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Disconoscimento di scrittura privata e PGP
di Luca-Maria de Grazia - 14.10.99

Ne abbiamo discusso in alcune mailing-list giuridiche ma il problema rimane del tutto aperto.

Si tratta dell'applicazione dell'istituto del disconoscimento della scrittura privata ad un documento sottoscritto con PGP ed eventualmente prodotto in giudizio.

Partiamo dall'ipotesi che la parte disconosca il documento.
Allora, il documento del quale parliamo ha il valore sancito dall'art. 2712 C.C.?:

Riproduzioni meccaniche
Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Ciò facendo riferimento all'art. 5 del DPR 513/97.
Quindi a stretto rigore, gli artt. 214 e 216 c.p.c. non sarebbero applicabili, in quanto quello che si produce in giudizio non è (tecnicamente) una scrittura privata.
D'altra parte secondo la massima che riporto qui di seguito, in mancanza dell'originale, la copia varrebbe come originale, e sarebbe quindi disconoscibile secondo le medesime regole; orbene, come sappiamo, nel caso in esame non esiste un originale, ma questo (il documento prodotto con PGP) è un originale ma ha il valore di una copia (art. 5 del DPR 513/97)

L'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche non autenticate di scritture, si applica anche alle copie fotostatiche ed il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alle modalità ed ai termini fissati dagli art. 214 e 215 c.p.c. per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione, il quale può essere effettuato solo dopo la produzione in giudizio della scrittura medesima, irrilevante essendo qualsiasi contestazione anteriore; ove poi venga riconosciuta, in difetto di un esplicito disconoscimento, la conformità all'originale della copia fotostatica prodotta in giudizio, il disconoscimento dell'autenticità del documento deve essere effettuato, nei termini stabiliti dall'art. 215 c.p.c., con riguardo a detta copia, indipendentemente dal momento dell'eventuale acquisizione dell'originale.
CASS - Cass., sez. lav., 25-05-1995, 5742/1995 Raffa — Soc. Tirrenia navigaz. Mass., 1995 c.c., 2719 c.p.c., 214 c.p.c., 215

Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale del documento è soggetto alle modalità ed ai termini di cui agli art. 214 e 215 c.p.c.
CASS - Cass., sez. II, 13-06-1997, 5346/1997

D'altra parte potrebbe anche essere vero quello che viene sotto specificato:

Le scritture prive della sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale con effetti sostanziali e probatori neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza della parte a cui vengono opposte, la parte contro la quale queste scritture sono prodotte non ha, conseguentemente, l'onere di disconoscerne l'autenticità ai sensi dell'art. 215 c.p.c., che si riferisce solo al riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 c.c., il solo elemento grafico in virtù del quale, salvi i casi diversamente regolati (art. 2705, 2707, 2708, 2709 c.c.), la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico.
CASS - Cass., sez. II, 02-10-1996, 8620/1996 Soc. Trussardi — Ditta Badi Abul Huda Radwan Mass., 1996

In effetti questa sentenza sembrerebbe dare ragione al ragionamento formale che sto facendo, nel senso che - non essendo tecnicamente una scrittura privata - di un documento sottoscritto con PGP non sarebbe possibile chiedere la verificazione.
D'altra parte anche le seguenti massime sembrano essere di fatto sulla scia della precedente:

La parte, in confronto della quale ed a fini di prova documentale è prodotta la copia di una scrittura privata, può limitarsi a disconoscerne la conformità ad un originale, salvo poi, in caso di produzione dell'originale, disconoscere o meno la sottoscrizione.
Cass., sez. III, 22-10-1993, 10469/1993 Andreini — Bandacchieri Giur. it., 1994

La parte che abbia prodotto in giudizio una scrittura privata in copia fotografica (o fotostatica) ed intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dalla anzidetta scrittura nonostante il disconoscimento dell'autenticità della relativa sottoscrizione, deve produrne l'originale al fine di ottenerne la verificazione.
Cass., sez. III, 22-10-1993, 10469/1993 Andreini — Bandacchieri Giur. it., 1994

Il disconoscimento della scrittura privata, a norma dell'art. 214 c.p.c., fa insorgere a carico del producente, che insista nell'avvalersi del documento, l'onere di chiederne la verificazione, mentre le circostanze che eventualmente possano evidenziare la pretestuosità del disconoscimento stesso (quale l'esecuzione del contratto espresso dalla scrittura disconosciuta) non ostano agli indicati effetti, restando rilevanti nell'ambito della procedura di verificazione, sempre che l'interessato provveda ad attivarla ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Cass., sez. I, 05-07-1993, 7334/1993 Capone — Pigliacci

Ed allora?

A questo punto è ben vero che si potrebbe sempre richiedere una CTU, che però come sappiamo non è prova in senso tecnico ed è sempre subordinata al "parere" del giudice; quindi?
Oppure dovremmo ammettere (e dovremo però attendere le prime sentenze, che sinceramente vedo un po' difficili da motivare adeguatamente) che essendo venuto a cadere il presupposto della sottoscrizione autografa del documento, richiamata più sopra dalla Cassazione, pur continuando ad avere legalmente il valore di "copia", si possa applicare al documento prodotto con PGP la struttura posta in piedi dagli art. 214 e segg. c.p.c.?

In sostanza l'iter del ragionamento è:
1) i documenti che avranno il valore di scrittura privata (2702 c.c.) saranno SOLO quelli in regola con TUTTE le norme del DPR 513/97
2) conseguentemente, anche da espressa disposizione dello stesso DPR (art. 5 2^ comma):
2. Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento ha l’efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile e soddisfa l’obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.)
per cui il documento di cui sopra ha l'efficacia data dal 2712 C.C. (copie di atti)

I requisiti dovrebbero essere quelli fondamentali del DPR, anche se oggettivamente la formulazione non è molto chiara.
Da questo, per difetto, il documento "NON in regola" ha ancora valore di documento scritto (ex. art. 15, 2^ comma, Bassanini 1) ma non può che avere valore di "copia" come prova.
Poiché i documenti sottoscritti con PGP rientrano nell'ultima categoria - almeno sino a quando non sarà chiarito cosa vuole dire "munito dei requisiti previsti dal presente regolamento" - ne dovrebbe conseguire quello che ho scritto.
Certo, si potrebbe dire che l'inciso si debba riferire al "solo" regolamento mentre il documento ex art. 5,1^ comma, si riferisca al regolamento più le misure tecniche, ma è una tesi tra le tante.

Ripeto la domanda precedente: come conciliare le norme?