Protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi
al suo esercizio
(CODICE DEL DIRITTO D’AUTORE )
TITOLO I
DISPOSIZIONI SUL DIRITTO D’AUTORE
Art. 1
(Principi generali)
1. La protezione del diritto d’autore e dei diritti
connessi di cui al presente codice è riconosciuta di rilevante interesse
generale ai fini della promozione e dell’incremento delle attività
culturali di creazione e diffusione delle opere dell’ingegno, in relazione
agli articoli 2, 4, 9, 21 e 33, 35, 41,42 della Costituzione ed all’art.
27, comma 2 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ed in
conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione
europea.
CAPO I
OPERE PROTETTE
Art. 2
(Contenuti della creazione intellettuale tutelati )
1. Sono protette ai sensi del presente codice le
opere dell’ingegno di carattere creativo qualunque ne sia il modo o la
forma di espressione, quali:
1)le opere letterarie, drammatiche,
scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se
orale;
2)le opere e le composizioni musicali, con
o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali
costituenti di per sé opera originale;
3)le opere coreografiche e pantomimiche,
delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4)le opere della scultura, della pittura,
dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari,
compresa la scenografia ;
5)i disegni e le opere dell’architettura
e le forme grafiche stilistiche del disegno industriale ;
6) le opere cinematografiche, le opere audiovisive e le
opere costituite da sequenze di immagini in movimento, compresi i soggetti e
le sceneggiature di opere audiovisive o di trasmissioni o serie di
trasmissioni radiofoniche o televisive;
7) le opere fotografiche e videografiche elaborate in
qualsiasi forma creativa ;
8)i programmi per elaboratore consistenti in
sistemi operativi e programmi applicativi di utilità o gioco destinati ad
essere utilizzati mediante dispositivi o sistemi informatici , in qualsiasi
forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale
dell’autore . Restano esclusi dalla tutela accordata dal presente codice
le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un
programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine “programma”
comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma
stesso consistente nei codici sorgenti,ove riservati, e nelle istruzioni
utilizzate per la programmazione ;
9) le banche di dati che per la scelta o la disposizione
del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore quali
le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante dispositivi o
sistemi informatici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si
estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su
tale contenuto.
Art. 3
(Opere collettive)
1. Le opere collettive, costituite dalla riunione di
opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma,
come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine
letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico,
quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i
giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza
pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di
cui sono composte.
Art. 4
(Elaborazioni creative)
1. Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera
originaria, sono altresí protette le elaborazioni di carattere creativo
dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni
da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte
che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli
adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera
originale.
Art. 5
(Documentazione pubblica e amministrativa)
1. Le disposizioni di questo codice non si applicano
ai testi degli atti ufficiali dello Stato, delle Istituzioni e
Amministrazioni pubbliche italiane europee ed estere. E’ libera la
riproduzione e la diffusione di leggi,regolamenti atti amministrativi e
provvedimenti giudiziari.
CAPO II
SOGGETTI DEL DIRITTO
Art. 6
(Acquisto del diritto d’autore)
1. Il titolo originario dell’acquisto del
diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale
particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 7
(Autore dell’opera collettiva ed elaborativa )
1. È considerato autore dell’opera collettiva chi
organizza e dirige la creazione dell’opera stessa.
2. È considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore,
nei limiti del suo lavoro.
Art. 8
(Indicazione dell’autore)
1. È reputato autore dell’opera, salvo prova
contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso,
ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione,
rappresentazione o radiodiffusione dell’opera stessa.
2. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte,
la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti
come equivalenti al nome vero.
Art. 9
(Opere anonime o pseudonime)
1. Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque
pubblicato un’opera anonima, o pseudonima, è ammesso a far valere i
diritti dell’autore, finché non si sia rivelato.
2. Questa disposizione non si applica allorché si
tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma del l’articolo
precedente.
Art. 10
(Esercizio del diritto d’autore nelle opere collettive)
1. Se l’opera è stata creata con il contributo
indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore
appartiene in comune a tutti i coautori.
2.Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova
per iscritto di diverso accordo.
3.Sono applicabili le disposizioni del codice
civile che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro
essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l’opera non
può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata
in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l’accordo di
tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più
coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell’opera
può essere autorizzata dall’autorità giudiziaria, alle condizioni e con
le modalità da essa stabilite.
CAPO III
CONTENUTO E DURATA DEL DIRITTO D’AUTORE
Sezione I
Protezione dell’utilizzazione economica dell’opera
Art. 11
(Diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’autore
)
1. L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera,
anche in raccolta, nonché di introdurre nell’opera qualsiasi
modificazione.
2.Ha altresí il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera
in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questo
codice, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati
negli articoli seguenti.
3.È considerata come prima pubblicazione la prima forma di
esercizio del diritto di utilizzazione.
4. L’autore ha diritto di pubblicare l’opera anche in raccolta e di
introdurvi qualsiasi modificazione.
Art. 12
(Opere protette di pubbliche amministrazioni ed enti)
1.Alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni e
agli enti locali spetta, salvo diverso accordo con l’autore, il
diritto di utilizzazione economica sulle opere create e pubblicate sotto
il loro nome ed a loro conto e spese.
2 . Lo stesso diritto spetta agli enti privati che
non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori
delle opere pubblicate, ed alle Università ed ai centri universitari di
ricerca , accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta
dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
Art. 13
(Opere create in ambito di rapporti di lavoro dipendente o
professionali )
1. Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare
del diritto esclusivo di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno
create dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su
istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
2. Se l’opera è creata su commissione o in rapporto di
lavoro autonomo i diritti di utilizzazione economica dell’opera si
trasferiscono al committente o datore di lavoro nei limiti dell’oggetto e
della causa del contratto .
Art. 14
(Diritto di riproduzione dell’opera)
1. Il diritto esclusivo di riproduzione ha per
oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma,
come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la
fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento
tecnologico di riproduzione.
2. E’ considerata altresì riproduzione qualsiasi
registrazione in formato digitale su supporto elettronico o
trasposizione da formato analogico a formato digitale di opere dell’ingegno.
Art. 15
(Diritto di trascrizione dell’opera)
1Il diritto esclusivo di trascrivere ha per
oggetto l’uso dei mezzi atti a trasformare l’opera orale in opera
scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell’articolo precedente.
Art. 16
(Diritti di esecuzione e comunicazione pubblica dell’opera)
1. Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare,
recitare o comunicare in pubblico, anche mediante tecnologie analogiche
o digitali, ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la
recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento,
dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera
cinematografica, audiovisiva o opera costituita da sequenze di immagini
in movimento di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera
orale.
2. Non è considerata pubblica la esecuzione,
rappresentazione, recitazione dell’opera in ambito domestico o nel
corso di festeggiamenti di carattere privato , nel corso di funzioni o
manifestazioni religiose o nell’ambito ricreativo o formativo di
istituti di istruzione o di cura , purché non effettuata a scopo di
lucro.
Art. 17
(Diritti su esecuzioni dell’opera da parte di
istituzioni sociali )
1.Agli autori spetta un compenso ridotto quando l’esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell’opera avvengono nella sede di centri o
istituzioni sociali o di associazioni culturali o di volontariato, purché
destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a
scopo di lucro. In mancanza di accordi tra la Società italiana degli autori
ed editori (S.i.a.e.) e le associazioni di categoria interessate, la misura
del compenso sarà determinata forfetariamente con decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali, da emanare con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, sentito il Comitato per il diritto d’autore
, tale provvedimento stabilisce anche i criteri e le modalità per l’individuazione
dei soggetti sociali interessati.
Art. 18
(Diritto di diffusione e distribuzione a distanza delle
opere protette)
1.Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico dell’opera
ha per oggetto l’impiego di qualsiasi mezzo tecnologico di diffusione dei
contenuti a distanza o di telecomunicazione,ad accesso libero o condizionato
ad opera degli utenti,compresa la radio, la televisione in forma analogica o
digitale e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la
ritrasmissione via cavo o mediante sistemi interattivi , nonché le
comunicazioni al pubblico codificate con particolari condizioni di accesso ;
comprende ,altresì, la messa a disposizione del pubblico dell’opera in
maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente.
2.Il diritto di cui al comma precedente non si esaurisce
con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa
a disposizione del pubblico.
Art. 19
(Contenuti del diritto esclusivo di distribuzione delle
opere )
1.Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la
messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del
pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma di
sfruttamento multimediale , dell’originale dell’opera o degli esemplari
di essa e comprende, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli
Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni
fatte negli Stati che non fanno parte dell’Unione Europea.
2. Il diritto di distribuzione dell’originale o di
copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità se non nel caso in cui
la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella
Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma precedente non si applica
alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel
caso sia consentita la realizzazione di copie dell’opera.
4. Ai fini dell’esaurimento del diritto di
distribuzione non costituisce esercizio del diritto esclusivo la consegna
gratuita di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di
insegnamento o di ricerca scientifica.
Art. 20
(Disposizioni particolari per la emissione di opere
protette con trasmissioni televisive via satellite)
1.Ai fini del presente codice si intende per:
a)satellite: qualsiasi satellite operante su bande
di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono
riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del
pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la
ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili
alla ricezione da parte del pubblico;
b)comunicazione al pubblico via satellite:
l’atto di inserire sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo
di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di
programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza
ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i
segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata, vi è
comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la
decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a
cura dell’organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo
consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel
territorio di uno Stato non comunitario nel quale non esista il livello di
protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce
il presente codice:
1)se i segnali ascendenti portatori di
programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio
nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta
in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente codice, relativi alla
radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto
che gestisce la stazione;
2)se i segnali ascendenti sono trasmessi da
una stazione non situata in uno Stato membro dell’Unione europea, ma la
comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo
di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si
considera avvenuta nel territorio nazionale purché l’organismo di
radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dal
presente codice, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono
esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l’organismo di
radiodiffusione;
c)ritrasmissione via cavo: la
ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un
sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata
al pubblico, di un’emissione primaria radiofonica o televisiva comunque
diffusa, proveniente da un altro Stato membro dell’Unione europea e
destinata alla ricezione del pubblico.
Art. 21
(Diritti di traduzione )
1. Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione
dell’opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di
elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e
di trasformazione o di adattamento dell’opera previste dalla
presente codice.
Art. 22
(Diritti di noleggio e prestito delle opere )
1.Il diritto esclusivo di noleggiare ha
per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di
opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta per un periodo limitato di
tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale
diretto o indiretto.
2.Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per
oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere,
tutelate dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico,
per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma
1.
3.L’autore ha il potere esclusivo di autorizzare
il noleggio o il prestito da parte di terzi.
4.I suddetti diritti e poteri non si esauriscono
con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di
copie o di supporti delle opere.
5.L’autore, anche in caso di cessione del
diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva
il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio da questi a
sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di
accordo da concludersi tra la S.i. a. e. e le categorie interessate detto
compenso è stabilito, su istanza di una delle parti , dal Comitato per il
diritto d’autore .
6.I commi precedenti non si applicano in relazione
a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata
Art. 23
(Esercizio dei diritti connessi )
1. I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti
sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio
esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
2. Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna delle
sue parti.
Sezione II
Protezione dell’opera
a tutela della personalità dell’autore
Art. 24
(Diritti morali dell’autore)
1. Indipendentemente dai diritti esclusivi di
utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della
sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore
conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a
danno dell’opera stessa, ivi compresa la distruzione che possano essere di
pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione ed alla sua identità
personale e culturale.
2.Tuttavia nelle opere dell’architettura e di
progettazione l’autore non può opporsi alle modificazioni che si
rendessero necessarie nel corso della realizzazione o a quelle altre
modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera già
realizzata. Tuttavia se l’opera riveste rilevante carattere artistico,
spetteranno sempre all’autore lo studio e l’attuazione di tali
modificazioni.
3. Dopo la morte dell’autore il diritto previsto dal
presente presente articolo può essere fatto valere, senza imite di tempo,
dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri
ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i
discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
4.L’azione, qualora essenziali e prevalenti
finalità di tutela degli interessi culturali dello Stato lo richiedano ,
può altresí essere esercitata dal pubblico ministero competente su
richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali,sentito il
Comitato per il diritto d’autore .
Art. 25
(Diritti morali su opere anonime o pseudonime)
1. L’autore di un’opera anonima o pseudonima ha
sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua
qualità di autore.
2. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli
aventi causa dell’autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome
nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni,
rappresentazioni, recitazioni e comunicazioni al pubblico o in qualsiasi
altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.
Art. 26
(Inalienabilità dei diritti morali d’autore)
1. I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
2. L’autore che abbia conosciute ed accettate le
modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne
l’esecuzione o per chiederne la soppressione.
Art. 27
(Diritti sulle opere inedite )
1. Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli
eredi dell’autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l’autore
abbia espressamente vietata la pubblicazione o l’abbia affidata ad altri.
2.Qualora l’autore abbia fissato un termine per
la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della
sua scadenza.
3.Quando le persone indicate nel primo comma siano
più e vi sia tra loro dissenso, decide l’autorità giudiziaria
competente, sentito il pubblico ministero. È rispettata, in ogni caso, la
volontà del defunto, quando risulti da atto scritto.
Sezione III
Durata dei diritti
di utilizzazione economica
Art. 28
(Decorrenza dei diritti di utilizzazione economica per le
opere protette)
1. I diritti di utilizzazione economica dell’opera
durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno
solare dopo la sua morte.
2. Nelle opere collettive , nonché in quelle
drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di
utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei
collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.La
durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni
collaboratore, si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di
utilizzazione economica dell’opera come un tutto è di settant’anni
dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la
pubblicazione è stata effettuata,per le riviste, i giornali e le altre
opere periodiche.
Art. 29
(Diritti di utilizzazione economica per opere anonime o
pseudonime)
1. Nelle opere anonime o pseudonime, la durata dei
diritti di utilizzazione economica è di settant’anni a partire dalla
prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata
effettuata.
2.Se prima della scadenza di detto termine l’autore
si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall’articolo
24 comma 3 o da persone autorizzate dall’autore, nelle forme stabilite
dall’articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell’articolo
precedente al comma 1.
Art. 30
(Durata dei diritti di utilizzazione economica a favore di
amministrazioni ed enti)
1.La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica spettanti alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni e agli
enti locali,alle Università ed alle accademie, agli enti pubblici culturali
nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent’anni
a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la
pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie
pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali, tale
durata è ridotta a due anni. Trascorsi tali termini, l’autore riprende
integralmente la libera disponibilità di dette opere.
Art. 31
(Durata dei diritti di utilizzazione economica per opere
pubblicate in tempi diversi)
1. Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati
separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione
economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun
volume dall’anno di pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all’autore.
2.Se si tratta di opera collettiva, periodica, quale la rivista o
il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla
fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.
Art. 32
(Durata dei diritti di utilizzazione economica per opere
postume )
1. Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la
morte dell’autore, e salva la applicabilità delle norme a tutela di opere
pubblicate per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti
patrimoniali d’autore ,la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica è di settant’anni a partire dalla morte dell’autore.
Art. 33
(Durata dei diritti di utilizzazione economica per le
opere cinematografiche o audiovisive)
1. I diritti di utilizzazione economica dell’opera
cinematografica, audiovisiva o opere costituite da sequenze di immagini in
movimento durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’ultima
persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, l’
autore della sceneggiatura, ivi compreso l’autore del dialogo e il
coordinatore del doppiaggio , e l’autore della musica specificamente
creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica o audiovisiva o
per opere costituite da sequenze di immagini in movimento.
Art. 34
(Durata dei diritti di utilizzazione economica per le
opere fotografiche)
1. I diritti di utilizzazione economica dell’opera fotografica durano
sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’autore.
Art. 35
(Decorrenza dei termini finali di durate dei diritti di
utilizzazione economica)
1. I termini finali di durata dei diritti di
utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione
si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno
successivo a quello in cui si verifica la morte dell’autore o altro evento
considerato dalla norma.
CAPO IV
DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA
DI PARTICOLARI CATEGORIE DI OPERE
Art. 36
(Opere musicali o coreografiche )
1. In difetto di particolari convenzioni tra i
collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi,
alle composizioni musicali comunque realizzate con o senza testi , ai balli
e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi
articoli .
Art. 37
(Diritti di utilizzazione economica sulle parti musicali)
1. L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all’autore
della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla
comunione.
2.Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in
proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.
3.Nelle opere liriche si considera che il valore della parte
musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell’opera.
4.Nelle altre opere o composizioni musicali comunque denominate
con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si
considera uguale.
5.Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare
separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli
articoli seguenti.
Art. 38
(Diritti di utilizzazione economica dei testi in opere
musicali)
1. L’autore della parte letteraria non può disporne,
per congiungerla ad altro testo musicale, all’infuori dei casi seguenti:
1)allorché, dopo che egli ha consegnato come
testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore,
questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di
libretto per opera lirica o per operetta e, nel termine di un anno, se si
tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica;
2)allorché, dopo che l’opera è stata musicata
e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata,
essa non è rappresentata o eseguita nei termini indicati nel numero
precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per
la esecuzione o rappresentazione nell’ambito di specifici contratti di
edizione musicale in conformità alle disposizioni del presente codice.
3)allorché, dopo una prima rappresentazione od
esecuzione, l’opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il
periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema
sinfonico od operetta o per il periodo di due anni, se si tratta di altra
composizione.
2.Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può
altrimenti utilizzare la musica.
Art. 39
(Riacquisto dei diritti di utilizzazione economica dei
testi in opere musicali)
1. Nel caso previsto dal comma 1 n.1 dell’articolo
precedente l’autore della parte letteraria ne riacquista la libera
disponibilità, senza pregiudizio dell’eventuale azione di danni a
carico del compositore.
2.Nei casi previsti dal comma 1 numeri 2 e 3 dell’articolo
precedente e senza pregiudizio dell’azione di danni prevista nel comma
precedente, il rapporto di comunione formatosi sull’opera già musicata
rimane fermo, ma l’opera stessa non può essere rappresentata od eseguita
che con il consenso di entrambi i collaboratori.
Art. 40
(Diritti di utilizzazione economica per spettacoli
musicali e di intrattenimento )
1. Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle
altre composte di musica, di parole e di danze o di mimica, quali le
riviste musicali ed opere simili,o spettacoli in cui la parte musicale
ha esclusivamente funzione di accompagnamento scenico , l’esercizio
dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta
all’autore della parte coreografica o pantomimica, e, nelle riviste
musicali o negli spettacoli di intrattenimento , all’autore della
parte letteraria.
Sezione II
Opere collettive ed editoriali
Art. 41
(Diritti di utilizzazione economica sulle opere
editoriali)
1.Nell’opera collettiva, salvo patto contrario, il diritto di
utilizzazione economica spetta all’editore dell’opera stessa, senza
pregiudizio del diritto derivante dall’applicazione dell’articolo 7.
2.Ai singoli collaboratori dell’opera collettiva è riservato il
diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con la osservanza dei
patti convenuti e, in difetto, delle norme seguenti.
Art. 42
(Diritti di utilizzazione economica di articoli
giornalistici )
1. Salva l’applicazione di specifiche disposizioni
dei contratti collettivi di lavoro giornalistico ,se un articolo è
inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona
estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti
accordi contrattuali, l’autore riprende il diritto di disporre
liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell’accettazione nel
termine di un mese dall’invio o quando la riproduzione non avvenga nel
termine di sei mesi dalla notizia dell’accettazione.
2.Trattandosi di articolo fornito da un redattore,
il direttore della rivista o giornale ne può differire la riproduzione
anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il
termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l’autore può
utilizzare l’articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se
si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.
Art. 43
(Diritti di utilizzazione economica nelle opere editoriali
collettive)
1. Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o
giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella
riproduzione della sua opera nelle forme d’uso.
2.Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario,
al personale della redazione.
Art. 44
(Modificazioni ai contributi editoriali giornalistici)
1. Salva l’applicazione di specifiche disposizioni
dei contratti collettivi di lavoro giornalistico il direttore del
giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell’articolo
da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla
natura e dai fini informativi del giornale.
2.Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell’autore,
questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto
articolo.
Art. 45
(Diritto di riproduzione di contributi editoriali ad opere
collettive)
1. L’autore dell’articolo, o altra opera, che sia
stato riprodotto in un’opera collettiva ha diritto di riprodurlo in
estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l’opera
collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.
2.Trattandosi di articoli apparsi in riviste o
giornali, l’autore, salvo patto contrario, ha altresí il diritto di
riprodurli in altre riviste o giornali .
Art. 46
(Conservazione e restituzione dei contributi editoriali)
1. L’editore o direttore della rivista o del
giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti
degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua
richiesta.
Sezione III
Opere cinematografiche ed audiovisive
Art. 47
(Coautori delle opere audiovisive o cinematografiche)
1. Si considerano coautori dell’opera
cinematografica o prodotta per la televisione l’autore del soggetto, l’autore
della sceneggiatura, gli autori della colonna sonora e degli effetti
visivi , del montaggio e della sincronizzazione sonora ed il direttore
artistico .
Art. 48
(Diritti di utilizzazione economica delle opere
audiovisive o cinematografiche )
1.L’esercizio dei diritti di utilizzazione
economica dell’opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la
produzione dell’opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.
2.Si presume produttore dell’opera
cinematografica chi è indicato come tale nell’opera stessa secondo le
forme d’uso ed in conformità con le disposizioni speciali in materia di
cinematografia.
Art. 49
(Diritti del produttore cinematografico )
1.L’esercizio dei diritti di utilizzazione
economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento dei
diritti economici derivanti dalla trasmissione televisiva o dalle proiezioni
cinematografiche cinematografico dell’opera prodotta e da ogni forma di
sfruttamento multimediale dei supporti che ne riproducono il contenuto.
2.Salvo patto contrario, il produttore non può
eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell’opera
prodotta senza il consenso degli autori indicati nel presente articolo .
3.Gli autori della musica , delle composizioni
musicali utilizzate o della colonna sonora realizzata appositamente per il
film ,i responsabili della fotografia e degli effetti visivi, dei dialoghi
nonché i direttori del doppiaggio sincronizzato hanno diritto di percepire,
direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l’opera o la
diffondono nelle forme previste dal presente codice , un equo compenso
determinato forfetariamente anche in considerazione dello sfruttamento
multimediale delle opere prodotte. Il compenso è stabilito, in difetto di
accordo fra le parti e su istanza di una delle parti , dal Comitato per il
diritto d’autore .
4.Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e
il direttore artistico, ed i soggetti di cui al precedente comma qualora non
vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell’opera
cinematografica o delle vendite e dei noleggi dei supporti audiovisivi nei
quali siano riprodotte per la distribuzione , hanno diritto, salvo patto
contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi
contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui
forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le
categorie interessate ed in mancanza di accordi con le modalità di cui al
precedente comma.
Art. 50
(Equo compenso per gli autori e gli esecutori di attività
professionali comunque operanti nel settore audiovisivo e cinematografico)
1. Fermo restando quanto previsto dal precedente
articolo ,in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore,
spetta agli autori di opere cinematografiche, un equo compenso a carico
degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere
stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via
satellite , in forma analogica o digitale e per ogni forma di
sfruttamento economico multimediale .
2.Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche, agli
autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che
esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione
economica se riferita espressamente ai contenuti delle opere oggetto delle
relative prestazioni.
3.Per ciascuna utilizzazione di opere
cinematografiche, espresse originariamente in lingua straniera spetta,
altresí, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti
inserimenti testuali ,traduzione o adattamento con esecuzione di doppiaggio
o predisposizione di sottotitoli della versione in lingua italiana dei
dialoghi .
4.Ciascun compenso tra quelli previsti dal
presente codice non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi
tra le categorie interessate quali individuate dal presente articolo è
fissato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali,
sentito il Comitato per il diritto d’autore .
Art.51
(Modificazioni ai contributi necessarie per l’adattamento
cinematografico televisivo o multimediale )
1 . Il produttore ha facoltà di apportare alle opere
utilizzate nell’opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro
adattamento cinematografico ,televisivo o multimediale .L’accertamento
delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all’opera
cinematografica, quando manchi l’accordo tra il produttore e uno o più
degli autori menzionati è effettuato ,su domanda di una delle parti, da un
collegio arbitrale nominato dal Ministro peri beni e le attività culturali
su designazione del Comitato per il diritto d’autore.
Art. 52
(Diritti dei coautori di indicazione dei contributi nei
titoli dell’opera audiovisiva o cinematografica)
1. Gli autori dell’opera cinematografica hanno
diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualità
professionale e del loro contributo nell’opera, siano menzionati nei
titoli finali dell’ opera audiovisiva o cinematografica e sui supporti
che la riproducono .
Art. 53
(diritti di riproduzione separata degli autori delle parti
letterarie o musicali dell’opera audiovisiva o cinematografica )
1. Salvo patto contrario gli autori delle parti
letterarie o musicali dell’opera audiovisiva o cinematografica possono
riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti
pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al
produttore.
Art. 54
(Libera disponibilità dei diritti degli autori
in caso di mancata realizzazione dell’opera audiovisiva
o cinematografica)
1. Se il produttore non porta a compimento l’opera
cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della
parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l’opera compiuta
entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto
di disporre liberamente dell’opera stessa.
Art. 55
(Disposizioni sulle opere audiovisive comunque realizzate)
1. Le disposizioni della presente sezione si
applicano in quanto compatibili alle opere audiovisive comunque
realizzate e destinate alla diffusione pubblica e alle opere artistiche
o musicali (quali spot pubblicitari , clip o videoclip) comunque
costituite da sequenze di immagini in movimento .
Sezione IV
Opere radiodiffuse
Art. 56
(Diritti sulle opere trasmesse )
1. Il diritto di radiodiffusione dal vivo o con
trasmissione registrata spettante all’autore, direttamente o con
qualsiasi mezzo intermediario, è regolato in conformità ai principi
del presente codice .
2. I proprietari, gli impresari e quanti concorrono
allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove
tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione in conformità alle
buone norme e metodologie tecniche di registrazione ,trasmissione e
ricezione dei segnali visivi e sonori a tutela dei diritti d’autore e
dei diritti connessi.
3. È necessario il consenso dell’autore per
trasmettere le opere nuove , le prime rappresentazioni stagionali delle
opere inedite o qualsiasi programma o serie di trasmissioni che formi
oggetto di elaborazione o espressione creativa in conformità alle
disposizioni del presente codice.
4.Il nome dell’autore e dei titolari dei diritti connessi ed il
titolo dell’opera devono essere radiodiffusi o menzionati nei titoli
finali dell’ opera trasmessa .
Art. 57
(Registrazioni di opere trasmesse )
1. Senza pregiudizio dei titolari dei diritti d’autore
e dei diritti connessi agli organismi di radiodiffusione è consentita la
registrazione effimera su disco o su altro supporto digitale di un’opera,
al fine della sua radiodiffusione per necessità orarie o di qualità
tecnica , sempre che la registrazione effimera non sia destinata a ulteriore
diffusione esterna in violazione delle disposizioni sui diritti dei titolari
previste dal presente codice .
2. E’ consentita la conservazione in archivi delle
registrazioni per esigenze di documentazione sulle trasmissioni in
conformità alle vigenti disposizioni speciali che regolano il sistema
radiotelevisivo pubblico e privato e la tutela dei dati personali , senza
possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali
Art. 58
(Diritti degli autori delle opere trasmesse)
1. L’autore dell’opera trasmessa , ai termini degli
articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall’ente esercente il
servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi,
nel caso di disaccordo tra le parti, dall’autorità giudiziaria.
2. La domanda non può essere promossa dinanzi l’autorità
giudiziaria prima che sia esperito un tentativo di conciliazione davanti al
Comitato per il diritto d’autore..
Art. 59
(Equo compenso per gli autori delle opere trasmesse)
1. L’equo compenso spettante agli autori delle opere
trasmesse è liquidato in base al numero delle trasmissioni e sulla base di
criteri di adeguatezza che tengono conto dei dati oggettivi sulla
programmazione effettuata e sulle fasce di ascolto disponibili presso
registri o in possesso degli organismi istituzionali preposti alla vigilanza
e al controllo del sistema radiotelevisivo ,del numero e delle modalità
delle trasmissioni differite o ripetute ove espressamente risultante. In
mancanza di accordo tra le parti l’importo dell’equo compenso è
determinato dal Comitato per il diritto. d’autore su richiesta di una
delle interessate .
Art. 60
(Equo compenso in caso di diffusione pubblica in esercizi
commerciali)
1. Per l’esecuzione in esercizi commerciali , a mezzo
di apparecchi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse o
registrate , è dovuto all’autore un equo compenso, che è determinato
periodicamente d’accordo fra la Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.) e la rappresentanza della associazione sindacale competente o in
difetto ,dal Comitato per il diritto d’autore che tiene conto ,nella
relativa determinazione ,del carattere e dell’ambito delle attività
specificamente interessate.
Sezione V
Opere registrate su supporti
Art. 61
(Diritti dell’autore sulle opere registrate)
1L’autore ha il diritto esclusivo, ai
sensi delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo:
1)di adattare e di registrare l’opera
sopra su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini,
qualunque sia la tecnologia utilizzata;
2)di riprodurre, di distribuire, di
noleggiare, di dare in prestito, gli esemplari dell’opera cosí adattata o
registrata;
3)di eseguire pubblicamente e di comunicare
l’opera al pubblico mediante l’impiego di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto
di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del
diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.
3 Per quanto riguarda la radiodiffusione e la diffusione
pubblica, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nelle
precedenti disposizioni .
Art. 62
(Indicazioni identificative dei supporti riproducenti
opere protette)
1. I supporti analogici e digitali nei quali l’opera dell’ingegno è
riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino adeguatamente e
stabilmente le indicazioni seguenti:
1)titolo dell’opera riprodotta;
2)nome dell’autore;
3)nome dell’artista interprete od esecutore.
Il complesso musicale ,orchestrale o corale è indicato col nome d’uso;
4)data della fabbricazione.
Art. 63
(Fabbricazione ed utilizzazione dei supporti)
1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga
rispettato il diritto morale dell’autore, in conformità alle disposizioni
del presente codice.
2.Si considerano lecite le modificazioni dell’opera richieste
dalle necessità tecniche della registrazione.
Sezione VI
Programmi per elaboratore
Art. 64
(Diritti sui programmi per elaboratore)
1.Fatte salve le eccezioni previste dai successivi commi ,
i diritti esclusivi conferiti dal presente codice sui programmi per
elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a)la riproduzione, permanente o temporanea,
totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in
qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la
visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del
programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni
sono soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti;
b)la traduzione, l’adattamento, la
trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore,
nonché la riproduzione dell’opera che ne risulti, senza pregiudizio dei
diritti di chi modifica il programma;
c)qualsiasi forma di distribuzione al
pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o
di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella
Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo
consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all’interno
della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore
locazione del programma o di una copia dello stesso.
Art. 65
(Attività di adattamento tecnico consentite sui programmi
informatici )
1.Salvo patto contrario, non sono soggette all’autorizzazione
del titolare dei diritti le attività indicate nel comma precedente ,
lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l’uso del
programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del
legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori o per renderlo
compatibile funzionalmente con il proprio sistema o dispositivo informatico
utilizzato.
2.Non può essere impedito per contratto, a chi ha
il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare
una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l’uso
.
3.Chi ha il diritto di usare una copia del
programma per elaboratore può, senza l’autorizzazione del titolare dei
diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del
programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato
ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante
operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o
memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole
contrattuali pattuite in violazione del presente articolo sono nulle .
Art. 66
(Interventi essenziali all’interoperabilità del
programma informatico consentiti)
1.L’autorizzazione del titolare dei diritti non
è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore
e la traduzione della sua forma ai sensi del precedente articolo comma 1
lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano
indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità,
con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente
purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)le predette attività siano eseguite dal
licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del
programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
b)le informazioni necessarie per conseguire
l’interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai
soggetti indicati alla lettera a);
c)le predette attività siano limitate alle
parti del programma originale necessarie per conseguire l’interoperabilità.
2.Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le
informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
a)siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell’interoperabilità
del programma creato autonomamente;
b)siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di
consentire l’interoperabilità del programma creato autonomamente;
c)siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la
commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile
nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto
di autore.
3.Le disposizioni del presente articolo non
possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione
arrechi pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare dei
diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma.
Art. 67
(Garanzie per l’utente di programmi informatici )
1. L’utente ha diritto di poter ottenere ,senza
ulteriori spese , gli aggiornamenti (upgrade) al programma
informatico indispensabili al funzionamento del programma medesimo ,sulla
base dell’evoluzione dei sistemi informativi, o le informazioni tecniche
che risultino essenziali a garantire la sicurezza dei dati personali ovvero
dei documenti informatici elaborati mediante utilizzazione lecita del
programma medesimo o che garantiscano la agevole conversione dei dati
elaborati in modo tale da salvaguardare il risultato delle proprie autonome
elaborazioni creative.
Sezione VII
Banche di dati
Art. 68
(Diritti dell’autore di una banca di dati)
1.L’autore di una banca di dati ha il
diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a)la riproduzione permanente o temporanea,
totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b)la traduzione, l’adattamento, una
diversa disposizione e ogni altra modifica;
c)qualsiasi forma di distribuzione al
pubblico dell’originale o di copie della banca di dati; la prima vendita
di una copia nel territorio dell’Unione europea da parte del titolare del
diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all’interno
dell’Unione stessa, le vendite successive della copia;
d)qualsiasi presentazione, dimostrazione o
comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e)qualsiasi riproduzione, distribuzione,
comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle
operazioni di cui alla lettera b).
Art. 69
(Attività di accesso e consultazione della banca dati
consentite)
1.Non sono soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo
precedente da parte del titolare del diritto:
a)l’accesso o la consultazione della
banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di
ricerca scientifica , non svolta nell’ambito di un’impresa, purché si
indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non
commerciale perseguito. Nell’ambito di tali attività di accesso e
consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della
totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono
comunque soggette all’autorizzazione del titolare del diritto;
b)l’impiego di una banca di dati per fini di
sicurezza pubblica o nell’ambito e per le finalità proprie di una
procedura amministrativa o giurisdizionale.
2.Non sono soggette all’autorizzazione dell’autore
le attività indicate nel presente articolo poste in essere da parte dell’utente
legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono
comunque necessarie per l’accesso al contenuto della stessa banca di dati
e per il suo normale impiego; se l’utente legittimo è autorizzato ad
utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica
unicamente a tale parte.
3.Le clausole contrattuali pattuite in violazione del precedente
comma 2 sono nulle ai sensi dell’articolo 1418 codice civile.
4.Le disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere
interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi
pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare dei diritti o
entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.
CAPO V
ECCEZIONI E LIMITAZIONI
Sezione I
Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
Art. 70
(Riproduzione di contenuti informativi o per finalità
informative )
1. Gli articoli di attualità, di carattere economico,
politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, comunque messi a
disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere
possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre
riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione
non è stata espressamente riservata, purché si indichino la rivista o il
giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale
e il nome dell’autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o
di materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità
è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti
dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di
impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato.
Art. 71
(Libera riproduzione di interventi istituzionali o eventi
di interesse pubblico)
1.Gli interventi istituzionali di interesse politico od
amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico,
nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico o le sequenze di
immagini riguardanti eventi culturali ,di spettacolo o sportivi ripresi dal
vivo ,ove ciò non formi oggetto di esclusiva a favore dei legittimi
titolari dei diritti di trasmissione ad essi relativi, possono essere
riprodotti anche per estratto in qualsiasi forma editoriale o comunicati al
pubblico, nei limiti giustificati dall’essenzialità dello scopo
informativo, indicando la fonte, il nome dell’autore o del detentore dei
diritti e la data e luogo dell’evento.
Art. 72
(Libera riproduzione nell’ambito di attività
istituzionali)
1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a
fini istituzionali nelle attività parlamentari ,regionali o locali e per le
funzioni giudiziarie od amministrative , purché si indichino la fonte e,
ove possibile il nome dell’autore.
Art. 73
(Riproduzione ad uso personale)
1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di
opere per uso personale dei lettori e degli utenti , fatta a mano o con
mezzi di riproduzione di uso individuale o scansione digitale ,sempre che
non funzionale a vendita o diffusione incontrollata dell’opera nel
pubblico.
2.È libera la fotocopia di opere esistenti nelle
biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi
che non tendono ad alcun vantaggio economico effettuata dai predetti organismi
per i propri servizi e non destinata a diffusione esterna senza alcun
vantaggio economico o commerciale diretto ed indiretto.
3. E’ consentita, nei limiti del quindici per cento di
ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità,
la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno, diverse da
spartiti e partiture musicali effettuata mediante fotocopia, xerocopia o
sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i
quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche
gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di
riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori
delle opere dell’ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali
apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura
del compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono
determinate secondo i criteri posti dalla presente codice. Salvo diverso
accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale
compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo
medio a pagina rilevato annualmente dall’ISTAT per i libri.
5.Le riproduzioni per uso personale delle opere
esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all’interno delle stesse con
i mezzi di cui al comma 3, salvo che si tratti di edizione esaurita in
commercio,possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal
medesimo comma con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a
favore degli aventi diritto. Tale compenso è posto a carico dei fruitori
del servizio, riscosso a cura delle biblioteche e direttamente versato ogni
anno da queste o dagli enti dai quali le biblioteche dipendono nell’ambito
degli introiti per i servizi al pubblico delle biblioteche.
6. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal presente
codice la vendita al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in
genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione
economica spettante all’autore comporta il risarcimento del danno agli
aventi diritto.
Art. 74
(Atti di riproduzione temporanea privi di rilievo
economico)
1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità
dei prestatori intermediari dalla vigente normativa in materia di commercio
elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di
riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono
transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento
tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire la trasmissione in
rete tra terzi con l’intervento di un intermediario, o un utilizzo
legittimo di un’opera o di altri materiali.
Art. 75
(Prestito a fini di promozione culturale e studio
personale di opere protette )
1.Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato
e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio
personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del
relativo diritto se ha ad oggetto esclusivamente:
a)gli esemplari a stampa delle opere ;
b)i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche
o audiovisive o costituite da sequenze d’immagini in movimento, siano esse
sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del
diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di
distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle
dette opere e sequenze di immagini.
2. A fronte dei prestiti concessi le biblioteche e le
discoteche dello Stato e degli enti pubblici dovranno riconosce agli editori
e agli autori delle opere a stampa nonché agli altri aventi diritto di cui
alla lettera b), un equo compenso da determinarsi con accordo delle
categorie interessate o, in difetto, con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali, sentito il Comitato per il diritto d’autore ,tale
decreto individua anche specifiche tipologie di biblioteche e discoteche
pubbliche ed associazioni culturali senza scopo di lucro esentate dall’obbligo
di remunerazione.
3.Per i servizi interni delle biblioteche,
discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la
riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o
indiretto, in unico esemplare dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti
opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche,
cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 76
(Utilizzazioni libere di opere per attività di interesse
sociale )
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani
o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se
effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da
tali fini e purchè non costituiscano concorrenza all’utilizzazione
economica dall’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca
scientifica o per finalità dimostrative o per fini non commerciali.
2Il riassunto, la citazione o la riproduzione
debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera,
dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del
traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
3. I complessi giovanili e le bande musicali o le
fanfare delle forze armate e di polizia dello Stato possono eseguire in
pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di
alcun compenso per diritti di autore, purché l’esecuzione sia
effettuata senza scopo di lucro.
Art. 77
(Utilizzazioni libere a favore dei disabili)
1. Ai disabili sono consentite a garanzia del diritto
di accesso alla informazione ed alla cultura , per uso personale, la
riproduzione di opere e materiali protetti o l’utilizzazione della
comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente
collegate all’handicap, non abbiano carattere commerciale e rendano
possibile la fruibilità individuale dell’opera da parte degli utenti
disabili.
2. Con decreto del Ministro per i Beni e le Attività
Culturali, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, sentito il Comitato per il diritto d’autore ,che a tal fine
consulta le categorie interessate sono individuate le categorie di
portatori di handicap e i criteri per l’individuazione dei singoli
beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell’eccezione.
Art. 78
(Utilizzazioni sociali e a fini di studio e di ricerca)
1. E’ libera la comunicazione o la messa a
disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di
attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione
situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli
istituti di istruzione, nei musei e negli archivi,limitatamente alle
opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non
soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.
Art. 79
(Utilizzazioni da parte di enti o associazioni culturali)
1. E’ consentita la riproduzione di emissioni
radiotelevisive effettuate da associazioni culturali , da ospedali
pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo
esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un equo
compenso determinato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività
Culturali, sentito il sentito il Comitato per il diritto d’autore ,che
a tal fine consulta le categorie interessate.
Art. 80
(Deroghe alle disposizioni in materia di protezione
tecnologica delle opere tutelate)
1. I titolari di diritti che abbiano apposto le
misure tecnologiche di protezione di cui alle disposizioni del presente
codice sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l’utilizzo
delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell’autorità
competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto
svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o
giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare
idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le
categorie maggiormente rappresentative dei beneficiari, per consentire l’esercizio
delle eccezioni previste dal presente codice , su espressa richiesta dei
beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito
il possesso legittimo degli esemplari dell’opera o del materiale
protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro
utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati
articoli, ivi compresa la corresponsione dell’equo compenso, ove
previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli
adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali
messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere
accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l’accesso
avvenga sulla base di clausole contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei
diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari
delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a
consentire l’esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo,
ciascuna delle parti può rivolgersi al Comitato per il diritto d’autore
perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione.
5. Dall’applicazione della presente disposizione
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione II
Riproduzione privata
ad uso personale
Art. 81
(Riproduzione e uso personale di opere tutelate)
1. E’ consentita la riproduzione privata di fonogrammi
e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per
uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini
direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure
tecnologiche di protezione.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere
effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la
riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso
personale è equiparata ai fini della applicazione delle disposizioni di
legge ad attività di riproduzione .
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle
opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, quando l’opera è protetta dalle misure tecnologiche di
protezione ovvero quando l’accesso è consentito sulla base di accordi
contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari
dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l’applicazione delle
misure tecnologiche di protezione , la persona fisica che abbia acquisito il
possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto,
ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata,
anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità
non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri
materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
Art. 82
(Equo compenso per la riproduzione privata )
1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché
i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed
esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno
diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di
videogrammi .Detto compenso è costituito, per gli apparecchi
esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di
fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall’acquirente
finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è
calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche
equivalenti a quelle della componente interna destinata alla
registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo
fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video,
quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o
trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi,
il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di
registrazione resa dai medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con
decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali d’intesa con
il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, sentito il
Comitato per il diritto d’autore che a tal fine consulta e le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori
degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione
del compenso si tiene conto dell’apposizione o meno delle misure
tecnologiche di protezione , nonché della diversa incidenza della copia
digitale rispetto alla copia analogica e della prevalente destinazione
funzionale dei supporti interessati . Il decreto è sottoposto ad
aggiornamento biennale in relazione alla evoluzione delle tecnologie e
delle caratteristiche funzionali delle memorie e degli apparati .
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa
nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto gli apparecchi
e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare
alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), ogni tre
mesi, una dichiarazione in forma telematica dalla quale risultino le
cessioni effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere
contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del
compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore
degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. Il compenso per apparecchi e supporti di
registrazione audio è corrisposto alla Società Italiana degli Autori
ed Editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle
spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per
il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le
loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
5. I produttori di fonogrammi devono corrispondere
senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del
compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o
esecutori interessati.
6. Il compenso per gli apparecchi e i supporti di
registrazione video è corrisposto alla Società Italiana degli Autori
ed Editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle
spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante
settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere
audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o
esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è
destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità
mutualistiche e di assistenza a favore delle categorie rispettivamente
interessate secondo le disposizioni legislative previdenziali di settore
vigenti .
Art. 83
(Eccezioni e limitazioni )
1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal
presente capo e da ogni altra disposizione della presente codice, quando
sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a
disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in
contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri
materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei
titolari.
2. Le eccezioni e limitazioni al diritto d’autore
contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi e, in
quanto applicabili, agli altri capi dei titoli II e III.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SUI DIRITTI CONNESSI
ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO D’AUTORE
CAPO I
DIRITTI DEI PRODUTTORI FONOGRAFICI
Art. 84
(diritti di riproduzione e sulla diffusione di opere del
produttore fonografico )
1. Il produttore fonografico è la persona fisica o
giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima
fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di
altri suoni o di rappresentazioni di suoni mediante qualsiasi supporto
analogico o digitale .
2È considerato come luogo della produzione quello
nel quale avviene la diretta registrazione originale.
3.L’utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti
radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.
4.Salvi i diritti spettanti all’autore a termini
del titolo I, il produttore fonografico ha il diritto esclusivo, per la durata
e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta,
temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in
tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
b) di autorizzare la comunicazione al pubblico dei suoi
fonogrammi, in qualsiasi modo o forma, ivi compresa la messa a disposizione
del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e
nel momento scelto individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun
atto di messa a disposizione del pubblico;
c) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei
suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel
territorio della Comunità Europea, se non nel caso di prima vendita del
supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in
uno Stato membro;
d) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli
esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita
o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari.
Art. 85
(Equo compenso per gli artisti interpreti ed esecutori di
opere fonografiche)
1. Il produttore fonografico , nonché gli artisti
interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione
o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai
diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto
ad un compenso per l’utilizzazione, a scopo di lucro, dei fonogrammi a
mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva ivi
compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste
danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica
utilizzazione dei fonogrammi stessi. L’esercizio di tale diritto spetta al
produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o
esecutori interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione,
nonché le relative modalità, sono determinate con decreto del Ministro
per i Beni e le Attività Culturali, sentito il Comitato per il diritto
d’autore .
3. Gli artisti interpreti o esecutori hanno diritto
ad un equo compenso anche quando l’utilizzazione è effettuata a scopo
non di lucro.
4.Salvo diverso accordo tra le parti, tale
compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le procedure di cui al
precedente comma 2.
Art. 86
(Tutela degli interessi industriali del produttore
fonografico)
1. Il produttore ha sempre diritto di opporsi qualora
l’utilizzazione dei fonogrammi, sia effettuata in condizioni tali da
arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali . Su
richiesta dell’interessato, il Ministero per i beni e le attività
culturali, in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria
competente , sentito il Comitato per il diritto d’autore può
autorizzare l’utilizzazione dei fonogrammi, previi accertamenti
tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le
cause che turbano la regolarità della utilizzazione .
2. Il produttore fonografico ,tramite le proprie
organizzazioni rappresentative, può segnalare alle istituzioni
competenti i casi di abusi e di riproduzione o diffusione di supporti
non autorizzata che sia pregiudizievole ai diritti garantiti dal
presente codice.
Art. 87
(Durata dei diritti di fissazione fonografica)
1. La durata dei diritti previsti nel presente capo
è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo
il fonogramma é lecitamente pubblicato ai sensi del presente codice, la
durata dei diritti é di cinquanta anni dalla data della sua prima
pubblicazione.
Art. 88
(Indicazioni identificative sui supporti fonografici )
1. I supporti contenenti fonogrammi non possono
essere distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di
cui all’articolo 62 del presente codice , in quanto applicabili.
CAPO II
DIRITTI DEI PRODUTTORI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE
O AUDIOVISIVE O COSTITUITE DA SEQUENZE DI IMMAGINI IN
MOVIMENTO
Art. 89
(Diritti del produttore di opere cinematografiche sulla
riproduzione e distribuzione delle opere prodotte )
1.Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del
presente codice ,il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o
costituite da sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto
esclusivo:
a)di autorizzare la riproduzione diretta o
indiretta temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in
parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
b)di autorizzare la distribuzione con qualsiasi
mezzo, compresa la vendita, dell’originale e delle copie di tali
realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio
della Comunità Europea se non nel caso di prima vendita effettuata o
consentita dal produttore in uno Stato membro;
c)di autorizzare il noleggio e il prestito dell’originale
e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto
qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico
dell’originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale
che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a
disposizione del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di
cinquanta anni dalla fissazione. Se l’opera cinematografica o
audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento é pubblicata o
comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta
anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima
comunicazione al pubblico dell’opera cinematografica o audiovisiva o
della sequenza di immagini in movimento.
CAPO III
DIRITTI RELATIVI ALL’EMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA
Art. 90
(Diritti sulle emissioni radiofoniche o televisive)
1.Senza pregiudizio dei diritti sanciti da
questo codice a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei
produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, i soggetti
che esercitano l’attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il
diritto esclusivo:
a)di autorizzare la fissazione delle
proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al
distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le
emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
b)di autorizzare la riproduzione diretta o
indiretta temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in
parte delle fissazioni delle proprie emissioni;
c)di autorizzare la ritrasmissione su filo o via
etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se
questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di
ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico
in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento
scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano
esse effettuate su filo o via etere;
e)di autorizzare la distribuzione delle
fissazioni delle proprie emissioni il diritto di distribuzione non si
esaurisce nel territorio della Comunità Europea, se non nel caso di prima
vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro.
f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si
esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a
disposizione del pubblico.
2.I soggetti di cui al comma 1 hanno altresí il
diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per
nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3.L’espressione « radio-diffusione » ha riguardo
all’emissione radiofonica e televisiva.
4.L’espressione « su filo o via etere » include
le emissioni via cavo e via satellite.
5.La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla
prima diffusione di una emissione .
CAPO IV
DIRITTO DEGLI ARTISTI INTERPRETI E DEGLI ARTISTI ESECUTORI
Art. 91
(Definizione di artisti,interpreti ed esecutori)
1.Si considerano artisti interpreti ed
artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le
altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in
qualunque modo opere dell’ingegno, anche tramite il doppiaggio
sincronizzato per le opere cinematografiche tradotte e la esecuzione in
sincronia di musica di sottofondo ,siano esse tutelate o di dominio
pubblico.
2.Gli artisti interpreti ed esecutori hanno,
indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le
prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:
a)autorizzare la fissazione delle loro
prestazioni artistiche;
b)autorizzare la riproduzione diretta o
indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in
parte della fissazione delle loro prestazioni artistiche;
c)autorizzare la comunicazione al pubblico,
in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del
pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal
vivo , nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite,
delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in
funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione
utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto
fonografico, si applica la disposizione dell’art. 85 in materia di equo
compenso.
d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni
artistiche e delle relative riproduzioni;
e)autorizzare la distribuzione delle fissazioni
delle loro prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel
territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita da parte
del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;
f)autorizzare il noleggio od il prestito delle
fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;
l’artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di
noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di
ottenere un’equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con
terzi. Ogni patto contrario è nullo . In difetto di accordo da concludersi
tra l’Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni
sindacali competenti della Confederazione degli industriali, detto compenso
è stabilito con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali,
sentito il Comitato per il diritto d’autore .
3.I diritti di cui al precedente comma ,lettera c)
non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi
compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.
Art. 92
(Tutela dei diritti degli artisti ,interpreti ed esecutori
sulle proprie rappresentazioni artistiche )
1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori
hanno diritto ,sulla base delle disposizioni del presente codice di
opporsi alla comunicazione al pubblico o riproduzione della loro
recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di
pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione artistica o culturale.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che
sostengono le prime parti dell’opera o composizione drammatica,
letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella
comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o
rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la
relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi , opere televisive o
cinematografiche.
Art. 93
(Attività di interpretazione ed esecuzione artistica )
1.Agli effetti della applicazione delle disposizioni del
presente capo si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di
artisti esecutori:
1)coloro che sostengono nell’opera o
composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole
importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario e ,nel caso
di versione doppiata in lingua italiana ,i doppiatori ;
2)i direttori dell’orchestra o del coro;
3)i componenti i complessi musicali
orchestrali o corali,
Art. 94
(Equo compenso a favore degli artisti interpreti ed
esecutori)
1.Salva diversa volontà delle parti e la
applicabilità delle disposizioni in materia di equo compenso , si presume
che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di
fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al
pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il
noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un’opera
cinematografica o audiovisiva o costituta da sequenza di immagini in
movimento.
2.Agli artisti interpreti ed esecutori che nell’opera
cinematografica o audiovisiva o costituita da sequenze di immagini in
movimento sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di
artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell’opera
cinematografica o audiovisiva o costituita da sequenze di immagini in
movimento a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via
satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.
3Per ciascuna utilizzazione di opere
cinematografiche o audiovisive costituite da sequenze di immagini in
movimento diversa da quella prevista nel comma 2 e nell’articolo 91 comma
2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel
comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti
di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
4.Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è
rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra l’Istituto
mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali
competenti della Confederazione degli industriali, è stabilito con decreto
del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il Comitato per il
diritto d’autore .
Art. 95
(Durata dei diritti di artisti,interpreti ed esecutori)
1. I diritti di cui al presente capo durano cinquanta
anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una
fissazione dell’esecuzione, rappresentazione o recitazione è
pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti
durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se
anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione.
CAPO V
DIRITTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICATE O COMUNICATE
AL PUBBLICO PER LA PRIMA VOLTA DOPO L’ ESTINZIONE DEI
DIRITTI PATRIMONIALI D’AUTORE
Art.96
(Diritti relativi ad opere inedite pubblicate dopo l’estinzione
dei diritti patrimoniali d’autore)
1.Senza pregiudizio dei diritti morali dell’autore,
a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d’autore,
lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un’opera
non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica
riconosciuti dalle disposizioni contenute nella presente codice, in quanto
applicabili.
2.La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima
lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.
CAPO VI
DIRITTI RELATIVI AD EDIZIONI
CRITICHE E SCIENTIFICHE DI OPERE DI PUBBLICO DOMINIO
Art. 97
(Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di
opere di pubblico dominio)
1.Senza pregiudizio dei diritti morali dell’autore,
a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni
critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti
esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, quale risulta dall’attività
di revisione critica e scientifica.
2.Fermi restando i rapporti contrattuali con il
titolare dei diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al
curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione
del nome.
3.La durata dei diritti esclusivi di cui al comma
1 è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque
modo o con qualsiasi mezzo effettuata.
CAPO VII
DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
Art. 98
(Diritti connessi sulle ritrasmissioni
via cavo o altre forme di comunicazione a distanza )
1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nei capi precedenti ai
detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare
la ritrasmissione via cavo o altre forme di comunicazione a distanza
secondo le disposizioni del presente codice .
Art. 99
(Attività consentite ai titolari dei diritti connessi)
1. I titolari dei diritti connessi possono utilizzare
economicamente il materiale protetto in ogni forma e modo originale, o
derivato,nei limiti fissati da questo codice, ed in particolare con l’esercizio
dei diritti già disciplinati dal presente capo e dai capi precedenti;
tali diritti sono tra di loro indipendenti e l’esercizio di uno di
essi non esclude quello di ciascuno degli altri.
Art. 100
(Termini finali di durata dei diritti connessi)
1. I termini finali di durata dei diritti previsti
dai Capi precedenti , e dal presente Capo si computano, nei rispettivi
casi, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui
si verifica l’evento considerato dalla norma.
CAPO VIII
DIRITTI SU BOZZETTI DI SCENOGRAFIA TEATRALE
TELEVISIVA O CINEMATOGRAFICA
Art. 101
(Diritti degli autori di bozzetti o scene teatrali o
cinematografiche)
1. All’autore di bozzetti di scene teatrali e delle
scenografie televisive e cinematografiche che non costituiscono opera
dell’ingegno protetta dal diritto di autore ai sensi delle
disposizioni del Titolo I, compete un diritto a compenso quando il
bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri o altre opere
cinematografiche o televisive, oltre quello per il quale è stato
composto.
2.Questo diritto dura cinque anni a partire dalla
prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato o dalla
prima proiezione pubblica dell’opera cinematografica o prima diffusione
del programma televisivo.
CAPO IX
DIRITTI SULLE FOTOGRAFIE
Art.102
(Fotografie )
1. Sono considerate fotografie, ai fini dell’applicazione
delle disposizioni di questo capo, le immagini fotografiche aventi
contenuto creativo , interpretativo o rappresentativo che inquadrino
persone o ambienti della vita naturale e sociale, ottenute col processo
fotografico mediante sviluppo e stampa del negativo o in forma digitale
o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte
figurativa e i fotogrammi delle opere cinematografiche o audiovisive
costituite da sequenze di immagini in movimento.
2.Non sono comprese le riproduzioni di
scritti, documenti, carte di affari .
Art. 103
(Diritti del fotografo)
1. Spetta al fotografo il diritto esclusivo di
riproduzione, diffusione e vendita del negativo o della stampa della
fotografia, salve le disposizioni stabilite del capo sesto di questo
titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo
alle fotografie riproducenti opere dell’arte figurativa, dei diritti
di autore sulla opera riprodotta.
2.Tuttavia se l’opera è stata ottenuta nel
corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i
limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo
compete al datore di lavoro.
3.La stessa norma si applica, salvo patto
contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose
in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del
fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un
equo corrispettivo.
4.Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali,
sentito il Comitato per il diritto d’autore può fissare ,in mancanza di
autonoma determinazione delle categorie interessate, apposite tariffe per
determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.
Art. 104
(Cessione dei diritti sulle fotografie)
1. La cessione del negativo o di analogo mezzo di
riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la
cessione dei diritti previsti nell’articolo precedente, sempreché
tali diritti spettino al cedente.
2. Gli esemplari della fotografia destinati alla
cessione devono portare le seguenti indicazioni che, nel caso di
fotografia digitale, possono essere riportate e registrate in tale
formato :
1)il nome del fotografo autore dell’inquadratura
, o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2)la data dell’anno di produzione della
fotografia;
3)il riferimento numerico dell’
inquadratura o del fotogramma.
3. Qualora gli esemplari non portino le suddette
indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono
dovuti i compensi indicati negli articoli successivi a meno che il
fotografo non provi la mala fede del riproduttore.
Art. 105
(Utilizzazioni libere di immagini fotografiche)
1. La riproduzione di fotografie nelle antologie ad
uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è
lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato con
decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali sentito il
Comitato per il diritto d’autore.
2.Nella riproduzione deve indicarsi il nome del
fotografo e la data dell’anno della fabbricazione, se risultano dalla
fotografia riprodotta.
3.La riproduzione di fotografie pubblicate su
giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od
aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita purchè si effettui il
pagamento di un equo compenso determinato con decreto dal Ministro per i
beni e le attività culturali sentito il Comitato per il diritto d’autore.
Art. 106
(Durata dei diritti sulle fotografie)
1.Il diritto esclusivo sulle fotografie dura venti anni
dalla produzione della fotografia.
Art. 107
(Tutela dei dati personali)
1. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di
consenso a tutela dei dati personali delle persone rappresentate di cui al
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ,recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali.
CAPO X
DIRITTI SU ATTIVITA’ GRAFICHE DI PROGETTAZIONE
Art. 108
(Diritti sui progetti grafici e per l’ingegneria )
1. All’autore di progetti di lavori di ingegneria e
modelli grafici, in qualunque forma realizzati che costituiscano
soluzioni originali di problemi tecnici o forme stilistiche in qualsiasi
forma elaborati , compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione
dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo
compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo
di lucro senza il suo consenso.
2 .Per esercitare il diritto al compenso l’autore deve
inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire
il deposito ,anche in forma digitale, del piano o disegno grafico presso il
Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il diritto a compenso previsto in questo articolo
dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.
CAPO XI
PROTEZIONE DEI TITOLI E DELL’ASPETTO ESTERNO DELL’OPERA
CREATIVA
Art. 109
(Tutela del titolo dell’opera)
1. Il titolo dell’opera, quando individui l’opera
stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso
dell’autore.
2. Il divieto non si estende ad opere che
siano di specie o carattere cosí diverso da risultare esclusa ogni
possibilità di confusione.
3. È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la
riproduzione delle rubriche giornalistiche che siano adoperate nella
pubblicazione periodica in modo cosí costante da individuare l’abituale
e caratteristico contenuto della rubrica.
4. Il titolo del giornale, delle riviste o di altre
pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della
stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è
cessata la pubblicazione del giornale.
Art.110
(Riproduzione illecita di informazioni o notizie)
1. La riproduzione di informazioni e notizie tratte
da agenzie di stampa è lecita purché non sia effettuata con atti
contrari ai codici deontologici vigenti in materia giornalistica e
purché sia sempre citata la fonte.
2. Sono considerati atti illeciti gli atti di
riproduzione sistematica ,ed in qualsiasi forma ,confusoria o emulativa
con uso ripetuto di informazioni o notizie , pubblicate o trasmesse o
radiodiffuse se effettuate , a fine di lucro, da parte di imprese
editoriali o di radiodiffusione e di comunicazioni al pubblico.
Art. 111
(Riproduzione illecita dei caratteri identificativi di
opere protette )
1. Sono vietate in particolare la riproduzione, la
comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico e l’utilizzazione
in ogni modo e forma della composizione grafica di opere o di parte di opere
letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche.
2 . È vietata come atto di concorrenza sleale, la
riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle
testate, delle sigle o dei caratteri grafici , delle disposizioni di segni o
caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell’aspetto
esterno dell’opera dell’ingegno, quando detta riproduzione o imitazione
sia atta a creare confusione di opera o di autore.
TITOLO III
DISPOSIZIONI SUI DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI
DATI . DIRITTI ED OBBLIGHI DELL’UTENTE
Art. 112
(Costitutore di una banca di dati )
1.Ai fini del presente titolo si intende per:
a)costitutore di una banca di dati: chi
effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o
per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi
finanziari, tempo o lavoro;
b)estrazione: il trasferimento permanente o
temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una
banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia
forma. L’attività di prestito non costituisce atto di estrazione;
c)reimpiego: qualsivoglia forma di messa a
disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del
contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio,
trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L’attività
di prestito non costituisce atto di reimpiego.
2.La prima vendita di una copia della banca di
dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell’Unione
Europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel
territorio dell’Unione Europea.
3.Indipendentemente dalla tutelabilità della
banca di dati a norma del diritto d’autore o di altri diritti e senza
pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una
banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal
presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della
totalità o di una parte sostanziale della stessa.
4.La presente disposizione si applica alle banche
di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato
membro dell’Unione Europea o residenti abituali nel territorio dell’Unione
Europea, ed alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno
Stato membro dell’Unione Europea ed aventi la sede sociale, l’amministrazione
centrale o il centro d’attività principale all’interno della Unione
Europea; tuttavia, qualora la società o l’impresa abbia all’interno
della Unione Europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un
legame effettivo e continuo tra l’attività della medesima e l’economia
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
5.Il diritto esclusivo del costitutore sorge al
momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi
quindici anni dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data del
completamento stesso.
6.Per le banche di dati in qualunque modo messe a
disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma
precedente il diritto si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell’anno
successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.
7.Se vengono apportate al contenuto della banca di
dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti
rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o
della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati cosí
modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un
autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6
e 7.
8.Non sono consentiti l’estrazione o il
reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto
della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale
gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al
costitutore della banca di dati.
9.Il diritto del costitutore può essere
acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge .
Art. 113
(Diritti e obblighi dell’utente di una banca dati)
1.L’utente legittimo della banca di dati messa a
disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del
diritto d’autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o
prestazioni contenute in tale banca.
2.L’utente legittimo di una banca di dati messa
in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni
che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che
arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.
3.Non sono soggette all’autorizzazione del
costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione
del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non
sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto
della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall’utente
legittimo. Se l’utente legittimo è autorizzato ad effettuare l’estrazione
o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si
applica unicamente a tale parte.
4.Le clausole contrattuali pattuite in violazione
dei commi precedenti sono nulle .
5.L’utente ha diritto ,in conformità con le
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, e sulla
base dell’evoluzione delle tecnologie dei sistemi informativi, all’adozione
delle misure essenziali per garantire la funzionalità delle ricerche e la
sicurezza dei dati raccolti o estratti mediante utilizzazione lecita della
banca dati .
TITOLO IV
MISURE TECNOLOGICHE DI PROTEZIONE.
INFORMAZIONI SUL REGIME DEI DIRITTI
Art. 114
(Misure tecnologiche di protezione)
1. I titolari di diritti d’autore e di diritti
connessi nonché del diritto di costituzione di banche di dati possono
apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di
protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o
i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono
destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei
diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono
considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del
materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione
di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale
la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera
o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di
controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione.
3. Resta salva l’applicazione delle disposizioni
relative ai programmi per elaboratore previste nel presente codice .
Art. 115
(Informazioni digitali sul regime dei diritti)
1. Informazioni digitali sul regime dei diritti
possono essere inserite dai titolari di diritti d’autore e di diritti
connessi nonché del diritto di costituzione di banche di dati sulle
opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella
comunicazione al pubblico degli stessi.
2. Le informazioni digitali sul regime dei diritti
identificano l’opera o il materiale protetto, nonché l’autore o
qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì
contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d’uso dell’opera
o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le
informazioni stesse o altri elementi di identificazione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO I
REGISTRI DI PUBBLICITÀ E DEPOSITO DELLE OPERE
Art. 116
(Registri delle opere protette)
1. Presso il Ministero per i beni e le attività
culturali è tenuto un Registro pubblico generale delle opere protette
ai sensi di questo codice ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e
4 del presente articolo.
2.La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) cura la
tenuta di un Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.
3.In detti registri sono annotate le opere protette ai sensi di
questo codice con le generalità dell’autore, del produttore, della data
della pubblicazione o produzione e con le altre indicazioni stabilite dal
presente codice e dai regolamenti tecnici di attuazione.
4.Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata,
altresí, la tenuta di un Registro pubblico speciale per i programmi per
elaboratore. In tale registro viene annotato il nome del titolare dei
diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del
programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei
diritti esclusivi.
5.La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della
esistenza dell’opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i
produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria,
autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere
cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro
indicato nel secondo comma.
6.La modulistica e le procedure di tenuta dei Registri di
pubblicità sono disciplinate da appositi regolamenti tecnici approvati con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il
comitato per il diritto di autore.
7.I registri di cui al presente articolo sono tenuti utilizzando
mezzi e strumenti informatici e telematici.
Art.117
(Annotazioni degli atti di trasferimento dei diritti)
1. Possono, altresí, essere annotati nel registro, sulla
istanza della parte interessata, con le forme stabilite dai regolamenti, gli
atti tra vivi che trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti riconosciuti
da questo codice, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di
garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti
medesimi.
2.Le registrazioni hanno anche altri effetti di
carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in
questo codice o in altre leggi.
3. Gli autori delle opere protetti ai sensi di questo
codice o i loro aventi causa hanno facoltà di depositare presso il
Ministero per i beni e le attività culturali un esemplare o copia della
opera ,anche in formato digitale .
4. Per i programmi per elaboratore la registrazione
è facoltativa ed onerosa.
5. L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto
o l’esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini
delle disposizioni del titolo I di questo codice e delle disposizioni
delle convenzioni internazionali ,essa tuttavia impedisce l’acquisto o
l’esercizio di diritti connessi sulle opere .
CAPO II
TRASMISSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE
Art. 118
(Atti dispositivi dei diritti di utilizzazione economica
di opere )
1. I diritti di utilizzazione spettanti agli autori
delle opere dell’ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere
patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i
modi e forme consentiti dalla legge, salva l’applicazione delle norme
contenute in questo capo.
2. L’autore ,se maggiorenne, ha la capacità di
compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di
esercitare le azioni che ne derivano.
Art. 119
(Cessione di esemplari di opere)
2. La cessione di uno o più esemplari dell’opera
non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di
utilizzazione, regolati da questo codice.
3.Tuttavia la cessione di uno stampo o qualsiasi altro mezzo
tecnico usato per riprodurre un’opera d’arte, comprende, salvo patto
contrario, la facoltà di riprodurre l’opera stessa, sempreché tale
facoltà spetti al cedente.
Art. 120
(Forma degli atti di cessione dei diritti connessi)
1. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve
essere provata in forma scritta o equiparata in base alle vigenti
disposizioni di legge in materia di firma digitale.
Art. 121
(Contratto di concessione dei diritti connessi di
distribuzione e ritrasmissione )
1.L’autorizzazione alla ritrasmissione via cavo
o con altro sistema di telecomunicazione delle emissioni di radiodiffusione
è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d’autore, i
detentori di diritti connessi ed i distributori.
2. In caso di mancata autorizzazione per la
ritrasmissione via cavo o con altro sistema di telecomunicazione di un’emissione
di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un
terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di
contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata ,su
istanza di parte, con determinazione dal Comitato per il diritto d’autore.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se
nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla
notifica .
Art. 122
(Garanzie reali sui diritti delle opere dell’ingegno)
1. I diritti di pubblicazione dell’opera dell’ingegno
e di utilizzazione dell’opera pubblicata non possono formare oggetto
di pegno, pignoramento e sequestro né per atto contrattuale, né per
via di esecuzione forzata, finché spettano personalmente all’autore.
2. Possono invece essere dati in pegno o
essere pignorati o sequestrati i proventi dell’utilizzazione e gli
esemplari dell’opera, secondo le norme del codice di procedura civile
e delle leggi in materia fallimentare.
Sezione II
Trasmissione a causa di morte dei diritti di utilizzazione
dell’opera
Art. 123
(Disposizioni sulla successione dei diritti a causa di
morte dell’autore )
1.Dopo la morte dell’autore, il diritto di
utilizzazione dell’opera, quando l’autore stesso non abbia altrimenti
disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi, per il periodo di tre anni
dalla morte , salvo che l’Autorità giudiziaria competente , su istanza di
uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si
effettui senza ritardo .
2.Decorso il detto periodo, gli eredi, possono
stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione
per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle
disposizioni contenute nel codice civile.
3.La comunione è regolata dalle disposizioni del
codice civile e da quelle che seguono.
Art. 124
(Comunione ereditaria del diritto d’autore)
1.L’amministrazione e la rappresentanza degli interessi
della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla
successione.
2. Se i coeredi trascurano la nomina dell’amministratore
o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l’anno dall’apertura
della successione, l’amministrazione è conferita alla Società
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) con decreto del tribunale
del luogo dell’aperta successione, emanato su ricorso di uno dei
coeredi o dell’ente medesimo.
3. La stessa procedura è seguita quando si tratti di
provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.
4. L’amministratore cura la gestione dei diritti di
utilizzazione dell’opera. Non può però autorizzate nuove
edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l’adattamento dell’opera
alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su
apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti
almeno un terzo valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti
dell’Autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme
del codice civile in materia di comunione.
Sezione III
Disciplina del contratto di edizione
Art. 125
(Contratto di edizione)
1. Il contratto con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio
del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore
stesso, l’opera dell’ingegno, è regolato, oltreché dalle
disposizioni contenute nel codice civile , dalle disposizioni di questa
sezione.
Art. 126
(Oggetto del contratto di edizione)
1. Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di
utilizzazione che spettano all’autore nel caso dell’edizione, o
taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati
dalla legge vigente al momento del contratto.
2.Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i
diritti esclusivi.
3. Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente
attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del
diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.
4. Salvo pattuizione espressa, la alienazione non si estende
ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e
trasformazioni di cui l’opera è suscettibile, compresi gli
adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla
registrazione su apparecchi meccanici.
5. L’alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non
implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che
non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se
compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria
di facoltà esclusive.
Art. 127
(Contratto di edizione per opere future)
1. Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora
create si devono osservare le norme seguenti:
1)è nullo il contratto che abbia per oggetto
tutte le opere o categorie di opere che l’autore possa creare, senza
limite di tempo;
2)senza pregiudizio delle norme regolanti i
contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l’alienazione
dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una
durata superiore ai dieci anni;
3)se è stata determinata l’opera da creare, ma
non è stato fissato il termine nel quale l’opera deve essere consegnata,
l’editore ha sempre il diritto di ricorrere all’Autorità giudiziaria
per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l’Autorità
giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.
Art. 128
(Risoluzione del contratto di edizione nei casi di opere
incompiute )
1. Se l’autore muore o si trova nella
impossibilità di condurre l’opera a termine, dopo che una parte
notevole a sé stante è stata compiuta e consegnata, l’editore ha la
scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo
compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato,
salvo che l’autore abbia manifestata o manifesti la volontà che l’opera
non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà sia
manifestata dalle persone indicate nell’articolo .
2. Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell’autore
o dei suoi eredi l’opera incompiuta non può essere ceduta ad altri,
sotto pena del risarcimento del danno.
Art. 129
(Tipologie del contratto di edizione)
1.Il contratto di edizione può essere « per edizione »
o « a termine ».
2..Il contratto « per edizione » conferisce all’editore
il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent’anni dalla consegna
del manoscritto completo.
3.Nel contratto devono essere indicati il numero delle
edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia
essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e
del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.
4. Se mancano tali indicazioni si intende che il
contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di
duemila esemplari.
5. Il contratto di edizione « a termine »
conferisce all’editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni
che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti
anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere
indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo. Tale
termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione
riguardanti:
enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni,
fotografie e simili, ad uso industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.
6.In entrambe le forme di contratto l’editore è libero di
distribuire le edizioni del numero di ristampe che reputi conveniente.
Art. 130
(Contrassegni sugli esemplari di opere editoriali )
1. Gli esemplari dell’opera sono contrassegnati dalla S.i.a.e.
Art. 131
(Disciplina delle edizioni successive)
1.Se più edizioni sono previste nel contratto, l’editore
è obbligato ad avvisare l’autore dell’epoca presumibile dell’esaurimento
dell’edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell’epoca
stessa.
2.Egli deve contemporaneamente dichiarare all’autore
se intende o meno procedere a nuova edizione.
3.Se l’editore ha dichiarato di rinunciare ad
una nuova edizione o se, avendo dichiarato di voler procedere ad una nuova
edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta
dichiarazione, il contratto si intende risolto.
4.L’autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata
nuova edizione se non sussistono giusti motivi da parte dell’editore.
Art. 132
(Obblighi dell’autore)
1.L’autore è obbligato:
1)a consegnare l’opera nelle condizioni stabilite dal
contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa
anche in formato digitale ;
2)a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per
tutta la durata del contratto.
2.L’autore ha altresí l’obbligo e il diritto di correggere le
bozze di stampa secondo le modalità fissate dall’uso.
Art. 133
(Obblighi dell’editore)
1.L’editore è obbligato:
1)a riprodurre e porre in vendita l’opera col nome dell’autore,
ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto, in
conformità dell’originale e secondo le buone norme della tecnica
editoriale;
2)a pagare all’autore i compensi pattuiti.
Art. 134
(Pubblicazione o riproduzione dell’opera oggetto del
contratto)
1. La pubblicazione o la riproduzione dell’opera
deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non
può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva
consegna all’editore dell’esemplare completo e definitivo dell’opera.
2. In mancanza di termini contrattuali, la
pubblicazione o la riproduzione dell’opera deve aver luogo non oltre
due anni dalla richiesta scritta fattane all’editore. L’Autorità
giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve quando sia
giustificato dalla natura dell’opera e da ogni altra circostanza del
caso.
3. È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla
fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine
superiore al termine massimo sopra stabilito.
4. Il termine di due anni non si applica alle opere
collettive.
Art. 135
(Risoluzione del contratto di edizione)
1. Se l’acquirente del diritto di pubblicazione o
riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l’opera nel termine
concordato o in quello stabilito dal giudice, l’autore ha diritto di
domandare la risoluzione del contratto.
2. L’Autorità giudiziaria può accordare
all’acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine
predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea
garanzia. Può altresí limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad
una parte del contenuto del contratto.
3.Nel caso di risoluzione totale l’acquirente
deve restituire l’originale dell’opera ed è obbligato al risarcimento
dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata
malgrado la dovuta diligenza.
Art. 136
(Modifiche all’opera edita o in corso di edizione)
1. L’autore può introdurre nell’opera tutte le modificazioni che
crede, purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a
che l’opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare
le maggiori spese derivanti dalla modificazione.
2.L’autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove
edizioni. L’editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere
alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per
eseguire le modificazioni è fissato dall’Autorità giudiziaria.
3. Se la natura dell’opera esige che essa sia aggiornata prima di
una nuova edizione e l’autore rifiuti di aggiornarla, l’editore può
farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di
segnalare e distinguere l’opera dell’aggiornatore.
Art. 137
(Compenso spettante all’autore)
1. Il compenso spettante all’autore è costituito
da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad
una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti.
Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio
per le edizioni di:
dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di
collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
discorsi o conferenze o raccolte di atti
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.
2. Nei contratti a partecipazione l’editore è obbligato a rendere
conto annualmente delle copie vendute.
Art. 138
(Determinazione del prezzo di copertina dell’opera
editoriale)
1. Nel contratto di edizione il prezzo di copertina
è fissato dall’editore, previo tempestivo avviso all’autore. Questa
può opporsi al prezzo fissato o modificato dall’editore, se sia tale
da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell’opera.
2. Se l’opera non trova smercio sul mercato al
prezzo fissato, l’editore prima di svendere gli esemplari stessi a
sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l’autore se
intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla
vendita sottoprezzo o ad uso di macero.
Art . 139
(Trasferimento dei diritti derivanti dal contratto di
edizione)
1. L’editore non può trasferire ad altri, senza il
consenso dell’autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione
contraria oppure nel caso di cessione dell’azienda. Tuttavia, in
questo ultimo caso i diritti dell’editore cedente non possono essere
trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell’opera.
Art. 140
(Estinzione del contratto di edizione )
1. I contratti di edizione si estinguono:
1)per il decorso del termine contrattuale;
2)per l’impossibilità di portarli a compimento a cagione
dell’insuccesso dell’opera;
3)per la morte dell’autore, prima che l’opera sia
compiuta, salva l’applicazione delle norme dell’articolo 128 comma 2;
4)perché l’opera non può essere pubblicata, riprodotta
o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una
disposizione di legge;
5)nei casi di risoluzione del contratto contemplati dal
presente codice
6)nel caso di ritiro dell’opera dal commercio, a sensi
delle disposizioni di questo capo.
Art. 141
(Fallimento dell’editore nel corso dell’esecuzione
contrattuale)
1.Il fallimento dell’editore non determina la
risoluzione del contratto di edizione.
2.Il contratto di edizione è tuttavia risolto se
il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua
l’esercizio dell’azienda editoriale o non la cede ad un altro editore
nelle condizioni indicate dal presente codice.
Sezione IV
Contratti di rappresentazione e di esecuzione.
Art. 142
(Contratto di rappresentazione )
1. Il contratto con il quale l’autore concede la
facoltà di rappresentare in pubblico un’opera drammatica,
drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera
destinata alla rappresentazione o alla diffusione pubblica , è regolato,
oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni
generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
2. Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è
esclusiva e non è trasferibile ad altri.
Art. 143
(Obblighi dell’autore)
1.L’autore è obbligato:
1)a consegnare il testo dell’opera qualora questa non sia
stata pubblicata per le stampe;
2)a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per
tutta la durata del contratto.
Art. 144
(Obblighi del concessionario)
1. Il concessionario è obbligato:
1)a rappresentare l’opera senza apportarvi aggiunte,
tagli o variazioni non consentite dall’autore, e previo annuncio al
pubblico, nelle forme d’uso, del titolo dell’opera, del nome dell’autore
e del nome dell’eventuale traduttore o riduttore;
2)a lasciare verificare la conformità ai principi di cui
al presente codice delle forme della rappresentazione autorizzata ;
3)a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti
od esecutori in pubblico dell’opera , nel caso in cui questi siano stati
espressamente concordati con l’autore .
Art. 145
(Rappresentazione pubblica dell’opera)
1. Alla rappresentazione dell’opera si applicano le
disposizioni in materia di edizione , in quanto compatibili con la
natura dell’opera e l’attualità della rappresentazione ad eccezione
del termine di esecuzione fissato dal contratto che viene elevato a
cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali od
adattamenti teatrali, radiofonici , televisivi cinematografici o
multimediali.
ART.146
(Mancata rappresentazione dell’opera)
1. Se il cessionario del diritto di rappresentazione
trascura, nonostante la richiesta dell’autore, di ulteriormente
rappresentare l’opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo
di rappresentazioni, l’autore della parte musicale o letteraria che
dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione
del contratto, con le forme e gli effetti di cui alle disposizioni del
presente codice.Le medesime disposizioni si applicanop in caso di mancata
realizzazione di adattamento multimediale.
Art. 147
(disposizioni sui contratti di esecuzione musicali o
adattamenti multimediali)
1. Il contratto che ha per oggetto l’esecuzione di una
composizione musicale o un adattamento multimediale dell’opera è regolato
dalle disposizioni di questa sezione, in quanto siano applicabili alla natura
ed all’oggetto del contratto medesimo.
2. Si intende per adattamento multimediale qualsiasi forma
di concessione di sfruttamento ulteriore dell’opera intellettuale ideato o
concordato dall’autore ,che ne mantenga inalterata la traccia creativa
originaria ,intesa nelle situazioni ideate ,nei personaggi o nelle sequenze
narrative e nelle tracce musicali o sceniche già utilizzate ,adattandola ,
anche con integrazioni o modifiche richieste o opportune sul piano tecnico,
alle differenti forme di fruizione o di accesso esistenti ai contenuti
elaborati da parte dell’utenza , o per la produzione di supporti digitali
che ne riproducono integralmente ,parzialmente o in forma sintetica , i
contenuti medesimi.
Sezione V
Ritiro dell’opera dal commercio.
Art. 148
(diritto dell’autore di ritirare l’opera del commercio
per gravi ragioni)
1. L’autore, qualora concorrano gravi ragioni
morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo
di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre,
comunicare al pubblico, eseguire, rappresentare o spacciare l’opera
medesima.
2.Questo diritto è personale e non trasmissibile.
3.Agli effetti dell’esercizio di questo diritto
l’autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha
ceduto i diritti ed al Ministero per i beni e le attività culturali,per la
annotazione sugli appositi registri . Entro il termine di un anno a
decorrere dall’ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli
interessati possono ricorrere alll’Autorità giudiziaria competente ai
sensi delle disposizioni del presente codice per opporsi all’esercizio
della pretesa dell’autore o per ottenere la liquidazione ed il
risarcimento del danno.
Art. 149
(Disposizioni sui procedimenti civili sulle domande di
ritiro dell’opera dal commercio)
1. Il giudice , se riconosce sussistenti le gravi
ragioni morali invocate dall’autore, ordina il divieto della
riproduzione, comunicazione al pubblico, esecuzione, rappresentazione o
rivendita dell’opera, a condizione del pagamento di una indennità a
favore degli interessati, fissando la somma dell’indennizzo e il
termine per il pagamento.
2. Il giudice può anche pronunciare provvisoriamente
il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza,
prima della decadenza del termine indicato nell’ultimo comma dell’articolo
precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.
3. Se l’indennità non è pagata nel termine
fissato dal giudice cessa di pieno diritto la efficacia della sentenza.
4. La continuazione della riproduzione, comunicazione
al pubblico, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell’opera,
scaduto il termine per ricorrere all’Autorità giudiziaria, previsto
nell’ultimo comma dell’articolo precedente, o se dichiarato sospeso
il commercio dell’opera, è soggetta alle sanzioni civili e penali
previste da questo codice per la violazione del diritto di autore.
Sezione VI
Diritti dell’autore sulle vendite successive di opere d’arte
e di manoscritti
Art. 150
(Compenso a favore degli autori di opere d’arte o
manoscritti per le vendite successive)
1. Gli autori delle opere d’arte e di manoscritti
hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla
prima cessione delle opere stesse da parte dell’autore.
2. Ai fini del primo comma si intende come vendita
successiva quella comunque effettuata che comporta l’intervento, in
qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che
operano professionalmente nel mercato dell’arte, come le case d’asta,
le gallerie d’arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte.
Art. 151
(Opere per le quali è previsto il compenso sulle vendite
successive)
1. Ai fini dell’articolo precedente per opere si
intendono gli originali delle opere delle arti figurative, come i quadri, i
“collages”, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le
litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le
fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di
creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati come
opere d’arte e originali.
2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in
numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono
considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti
debitamente autorizzate dall’autore.
Art. 152
(Ambito di applicazione delle disposizioni sul compenso
per le vendite successive)
1. Il diritto di cui alla presente sezione è
riconosciuto anche agli autori ed ai loro aventi causa di paesi non
facenti parte dell’Unione Europea, solo ove la legislazione di tali
paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano
cittadini italiani e dei loro aventi causa.
2.Agli autori di paesi non facenti parte dell’Unione
Europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente
residenti in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto dalla
presente sezione per i cittadini italiani.
Art. 153
(Inalienabilità e non rinunciabilità del diritto al
compenso per le vendite successive )
1.Il diritto a compenso per le vendite successive non
può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.
Art. 154
(Durata del diritto a compenso per le vendite successive)
1. Il diritto a compenso per le vendite successive
dura per tutta la vita dell’autore e per settant’anni dopo la sua
morte.
Art. 155
(Devoluzione del diritto a compenso per le vendite
successive in caso di morte dell’autore)
1. Il diritto a compenso spetta dopo la morte dell’autore
agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro
il sesto grado, il diritto è devoluto all’Ente Nazionale di Previdenza e
assistenza per i Pittori e Scultori, Musicisti, Scrittori ed Autori Drammatici
(ENAP).
Art. 156
(Determinazione dell’ammontare dei diritti a compenso
per le vendite successive)
1. Il compenso previsto dalla presente sezione è dovuto solo se il
prezzo della vendita non è inferiore a 1.000,00 euro.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente , i compensi dovuti
sono così determinati:
5% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000,00 euro;
3 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra 50.000,01 e
200.000,00 euro;
1 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra 200.000,01 e
350.000,00 euro;
0,5 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra 350.000,01 e
500.000,00 euro;
0,25 % per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.
3. L’importo totale del compenso non può essere comunque superiore
a 12.500,00 euro.
Art. 157
(Determinazione dei prezzi di vendita ai fini della
applicazione delle presenti disposizioni)
1. I prezzi di vendita di cui all’articolo precedente sono determinati
terminati al netto dell’imposta.
Art. 158
( Soggetti tenuti alla corresponsione del compenso per le
vendite successive)
1.Il compenso di cui agli articoli precedenti è a carico del venditore.
2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l’obbligo
di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e
di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo
alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), è a carico dei
soggetti tenuti al versamento ai termini della presente sezione.
3. Sino al momento in cui il versamento alla Società
Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) non sia stato effettuato, il
soggetto di cui al precedente comma é costituito depositario, ad ogni
effetto di legge, delle somme prelevate.
4. Il soggetto di cui al comma 2, intervenuto nella
vendita quale acquirente o intermediario, risponde solidalmente con il
venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.
Art. 159
(Obblighi di comunicazione a carico del venditore per la
corresponsione del compenso sulle vendite successive)
1 Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla
presente sezione, il prezzo minimo delle quali sia quello indicato al primo
comma dell’articolo 156 , debbono essere denunciate, a cura del
professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario,
mediante dichiarazione alla Società Italiana degli Autori ed Editori
(SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento.
2 . Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l’obbligo
di fornire alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), su
richiesta di quest’ultima, per un periodo di tre anni successivi alla
vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi
previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l’esibizione della
documentazione relativa alla vendita stessa.
Art. 160
(Funzioni della S.i. a.e. in materia di compenso per le
vendite successive)
1. La Società Italiana degli Autori ed Editori
(SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare
agli aventi diritto l’avvenuta vendita e la percezione del compenso,
ed a darne pubblicità. Provvede, altresì, al successivo pagamento del
compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui
misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentita la stessa Società Italiana degli Autori ed Editori
(SIAE). Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.
2.Presso la Società Italiana degli Autori ed Editori
(SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al primo comma, che non
sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque
anni, decorrente dalla data a partire dalla quale gli stessi sono divenuti
esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo
senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi
sono devoluti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Pittori
e Scultori, Musicisti Scrittori ed Autori Drammatici (ENAP) per i propri
fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle
somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma
1 .
Art. 161
(estensione alle opere anonime o pseudonime)
1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche
alle opere anonime e pseudonime.
CAPO III
DIFESE E SANZIONI GIUDIZIARIE
Sezione I
Difese e sanzioni civili.
Art 162
(Norme relative alla tutela giurisdizionale del diritto d’autore
o diritti connessi)
1. Chi ha ragione di temere la violazione di un
diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questo
codice. oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una
violazione già avvenuta può agire in giudizio per ottenere che il suo
diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.
2. l’azione è regolata dalle norme di questa
sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.
3. La sentenza che ha accertato una violazione di un
diritto d’autore e di un diritto connesso può contenere nei confronti
dell’autore della violazione e degli intermediari i cui servizi sono
utilizzati da terzi per commettere la violazione una pronuncia d’interdizione
diretta a vietare il proseguimento della violazione. Il mancato rispetto
di tale interdizione è sanzionato con il pagamento di una pena
pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l’esecuzione.
Art. 163
(Poteri del giudice nei procedimenti civili aventi ad
oggetto diritti di proprietà intellettuale )
1. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della
fondatezza delle proprie domande, anche tramite l’allegazione di un
numero adeguato di copie di un opera o di altro materiale protetto o di
un ragionevole campione ed abbia individuato documenti, elementi o
informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa
può ottenere che il giudice ne disponga l’esibizione oppure che
richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il
giudice ordini di fornire gli elementi per l’identificazione dei
soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei
servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente
codice se del caso ,in presenza di violazioni commesse su scala
commerciale, anche tramite la comunicazione della documentazione
bancaria,finanziaria e commerciale che si trova in possesso dell’autore
della violazione.
2.Il giudice, nell’assumere i provvedimenti di cui
sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni
riservate, sentita la controparte.
3.Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che
le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.
4.Il consulente tecnico d’ufficio può ricevere i
documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti
in causa rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più
di un consulente.
Art. 164
(Provvedimenti d’urgenza a tutela dei diritti di
proprietà intellettuale)
1. L’autorità giudiziaria sia nei giudizi
cautelari che di merito,può ordinare su richiesta giustificata e
proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull’origine
e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che
violano un diritto di cui al presente codice da parte dell’autore
della violazione e/o da ogni altra persona che :
a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di
violazione di un diritto, su scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di
violazione di un diritto, su scala commerciale;
c)sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale
servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; oppure ;
d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere
a), b) o
e) come persona implicata nella produzione, fabbricazione
o distribuzione ditali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
2.Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l’altro
comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei
distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti
o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti nonché informazioni
sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate,
nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.
3. Le informazioni vengono acquisite tramite
interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1 da svolgersi secondo le
modalità di cui all’art. 117 cpc in quanto applicabili.
Art. 165
(Risarcimento del danno )
1. Chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione
economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al
risarcimento del danno che, a spese dell’autore della violazione, sia
distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione .
2..Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato
secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il
lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell’art. 2056 comma 2
c.c. anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto.Il
giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base
quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere
riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare
l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto. Sono altresì dovuti i
danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c.
Art. 166
(Distruzione delle copie illecitamente riprodotte e degli
strumenti usati per la riproduzione abusiva )
1. La rimozione o la distruzione prevista nell’articolo
precedente non può avere per oggetto che gli esemplari o copie
illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per
la riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere
adoperati per diversa riproduzione o diffusione.
2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui
al comma 1 sono suscettibili,previa adeguata modifica di una
utilizzazione legittima da parte dell’autore della violazione può
essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dai circuiti
commerciali con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli
adeguamenti imposti.
3. Se una parte dell’esemplare, della copia o dell’apparecchio
di cui al comma 1 può essere impiegata per una diversa riproduzione o
diffusione, l’interessato può chiedere, a sue spese, la separazione
di questa parte nel proprio interesse.
4. Se l’esemplare o la copia dell’opera o l’apparecchio,
di cui si chiede la rimozione, o la distruzione hanno singolare pregio
artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il
deposito in (un pubblico museo) in una pubblica istituzione
5. Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e
gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un
determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.
6.I provvedimenti della distruzione e della
aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte
acquistati in buona fede per uso personale.
Art. 167
(Misure nei confronti delle attività illecite)
1. Agli effetti dell’esercizio delle azioni
previste negli articoli precedenti nonché della salvaguardia delle
prove relative alla contraffazione , possono essere ordinati dall’autorità
giudiziaria la descrizione, l’accertamento, la perizia od il sequestro
di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di
utilizzazione oltre ai procedimenti d’istruzione preventiva.
2. Il sequestro non può essere concesso nelle opere
che risultano dal contributo di più persone. salvo i casi di
particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è
imputabile a tutti i coautori.
3. L’Autorità giudiziaria può anche ordinare, in
casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all’autore
dell’opera o del prodotto contestato.
4.Le disposizioni di questa sezione si applicano a chi
mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali
copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a
consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale
dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore .
Art 168
(Norme per l’istruttoria nei giudizi civili sulla
proprietà intellettuale )
1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente codice, i
procedimenti di cui all’articolo precedente sono disciplinati dalle
norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari .
2.La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo
di ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più
periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento,
fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si
applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa
natura dal codice di procedura civile.
3.Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni
anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di
loro fiducia.
4.Alla descrizione non si applicano i commi secondo e
terzo dell’articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell’articolo
697 del codice di procedura civile, il carattere dell’eccezionale urgenza
deve valutarsi anche alla stregua dell’esigenza di non pregiudicare l’attuazione
del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli
articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5.Decorso il termine di cui all’articolo 675 del codice
di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione
e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate
sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice
di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o di sequestro nel corso
del procedimento di merito.
6.Descrizione e sequestro possono concernere oggetti
appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si
tratti oggetti prodotti, offerti. importati o distribuiti dalla parte nei
cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè tali
oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere
diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di
descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al
terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono
stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni
stesse a pena di inefficacia .
Art. 169
Termini per l’inizio del giudizio di merito dopo un
provvedimento cautelare)
1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento
cautelare, non stabilisce il termine entro cui deve essere iniziato il
giudizio di merito ,quest’ultimo deve essere iniziato entro il termine
di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora
questi rappresentino un periodo più lungo.
Art. 170
(Effetti dell’estinzione del giudizio o del rigetto
della domanda )
1. Qualora le misure di protezione delle prove siano
revocate o decadano in seguito ad un azione o omissione dell’attore, o
qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione di un
diritto di proprietà intellettuale, l’autorità giudiziaria ha la
facoltà di ordinare all’attore, su richiesta del convenuto, di
accordare a quest’ultimo un adeguato risarcimento del danno
eventualmente arrecato dalle misure in questione.
Art.. 171
(Provvedimenti d’urgenza per illeciti commessi su scala
commerciale)
1.Nei casi di violazioni commesse su scala commercia1e
quando la parte lesa faccia valere l’esistenza dì circostanze atte a
pregiudicare il pagamento del risarcimento, l’autorità giudiziaria e può
disporre ai sensi dell’art. 671 cpc il sequestro conservativo di beni
mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco
dei suoi conti bancari e di altri averi. A tal fine l’ autorità
giudiziaria può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie,
finanziarie o commerciali, o l’appropriato accesso alle pertinenti
informazioni.
Art 172
(Azione inibitoria di attività illecite a tutela dei
titolari dei diritti)
1. Il titolare di un diritto di utilizzazione
economica può chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi
attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da
intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le
norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari.
2.Pronunciando l’inibitoria. il giudice può fissare
una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente
constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento .
3.Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata
corresponsione del compenso relativo ai diritti su fonogrammi . oltre alla
liquidazione dello stesso può essere disposta l’interdizione dall’utilizzo
dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo
di centottanta giorni.
4.Ove in sede giudiziaria si accerti l’utilizzazione di
fonogrammi che, in quanto oggetto di riproduzione non autorizzata, ,arrecano
pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva
dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa da un
minimo di 260,00 euro ad un massimo di euro 5.200,00.
Art. 173
(Norme per i giudizi promossi dalla S.i.a.e)
1. Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse
dalla Siae secondo le regole seguenti:
1)i funzionari appartenenti all’ ente possono esercitare
le azioni di cui sopra nell’interesse degli aventi diritto senza bisogno
di mandato bastando che consti della loro qualità;
2)l’ente è dispensato dall’obbligo di prestare
cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è
prescritta o autorizzata;
3)l’ente designa i funzionari autorizzati a compiere
attestazioni di crediti per diritto d’autore nonché in relazione alle
altre funzioni attribuite all’ente; dette attestazioni sono atti aventi
efficacia di titolo esecutivo a norma dell’articolo 474 del codice di
procedura civile.
Art. 174
(Intervento dell’autore nei giudizi promossi dal
concessionario)
1. L’autore dell’opera oggetto del diritto di utilizzazione,
anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di
intervenire nei giudizi promossi dal cessionario a tutela dei suoi
interessi.
Art. 175
(Pubblicazione della sentenza)
1. Sull’istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice
può ordinare che la sentenza venga pubblicata, per la sola parte
dispositiva, in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della
parte soccombente.
Art. 176
(Azioni del titolare dei diritti di utilizzazione
economica)
1. 1 diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questo codice
possono anche essere fatti valere in giudizio anche :
a)da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi ;
b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti .
Sezione II
Norme particolari ai giudizi concernenti l’esercizio del
diritto morale.
Art. 177
(Giudizi aventi ad oggetto il diritto morale d’autore)
1.Nei giudizi concernenti l’esercizio del diritto morale d’autore
sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le
norme del presente codice , salva l’applicazione delle disposizioni dei
seguenti articoli.
Art. 178
(Tutela della paternità dell’opera)
1.L’azione a difesa dell’esercizio dei diritti che si
riferiscono alla paternità dell’opera può dar luogo alla sanzione della
rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere
convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull’opera
delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell’opera stessa o
con altri mezzi di pubblicità.
Art. 179
(Rimozione o distruzione delle opere abusive)
1. L’azione a difesa dei diritti che si riferiscono
all’integrità dell’opera può condurre alla rimozione o distruzione
dell’esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell’opera,
solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma
primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la
distruzione.
Art.182
(Competenza per le cause civili)
1.La competenza per le azioni civili previste dal presente codice
appartiene ai tribunali espressamente indicati dal decreto legislativo 27
giugno 2003, n. 168.
2. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore
possono essere proposte anche davanti all’autorita’ giudiziaria
dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono
stati commessi.
Sezione III
Difese e sanzioni penali
Art. 180
(Sanzioni penali)
1. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
2.500 a 15.000 euro chiunque a fini di lucro , e per uso non
giustificabile come personale :
a) abusivamente, in qualsiasi modo o forma e avvalendosi
di qualunque supporto riproduce, trascrive, rappresenta , esegue o recita in
pubblico ,comunica al pubblico, noleggia ,detiene per la vendita o
distribuisce opere altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso
pubblico oppure introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari
prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana ;
b) al di fuori delle ipotesi di cui al successivo comma
detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende ,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, comunica al pubblico in qualunque modo e
con qualsiasi procedimento qualsiasi supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai
sensi della presente codice, la apposizione di contrassegno da parte della
Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privo del contrassegno
medesimo o munito di contrassegno contraffatto o alterato;
c) abusivamente duplica programmi per elaboratore o ai
medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene nell’ambito di
attività commerciali o imprenditoriali programmi così abusivamente
duplicati ovvero ,con le medesime modalità, detiene qualsiasi mezzo inteso
unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione
funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratori;
d) abusivamente riproduce, trasferisce su altro supporto,
distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico ,al fine di trarne
diretto profitto, il contenuto di una banca di dati in violazione delle
disposizioni di legge , ovvero con le medesime modalità esegue
illegittimamente l’estrazione o il reimpiego della banca di ovvero
distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;
e) abusivamente comunica al pubblico con qualsiasi mezzo
un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti
alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato ovvero
introduce nel territorio dello Stato. detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi
titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato
senza il pagamento del canone dovuto ovvero chiunque a fini fraudolenti ed
in modo sistematico produce, pone in vendita, importa, promuove, installa,
modifica, utilizza per uso pubblico apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
effettuate via etere via satellite via cavo, in forma sia analogica sia
digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi
trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi
visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto
che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione
di un canone per la fruizione di tale servizio.
f) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia. cede
a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per
scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi
che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere
efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati,
prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o
facilitare l’elusione di predette misure. Tra le misure tecnologiche sono
comprese quelle applicate o che residuano , a seguito della rimozione delle
misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei
diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari dì eccezioni, ovvero
a seguito di esecuzione di provvedimenti dell’autorità amministrativa o
giurisdizionale;
g) abusivamente rimuove o altera le informazioni
elettroniche apposte sui supporti , ovvero distribuisce, importa a fini di
distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a
disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano
state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
h) produce, pone in vendita, importa, promuove, installa,
modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati
atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso
condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia
analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali
audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da
rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti
selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale,
indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale
servizio.
i) abusivamente utilizza, anche via etere o mediante reti
telematiche o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con
qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le
misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure
acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o
multimediali non conformi alle prescrizioni della presente codice, ovvero
attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione
tecnologiche.
2. I delitti di cui al comma precedente sono punibili a
querela della persona offesa. Ai fini dell’applicazione delle norme penali
,e salva la rilevanza del fatto in sede civile ,si considera come uso
personale l’utilizzazione e la riproduzione di opere dell’ingegno in
ambito di fruizione strettamente individuale ,domestico o comunque
estremamente limitato di diffusione o di accessibilità.
3 . È punito con la reclusione da due a cinque anni e
con la multa da 3.000 a 10.000 euro chiunque svolge le attività di cui al
precedente comma dolosamente ed in modo sistematico o organizzato mediante
attività di più persone o con produzione ,riproduzione o detenzione
abusiva di più di cento copie ovvero riproduce, duplica, trasmette o
diffonde abusivamente ,detiene per la vendita o vende , pone altrimenti in
commercio o detiene nell’ambito di attività di distribuzione commerciale
nell’ambito di esercizi aperti al pubblico o con vendita ambulante dei
relativi supporti o copie ovvero importa o diffonde ,anche mediante reti
telematiche, più di cinquanta esemplari di opere abusivamente riprodotte.
Si procede sempre d’ufficio.
4 . La condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo
comporta:
a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli
articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più
quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più
periodici specializzati:
c)la sospensione per un periodo di un anno della
concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio
dell’attività produttiva o commerciale.
Art.181
(Norme per i procedimenti penali )
1.Nei giudizi penali regolati da questa sezione la
persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice
penale l’applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni civili di cui
alla precedente sezione . La S.i.a.e. esercita i diritti attribuiti alla
persona offesa nei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati di cui alla
presente codice ,è sempre ammessa la presentazione della querela e la
costituzione di parte civile ,ai sensi dell’articolo 100 del Codice di
procedura penale delle associazioni di imprese di settore costituite per
contrastare i reati di contraffazione o duplicazione abusiva di supporti
contenenti opere tutelate .Tali soggetti possono, in ogni caso , produrre
memorie e presentare rilievi tecnici aventi ad oggetto il materiale
sequestrato o le attività di illecita diffusione di opere protette ed
esercitare i diritti previsti dal quarto comma dell’art. 100 del Codice di
procedura penale.Sono applicabili inoltre le disposizioni di cui all’art.
127 del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 (Codice della proprieta’
industriale) .
2.Quando il materiale sequestrato è, per entità, di
difficile custodia, l’autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione,
osservate le disposizioni di cui all’articolo 83 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
3.È sempre ordinata la confisca degli immobili e
dei veicoli o degli strumenti e dei materiali comunque serviti o destinati a
commettere i reati di cui al precedente articolo nonché dei supporti
audiovisivi , fonografici , informatici o multimediali abusivamente
duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul
territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno S.i.a.e. ove
richiesto, o provvisti di contrassegno contraffatto o alterato, o destinato
ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice
di procedura penale. Tali disposizioni si applicano anche se i beni
appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito
uno dei partecipanti al reato.
4. Per le finalità di cui al Decreto Legislativo 19
marzo 2001, nr. 68 e fermo il disposto di cui all’art. 51 del Codice
penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, al
solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle modalità
organizzative dei delitti in materia di diritto d’autore svolti in
modo sistematico ed organizzato , acquistano -anche per via telematica o
mediante altre forme di vendita a distanza – importano ,ricevono,
occultano ovvero ,al fine di verificare l’ambito e le modalità di una
organizzazione distributiva ,fanno importare acquistare, ricevere,
occultare prodotti contraffatti o abusivamente duplicati . Tali
operazioni sotto copertura sono svolte previa informativa del pubblico
ministero competente che a tal fine differisce il sequestro con apposito
decreto fino al termine delle operazioni medesime .
5. Sono istituite apposite sezioni specializzate in
materia di contraffazione e di proprietà intellettuale presso gli
uffici di Procura della Repubblica di cui al Decreto legislativo 27
giugno 2003 n. 168 .Nell’organizzazione tabellare degli Uffici di
Procura della Repubblica è comunque sempre individuato un pubblico
ministero referente per i procedimenti penali e le iniziative nella
materia disciplinata dal presente codice e per ogni violazione alla
vigente normativa penale in materia di proprietà intellettuale e
contraffazioni. Le attività di coordinamento investigativo sono svolte
ai sensi degli articoli 371 e 371 bis del Codice di procedura penale tra
le medesime sezioni e i pubblici ministeri referenti. Tali uffici
esercitano anche le funzioni civili di pubblico ministero nei giudizi di
cui alla sezione precedente.
Art. 182
(Sanzioni amministrative)
1. E’ punito con la sanzione amministrativa da euro
1.000 ad euro 10.000 chiunque, senza averne diritto a qualsiasi scopo ,
in qualsiasi modo o forma e avvalendosi di qualunque supporto :
a) riproduce, trascrive,rappresenta, esegue o recita in
pubblico ,comunica al pubblico, noleggia o distribuisce un ‘ opera altrui
o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico oppure introduce e
mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all’estero
contrariamente alla legge italiana;
b) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un
sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera
dell’ingegno protetta o parte di essa ;
c) riproduce un numero di esemplari o esegue o
rappresenta un mero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello
che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare , nel
caso in cui la violazione riguardi attività di copia xerocopia o analogo
sistema di riproduzione si applica anche la sanzione amministrativa della
sospensione della attività e la sanzione amministrativa è raddoppiata .
d) concede in noleggio o comunque concede in uso a
qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere
tutelate dal diritto di autore;
e)esegue abusivamente la fissazione su supporto
audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche ;
2. Chiunque con qualsiasi procedimento, anche
avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di
protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia
supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non
conformi alle prescrizioni della presente codice, ovvero attrezzature,
prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche
è punito con la sanzione amministrativa da euro 2500 ad euro 15.000 .
In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o
delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa minima
è aumentata sino ad euro 6000 e si procede a confisca degli strumenti e
del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più
giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici
specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività
imprenditoriale, con la revoca della concessione di diffusione
radiotelevisiva o dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività
produttiva o commerciale.
3 . Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nei confronti degli operatori di telecomunicazione e degli
stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione
nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di
produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e
nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. L’applicazione
delle sanzioni amministrative comporta la sospensione per un periodo da sei
mesi ad un anno dei provvedimenti di concessione o autorizzazione abilitanti .
4. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle
violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione
amministrativa è raddoppiata ed il fatto è punito con la confisca
degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento
su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più
periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di
attività imprenditoriale, con la revoca della concessione di diffusione
radiotelevisiva o dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività
produttiva o commerciale o di telecomunicazioni.
5. I proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative, di cui al precedente articolo affluiscono all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze in un apposito fondo iscritto
allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali destinato al potenziamento delle strutture di vigilanza e
controllo e per la promozione del diritto d’autore e per la promozione
di apposite campagne informative a favore degli autori e dei titolari
dei diritti connessi . Il fondo è istituito con decreto adottato dal
Ministro per i beni e le attività culturali , ai sensi dell’articolo
17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400;
6. Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando
il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o
da altre leggi.
Sezione IV
Codici deontologici e di condotta
Art. 183
(Codici di deontologia e buona condotta per il rispetto
dei diritti di proprietà intellettuale )
1.Al fine di utilizzare la rete e le tecnologie di
comunicazione quale strumento per la diffusione della cultura e per la
creazione di valore nel rispetto del diritto d’autore, il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le
tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e
delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative
internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i
rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento
alle modalità tecniche per l’informazione degli utenti circa il regime di
fruibilità delle opere stesse. Nell’ambito delle forme di collaborazione
di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i
Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove
anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti
anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e
contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono
trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente ad ogni
informazione utile alla loro applicazione. I codici sono resi accessibili
per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle
comunicazioni e per i beni e le attività culturali, nonché su quelli dei
soggetti sottoscrittori.
TITOLO V
ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ ITALIANA AUTORI ED EDITORI
A TUTELA DEI DIRITTI DI AUTORE
Art. 184
(Funzioni di intermediazione legale della S.i. a.e. a
tutela e garanzia dei diritti sulle opere protette )
1. L’attività di intermediario, comunque attuata,
sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato,
rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di
rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, la comunicazione al
pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di
opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli
autori ed editori (S.I.A.E.).
2. Tale attività è esercitata per effettuare:
1)la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi
diritto, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di
opere tutelate;
2)la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed
autorizzazioni;
3)la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi
diritto.
3. La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà
spettante all’autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di
esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questo codice.
4. Nella ripartizione dei proventi prevista al n.
3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all’autore.
I limiti e le modalità della ripartizione sono determinate da un apposito
regolamento tecnico approvato con Decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali sentito il Comitato per il diritto d’autore.
5.Quando i diritti di utilizzazione economica dell’opera
possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi esteri in favore di
cittadini italiani domiciliati o residenti nello Stato ed i titolari di tali
diritti non provvedano, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi,
trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alla Società
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) il potere di esercitare i
diritti medesimi per conto e nell’interesse dell’autore o dei suoi
successori od aventi causa.
6. I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla
S.I.A.E., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione
degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine
senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati all’Ente
Nazionale Assistenza e Previdenza per pittori e scultori, musicisti,
scrittori e autori drammatici (ENAP) , per scopi di assistenza alle
categorie degli autori da esso protette, nonché ad enti o associazioni,per
l’assistenza alle altre categorie da essi rappresentate.
Art. 185
(Funzioni di rappresentanza legale degli aventi diritto
tramite la S.i.a.e. nelle comunicazioni a distanza)
1.Il diritto esclusivo di autorizzare la
ritrasmissione via cavo ed a distanza è esercitato dai titolari dei diritti
d’autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la
Società italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti
connessi la Società italiana degli autori ed editori agisce sulla base di
apposite convenzioni da stipulare con l’Istituto mutualistico artisti
interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed
eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente
costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli
altri diritti connessi.
2.Dette società operano anche nei confronti dei
titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi
criteri impiegati nei confronti dei propri associati.
3.I titolari non associati possono far valere i
propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione
via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
4.I soggetti esercenti attività di
radiodiffusione sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 per la
gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti
propri sia che si tratti di titolarità acquisita .
Art. 186
(Compiti della S.i.a.e. a tutela della proprietà
intellettuale)
1. Oltre alle funzioni indicate negli articoli precedenti
ed a quelle demandategli da questo codice o da altre disposizioni, la
Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) può esercitare altri
compiti connessi con la protezione delle opere dell’ingegno, in base al
suo statuto.
2. La Società può assumere per conto dello Stato
o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di
imposte, tasse, contributi, diritti.
3. La S.i.a.e. può esercitare attività di
intermediazione volontaria a favore degli autori e dei titolari dei diritti
connessi mediante apposite convenzioni quadro relativamente ad ogni forma di
sfruttamento multimediale a distanza delle opere creative protette ai sensi
del presente codice attraverso sistemi trasmissivi di comunicazione a
distanza comunque denominati e tecnologie informatiche e di
telecomunicazione.
Art. 187
(Funzioni di certificazione della S.i. a.e nella
produzione di supporti contenenti opere protette)
1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE)
appone un contrassegno su ogni supporto che reca la fissazione di opere o di
parti di opere tra quelle indicate nell’articolo 1, primo comma, destinati
ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a
fine di lucro. Possibili sistemi tecnici per il controllo delle
fotoriproduzioni di opere editoriali potrà essere adottato con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di accordi tra la
SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al
comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti in sede penale e civile
relativi alle opere dell’ingegno, previa attestazione da parte del
richiedente dell’assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul
diritto d’autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la
SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai
fini dell’apposizione.
3. Fermo restando l’assolvimento degli obblighi
relativi ai diritti di cui al presente codice, il contrassegno, che tiene
conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie
interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per
elaboratore utilizzati esclusivamente mediante strumenti o dispositivi
informatici , sempre che tali programmi non contengano fissazione di voci o
sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche,
cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il
programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta
per cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a
concorrenza all’utilizzazione economica delle opere medesime. In tali
ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini delle tutela penale è
comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e
importatori preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del
contrassegno sono individuati nei termini più idonei a consentirne la
agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l’alterazione
e la falsificazione delle opere. La spese e gli oneri, anche per il
controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di
accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato per il
diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche
tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere
elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell’opera per
la quale è stato richiesto, del nome dell’autore, del produttore o del
titolare del diritto d’autore. Deve contenere altresí l’indicazione di
un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché
della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma
di distribuzione.
6. L’apposizione materiale del contrassegno può essere
affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i
quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi
soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l’attività svolta
e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva
apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita
convenzione tra il produttore e la SIAE, l’importatore ha l’obbligo di
dare alla SIAE preventiva notizia dell’ingresso nel territorio nazionale
dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono
concordare che l’apposizione del contrassegno sia sostituita da
attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d’atto
della SIAE.
8. Agli effetti dell’applicazione della legge penale, il contrassegno
è considerato segno distintivo di opera dell’ingegno .
Art. 188
(Funzioni della S.i. a.e. di intermediazione a garanzia
dei diritti dei titolari sulle opere fonoriprodotte)
1. I compensi per le riproduzioni di fonogrammi sono
riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana
degli autori ed editori. In mancanza di accordi tra la SIAE e le
associazioni delle categorie o degli enti interessati La misura e le
modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della
provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali sentite le parti interessate e
il comitato per il diritto d’autore .
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la
S.i. a.e. non svolga già attività di intermediazione ai sensi della
presente sezione , può avvenire anche tramite le principali associazioni
delle categorie interessate, individuate con proprio decreto da Ministro per
i beni e le attività culturali, sentito il comitato per il diritto d’autore
in base ad apposite convenzioni ed accordi quadro.
Art. 189
(Organismi di controllo e vigilanza sulle reti e i servizi
di comunicazione a tutela del diritto d’autore)
1. All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed
alla Società italiana degli autori ed editori è attribuita, nell’ambito
delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed
accertare le violazioni della presente codice, la vigilanza:
a) sull’attività di riproduzione e duplicazione
con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi
altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e
via cavo, nonché sull’attività di diffusione radiotelevisiva con
qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di
opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d’autore e sui
diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l’emissione
e l’utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali
utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche
gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di
riproduzione.
e) sull’attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli
apparecchi e dei supporti contenenti fonogrammi per i quali è dovuto equo
compenso agli aventi diritto in base alle disposizioni del presente codice;.
f) sulle case d’asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto che
eserciti professionalmente il commercio di opere d’arte o di manoscritti
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali,
si coordina, a norma del comma 1, con l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni attraverso un apposito protocollo d’intesa.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a
propri funzionari per i settori di propria competenza e agire in
coordinamento con gli ispettori della SIAE.
4. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono
svolte le attività di riproduzione, duplicazione, importazione ,vendita,
emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonché le
attività ad esse connesse quali luoghi aperti al pubblico, stabilimenti
industriali o depositi ,esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive,
possono altresì accedere ai locali dove vengono svolte le attività di cui
alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere l’esibizione della
documentazione relativa all’attività svolta,alla programmazione
effettuata od in corso agli strumenti e al materiale in lavorazione, in
distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l’emissione o la
ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonché
quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione. Nel caso in cui
i suddetti locali non siano, l’accesso degli ispettori deve essere
autorizzato dal pubblico ministero competente.
5. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione o
in presenza di fondati indizi di flagrante violazione delle norme penali di
legge , compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli
organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli
articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale .
6. Le sanzioni amministrative previste dal presente
codice sono applicate dalla prefettura competente previo verbale di
accertamento del personale ispettivo della Società italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.). Nel caso di diffusione radiotelevisiva o attività di
telecomunicazioni provvede ,anche d’urgenza, la stessa Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni nell’ambito delle proprie competenze
sanzionatorie nei settori interessati , secondo le relative procedure di
accertamento ,di propria iniziativa o su segnalazione dei Comitati regionali
per le comunicazioni .
TITOLO VI
Sfera di applicazione del Codice
Art. 190
(Ambito di applicabilità del presente codice)
1.Questo codice si applica a tutte le opere di autori
italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le espresse
disposizioni previste nel presente titolo.
2. Si applica egualmente alle opere di autori stranieri
domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in
Italia.
3. Può essere applicato ad opere di autori stranieri,
fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando
sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.
Art. 191
(Applicabilità delle disposizioni del codice alle opere
di autori stranieri)
1. Le convenzioni internazionali per la protezione delle
opere dell’ingegno regolano la sfera di applicazione di questo codice alle
opere di autori di altri paesi.
2.Salvo l’applicazione delle convenzioni, le
opere di autori stranieri sono protette a condizione di reciprocità.
3. Salve le convenzioni internazionali per la protezione
dei fonogrammi, la formalità prevista quale condizione dell’esercizio dei
diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere
considerati nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli
esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo
(P) accompagnato dall’indicazione dell’anno di prima pubblicazione .
Art. 192
(Applicabilità ad opere audiovisive realizzate in Italia
)
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano
all’opera audiovisiva, cinematografica o costituita da sequenze di
immagini in movimento, al fonogramma o analogo supporto, ai diritti degli
artisti interpreti o esecutori, alle opere fotografiche ed alle opere dell’ingegneria,
in quanto si tratti di opere o materiali protetti realizzati in Italia o che
possano considerarsi nazionali a termini di questo codice o di altra legge
speciale.
2. In difetto della condizione sopra indicata sono
applicabili a dette opere e materiali protetti le disposizioni dell’art.
190.
TITOLO VII
Comitato per il diritto di autore
Art.193
(Funzioni del Comitato per il diritto d’autore)
1. È istituito presso il Ministero per i beni e le
attività culturali il Comitato per il diritto di autore.
2. Il Comitato è consultato sul contenuto delle leggi e
degli atti del Governo aventi forza di legge nelle materie attinenti il
diritto d’autore o ad esso connesse. Il comitato provvede inoltre a:
a) studiare le questioni attinenti al diritto d’autore
ed alla sua protezione;
b) esprimere pareri a richiesta del Ministro per i beni e
le attività culturali, su schemi di atti normativi ed amministrativi
generali;
c) esprimere pareri e raccomandazioni sulle questioni
relative al diritto d’autore che gli vengano sottoposte dal Ministro,
anche a richiesta di Autorità indipendenti , amministrazioni o enti
pubblici;
d) pronunciarsi sulle questioni ad esso demandate dal
presente codice ,da leggi e regolamenti;
e) esperire i tentativi di conciliazione o di mediazione
previsti dalle disposizioni del presente codice o eventualmente richiesti
dalle parti interessate in merito a problemi riguardanti la tutela del
diritto d’autore e dei diritti connessi .
f) assumere ogni iniziativa o proposta di organizzazione
di specifiche iniziative di comunicazione istituzionale volta ad assicurare
la più efficace garanzia del diritto d’autore e dei diritti connessi in
conformità ai principi del presente codice e dell’ordinamento
comunitario.
Art. 194
(Composizione del Comitato)
1.Il Comitato è composto :
a)dal Presidente ,nominato con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali ;
b)da sette componenti ,in rappresentanza di ciascuno dei seguenti
Ministeri , nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali su proposta dei rispettivi Ministri o delegati responsabili delle
relative competenze :
Presidenza del Consiglio dei Ministri , Dipartimento per l’informazione
e l’editoria
Ministero degli affari esteri,
Ministero dell’economia e delle finanze,
Ministero della giustizia ,
Ministero delle attività produttive ,
Ministero delle comunicazioni,
Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie ;
d)da sette componenti ,nominati con decreto del
Ministro per i beni e le attività su designazione dei Presidenti delle
Confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali e
associazioni di imprese e produttori nei settori delle comunicazioni e della
multimedialità per ciascuna delle Confederazioni suddette particolarmente
competenti in materia di diritto di autore e di comunicazione nonché della
Confederazione dei lavoratori dell’industria, e alla federazione nazionale
dei lavoratori dello spettacolo ;
e)dal Presidente della Società italiana degli autori ed
editori o suo delegato
f) da sette esperti in materia di diritto di autore designati dal
Ministro per i beni e le attività culturali .
2. Partecipano alle riunioni del Comitato anche il
Direttore del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport , il Direttore
generale per il cinema e il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo ,
il Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali del
Ministero per i beni e le attività culturali .
3. I componenti del Comitato di cui al comma 1 sono
nominati con decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali e
durano in carica un quinquennio.
4. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni anno e
tutte le volte che sia richiesto dal Presidente o da almeno un terzo dei
componenti .
5.Il Comitato può essere convocato: in riunione plenaria
o in commissioni speciali o in singoli gruppi di lavoro.Ove occorra sono
nominate commissioni arbitrali per la definizione dei contenziosi o dei
tentativi di conciliazione previsti dal presente codice.
6.Partecipano alla riunione plenaria tutti i componenti del comitato.
7. Le commissioni speciali sono costituite per lo
studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento
del presidente ovvero quali gruppi di lavoro o referenti od osservatori
istituzionali e l’effettuazione delle procedure di mediazione e di
conciliazione di cui al presente codice.In tali casi le sezioni
arbitrali sono composte da tre membri, scelti tra gli esperti in materia
di diritto d’autore ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente
della commissione è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri
.
8. Il Presidente può invitare alle riunioni anche
persone estranee al Comitato, aventi esperienze qualificate o
particolari competenze nelle questioni da esaminare. Possono essere
istituiti appositi gruppi di lavoro,con la partecipazione di esperti
esterni o rappresentanti di Amministrazioni indipendenti istituti o
centri di ricerca di particolare qualificazione nelle materie del
diritto e delle tecnologie della comunicazione ,senza alcun onere
economico per la amministrazione .
9.La segreteria è affidata al capo dell’ufficio
competente per la materia del diritto d’autore, presso il Ministero per i
beni e le attività culturali .
10 . Ai membri del Comitato sono corrisposti gettoni di
presenza per ogni giornata di riunione ai sensi delle disposizioni in vigore
per le commissioni insediate presso il Ministero per i beni e le attività
culturali .
Art.195
(Procedura per le richieste di conciliazione o mediazione)
1. Ogni richiesta di conciliazione in base alle norme
del presente codice è, sottoscritta dal soggetto dall’associazione o
dall’ente proponente, è consegnata al Comitato o spedita anche in via
telematica mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci
giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente del Comitato
nomina una commissione speciale di conciliazione .
Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso
proponente alla controparte.
2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni
inerenti alla procedura;
b) l’indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della
controparte, deposita presso la commissione predetta osservazioni
scritte. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente
della commissione fissa la data per il tentativo di conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato
processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della
commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la
commissione formula una proposta per la definizione della controversia.
Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel
verbale con l’indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d’ufficio,
i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il
giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile
trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di
conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il
tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti
commi o che la domanda giudiziale è stata promossa prima della scadenza
del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende
il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni
per promuovere il tentativo di conciliazione. Ove il processo non sia
stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione
del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all’art.
308 del codice di procedura civile .
TITOLO VIII
Disposizioni generali transitorie e finali
Art. 196
(Determinazione del luogo di pubblicazione dell’opera ai
fini della sua tutela )
1. È considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove
sono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti
da questo codice.
2. Ove si tratti delle opere dell’arte figurativa, del cinema, del
disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di
voci, della fotografia e di ogni altra opera identificata dalla sua forma
materiale, si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione
il luogo della fabbricazione.
Art. 197
(Regolamenti di attuazione )
1. Entro il termine di sei mesi decorrenti dalla
pubblicazione del presente Codice sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana vengono emanati i regolamenti tecnici di attuazione
e i provvedimenti determinativi dell’equo compenso previsti dalle sue
disposizioni .
Art. 198
(Effetti giuridici)
1. Il presente codice si applica anche alle opere
comunque pubblicate prima e dopo l’entrata in vigore delle sue
disposizioni .
2.Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli
effetti legali degli atti amministrativi e dei contratti emanati o stipulati
prima di detta entrata in vigore in conformità delle disposizioni vigenti .
Art. 199
(Copertura finanziaria)
1.Dall’entrata in vigore del presente codice non
derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ,le spese di
costituzione funzionamento del Comitato per il diritto d’autore restano a
carico del capitolo del Ministero per i beni e le attività culturali….
Art. 200
(Abrogazione di norme)
1.Sono abrogate la legge 22 aprile 1941 n. 633 , nonché
ogni altra legge o disposizione di legge contraria ed incompatibile con le
disposizioni di questo codice.
2 .Sono abrogati gli articoli 44 e 239 del Decreto
Legislativo 10 febbraio 2005, n.30 recante il Codice della proprieta’
industriale.
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