FAQ: Domande e risposte sulla firma
digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 31.10.02
35. I limiti della responsabilità del certificatore
Mi riferisco all'articolo di Gianni Buonomo La
responsabilità del certificatore nel sistema di firma digitale pubblicato
alcune settimane fa. L'autore sostiene che il certificatore dovrebbe provare di
aver adottato tutte le misure possibili (in analogia con quanto disposto
dall'art. 2050 c.c.) nel caso di un danno dovuto alla non rispondenza del
software ai requisiti di legge, ma l'art. 28-bis del DPR 455/2000 (aggiunto dal
DLgv n. 10 del 2002) sembra introdurre una previsione più "soft", in
quanto il certificatore deve solo dimostrare di "aver agito senza
colpa". Si ha cioè una semplice inversione dell'onere della prova e non
una sorta di responsabilità oggettiva, come la giurisprudenza spesso ha
interpretato l'art. 2050 c.c.
In ogni caso mi pare che i certificatori non rischino molto, viste le
limitazioni di responsabilità insite nei contratti (L. I.)
L'art. 28-bis del TU ha una
portata più limitata dell'art. 28:
quest'ultimo contiene una previsione di carattere generale, mentre il 28-bis
contempla tre ipotesi ben definite: il certificatore "è responsabile, se
non prova d'aver agito senza colpa, del danno cagionato a chi abbia fatto
ragionevole affidamento: a) sull'esattezza delle informazioni in esso contenute
alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati
per i certificati qualificati; b) sulla garanzia che al momento del rilascio del
certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma
corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel
certificato; c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica
della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il
certificatore generi entrambi". In tutte le altre ipotesi resta valida la
previsione dell'art. 28, giustificata dalla delicatezza della funzione svolta
dal certificatore (che sotto alcuni aspetti si avvicina a quella del pubblico
ufficiale, pur non avendone le caratteristiche specifiche).
Da qui deriva anche un'altra conseguenza, richiamata dall'ultima osservazione
del lettore: l'art. 1229 del codice civile stabilisce che "è nullo
qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del
debitore per dolo o per colpa grave". Che la mancata verifica della
rispondenza del software alle prescrizioni di legge possa essere qualificata
come "colpa grave" appare più che verosimile, stante la straordinaria
diligenza richiesta al certificatore qualificato.
|