Riceviamo con piacere e pubblichiamo questa precisazione dell'on. Folena a
proposito del nostro articolo Una
norma "degradata" nella forma e nella sostanza
Mi dispiace che in rete si travisi in significato, giuridico e politico,
dell'introduzione del nuovo comma 1-bis nell'articolo 70 della legge sul diritto
d'autore (ma non è il caso di InterLex).
Prima di tutto va rilevato che rimane in piedi, del tutto, il primo comma, il
quale limita la riproduzione alla citazione e al riassunto e, quindi, non
all'intera opera. In più il motivo della pubblicazione non può essere la mera
illustrazione. Viceversa il nuovo comma 1-bis estende - e sottolineo questo
aspetto - la possibilità di pubblicazioni "libere" sia pure solo per
siti didattici e scientifici all'intera opera (immagine o musica), anche se
degradata. Cosa significa, in pratica?
Se ho un blog didattico, un sito scientifico, a norma dell'articolo 70 non posso
pubblicare opere coperte da altrui diritto d'autore, per intero. Ad esempio se
ho un sito didattico sulla fotografia, non posso pubblicare un'opera di un
grande fotografo come H. Newton né un file audio con una canzone di un cantante
famoso, per esempio Vasco Rossi. Ma neppure la foto al microscopio di una
cellula, se coperta da diritto d'autore.
Con questa nuova norma, invece, previa definizione dei criteri da parte del
ministero (noi avremmo voluto scriverli direttamente nella norma, ma abbiamo
accettato una mediazione) questo sarà possibile. Ovviamente a certe condizioni
(di qui la minore risoluzione o la degradazione) in modo tale che non si entri
in contrasto con l'utilizzazione economica dell'opera stessa. Ad esempio, un
file audio potrebbe essere messo a disposizione sul sito con una qualità non
paragonabile a quella di un cd, ma comunque ascoltabile. O un immagine con
dimensioni non utili alla riproduzione a stampa (quindi praticamente tutte le
immagini del web).
L'ispirazione è stata un disegno di legge dei Verdi proprio riguardo i siti
didattici.
Si può certo dissentire per la portata limitata dell'intervento, ma difatti non
era certo quella la sede per una revisione del diritto d'autore complessivo. La
commissione del professor Gambino era al lavoro e mai ci saremmo permessi di
procedere senza prima aver acquisito i suoi risultati.
Quindi tutto si può dire, ma non che questa novella restringa le libere
utilizzazioni attuali. Semmai, di poco, le allarga, venendo incontro
all'esigenza di tanti docenti che hanno blog e siti didattici. Né può essere
confusa con altre questioni (il diritto di panorama e il codice Urbani) che
nulla hanno a che vedere con questa piccola - piccolissima, ma comunque
importante - isola di libertà.
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