Disconoscimento di
scrittura privata e PGP
di Luca-Maria de
Grazia - 14.10.99Ne
abbiamo discusso in alcune mailing-list giuridiche ma il
problema rimane del tutto aperto.
Si tratta
dell'applicazione dell'istituto del disconoscimento
della scrittura privata ad un documento sottoscritto con
PGP ed eventualmente prodotto in giudizio.
Partiamo dall'ipotesi che
la parte disconosca il documento.
Allora, il documento del quale parliamo ha il valore
sancito dall'art. 2712 C.C.?:
Riproduzioni meccaniche
Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le
registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra
rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano
piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se
colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la
conformità ai fatti o alle cose medesime.
Ciò facendo riferimento
all'art. 5 del DPR 513/97.
Quindi a stretto rigore, gli artt. 214 e 216 c.p.c. non
sarebbero applicabili, in quanto quello che si produce in
giudizio non è (tecnicamente) una scrittura privata.
D'altra parte secondo la massima che riporto qui di
seguito, in mancanza dell'originale, la copia varrebbe
come originale, e sarebbe quindi disconoscibile secondo
le medesime regole; orbene, come sappiamo, nel caso in
esame non esiste un originale, ma questo (il documento
prodotto con PGP) è un originale ma ha il valore di una
copia (art. 5 del DPR 513/97)
L'art. 2719 c.c., che
esige l'espresso disconoscimento della conformità con
l'originale delle copie fotografiche non autenticate di
scritture, si applica anche alle copie fotostatiche ed il
suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia
fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia
probatoria dell'originale, è soggetto alle modalità ed
ai termini fissati dagli art. 214 e 215 c.p.c. per il
disconoscimento della propria scrittura e della propria
sottoscrizione, il quale può essere effettuato solo dopo
la produzione in giudizio della scrittura medesima,
irrilevante essendo qualsiasi contestazione anteriore;
ove poi venga riconosciuta, in difetto di un esplicito
disconoscimento, la conformità all'originale della copia
fotostatica prodotta in giudizio, il disconoscimento
dell'autenticità del documento deve essere effettuato,
nei termini stabiliti dall'art. 215 c.p.c., con riguardo
a detta copia, indipendentemente dal momento
dell'eventuale acquisizione dell'originale.
CASS - Cass., sez.
lav., 25-05-1995, 5742/1995 Raffa Soc. Tirrenia navigaz. Mass., 1995 c.c., 2719
c.p.c., 214 c.p.c., 215
Il disconoscimento
della conformità di una copia fotostatica all'originale
del documento è soggetto alle modalità ed ai termini di
cui agli art. 214 e 215 c.p.c.
CASS - Cass., sez.
II, 13-06-1997, 5346/1997
D'altra parte potrebbe
anche essere vero quello che viene sotto specificato:
Le scritture prive
della sottoscrizione non possono rientrare nel novero
delle scritture private aventi valore giuridico formale
con effetti sostanziali e probatori neppure quando non ne
sia stata impugnata la provenienza della parte a cui
vengono opposte, la parte contro la quale queste
scritture sono prodotte non ha, conseguentemente, l'onere
di disconoscerne l'autenticità ai sensi dell'art. 215
c.p.c., che si riferisce solo al riconoscimento della
sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702
c.c., il solo elemento grafico in virtù del quale, salvi
i casi diversamente regolati (art. 2705, 2707, 2708, 2709
c.c.), la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui
proviene e può produrre effetti a suo carico.
CASS - Cass., sez.
II, 02-10-1996, 8620/1996 Soc. Trussardi Ditta
Badi Abul Huda Radwan Mass., 1996
In effetti questa sentenza
sembrerebbe dare ragione al ragionamento formale che sto
facendo, nel senso che - non essendo tecnicamente una
scrittura privata - di un documento sottoscritto con PGP
non sarebbe possibile chiedere la verificazione.
D'altra parte anche le seguenti massime sembrano essere
di fatto sulla scia della precedente:
La parte, in confronto
della quale ed a fini di prova documentale è prodotta la
copia di una scrittura privata, può limitarsi a
disconoscerne la conformità ad un originale, salvo poi,
in caso di produzione dell'originale, disconoscere o meno
la sottoscrizione.
Cass., sez. III,
22-10-1993, 10469/1993 Andreini Bandacchieri Giur.
it., 1994
La parte che abbia
prodotto in giudizio una scrittura privata in copia
fotografica (o fotostatica) ed intenda avvalersi della
prova documentale rappresentata dalla anzidetta scrittura
nonostante il disconoscimento dell'autenticità della
relativa sottoscrizione, deve produrne l'originale al
fine di ottenerne la verificazione.
Cass., sez. III,
22-10-1993, 10469/1993 Andreini Bandacchieri Giur.
it., 1994
Il disconoscimento
della scrittura privata, a norma dell'art. 214 c.p.c., fa
insorgere a carico del producente, che insista
nell'avvalersi del documento, l'onere di chiederne la
verificazione, mentre le circostanze che eventualmente
possano evidenziare la pretestuosità del disconoscimento
stesso (quale l'esecuzione del contratto espresso dalla
scrittura disconosciuta) non ostano agli indicati
effetti, restando rilevanti nell'ambito della procedura
di verificazione, sempre che l'interessato provveda ad
attivarla ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Cass., sez. I,
05-07-1993, 7334/1993 Capone Pigliacci
Ed allora?
A questo punto è ben vero
che si potrebbe sempre richiedere una CTU, che però come
sappiamo non è prova in senso tecnico ed è sempre
subordinata al "parere" del giudice; quindi?
Oppure dovremmo ammettere (e dovremo però attendere le
prime sentenze, che sinceramente vedo un po' difficili da
motivare adeguatamente) che essendo venuto a cadere il
presupposto della sottoscrizione autografa del documento,
richiamata più sopra dalla Cassazione, pur continuando
ad avere legalmente il valore di "copia", si
possa applicare al documento prodotto con PGP la
struttura posta in piedi dagli art. 214 e segg. c.p.c.?
In sostanza l'iter del
ragionamento è:
1) i documenti che avranno il valore di scrittura privata
(2702 c.c.) saranno SOLO quelli in regola con TUTTE le
norme del DPR 513/97
2) conseguentemente, anche da espressa disposizione dello
stesso DPR (art. 5 2^ comma):
2. Il documento informatico munito dei
requisiti previsti dal presente regolamento ha
lefficacia probatoria prevista dall'articolo 2712
del codice civile e soddisfa lobbligo previsto
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da
ogni altra analoga disposizione legislativa o
regolamentare.)
per cui il documento di cui sopra ha l'efficacia data dal
2712 C.C. (copie di atti)
I requisiti dovrebbero
essere quelli fondamentali del DPR, anche se
oggettivamente la formulazione non è molto chiara.
Da questo, per difetto, il documento "NON in
regola" ha ancora valore di documento scritto (ex.
art. 15, 2^ comma, Bassanini 1) ma non può che avere
valore di "copia" come prova.
Poiché i documenti sottoscritti con PGP rientrano
nell'ultima categoria - almeno sino a quando non sarà
chiarito cosa vuole dire "munito dei requisiti
previsti dal presente regolamento" - ne dovrebbe
conseguire quello che ho scritto.
Certo, si potrebbe dire che l'inciso si debba riferire al
"solo" regolamento mentre il documento ex art.
5,1^ comma, si riferisca al regolamento più le misure
tecniche, ma è una tesi tra le tante.
Ripeto la domanda
precedente: come conciliare le norme?
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