La relazione sulla proposta di
direttiva
26.09.03
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici
N A5-0238/2003
Procedura: Codecisione, prima lettura
Dibattito: 23.09.2003
Votazione: 24.09.2003
L'attuale pratica dell'Ufficio europeo dei brevetti, che consiste nel
concedere brevetti per le invenzioni attuate per mezzo di computer, dovrebbe
essere legalizzata? I deputati ritengono di si, ma con una serie di
emendamenti alla proposta della Commissione hanno voluto inquadrare fermamente
la possibilità di brevettare tali invenzioni, in modo da non spingersi verso
la brevettabilità del software. La relazione di Arlene McCARTHY(PSE, UK) è
stata approvata con 361 voti favorevoli, 157 contrari e 28 astensioni.
Secondo la Commissione e la relatrice, si tratta di stabilire un quadro
giuridico per la concessione di brevetti per invenzioni attuate tramite
computer, cioè per l'apporto tecnico, mentre il software, in quanto creazione
dell'ingegno, è protetto dal diritto d'autore. Simili brevetti sono già
concessi dall'Ufficio europeo e dagli uffici nazionali. La direttiva è quindi
necessaria ai fini della certezza giuridica: bisogna precisare ciò che è
brevettabile e ciò che non lo è, in modo da limitare il campo di
brevettabilità, al contrario di quanto avviene negli Stati Uniti o in
Giappone. Per coloro che si oppongono alla direttiva, tuttavia, il testo apre
la strada alla brevettabilità di programmi informatici, poiché è difficile
dare una definizione precisa di «software puro» (ovvero programmi per
computer che permettono di trovare una soluzione tecnica a particolari
problemi tecnici).
Primo obiettivo dei deputati è quello di chiarire il testo della
Commissione, perché se lo scopo è quello della certezza giuridica servono
definizioni precise. L'«invenzione attuata per mezzo di elaboratori
elettronici» è quindi definita ai sensi della Convenzione per il brevetto
europeo: un'invenzione «la cui esecuzione implica l'uso di un elaboratore, di
una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile che presenta
nelle sua applicazioni una o più caratteristiche non tecniche che sono
realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per
elaboratore, oltre al contributo tecnico che ogni invenzione deve arrecare».
L'articolo 52 della Convenzione prevede infatti che il software in quanto tale
non sia brevettabile.
I deputati hanno inoltre ricordato che la natura tecnica del contributo
costituisce uno dei quattro requisiti della brevettabilità. Per poter
ricevere un brevetto, inoltre, il contributo tecnico deve presentare un
carattere di novità, essere non ovvio ed atto ad una applicazione
industriale. L'Aula ha poi precisato il significato di contributo tecnico
riprendendo la tradizione distinzione tra impiego delle forze della natura e
creazione dell'ingegno, che serve a distinguere l'ambito dei brevetti da
quello del diritto d'autore. L'impiego delle forze della natura per
controllare gli effetti fisici al di là della rappresentazione digitale delle
informazioni rientra in un settore tecnico, affermano i deputati. Essi
insistono sul fatto che un'invenzione attuata tramite computer non deve essere
considerata come «arrecante un contributo tecnico» solo perché implica
l'uso di un elaboratore. Non sono quindi brevettabili le invenzioni implicanti
programmi per elaboratori che applicano metodi per attività commerciali,
metodi matematici o di altro tipo e non producono alcun effetto tecnico. Il
brevetto deve quindi coprire solo il contributo tecnico e non il programma per
elaboratore utilizzato nell'ambito dell'invenzione. Se il programma è
utilizzato per scopi che non appartengono all'oggetto del brevetto, tale
utilizzo non può essere considerato come una contraffazione.
L'interoperabilità rappresenta un'altra preoccupazione. I deputati
ritengono che se l'uso di una tecnica brevettata sia necessario per consentire
la comunicazione e lo scambio dei dati tra due diversi sistemi o reti
informatiche, tale uso non deve essere considerato come una violazione di
brevetto. I deputati hanno infine insistito sul fatto che, per essere
brevettabile, un'invenzione attuata tramite computer deve avere
un'applicazione industriale. Al fine di proteggere gli investitori, spesso PMI
di recente costituzione, è stato infine previsto un «periodo di dilazione»
che lascia all'investitore il tempo di verificare l'interesse di mercato per
la sua invenzione, senza che possa esserne privato.
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