FAQ: Domande e risposte sulla firma
digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 26.09.02
33. L'invio di documenti alla pubblica amministrazione
L'art. 38, comma 2, del DPR 445/2000 stabilisce che le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la
firma digitale. Il successivo comma dispone, altresì, che le istanze e la copia
fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via
telematica.
L'istanza trasmessa con modalità telematica unitamente a copia fotostatica del
documento d'identità si può considerare validamente sottoscritta?
No. Un'istanza non sottoscritta, accompagnata da una fotocopia di un
documento d'identità rimane un documento non sottoscritto. La fotocopia dà un
indizio, assai labile, dell'identità del mittente, mentre la sottoscrizione
consente di attribuire il documento a un determinato soggetto. A ben guardare il
quesito coglie una grave incongruenza normativa. Infatti un documento,
tautologicamente, è validamente sottoscritto quando presenta una sottoscrizione
valida, cioè una firma autografa o una firma digitale. Questa dovrebbe essere
una firma digitale "sicura" o "qualificata", secondo le
disposizioni del testo unico sulla documentazione amministrativa ancora in
vigore. Con il DLgv 10/02 la situazione
è diventata confusa e si dovrà attendere l' emanazione delle modifiche al
testo unico, nella speranza di capirci qualcosa.
L'incongruenza è nel fatto che un documento cartaceo con sottoscrizione
autografa o un documento informatico provvisto di firma digitale non sono
facilmente alterabili, mentre non c'è la minima certezza che un documento
informatico non firmato digitalmente sia identico a quello che che è stato
formato dal suo autore.
Per quanto riguarda poi il fax o il messaggio e-mail, è fin troppo facile
"taroccare" l'indicazione del mittente. Inoltre è non ci vuole molto
a inviare via fax un documento falso, lavorando sull'originale con forbici e
colla.
Ma il legislatore non se ne è accorto.
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