ForumPA intervista De Giovanni
per gentile concessione di ForumPa
- 20.02.03
- La firma digitale cambierà radicalmente le procedure lavorative ed i
rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione. Ne parliamo con Enrico De
Giovanni - Capo Ufficio Legislativo del DIT - Dipartimento per l'Innovazione e
le Tecnologie
Se il D.Lgs n. 10 del 23 gennaio 2002 recepisce quanto stabilito dalla
direttiva europea, lo schema del DPR, recante disposizioni regolamentari di
coordinamento in materia di firme elettroniche (secondo quanto stabilito
dall'art. 3 del 10/2002) sembra finalmente sbloccare l'impasse normativa che ha
finora tanto ostacolato l'utilizzo della firma digitale. Eppure nella Pubblica
Amministrazione c'è ancora confusione. Cominciamo dalla terminologia: firma
elettronica, firma elettronica qualificata, firma digitale, firma debole o firma
sicura. Può chiarirci meglio il significato di queste definizioni?
Il DPR, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio
scorso, disciplina e descrive le diverse tipologie di firma introdotte a seguito
del recepimento della direttiva europea (D.Lgs 10/2002). La distinzione tra le
varie modalità di firma è data sul piano tecnico dalla loro maggiore o minore
sicurezza, cioè dall'essere sostanzialmente accompagnate da meccanismi di
verifica più o meno intensi che danno luogo a conseguenze giuridiche diverse.
Più una firma sarà sicura e più ci sarà un'equiparazione piena e totale alla
sottoscrizione con firma autografa su cartaceo.
Le definizioni delle varie modalità di firma verranno incluse nell'articolo 1
del DPR attualmente in esame, che farà chiarezza sulla normativa in materia di
firma digitale. In questo senso, le tipologie di firme preesistenti verranno
modificate da questa disciplina.
Per quanto riguarda la firma elettronica, viene, in primo luogo, espresso il
concetto generale di firma elettronica, visto come:
"l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
autenticazione informatica".
Si tratta quindi di un "genere" nel cui ambito si identificano tre
"specie", caratterizzate da diversi livelli di sicurezza dei dati:
" La firma elettronica avanzata
" La firma elettronica qualificata
" La firma digitale
La firma elettronica avanzata è
"la firma ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la
connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con
mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata
ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi
siano stati successivamente modificati".
Il secondo tipo di firma elettronica è la firma elettronica qualificata, cioè
una firma elettronica avanzata basata però su un certificato qualificato e
creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma. Ancor più
sicuro e più importante tipo di firma è la firma digitale, un particolare tipo
di firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi asimmetriche a
coppia, una pubblica e una privata, che consente
"al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici".
Secondo il nuovo DPR attualmente in discussione, come sono disciplinati i
certificatori e quali caratteristiche devono avere?
Si tratta di un argomento centrale del nuovo regolamento. L'attività dei
certificatori è libera e tale disposizione vale anche per i certificatori di
altri paesi dell'Unione europea, purché soddisfino alcuni requisiti relativi
all'onorabilità e all'effettiva idoneità tecnica dell'organizzazione. Il fatto
che l'inizio dell'attività non venga subordinata ad una preventiva
autorizzazione, comunque, non vuol dire che sia esente da verifiche da parte del
Dipartimento. Quello che è sottoposto, invece, ad un controllo più rigido è
la possibilità di rilasciare al pubblico certificati qualificati, ovvero
particolarmente sicuri. In questo caso, i certificatori devono poter dimostrare,
ad esempio, l'idoneità a garantire riservatezza, integrità e sicurezza nella
generazione di chiavi, utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma
protetti da alterazioni, etc. Esiste, in altre parole, una sorta di graduazione
dei requisiti di affidabilità organizzativa richiesta ai certificatori
qualificati a seconda delle tipologie di firma che intendono rilasciare. Il
meccanismo amministrativo da seguire non è, come dicevo prima, quello
dell'autorizzazione preventiva ma, più semplicemente, quello della cosiddetta
DIA - Dichiarazione di inizio di attività - in base alla quale, il DIT viene a
conoscenza dei certificatori qualificati e può effettuare controlli sulla loro
attività.
Vi è, poi, una sorta di patente specifica per coloro che intendono dimostrare
di avere dei requisiti di elevata sicurezza e professionalità per il rilascio
della firma digitale con sistema di chiavi asimmetriche. Tale patente è una
sorta di accreditamento volontario per l'iscrizione all'albo pubblico del DIT e
viene rilasciata previa dichiarazione di possesso dei requisiti espressi
nell'art. 28 del nuovo DPR . Anche in questo caso, non si tratta di una
autorizzazione ma di una domanda di accreditamento secondo un meccanismo di
silenzio-assenso. La domanda si considera accolta se non viene comunicato il
diniego entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. Al DIT resterà comunque
il diritto in qualunque momento di richiedere chiarimenti in merito ai requisiti
richiesti o di effettuare controlli sull'attività.
L'elenco pubblico dei certificatori comprenderà tutti i certificatori presenti
sul territorio nazionale, suddivisi per tipologia di prodotto fornito. In questo
modo, l'utente avrà modo di selezionare il certificatore in base alle proprie
esigenze.
Le nuove disposizioni normative indicano il Dipartimento per le nuove
Tecnologie con nuovo organo di controllo per i certificatori. In che tempi si
prevede concluso il passaggio di competenze dall'AIPA al DIT?
La disciplina è contenuta nell'art. 29 del regolamento, dove si dice che il
Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie svolge funzioni di vigilanza e
controllo sull'attività di certificazione. Questo passaggio di competenze
dovrà essere contestuale all'entrata in vigore del regolamento. D'altronde, il
Dipartimento lavora già in stretto contatto con l'Aipa e il Centro Tecnico,
quindi non ci sarà alcun problema di tipo organizzativo. L'attività di
controllo sui certificatori, poi, resterà sotto la diretta responsabilità del
Dipartimento anche quando sarà nata l'Agenzia per l'Innovazione.
Una volta approvato anche questo regolamento, saranno necessari ulteriori
passaggi normativi o con questo ultimo decreto si definiscono chiaramente le
disposizioni necessarie per dare il via allo sviluppo della firma elettronica in
Italia?
L'esperienza di lavoro di questi ultimi mesi mi insegna che l'evoluzione
tecnologica in questo settore è talmente rapida da rendere molto difficile
sostenere che una norma sia ormai definita e completa.
Possiamo dire che abbiamo tra le mani un testo aggiornato rispetto
all'evoluzione tecnologica e alle politiche del resto d'Europa. Può darsi che
tra qualche tempo l'individuazione di nuove forme di firma sul piano tecnico
imponga la modifica di alcune definizioni. Ci tengo a sottolineare che le
definizioni usate in questo testo non sono altro che la fotografia
dell'esistente e non si può fare diversamente. Abbiamo preso atto di cosa la
tecnica ad oggi ci offre come maggior grado di sicurezza possibile e lo abbiamo
regolamentato. Quando noi parliamo della corrispondenza di chiavi, dei dettagli
che differenziano le varie tipologie di firme non usiamo una terminologia di
tipo astratto che piace al legislatore e che come tale è immutabile. Per
definizione, quando si norma il settore delle nuove tecnologie, lo si fa allo
stato degli atti riservandosi continui interventi di aggiornamento e di
modifica. Per maggiore chiarezza, oltre questo regolamento, verrà emanato un
ulteriore decreto, un DPCM, che detterà le regole tecniche di alcuni aspetti
che nel regolamento sono disciplinati in maniera un po' più astratta.
In che modo la nuova disciplina della firma elettronica e della firma
digitale va ad impattare il progetto di CNS, Carta Nazionale dei Servizi?
Un chiarimento su questo: la legge ha previsto l'introduzione della CIE e
della CNS. Il cittadino che si rivolge tramite internet all'amministrazione deve
avere uno strumento per farsi identificare, evitando di ritrovarsi ad
amministrare decine di carte diverse. E' possibile che in una prima fase
sperimentale, l'utente possa avvalersi alternativamente della CNS o della Carta
d'Identità Elettronica per accedere agli stessi servizi ma l'ottica in cui
stiamo lavorando è quella di associare la firma digitale ad un unico strumento
che svolga anche la funzione di documento personale.
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