Il documento informatico
nellattività forense
di Andrea Monti -
27.07.99
Il
documento informatico è valido e rilevante ad ogni
effetto di legge, dice il DPR 513/97 ma la legge non
sempre è valida e rilevante ai fini delleffettivo
impiego del documento informatico...
Scherzi a parte, il nitido dettato dellarticolo 1
del DPR 513/97 è - almeno in parte - oscurato da
unarticolata serie di norme previgenti e di
necessità operative che ne limitano limmediata
applicazione concreta. Ciò vale in modo particolare per
lattività giudiziaria e quindi per quella forense.
Esula dallintenzione di questo articolo - che
piuttosto vuole essere una prima ricognizione -
lesame dettagliato delle difficoltà di utilizzo
del documento informatico nel complesso "Pianeta
Giustizia" e pertanto, coerentemente con lo scopo
dichiarato, limiterò lanalisi ad alcuni aspetti
più generali.
Innanzi tutto è bene
sgombrare il campo da un equivoco: almeno fino a quando
il Ministero competente non avrà messo regime il sistema
di certificazione per gli uffici giudiziari (in
particolare, cancellerie e ufficio notifiche, esecuzioni
e protesti) ben difficilmente si potrà vedere
lalba del giorno in cui sarà possibile iscrivere a
ruolo una causa rimanendo (comodamente?) seduti nel
proprio studio. Bisognerà poi attendere - per quanto
riguarda gli avvocati - per vedere se il Consiglio
Nazionale Forense darà vita a una propria entità di
certificazione, che veda nei Consigli dellOrdine le
propaggini locali (e questa sembrerebbe la soluzione più
ovvia e doverosa) o se invece i professionisti potranno o
dovranno rivolgersi a soggetti privati, e analoga sorte
attenda gli altri soggetti (medici, architetti,
ingegneri) che, a vario titolo, intervengono nel processo
in qualità di consulenti o ausiliari di polizia.
Dal punto di vista del corpus
normativo poi - specie per quanto riguarda gli
aspetti procedurali - ci sono indubitabilmente parecchi
nodi da sciogliere, uno per tutti la scomparsa della
differenza fra "originale" e "copia"
dellatto formato e firmato digitalmente. Tanto per
citarne uno, possiamo riflettere sulla problematica del
mandato in un ricorso o in un atto di citazione. Come è
noto il conferimento del potere defensionale può
avvenire "dislocando" il mandato a margine
dellatto o in calce. Con le forme tradizionali non
sussistono particolari problemi, ma con limpiego
della firma digitale forse le cose potrebbero non essere
più così semplici, vediamo perché.
Come dovrebbe essere
oramai noto, la firma digitale altro non è se non il
risultato di una serie di operazioni matematiche
effettuate sul contenuto di un file. Ciò significa che
la "apposizione" della firma non avviene in
relazione ad una localizzazione del segno grafico
fisicamente individuato sul foglio ma riguarda il file
nella sua interezza cioè prescindendo da qualsiasi
posizionamento visivo. E vero che la tecnologia
consente di firmare digitalmente anche specifiche
porzioni di un documento, per cui si potrebbe dire che
predisponendo il mandato in calce allatto si
risolverebbe il problema, giacché lavvocato
potrebbe firmare prima il testo dellatto e poi
nuovamente autenticare la firma del cliente, nel pieno
rispetto del codice di rito. Questa soluzione,
quandanche praticabile, impedirebbe tuttavia di
ricorrere al mandato a margine creando
unirragionevole ed immotivata asimmetria rispetto
alla disciplina dellistituto. Una possibile
soluzione potrebbe essere quella di non abbandonare la
"veste grafica" dellatto giudiziario
anche dovendo farlo circolare telematicamente, questo
perché alcuni software per la firma digitale già
consentono di apporre la firma digitale in specifici
punti del "foglio" specificando anche il motivo
della sottoscrizione.
Lobiezione più
immediata a questa ipotesi è che così facendo si
conserverebbe un legame con la "apparenza
cartacea" dellatto giudiziario e che quindi si
snaturerebbe la caratteristica stessa del documento
informatico. Ma è immediato replicare in primo luogo che
non mi pare eliminabile dallatto giudiziario una
sorta di "impostazione grafica" e in secondo
luogo che anche nel caso di cui sopra, della sola firma
in calce - esempio impiegato per sostenere
linutilità della conservazione del layout
della pagina - in realtà si afferma la necessità di una
qualche rappresentazione grafica del documento
informatico. Essendo quindi ineliminabile detta
caratteristica, tanto vale impiegarla al meglio per
applicare, interpretando le norme vigenti piuttosto che
aspettare lennesima riforma e rimanere paralizzati
nel frattempo.
Visti i tempi -
notoriamente biblici - delle pubbliche amministrazioni,
qualcuno potrebbe essere portato a concludere che
largomento in questione sia privo di interesse ed
immediatezza e che dunque meglio sarebbe dedicarsi ad
altre e maggiormente proficue attività.
Certo, qualcuno potrebbe ragionare in questi termini, ma
se lo facesse commetterebbe un grosso errore di
valutazione. Proprio il tempo necessario a quella che un
orrendo informatichese chiama "implementazione"
del documento informatico consente a tutti gli operatori
di godere di quello spazio, di quellattimo di
respiro per non farsi trovare impreparati nel fatidico
"anno zero".
Utilizzare il documento
informatico prima e più che una questione tecnica è un
fatto culturale; anche se personalmente non condivido i
facili ottimismi di chi prospetta lavvento di un
mondo nuovo e la scomparsa di istituti e norme
"antiche", non posso non riconoscere la
necessità di metabolizzare al massimo i meccanismi
positivizzati dalla legge prima di usarli
nellattività quotidiana.
Senza unadeguata cultura della sicurezza nella
gestione dei dati e delle chiavi, senza il superamento di
quellapproccio distante e reverenziale nei
confronti della tecnologia è troppo facile immaginare la
reazione del professionista di fronte alla osticità
culturale del mezzo, che se non sarà di rigetto,
sicuramente sarà di scarso interesse.
Per evitare tutto questo, dunque, si può fare veramente
parecchio e - tutto sommato - con relativa fatica.
Personalmente utilizzo da
tempo sistemi di firma digitale per lo scambio di
corrispondenza con clienti e colleghi e posso dire che,
al di là delle questioni processuali relative al regime
probatorio di questi documenti, tutto questo ha
rappresentato una notevole palestra tanto sotto il
profilo pratico che sotto quello concettuale.
Quanto ai possibili
sviluppi della firma digitale, mi torna alle mente il
vecchio adagio che ricorda quanto sia difficile fare
previsioni, specie quando riguardano il futuro.
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