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 Diritto d'autore

La relazione sulla proposta di direttiva 
26.09.03

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici
N A5-0238/2003
Procedura: Codecisione, prima lettura
Dibattito: 23.09.2003
Votazione: 24.09.2003

L'attuale pratica dell'Ufficio europeo dei brevetti, che consiste nel concedere brevetti per le invenzioni attuate per mezzo di computer, dovrebbe essere legalizzata? I deputati ritengono di si, ma con una serie di emendamenti alla proposta della Commissione hanno voluto inquadrare fermamente la possibilità di brevettare tali invenzioni, in modo da non spingersi verso la brevettabilità del software. La relazione di Arlene McCARTHY(PSE, UK) è stata approvata con 361 voti favorevoli, 157 contrari e 28 astensioni.
Secondo la Commissione e la relatrice, si tratta di stabilire un quadro giuridico per la concessione di brevetti per invenzioni attuate tramite computer, cioè per l'apporto tecnico, mentre il software, in quanto creazione dell'ingegno, è protetto dal diritto d'autore. Simili brevetti sono già concessi dall'Ufficio europeo e dagli uffici nazionali. La direttiva è quindi necessaria ai fini della certezza giuridica: bisogna precisare ciò che è brevettabile e ciò che non lo è, in modo da limitare il campo di brevettabilità, al contrario di quanto avviene negli Stati Uniti o in Giappone. Per coloro che si oppongono alla direttiva, tuttavia, il testo apre la strada alla brevettabilità di programmi informatici, poiché è difficile dare una definizione precisa di «software puro» (ovvero programmi per computer che permettono di trovare una soluzione tecnica a particolari problemi tecnici).

Primo obiettivo dei deputati è quello di chiarire il testo della Commissione, perché se lo scopo è quello della certezza giuridica servono definizioni precise. L'«invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici» è quindi definita ai sensi della Convenzione per il brevetto europeo: un'invenzione «la cui esecuzione implica l'uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile che presenta nelle sua applicazioni una o più caratteristiche non tecniche che sono realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore, oltre al contributo tecnico che ogni invenzione deve arrecare». L'articolo 52 della Convenzione prevede infatti che il software in quanto tale non sia brevettabile.

I deputati hanno inoltre ricordato che la natura tecnica del contributo costituisce uno dei quattro requisiti della brevettabilità. Per poter ricevere un brevetto, inoltre, il contributo tecnico deve presentare un carattere di novità, essere non ovvio ed atto ad una applicazione industriale. L'Aula ha poi precisato il significato di contributo tecnico riprendendo la tradizione distinzione tra impiego delle forze della natura e creazione dell'ingegno, che serve a distinguere l'ambito dei brevetti da quello del diritto d'autore. L'impiego delle forze della natura per controllare gli effetti fisici al di là della rappresentazione digitale delle informazioni rientra in un settore tecnico, affermano i deputati. Essi insistono sul fatto che un'invenzione attuata tramite computer non deve essere considerata come «arrecante un contributo tecnico» solo perché implica l'uso di un elaboratore. Non sono quindi brevettabili le invenzioni implicanti programmi per elaboratori che applicano metodi per attività commerciali, metodi matematici o di altro tipo e non producono alcun effetto tecnico. Il brevetto deve quindi coprire solo il contributo tecnico e non il programma per elaboratore utilizzato nell'ambito dell'invenzione. Se il programma è utilizzato per scopi che non appartengono all'oggetto del brevetto, tale utilizzo non può essere considerato come una contraffazione.

L'interoperabilità rappresenta un'altra preoccupazione. I deputati ritengono che se l'uso di una tecnica brevettata sia necessario per consentire la comunicazione e lo scambio dei dati tra due diversi sistemi o reti informatiche, tale uso non deve essere considerato come una violazione di brevetto. I deputati hanno infine insistito sul fatto che, per essere brevettabile, un'invenzione attuata tramite computer deve avere un'applicazione industriale. Al fine di proteggere gli investitori, spesso PMI di recente costituzione, è stato infine previsto un «periodo di dilazione» che lascia all'investitore il tempo di verificare l'interesse di mercato per la sua invenzione, senza che possa esserne privato.

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Armelle Douaud
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