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 Firma digitale

FAQ: Domande e risposte sulla firma digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 19.12.02

42. E' vietato affidare la smart card al commercialista?

Sono un dottore commercialista alle prese con la firma digitale e ho trovato sulla vostra rivista molte informazioni utili per capire come comportarmi. La mia domanda riguarda un punto che mi sembra molto importante: da più parti si afferma che il commercialista può custodire, separatamente e con le dovute precauzioni, il dispositivo di firma e il PIN del cliente e usarli per sottoscrivere i vari documenti societari. Anche su Itali@oggi.it del 9 dicembre 2002, in un articolo molto ampio, si dà per scontata questa soluzione.
A me sembra che la legge preveda che il dispositivo di firma possa essere usato solo dal titolare. Rischia qualche sanzione il commercialista che appone una firma digitale al posto del cliente? (Roberto Capuano)

Si devono considerare due diversi aspetti. Il primo è sostanziale: affidare a chicchessia dispositivo di firma e PIN è una gravissima imprudenza. Infatti la falsificazione di una firma autografa è quasi sempre verificabile con una perizia calligrafica, mentre una firma digitale è sempre "vera". Quindi è molto facile, per un malintenzionato, farsi passare per il titolare del dispositivo e commettere ogni sorta di illecito, restando in capo al titolare stesso ogni conseguenza civile e penale. La prova contraria può essere difficilissima, se non impossibile.

Il secondo aspetto riguarda le conseguenze legali della firma apposta sulla base di un improprio rapporto di rappresentanza o di delega (che fra l'altro non è ammessa per la firma dei bilanci societari e altri adempimenti del genere). La normativa sulla firma digitale non prevede sanzioni per l'affidamento del dispositivo a un terzo, ma il combinato disposto di una serie di norme indica chiaramente l'impossibilità di uso del dispositivo da parte di chi non ne sia il legittimo titolare. Basta il secondo comma dell'art. 23 del testo unico sulla documentazione amministrativa, L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo, per far sorgere l'ipotesi un reato di falso. Comunque la questione è complessa, approfondiremo presto l'argomento.

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