell’esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell’opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull’opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell’opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.

Art. 179

(Rimozione o distruzione delle opere abusive)

1. L’azione a difesa dei diritti che si riferiscono all’integrità dell’opera può condurre alla rimozione o distruzione dell’esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell’opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.

Art.182

(Competenza per le cause civili)

1.La competenza per le azioni civili previste dal presente codice appartiene ai tribunali espressamente indicati dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

2. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore possono essere proposte anche davanti all’autorita’ giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.

Sezione III

Difese e sanzioni penali

Art. 180

(Sanzioni penali)

1. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro chiunque a fini di lucro , e per uso non giustificabile come personale :

a) abusivamente, in qualsiasi modo o forma e avvalendosi di qualunque supporto riproduce, trascrive, rappresenta , esegue o recita in pubblico ,comunica al pubblico, noleggia ,detiene per la vendita o distribuisce opere altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico oppure introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana ;

b) al di fuori delle ipotesi di cui al successivo comma detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende , noleggia, cede a qualsiasi titolo, comunica al pubblico in qualunque modo e con qualsiasi procedimento qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente codice, la apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privo del contrassegno medesimo o munito di contrassegno contraffatto o alterato;

c) abusivamente duplica programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene nell’ambito di attività commerciali o imprenditoriali programmi così abusivamente duplicati ovvero ,con le medesime modalità, detiene qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;

d) abusivamente riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico ,al fine di trarne diretto profitto, il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge , ovvero con le medesime modalità esegue illegittimamente l’estrazione o il reimpiego della banca di ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;

e) abusivamente comunica al pubblico con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato ovvero introduce nel territorio dello Stato. detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto ovvero chiunque a fini fraudolenti ed in modo sistematico produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere via satellite via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

f) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia. cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure. Tra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate o che residuano , a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari dì eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell’autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche apposte sui supporti , ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h) produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

i) abusivamente utilizza, anche via etere o mediante reti telematiche o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente codice, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche.

2. I delitti di cui al comma precedente sono punibili a querela della persona offesa. Ai fini dell’applicazione delle norme penali ,e salva la rilevanza del fatto in sede civile ,si considera come uso personale l’utilizzazione e la riproduzione di opere dell’ingegno in ambito di fruizione strettamente individuale ,domestico o comunque estremamente limitato di diffusione o di accessibilità.

3 . È punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro chiunque svolge le attività di cui al precedente comma dolosamente ed in modo sistematico o organizzato mediante attività di più persone o con produzione ,riproduzione o detenzione abusiva di più di cento copie ovvero riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente ,detiene per la vendita o vende , pone altrimenti in commercio o detiene nell’ambito di attività di distribuzione commerciale nell’ambito di esercizi aperti al pubblico o con vendita ambulante dei relativi supporti o copie ovvero importa o diffonde ,anche mediante reti telematiche, più di cinquanta esemplari di opere abusivamente riprodotte. Si procede sempre d’ufficio.

4 . La condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo comporta:

a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati:

c)la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.

Art.181

(Norme per i procedimenti penali )

1.Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale l’applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni civili di cui alla precedente sezione . La S.i.a.e. esercita i diritti attribuiti alla persona offesa nei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati di cui alla presente codice ,è sempre ammessa la presentazione della querela e la costituzione di parte civile ,ai sensi dell’articolo 100 del Codice di procedura penale delle associazioni di imprese di settore costituite per contrastare i reati di contraffazione o duplicazione abusiva di supporti contenenti opere tutelate .Tali soggetti possono, in ogni caso , produrre memorie e presentare rilievi tecnici aventi ad oggetto il materiale sequestrato o le attività di illecita diffusione di opere protette ed esercitare i diritti previsti dal quarto comma dell’art. 100 del Codice di procedura penale.Sono applicabili inoltre le disposizioni di cui all’art. 127 del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 (Codice della proprieta’ industriale) .

2.Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l’autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all’articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

3.È sempre ordinata la confisca degli immobili e dei veicoli o degli strumenti e dei materiali comunque serviti o destinati a commettere i reati di cui al precedente articolo nonché dei supporti audiovisivi , fonografici , informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno S.i.a.e. ove richiesto, o provvisti di contrassegno contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale. Tali disposizioni si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

4. Per le finalità di cui al Decreto Legislativo 19 marzo 2001, nr. 68 e fermo il disposto di cui all’art. 51 del Codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle modalità organizzative dei delitti in materia di diritto d’autore svolti in modo sistematico ed organizzato , acquistano -anche per via telematica o mediante altre forme di vendita a distanza – importano ,ricevono, occultano ovvero ,al fine di verificare l’ambito e le modalità di una organizzazione distributiva ,fanno importare acquistare, ricevere, occultare prodotti contraffatti o abusivamente duplicati . Tali operazioni sotto copertura sono svolte previa informativa del pubblico ministero competente che a tal fine differisce il sequestro con apposito decreto fino al termine delle operazioni medesime .

5. Sono istituite apposite sezioni specializzate in materia di contraffazione e di proprietà intellettuale presso gli uffici di Procura della Repubblica di cui al Decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168 .Nell’organizzazione tabellare degli Uffici di Procura della Repubblica è comunque sempre individuato un pubblico ministero referente per i procedimenti penali e le iniziative nella materia disciplinata dal presente codice e per ogni violazione alla vigente normativa penale in materia di proprietà intellettuale e contraffazioni. Le attività di coordinamento investigativo sono svolte ai sensi degli articoli 371 e 371 bis del Codice di procedura penale tra le medesime sezioni e i pubblici ministeri referenti. Tali uffici esercitano anche le funzioni civili di pubblico ministero nei giudizi di cui alla sezione precedente.

Art. 182

(Sanzioni amministrative)

1. E’ punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 10.000 chiunque, senza averne diritto a qualsiasi scopo , in qualsiasi modo o forma e avvalendosi di qualunque supporto :

a) riproduce, trascrive,rappresenta, esegue o recita in pubblico ,comunica al pubblico, noleggia o distribuisce un ‘ opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico oppure introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;

b) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta o parte di essa ;

c) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un mero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare , nel caso in cui la violazione riguardi attività di copia xerocopia o analogo sistema di riproduzione si applica anche la sanzione amministrativa della sospensione della attività e la sanzione amministrativa è raddoppiata .

d) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;

e)esegue abusivamente la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche ;

2. Chiunque con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente codice, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito con la sanzione amministrativa da euro 2500 ad euro 15.000 . In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa minima è aumentata sino ad euro 6000 e si procede a confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione di diffusione radiotelevisiva o dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.

3 . Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli operatori di telecomunicazione e degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. L’applicazione delle sanzioni amministrative comporta la sospensione per un periodo da sei mesi ad un anno dei provvedimenti di concessione o autorizzazione abilitanti .

4. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è raddoppiata ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione di diffusione radiotelevisiva o dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale o di telecomunicazioni.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, di cui al precedente articolo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in un apposito fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali destinato al potenziamento delle strutture di vigilanza e controllo e per la promozione del diritto d’autore e per la promozione di apposite campagne informative a favore degli autori e dei titolari dei diritti connessi . Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali , ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400;

6. Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o da altre leggi.

Sezione IV

Codici deontologici e di condotta

Art. 183

(Codici di deontologia e buona condotta per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale )

1.Al fine di utilizzare la rete e le tecnologie di comunicazione quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d’autore, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l’informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse. Nell’ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori.

TITOLO V

ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ ITALIANA AUTORI ED EDITORI

A TUTELA DEI DIRITTI DI AUTORE

Art. 184

(Funzioni di intermediazione legale della S.i. a.e. a tutela e garanzia dei diritti sulle opere protette )

1. L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

2. Tale attività è esercitata per effettuare:

1)la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate;

2)la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

3)la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

3. La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all’autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questo codice.

4. Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all’autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinate da un apposito regolamento tecnico approvato con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sentito il Comitato per il diritto d’autore.

5.Quando i diritti di utilizzazione economica dell’opera possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi esteri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nello Stato ed i titolari di tali diritti non provvedano, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell’interesse dell’autore o dei suoi successori od aventi causa.

6. I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla S.I.A.E., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati all’Ente Nazionale Assistenza e Previdenza per pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (ENAP) , per scopi di assistenza alle categorie degli autori da esso protette, nonché ad enti o associazioni,per l’assistenza alle altre categorie da essi rappresentate.

Art. 185

(Funzioni di rappresentanza legale degli aventi diritto tramite la S.i.a.e. nelle comunicazioni a distanza)

1.Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo ed a distanza è esercitato dai titolari dei diritti d’autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la Società italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l’Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.

2.Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.

3.I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.

4.I soggetti esercenti attività di radiodiffusione sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita .

Art. 186

(Compiti della S.i.a.e. a tutela della proprietà intellettuale)

1. Oltre alle funzioni indicate negli articoli precedenti ed a quelle demandategli da questo codice o da altre disposizioni, la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell’ingegno, in base al suo statuto.

2. La Società può assumere per conto dello Stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di imposte, tasse, contributi, diritti.

3. La S.i.a.e. può esercitare attività di intermediazione volontaria a favore degli autori e dei titolari dei diritti connessi mediante apposite convenzioni quadro relativamente ad ogni forma di sfruttamento multimediale a distanza delle opere creative protette ai sensi del presente codice attraverso sistemi trasmissivi di comunicazione a distanza comunque denominati e tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

Art. 187

(Funzioni di certificazione della S.i. a.e nella produzione di supporti contenenti opere protette)

1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell’articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Possibili sistemi tecnici per il controllo delle fotoriproduzioni di opere editoriali potrà essere adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti in sede penale e civile relativi alle opere dell’ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell’assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell’apposizione.

3. Fermo restando l’assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui al presente codice, il contrassegno, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore utilizzati esclusivamente mediante strumenti o dispositivi informatici , sempre che tali programmi non contengano fissazione di voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini delle tutela penale è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l’alterazione e la falsificazione delle opere. La spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell’opera per la quale è stato richiesto, del nome dell’autore, del produttore o del titolare del diritto d’autore. Deve contenere altresí l’indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L’apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l’attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l’importatore ha l’obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell’ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l’apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d’atto della SIAE.

8. Agli effetti dell’applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell’ingegno .

Art. 188

(Funzioni della S.i. a.e. di intermediazione a garanzia dei diritti dei titolari sulle opere fonoriprodotte)

1. I compensi per le riproduzioni di fonogrammi sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori. In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie o degli enti interessati La misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sentite le parti interessate e il comitato per il diritto d’autore .

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la S.i. a.e. non svolga già attività di intermediazione ai sensi della presente sezione , può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto da Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato per il diritto d’autore in base ad apposite convenzioni ed accordi quadro.

Art. 189

(Organismi di controllo e vigilanza sulle reti e i servizi di comunicazione a tutela del diritto d’autore)

1. All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori è attribuita, nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente codice, la vigilanza:

a) sull’attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull’attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l’emissione e l’utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);

d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.

e) sull’attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti contenenti fonogrammi per i quali è dovuto equo compenso agli aventi diritto in base alle disposizioni del presente codice;.

f) sulle case d’asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d’arte o di manoscritti

2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attraverso un apposito protocollo d’intesa.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari per i settori di propria competenza e agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE.

4. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, importazione ,vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonché le attività ad esse connesse quali luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o depositi ,esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, possono altresì accedere ai locali dove vengono svolte le attività di cui alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere l’esibizione della documentazione relativa all’attività svolta,alla programmazione effettuata od in corso agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l’emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonché quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione. Nel caso in cui i suddetti locali non siano, l’accesso degli ispettori deve essere autorizzato dal pubblico ministero competente.

5. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione o in presenza di fondati indizi di flagrante violazione delle norme penali di legge , compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale .

6. Le sanzioni amministrative previste dal presente codice sono applicate dalla prefettura competente previo verbale di accertamento del personale ispettivo della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.). Nel caso di diffusione radiotelevisiva o attività di telecomunicazioni provvede ,anche d’urgenza, la stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell’ambito delle proprie competenze sanzionatorie nei settori interessati , secondo le relative procedure di accertamento ,di propria iniziativa o su segnalazione dei Comitati regionali per le comunicazioni .

TITOLO VI

Sfera di applicazione del Codice

Art. 190

(Ambito di applicabilità del presente codice)

1.Questo codice si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le espresse disposizioni previste nel presente titolo.

2. Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.

3. Può essere applicato ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.

Art. 191

(Applicabilità delle disposizioni del codice alle opere di autori stranieri)

1. Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell’ingegno regolano la sfera di applicazione di questo codice alle opere di autori di altri paesi.

2.Salvo l’applicazione delle convenzioni, le opere di autori stranieri sono protette a condizione di reciprocità.

3. Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la formalità prevista quale condizione dell’esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall’indicazione dell’anno di prima pubblicazione .

Art. 192

(Applicabilità ad opere audiovisive realizzate in Italia )

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano all’opera audiovisiva, cinematografica o costituita da sequenze di immagini in movimento, al fonogramma o analogo supporto, ai diritti degli artisti interpreti o esecutori, alle opere fotografiche ed alle opere dell’ingegneria, in quanto si tratti di opere o materiali protetti realizzati in Italia o che possano considerarsi nazionali a termini di questo codice o di altra legge speciale.

2. In difetto della condizione sopra indicata sono applicabili a dette opere e materiali protetti le disposizioni dell’art. 190.

TITOLO VII

Comitato per il diritto di autore

Art.193

(Funzioni del Comitato per il diritto d’autore)

1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Comitato per il diritto di autore.

2. Il Comitato è consultato sul contenuto delle leggi e degli atti del Governo aventi forza di legge nelle materie attinenti il diritto d’autore o ad esso connesse. Il comitato provvede inoltre a:

a) studiare le questioni attinenti al diritto d’autore ed alla sua protezione;

b) esprimere pareri a richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, su schemi di atti normativi ed amministrativi generali;

c) esprimere pareri e raccomandazioni sulle questioni relative al diritto d’autore che gli vengano sottoposte dal Ministro, anche a richiesta di Autorità indipendenti , amministrazioni o enti pubblici;

d) pronunciarsi sulle questioni ad esso demandate dal presente codice ,da leggi e regolamenti;

e) esperire i tentativi di conciliazione o di mediazione previsti dalle disposizioni del presente codice o eventualmente richiesti dalle parti interessate in merito a problemi riguardanti la tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi .

f) assumere ogni iniziativa o proposta di organizzazione di specifiche iniziative di comunicazione istituzionale volta ad assicurare la più efficace garanzia del diritto d’autore e dei diritti connessi in conformità ai principi del presente codice e dell’ordinamento comunitario.

Art. 194

(Composizione del Comitato)

1.Il Comitato è composto :

a)dal Presidente ,nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ;

b)da sette componenti ,in rappresentanza di ciascuno dei seguenti Ministeri , nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su proposta dei rispettivi Ministri o delegati responsabili delle relative competenze :

Presidenza del Consiglio dei Ministri , Dipartimento per l’informazione e l’editoria

Ministero degli affari esteri,

Ministero dell’economia e delle finanze,

Ministero della giustizia ,

Ministero delle attività produttive ,

Ministero delle comunicazioni,

Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie ;

d)da sette componenti ,nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività su designazione dei Presidenti delle Confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali e associazioni di imprese e produttori nei settori delle comunicazioni e della multimedialità per ciascuna delle Confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore e di comunicazione nonché della Confederazione dei lavoratori dell’industria, e alla federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo ;

e)dal Presidente della Società italiana degli autori ed editori o suo delegato

f) da sette esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro per i beni e le attività culturali .

2. Partecipano alle riunioni del Comitato anche il Direttore del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport , il Direttore generale per il cinema e il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo , il Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali .

3. I componenti del Comitato di cui al comma 1 sono nominati con decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali e durano in carica un quinquennio.

4. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni anno e tutte le volte che sia richiesto dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti .

5.Il Comitato può essere convocato: in riunione plenaria o in commissioni speciali o in singoli gruppi di lavoro.Ove occorra sono nominate commissioni arbitrali per la definizione dei contenziosi o dei tentativi di conciliazione previsti dal presente codice.

6.Partecipano alla riunione plenaria tutti i componenti del comitato.

7. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero quali gruppi di lavoro o referenti od osservatori istituzionali e l’effettuazione delle procedure di mediazione e di conciliazione di cui al presente codice.In tali casi le sezioni arbitrali sono composte da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto d’autore ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri .

8. Il Presidente può invitare alle riunioni anche persone estranee al Comitato, aventi esperienze qualificate o particolari competenze nelle questioni da esaminare. Possono essere istituiti appositi gruppi di lavoro,con la partecipazione di esperti esterni o rappresentanti di Amministrazioni indipendenti istituti o centri di ricerca di particolare qualificazione nelle materie del diritto e delle tecnologie della comunicazione ,senza alcun onere economico per la amministrazione .

9.La segreteria è affidata al capo dell’ufficio competente per la materia del diritto d’autore, presso il Ministero per i beni e le attività culturali .

10 . Ai membri del Comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di riunione ai sensi delle disposizioni in vigore per le commissioni insediate presso il Ministero per i beni e le attività culturali .

Art.195

(Procedura per le richieste di conciliazione o mediazione)

1. Ogni richiesta di conciliazione in base alle norme del presente codice è, sottoscritta dal soggetto dall’associazione o dall’ente proponente, è consegnata al Comitato o spedita anche in via telematica mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente del Comitato nomina una commissione speciale di conciliazione .

Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso proponente alla controparte.

2. La richiesta deve precisare:

a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti alla procedura;

b) l’indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della controparte, deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione fissa la data per il tentativo di conciliazione.

4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.

5. Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione formula una proposta per la definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con l’indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d’ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.

7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.

8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale è stata promossa prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all’art. 308 del codice di procedura civile .

TITOLO VIII

Disposizioni generali transitorie e finali

Art. 196

(Determinazione del luogo di pubblicazione dell’opera ai fini della sua tutela )

1. È considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti da questo codice.

2. Ove si tratti delle opere dell’arte figurativa, del cinema, del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia e di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.

Art. 197

(Regolamenti di attuazione )

1. Entro il termine di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente Codice sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana vengono emanati i regolamenti tecnici di attuazione e i provvedimenti determinativi dell’equo compenso previsti dalle sue disposizioni .

Art. 198

(Effetti giuridici)

1. Il presente codice si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l’entrata in vigore delle sue disposizioni .

2.Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti amministrativi e dei contratti emanati o stipulati prima di detta entrata in vigore in conformità delle disposizioni vigenti .

Art. 199

(Copertura finanziaria)

1.Dall’entrata in vigore del presente codice non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ,le spese di costituzione funzionamento del Comitato per il diritto d’autore restano a carico del capitolo del Ministero per i beni e le attività culturali….

Art. 200

(Abrogazione di norme)

1.Sono abrogate la legge 22 aprile 1941 n. 633 , nonché ogni altra legge o disposizione di legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di questo codice.

2 .Sono abrogati gli articoli 44 e 239 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30 recante il Codice della proprieta’ industriale.

 

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