Crittografia,
firma digitale e protezione dei documenti dello studio
di Andrea Monti* - 15.10.99
E sicuramente
necessario ancora del tempo prima che la firma digitale
diventi una realtà operativa sia per lavvocatura
che per lamministrazione della giustizia. Questo
non significa, però, che si deva rimanere inerti
aspettando un Godot "giudiziario" che peraltro
non ha avuto nemmeno la cortesia di dare un qualche cenno
di sé. Certo, la prospettiva di doversi confrontare di
colpo con tecnologie ignote e spesso ostiche
(crittografia, sistemi ed apparati di telecomunicazioni,
software di varia natura) non facilita le cose, specie in
un ambiente come quello forense dove
linformatizzazione - a differenza di quanto è
accaduto per notai e dottori commercialisti - è ancora a
livelli mediamente embrionali.
Non basta certo avere una
rete locale, qualche computer alla moda e un indirizzo di
posta elettronica su qualche free mail provider -
e già sarebbe comunque molto - per essere in grado di
affrontare con successo limpiego di nuove
tecnologie. E invece necessaria una
"rivoluzione copernicana" nel modo di intendere
lorganizzazione dellattività professionale.
In altri termini, se non muta la temperie culturale,
leggi innovative e tecnologie non produrranno - o quasi -
effetti rilevanti.
I limiti culturali che
affliggono il mondo giudiziario1 rappresentano solo uno dei
possibili fattori di rallentamento nellintroduzione
della firma digitale e della crittografia
nellattività forense. Costi e qualità delle
tecnologie sono unaltra variabile da prendere in
seria considerazione. Non bisogna infatti dimenticare che
tradizionalmente gli avvocati sono stati oggetto di
"colonizzazione" da parte di venditori di
hardware e software che spesso hanno rifilato loro
materiale tanto sovradimensionato nel prezzo quanto
scadente nelle prestazioni e nella facilità duso.
Questo ha prodotto una sorta di
"immunizzazione" ad ogni forma di approccio
diretto ad ammodernare le procedure di lavoro.
Salto a piè pari ma con
una certa fatica, la voragine che potrebbe aprirsi
nellamministrazione della giustizia, quando schiere
di operatori, già segnate dai noti e risalenti malanni,
dovranno essere oggetto di un "obbligo di fare"
diretto - dal loro punto di vista - allapplicazione
delle nuove normative e delle nuove tecnologie.
Questo valga per la firma
digitale, ma per la crittografia le cose sono se
possibile ancora più astratte. Manca una
disciplina organica e ragionevole sullimpiego della
scienza dei codici segreti a fini di riservatezza e
sicurezza, il che ne rende più ardua ed incerta
lapplicazione.
Il quadro che emerge dalle
considerazioni svolte nelle righe precedenti indurrebbe a
darsi per vinti prima ancora di incrociare le lame, ma il
diavolo non è poi così brutto come lo si dipinge.
Paradossalmente - come ho scritto in altra sede2 - sono proprio gli innegabili,
inevitabili e prevedibili ritardi nellattuazione
pratica di questa riorganizzazione tecnica a fornire una
grossa chance alla classe forense per non rimanere
indietro.
Certo, il processo
telematico a parte le pur interessanti
ricostruzioni ipotetiche da molte parti suggerite
è di là da venire. Certo, non sembra che il Consiglio
Nazionale Forense (e quindi gli Ordini) si stiano
muovendo per tempo nel predisporre le infrastrutture
tecniche e formare le risorse umane necessarie a
diventare soggetti certificatori. Certo, se mondo forense
e ordine giudiziario non procedono di pari passo,
luso della crittografia e della firma digitale
"valida ed efficace ad ogni effetto di legge"
non si diffonderà rapidamente.
Breve: cè tutto il
tempo per "fare pratica" e per abituare la
mente al confronto con nuove categorie giuridiche e
metodologie di lavoro.
Nello svolgimento del tema
assegnatomi eviterò di abusare della pazienza del
lettore ripetendo per lennesima volta quali siano
le caratteristiche tecniche e storiche della crittografia
a chiave pubblica e della firma digitale (che ne
costituisce unapplicazione) rinviando ad altre
letture3 che affrontano più
approfonditamente largomento, per giungere
immediatamente in medias res.
Cosa è possibile fare al
momento
Esclusa praticamente ogni attività di
rilevanza processuale4 (almeno da parte dellavvocato)
dobbiamo distinguere due ambiti di operatività che
afferiscono alle due grandi funzioni svolte dalla
crittografia: riservatezza e autenticazione.
La crescente diffusione
della posta elettronica quale strumento di comunicazione
fra colleghi pone allattenzione in primo luogo la
necessità del rispetto degli obblighi derivanti dal
segreto professionale e in via subordinata
dalla legge sui dati personali.
Senza fare riferimento
specificamente ad un software piuttosto che ad un altro,
è essenziale che i corrispondenti si dotino di un
programma di cifratura a chiave pubblica (che
possibilmente si integri in quello usato per inviare la
posta). La genuinità delle reciproche chiavi può essere
garantita o mediante linvio fisico di un floppy o
tramite un collegamento punto-punto tra i due modem, tale
per cui è possibile scambiare i file con un ragionevole
grado di sicurezza. Ovviamente lo stesso sistema può
essere impiegato per collaboratori, segretari, consulenti
e più in generale per tutti gli interlocutori
"istituzionali" dello studio5.
Scambiate mutuamente le
chiavi pubbliche (e custodite gelosamente quelle
private), il passo successivo è quello di cominciare ad
scambiare corrispondenza firmata, criptata, o firmata e
criptata ma cum grano salis. In altri termini, non
ogni messaggio proveniente dallo studio richiede di
essere protetto o firmato digitalmente, per cui risulta
opportuno anche per non appesantire
lutilizzo del mezzo individuare bene il
quando e il cosa.
Non bisogna tuttavia
commettere lerrore di pensare che limpiego di
sistemi di cifratura e firma digitale sia limitato
allambito della corrispondenza con soggetti terzi
rispetto allo studio. Anche i documenti che vengono
quotidianamente creati e manipolati dovrebbero a
seconda della rilevanza essere protetti con i
sistemi di cifratura. Si potrebbe obiettare che a nulla
vale una protezione del genere quando gli originali
cartacei possono essere facilmente duplicati o asportati,
ma si tratterebbe di unosservazione solo
superficialmente condivisibile. Molti documenti esistono
solo in formato elettronico, e comunque le versioni
cartacee di quelli digitali sono spesso molto meno facili
da riprodurre o asportare. In ogni caso, limpiego
generalizzato dei sistemi di firma digitale consente di
tenere agevolmente traccia delle "evoluzioni"
di atti e documenti presenti nello studio. Il problema,
semmai, sarà avere a disposizione software semplici da
usare, leggeri e affidabili che non lascino in mezzo al
guado il professionista nel bel mezzo di una scadenza o
quantaltro.
Nonostante la tecnologia
consenta già da ora di poter gestire il flusso
documentale in modalità digitale, e la
"dichiarazione di principio" del DPR 513/97 non
lasci adito a dubbi, almeno fino a quando le normative
sostanziale e processuale rimangono quelle che sono
presto o tardi le vicende processuali impongono che il
documento informatico sia necessariamente essere
incorporato in un supporto stampato, in altri
termini.
Basti pensare senza
volersi riferire alle (risolvibili) questioni in materia
di corresponsione dellimposta di bollo al
fatto che, come è noto, non può esistere più di una
copia (ad esempio) di un decreto ingiuntivo munito di
formula esecutiva. La gestione cartacea di un
provvedimento del genere consente di effettuare il
rigoroso controllo richiesto dalla legge, ho qualche
dubbio che lequivalente elettronico consenta
risultati analoghi.
Anche i verbali di udienza
attualmente disponibili in forma cartacea con
"sufficiente" celerità6 - se non vengono redatti
nativamente mediante un computer risultano di scomoda e
difficile apprensione, dovendo essere digitalizzati,
firmati e via discorrendo.
In ambito penale
sempre rimanendo sulle generali sorge ad esempio
la domanda di come si potrebbe, se il procedimento fosse
integralmente digitalizzato, notificare un qualsiasi atto
ad un indagato o imputato o condannato che potrebbe avere
tutto linteresse a non essere raggiunto dai
"bit giudiziari" e che quindi potrebbe non
dotarsi degli strumenti tecnici atti a riceverli,
costringendo gli operatori allimpiego di più
vecchi ma nel caso di specie efficaci
sistemi.
Non sono affatto
pessimista su quello che potrebbe accadere applicando in
modo intelligente questo nuovo strumento normativo, ma
non sono neanche infervorato dalle "magnifiche sorti
e progressive" che tanti interessati profeti
mezzi guru e mezzi commercianti di idee -
preconizzano per il risultato del prodotto di due numeri
primi.
In medio stat virtus
-----------------
* Avvocato in Pescara
1 Citando in ordine sparso e senza
pretesa di completezza: "il computer è solo una
macchina da scrivere", "faccio prima a cercare
le massime sui repertori cartacei", "non ho
tempo per i videogiochi", "queste sono
diavolerie per voi giovani", "non ha senso
sprecare tutti questi soldi per una cosa del genere",
"non ci capisco nulla, in studio fa tutto la
segretaria", "scrivo gli atti a mano e i
collaboratori li ribattono al computer", "non
uso strumenti di gestione integrata dello studio perché
non voglio facilitare il lavoro di eventuali
ispettori", "non "compro internet" perché poi i praticanti tutto fanno tranne che
lavorare", "meglio se mi manda un fax"....
2 A. Monti, Il documento
informatico nellattività forense in InterLex
alla pagina http://www.interlex.com/docdigit/amonti27.htm
3 Vedi per tutti C. Giustozzi, A.
Monti, E. Zimuel Segreti, spie, codici cifrati,
Milano 1999
4 Con leccezione, forse, di
quanto stabilito dalla l.183/93 in materia di
trasmissione a distanza di atti fra avvocati entrambi
presenti in procura. La legge parla di "mezzi di
telecomunicazione" fra i quali potrebbe farsi
rientrare anche la posta elettronica.
5 Alcuni software consentono di
generare chiavi crittografiche dotate di una sorta di
"grimaldello elettronico" (tecnicamente,
sistema di key recovery) nella disponibilità del solo
amministratore di sistema o nel nostro caso
del titolare dello studio. Lobiettivo di questa
funzionalità è quello di consentire la presa di
conoscenza di un messaggio cifrato ad un soggetto
(diverso da mittente e destinatario) che per una serie di
ragioni può essere titolato a farlo. In questo modo il
titolare dello studio e solo lui può avere
sempre sotto controllo ciò che accade intorno a sé.
Mentre limpiego di questo sistema nella
corrispondenza privata è fortemente discutibile se non
addirittura illecito, è abbastanza agevole intuire che
in ambito professionale le cose stiano in modo alquanto
diverso.
6 Laffermazione non suoni
ingenuamente ottimistica
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