FAQ: Domande e risposte sulla firma
digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 19.12.02
42. E' vietato affidare la smart card al commercialista?
Sono un dottore commercialista alle prese con la firma digitale e ho
trovato sulla vostra rivista molte informazioni utili per capire come
comportarmi. La mia domanda riguarda un punto che mi sembra molto importante: da
più parti si afferma che il commercialista può custodire, separatamente e con
le dovute precauzioni, il dispositivo di firma e il PIN del cliente e usarli per
sottoscrivere i vari documenti societari. Anche su Itali@oggi.it del 9 dicembre
2002, in un articolo molto ampio, si dà per scontata questa soluzione.
A me sembra che la legge preveda che il dispositivo di firma possa essere usato
solo dal titolare. Rischia qualche sanzione il commercialista che appone una
firma digitale al posto del cliente? (Roberto Capuano)
Si devono considerare due diversi aspetti. Il primo è sostanziale: affidare a
chicchessia dispositivo di firma e PIN è una gravissima imprudenza. Infatti la
falsificazione di una firma autografa è quasi sempre verificabile con una
perizia calligrafica, mentre una firma digitale è sempre "vera".
Quindi è molto facile, per un malintenzionato, farsi passare per il titolare
del dispositivo e commettere ogni sorta di illecito, restando in capo al
titolare stesso ogni conseguenza civile e penale. La prova contraria può essere
difficilissima, se non impossibile.
Il secondo aspetto riguarda le conseguenze legali della firma apposta sulla base
di un improprio rapporto di rappresentanza o di delega (che fra l'altro non è
ammessa per la firma dei bilanci societari e altri adempimenti del genere). La
normativa sulla firma digitale non prevede sanzioni per l'affidamento del
dispositivo a un terzo, ma il combinato disposto di una serie di norme indica
chiaramente l'impossibilità di uso del dispositivo da parte di chi non ne sia
il legittimo titolare. Basta il secondo comma dell'art. 23 del testo unico sulla documentazione
amministrativa, L'apposizione o l'associazione della firma digitale al
documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e
documenti in forma scritta su supporto cartaceo, per far sorgere l'ipotesi
un reato di falso. Comunque la questione è complessa, approfondiremo presto
l'argomento.
|