Alcune novità contenute nello schema di decreto legislativo "Codice dell'amministrazioni
digitale" suggeriscono un breve approfondimento degli aspetti
relativi al valore probatorio dei documenti informatici.
L'ingestibile livello di confusione raggiunto dalle interpretazioni della
normativa sulla firma digitale, ulteriormente accresciuto dalle estemporaneità
delle decisioni cuneesi, suggerisce di rileggere la teoria generale del
documento per cercare di rimettere ordine nelle categorie giuridiche in
questione.
Documento - si legge nel "Lessico di diritto civile" - è una
cosa idonea a rappresentare un fatto giuridicamente rilevante (C.M. Bianca,
S. Patti, G. Patti Lessico di diritto civile Milano 1995 p. 298).
Ricordano gli autori che solitamente "documento si nasce" ma lo si può
anche diventare. Come nel caso di oggetti originariamente destinati ad altra
funzione ma che racchiudono ... dati e segni in grado di servire quali
elementi su cui fondare il giudizio sull'esistenza di un fatto giuridicamente
rilevante.
Le componenti che definiscono un documento in senso giuridico sono
tradizionalmente individuate nell'autografia e nella sottoscrizione. Come è
noto l'autografia non è elemento essenziale del documento (che può essere,
infatti, stampato, scritto a macchina o vergato altrimenti); ma anche la
sottoscrizione - elemento spesso presente - non è indispensabile per attribuire
lo status di documento alla "cosa" in questione. Gli artt. 2707
(carte e registri domestici), 2708 (annotazioni su altri documenti) e 2709
(scritture contabili) del Codice civile, infatti, considerano "documento"
anche supporti fisici, privi di sottoscrizione, ma comunque contenenti fatti
giuridicamente rilevanti.
Per riassumere, dunque, il documento può essere:
- autografo e sottoscritto;
- autografo e non sottoscritto;
- creato meccanicamente (dove per "meccanicamente" si intende, per
estensione, anche la creazione di un file)e sottoscritto;
- creato meccanicamente e non sottoscritto.
E' importante rilevare che tutti e quattro i casi descritti rientrano nella
categoria "documento", ma ciascuno ha - come è noto - una diversa validità
ed efficacia probatoria.
Rispetto alla classificazione tradizionale appena enunciata, la disciplina del
documento informatico ha introdotto, fin dai tempi del DPR 513/97, una
distinzione fra "documento valido e rilevante ad ogni effetto di legge"
(quello firmato digitalmente) e "riproduzione meccanica" apprezzabile dal
giudice (tutto ciò che digitalmente firmato non è). Anche le incarnazioni
successive della disciplina di settore non hanno tenuto conto della cosa e si
sono esibite in ragguardevoli contorsioni per "trovare un posto" alle firme
elettroniche leggere stabilendo che "documento" è quello con firma forte,
mentre tutto il resto - purché firmato anche "leggermente - non è "documento"
ma non può essere privato ex se di valore probatorio. Ciò che non è
firmato è, infine, "riproduzione meccanica".
Lo schema di decreto legislativo "Codice delle amministrazioni digitali"
ritiene di risolvere la questione con la seguente tripartizione:
- documento informatico con firma qualificata, equiparato al documento
tradizionale sottoscritto (art. 18, c. 2);
- documento informatico con firma "debole", rimesso alla libera valutazione
del giudice (art. 18, c. 1);
- documento non firmato, equiparato alla riproduzione meccanica, con una piccola
integrazione all'art. 2172 c.c. (art. 20, c. 1).
Ma, come abbiamo visto, documento autografo e non sottoscritto o creato
meccanicamente e non sottoscritto, sono documenti a tutti gli effetti, a certe
condizioni hanno anche una efficacia probatoria e non sono certamente
assimilabili alle riproduzioni meccaniche. E dunque nemmeno il recente codice
delle amministrazioni digitali ha affrontato compiutamente in termini
sistematici la questione conservando una incomprensibile asimmetria nella
disciplina civilistica del documento e del relativo valore probatorio.
Sarebbe molto semplice, applicando lo schema già in vigore, stabilire che un
file è comunque documento ("salvando" i casi di cui agli articoli
2707, 2708, 2709), attribuendogli valore probatorio in funzione della presenza
di una sottoscrizione informatica oggettivamente imputabile all'autore
apparente o - in assenza di sottoscrizione - del riconoscimento effettuato in
giudizio dalla parte contro la quale lo si produce.
In questo schema, le copie dei documenti informatici ricevute a mezzo posta
elettronica sono qualificabili come "riproduzioni meccaniche" e come tali
soggette alla nota disciplina probatoria.
In sintesi, per concludere, il legislatore avrebbe potuto limitarsi a definire i
requisiti che consentono di imputare oggettivamente un documento (informatico)
al suo autore, lasciando in piedi il sistema tradizionale, ovvero introducendo
nello schema di codice specifici riferimenti agli artt. 2027 e seguenti e alle
altre norme che fanno riferimento alla "forma" del documento. Il che, oltre
a evitare le estemporaneità delle decisioni di cui all'inizio, avrebbe evitato
di andare a incrinare uno dei pochi settori del diritto che ancora "tiene".
|