Firma digitale e cultura giuritecnica
di Giorgio Rognetta - 28.09.99
(Sintesi della relazione presentata al seminario e convegno di studi
"Firma digitale e libere professioni" - Pontremoli, 15-16 ottobre
1999)
Riprendendo uno spunto contenuto nel mio volume
"La firma digitale e il documento informatico" e nella recensione
su InterLex, vorrei ribadire come l'affermazione del sistema di firma digitale
derivi dal superamento di un ostacolo che, ormai, non è di natura tecnologica o
giuridica, ma culturale.
Occorre, in altri termini, che maturi nel
professionista del diritto (e non soltanto in lui) una "cultura
giuritecnica", in cui radicate tradizioni giuridiche si armonizzino con
inedite basi tecnologiche. Il primo e decisivo passo per la nascita di tale
cultura è l'acquisizione della consapevolezza di un'indolore smaterializzazione
del documento: non più l'indispensabile supporto materiale contenente, ma
soltanto un rassicurante contenuto digitale. Il problema è proprio qui: il
contenuto digitale del documento informatico, separato dall'imprescindibile
materialità del contenente, non genera ancora fiducia, non è ritenuto idoneo a
salvaguardare la certezza del diritto, forse a causa del temibile inconscio
conservatore dei più. Tale convinzione prevale nonostante l'immaterialità del
documento informatico sia arricchita, nella normativa italiana, da un rigoroso
sistema di firma digitale che può assicurare margini di tranquillità superiori
a quelli garantiti dal documento cartaceo e dalla sottoscrizione autografa.
In particolare, la carenza di cultura
giuritecnica rende difficilmente penetrabile il formalismo cartaceo soprattutto
nelle nicchie fortificate dei documenti processuali: i principi generati dal DPR
513, però, non possono restare fuori dal sistema processuale, pena una
svalutazione irrimediabile della portata della riforma appena introdotta.
E' agevole immaginare lo scenario di un processo
civile formatosi dopo aver assimilato una fertile cultura giuritecnica: il
contenuto della sentenza, ad esempio, sarà espresso da bit, cioè dalla nuova
forma di scrittura che sostituisce quella tradizionale; la data della
deliberazione sarà certificata da una marca temporale; la sottoscrizione del
giudice sarà apposta in forma digitale. La sentenza digitale, così stesa e
sottoscritta, sarà depositata nella cancelleria elettronica del giudice
mediante trasmissione telematica certificata da validazione temporale. Il
cancelliere, ricevuta la sentenza, darà atto del deposito mediante apposizione
della sua firma digitale sulla sentenza, certificando la data con la marca
temporale. Si realizzerà, così, la pubblicazione telematica della sentenza, di
cui il cancelliere darà comunicazione alle parti, che avranno precedentemente
eletto domicilio elettronico, sempre per via telematica. Così si potrebbero
formare anche gli altri atti del giudice nonché gli atti delle parti.
Nel processo penale è più difficile ipotizzare
una soddisfacente virtualizzazione della procedura. La cultura giuritecnica,
tuttavia, può consentire qualche beneficio non trascurabile. Come modesto
esempio di un'iniziativa giuritecnica processuale, vorrei ricordare un atto
difensivo smaterializzato, pubblicato da Zaleuco sul sito http://www.giuristi.thebrain.net/zaleuco/home.htm,
che presentai alla Corte d'Assise di Reggio Calabria nell'udienza dell'undici
novembre 1998, prima di discutere, come parte civile, un processo per omicidio.
Fiducioso nella fresca dignità di scrittura del
linguaggio digitale, preparai una memoria difensiva ipertestuale, sottoscritta
soltanto con la mia firma digitale, consegnandola alla Corte su un floppy disk.
Avrei voluto, invece, inviare per via telematica questa memoria, sottoscritta
con la mia firma digitale apposta con una coppia di chiavi debitamente
certificata e validata da una marca temporale, alla Cancelleria elettronica
della Corte, al fine di integrare un deposito telematico. Forse questo sarà
possibile, se si affermerà una cultura giuritecnica processuale. Nell'attesa,
qualche piccolo passo in quella direzione non sarà un'impresa vana.
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