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 Firma digitale

FAQ: Domande e risposte sulla firma digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 26.09.02

33. L'invio di documenti alla pubblica amministrazione

L'art. 38, comma 2, del DPR 445/2000 stabilisce che le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale. Il successivo comma dispone, altresì, che le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica.
L'istanza trasmessa con modalità telematica unitamente a copia fotostatica del documento d'identità si può considerare validamente sottoscritta?

No. Un'istanza non sottoscritta, accompagnata da una fotocopia di un documento d'identità rimane un documento non sottoscritto. La fotocopia dà un indizio, assai labile, dell'identità del mittente, mentre la sottoscrizione consente di attribuire il documento a un determinato soggetto. A ben guardare il quesito coglie una grave incongruenza normativa. Infatti un documento, tautologicamente, è validamente sottoscritto quando presenta una sottoscrizione valida, cioè una firma autografa o una firma digitale. Questa dovrebbe essere una firma digitale "sicura" o "qualificata", secondo le disposizioni del testo unico sulla documentazione amministrativa ancora in vigore. Con il DLgv 10/02 la situazione è diventata confusa e si dovrà attendere l' emanazione delle modifiche al testo unico, nella speranza di capirci qualcosa.

L'incongruenza è nel fatto che un documento cartaceo con sottoscrizione autografa o un documento informatico provvisto di firma digitale non sono facilmente alterabili, mentre non c'è la minima certezza che un documento informatico non firmato digitalmente sia identico a quello che che è stato formato dal suo autore.
Per quanto riguarda poi il fax o il messaggio e-mail, è fin troppo facile "taroccare" l'indicazione del mittente. Inoltre è non ci vuole molto a inviare via fax un documento falso, lavorando sull'originale con forbici e colla.
Ma il legislatore non se ne è accorto.

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