1. Archivi, supporti e
documenti
di Marilli Rupi* -
13.07.2000
Il documento informatico, sottoscritto con la firma digitale
ai sensi del DPR 513/97, non basta a costruire organizzazioni "senza
carta", per il semplice motivo che fino a oggi tutta la produzione
documentale ha avuto la carta come supporto essenziale. Quindi è necessario
trasferire gli archivi cartacei su supporti informatici, mantenendo l'efficacia
legale dei documenti originali e conferendo la stessa efficacia agli archivi
digitali.
Per raggiungere questo scopo l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione ha emanato un insieme di regole, che si affiancano a quelle
sulla firma digitale, regole che valgono sia per il settore pubblico, sia per i
privati. Sono norme piuttosto complesse e, anche in questo caso, estremamente
rigorose. Ce le illustra, in una breve serie di articoli, una specialista della
materia, l'ingegner Marilli Rupi della Finital, uno dei certificatori iscritti
nell'elenco dell'AIPA. |
1.1. L'archivio ottico
Nell'ambito dell'archiviazione ottica, per "documento
informatico" intendiamo sia il documento nato in origine sul supporto
informatico, quindi un documento elettronico, sia un documento inizialmente
cartaceo e poi convertito su supporto elettronico. Il riferimento attuale è la deliberazione
del 30 luglio n° 24 del 1998 emanata dall'AIPA che definisce le regole
tecniche, gestionali e comportamentali per l'organizzazione ed il mantenimento
di un archivio ottico valido ai sensi di legge.
La deliberazione si apre con una dettagliata serie di
definizioni. Vediamo le più importanti in alcuni passaggi dell'articolo
1:
1. Ai fini della presente deliberazione si intende per:
a) Archivio: l'insieme costituito da uno o più supporti di memorizzazione,
univocamente identificati, contenenti un insieme di documenti registrati. Esso
può inoltre contenere informazioni di qualsiasi tipo utili per la gestione dei
documenti.
b) Supporto di memorizzazione: il mezzo fisico atto a registrare permanentemente
informazioni rappresentate in modo digitale, su cui l'operazione di scrittura
comporti una modifica permanente ed irreversibile delle caratteristiche del
supporto stesso.
c) Classe di supporti di memorizzazione: l'insieme di supporti di memorizzazione
aventi caratteristiche simili dal punto di vista meccanico, della capacità,
delle prestazioni e del costo.
Abbiamo quindi la definizione di archivio come un insieme di uno
o più supporti di memorizzazione. Il supporto di memorizzazione è il mezzo
fisico all'interno del quale avviene l'archiviazione. Per riprendere un concetto
a tutti noi familiare il supporto di memorizzazione è un CD. Si possono
definire anche le classi di supporti di memorizzazione comprendendo tutti quei
supporti che hanno caratteristiche meccaniche, di capacità e di costo similari.
Seguono le definizioni "documento registrato" e "rappresentazione
digitale",
d) Documento registrato: un documento,
costituito da una o più pagine, identificato univocamente nell'ambito
dell'archivio da un opportuno codice, assegnato al momento della sua prima
archiviazione, che permetta la sua gestione in modo unitario senza alcuna
dipendenza dal supporto di memorizzazione. Per ciascun documento registrato
l'archivio contiene almeno una registrazione; nel caso di più registrazioni,
queste possono essere contenute all'interno di uno o più supporti di
memorizzazione.
e) Rappresentazione digitale di un documento è una sequenza di simboli binari a
partire dalla quale è possibile, attraverso opportuni strumenti hardware e
software, la presentazione del documento stesso nella sua interezza.
Con questa definizione ci si addentra più
sull'aspetto propriamente tecnico della tecnologia, definendo la
rappresentazione digitale del documento archiviato come una sequenza di simboli
binari, tramite i quali è possibile risalire alla presentazione del documento
registrato. Più avanti la deliberazione indica dei particolari formati
standard, quali il CGM e il TIFF, per la rappresentazione digitale.
Saltiamo, per il momento, le definizioni di "istanza" e
"versione", per esaminare un altro aspetto preliminare, che riguarda
la registrazione:
h) Registrazione: l'insieme di dati binari
scritti durante un'operazione di archiviazione o di riversamento. Ciascuna
registrazione presente in un supporto di memorizzazione è univocamente
individuata dal numero d'ordine con cui essa è stata effettuata. Una
registrazione contiene la rappresentazione digitale del documento, che
corrisponde ad una versione di una istanza di un documento registrato [...]
Da qui passiamo direttamente alle definizioni dei vari tipi di
registrazione:
r) Tipo di una registrazione è una informazione che ne specifica il ruolo
nell'archivio. I valori possibili sono:
- Archiviazione normale: la registrazione contiene la versione iniziale
della prima istanza di un documento registrato.
- Archiviazione
sostitutiva: la registrazione ne sostituisce un'altra risultata non corretta;
essa perciò contiene la versione iniziale di una nuova istanza del documento
registrato, che sostituisce l'istanza precedente.
- Archiviazione cancellata: la registrazione contiene una rappresentazione
digitale del documento che è risultata imperfetta ed ha perciò dato origine ad
una archiviazione sostitutiva. Essa contiene la versione iniziale di una istanza
del documento archiviato.
- Riversamento diretto: la registrazione ne duplica un'altra presente
nell'archivio e pertanto contiene la medesima versione della medesima istanza
presente nella registrazione sorgente.
- Riversamento sostitutivo: la registrazione deriva da un riversamento con
modifica della rappresentazione digitale del documento, quindi contiene la
versione successiva dell'istanza presente nella registrazione sorgente.
La registrazione normale è sostanzialmente la prima
registrazione del documento. Se questa registrazione è corretta si conclude qui
il procedimento di registrazione, altrimenti se il soggetto che opera la
registrazione nota in fase di acquisizione dell'immagine un errore si procede ad
una registrazione sostitutiva che sostituisce la precedente che viene definita
cancellata. Ovviamente la storia di tutte queste registrazioni deve essere
mantenuta incancellabile nel supporto di memorizzazione. Anche se una
registrazione è sbagliata, e quindi in questo caso cancellata, non se ne può
perdere traccia, deve comunque essere mantenuta leggibile e accessibile in
qualsiasi momento nel supporto di memorizzazione in quanto comunque facente
parte del procedimento di archiviazione.
Questo aspetto prelude al concetto di riversamento che può
essere diretto o sostitutivo. Vediamo la definizione:
l) Riversamento di un documento registrato è un'operazione che, a partire
da una registrazione, ne genera una nuova sul medesimo oppure su di un altro
supporto di memorizzazione, contenuto nello stesso archivio. L'operazione può
avvenire con o senza modifica della rappresentazione digitale del documento
archiviato. Nel secondo caso il riversamento opera una semplice duplicazione,
nel primo viceversa produce una nuova versione per l'istanza del documento
contenuta nella registrazione sorgente.
Dunque la copia del contenuto del supporto di memorizzazione
può avvenire con o senza modifica a seconda che il processo di riversamento si
esaurisca in una semplice duplicazione del contenuto od implichi una variazione
di contenuto. Supponiamo che il formato del documento registrato sia obsoleto
per cui sia necessario cambiarlo. In questo caso è necessario effettuare un
riversamento con modifica, permettendo così di assolvere a tutte le diverse
esigenze del soggetto che è responsabile dell'archiviazione in relazione anche
allo sviluppo tecnologico dei differenti supporti e formati.
1.2. Istanza, versione e presentazione
Il documento registrato (definito al punto d) è un documento
formato da una o più pagine di cui si effettua l'archiviazione. A questo punto
si introducono i concetti di istanza e versione, così definiti, sempre
nell'articolo 1:
f) Istanza di un documento registrato è il risultato di una operazione di
archiviazione effettuata a fronte del corrispondente documento d'origine.
Ciascuna istanza di un documento registrato è individuata, nell'ambito di
questo, dal numero d'ordine con cui è stata generata.
g) Versione di una istanza di documento registrato è l'insieme costituito dalla
rappresentazione digitale del documento e da una serie di informazioni di
controllo necessarie per garantire la sua integrità e reperibilità. Si hanno
versioni differenti quando le rappresentazioni digitali del documento in esse
contenute non coincidono. La versione iniziale è generata dall'archiviazione,
quelle successive sono prodotte da operazioni di riversamento in cui viene
modificata la rappresentazione digitale del documento. Ciascuna versione è
individuata, nell'ambito della medesima istanza, dal numero d'ordine con cui è
stata generata.
Per capire meglio possiamo individuare due casi esplicativi:
abbiamo due istanze differenti di una medesima versione se in fase di
registrazione si è verificato un errore di acquisizione per cui l'immagine non
è venuta bene (ad esempio è storta) o comunque c'è un errore di
registrazione, per cui si deve operare una seconda registrazione sulla stessa
immagine. Viceversa si ha una variazione di versione se in fase di registrazione
si deve effettuare una variazione del formato (per esempio, da TIFF ad un altro
divenuto standard). Ovviamente le operazioni di questo ultimo tipo saranno molto
limitate, per l'uso di formati standardizzati, universalmente riconosciuti e
diffusi. Però nulla vieta che un formato oggi standard diventi domani obsoleto,
per cui sarà necessario effettuare un riversamento e quindi generare una nuova
versione della medesima istanza.
Segue una serie di punti sulla funzione di presentazione:
m) Presentazione di un documento registrato è l'operazione che consente
di visualizzare il documento originale, nonché di ottenerne copia anche su
supporto cartaceo.
n) Presentabilità di una versione: una versione è presentabile se è possibile
effettuare la presentazione del documento registrato a partire dalla
rappresentazione digitale del documento in essa contenuta.
o) Accessibilità di una versione: una versione è accessibile se è possibile
recuperare dal supporto di memorizzazione la rappresentazione digitale del
documento e verificarne la congruenza con la marca di controllo ad essa
associata.
p) Presentabilità di una istanza: un'istanza è presentabile solo se
nell'archivio esiste almeno una sua versione presentabile.
q) Accessibilità di una istanza: un'istanza è accessibile solo se tutte le sue
versioni presenti nell'archivio sono accessibili.
In sostanza la presentazione è un'operazione che deve essere
garantita in qualsiasi momento nel supporto di memorizzazione per tutte le sue
parti, directory, sotto directory e tutti i file registrati. Si distingue fra
presentabilità ed accessibilità di una versione o di una istanza a seconda che
sia possibile visualizzare la sola immagine del documento registrato o accedere
alla sequenza di simboli binari che rappresentano questo documento, senza però
averne necessariamente visualizzata l'immagine nello schermo.
Le definizioni successive sono correlate all'attività di
certificazione. Ne parleremo nel prossimo articolo.
* Ingegnere, responsabile
qualità e certificazione ITSEC della Finital
(certificatore iscritto nell'elenco AIPA) - Divisione CA
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