FAQ: Domande e risposte sulla firma
digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 05.12.02
38. La proroga della validità della firma digitale
Un documento elettronico firmato digitalmente, una volta scaduto il
certificato, deve essere rifirmato per conservare la sua validità. Ad un corso
a cui ho partecipato mi è stato detto che per un ente pubblico è
sufficiente che un qualunque dirigente provveda alla "rifirma" dei documenti
per i quali interessa prorogare la validità. Si pensi, ad es., ad un protocollo
generale che si stia conformando alla normativa che entrerà in vigore dal 2004.
Bene. Nel caso in cui capiti che, a seguito di contestazione, questo documento
"rifirmato" venga portato come atto probatorio in giudizio, sorge una
perplessità: la responsabilità connessa ad un illegittimo contenuto dell'originale
atto (ad es., ad un progetto per opere edili viziato per incompetenza o
imperizia dell'ingegnere che originariamente ha firmato il progetto) è
riconducibile al professionista iniziale o all'ultimo dei "rifirmatari"?
La risposta sembrerebbe ovvia, nel caso di firma autografa, ma nel caso
di firma digitale può, a mio avviso, essere più complicata. (Milo Orlandini)
"Rifirma"? La soluzione appare curiosa e forse non del tutto
legittima. Secondo l'art. 60 delle regole
tecniche la proroga della validità di un documento dopo la scadenza del
certificato si ottiene con l'apposizione periodica di marche temporali, la prima
apposta prima della scadenza del certificato, le successive prima della scadenza
della precedente.
Valgono inoltre le regole sull'archiviazione ottica, secondo la deliberazione AIPA 42/2001.
Per quanto riguarda gli aspetti processuali, l'illegittimità del contenuto
non cambia se l'atto è provvisto di firma autografa o di firma digitale. Il
problema, se mai, può riguardare il valore probatorio dell'atto stesso, in caso
di certificato scaduto senza proroga, o di proroga irregolare.
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