FAQ: Domande e risposte sulla firma
digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 09.01.03
44. Troppi dubbi nella pubblica amministrazione
Lavoro come responsabile finanziario e tributi per un Comune. Vorrei porre
le seguenti domande:
a) la "firma digitale" identifica esclusivamente l'identità di una
persona o anche la qualifica eventualmente rivestita?
b) ai sensi degli artt. 10 e 14 dpr 445/2000 (attuale!) ha riconoscimento
giuridico la firma apposta ad un documento informatico semplicemente digitando
il nome e cognome in calce al documento?
c) ha validità giuridica la notifica ad es. di un avviso di accertamento ICI
inviato per mail all'indirizzo indicato dal contribuente (con richiesta di
conferma di lettura)?
Non riesco a capire, nonostante abbia letto ormai molto in proposito, come,
tramite l'applicazione della cd firma digitale, sia assicurato che il documento
possa essere letto solo dal mittente e dal destinatario, dal momento che la
chiave pubblica, che tramite apposito sw consente la decifrazione, è allegata
al msg stesso e quindi chiunque intercetti il msg lo potrebbe decifrare. Mi
sfugge qualcosa? (Messaggio firmato)
A più di cinque anni dalle prime norme sulla firma digitale vorremmo non
leggere più domande come queste, che rivelano una totale confusione sulla
materia. E proprio nella pubblica amministrazione, per la quale la firma
digitale "all'italiana" è stata originariamente pensata.
Ma vediamo le risposte.
a) La firma digitale non "identifica" una persona, ma consente solo
di attribuire la paternità di un documento al soggetto titolare del certificato
della chiave pubblica. L'eventuale qualifica o potere di rappresentanza può
figurare nel certificato, secondo le prime regole tecniche, ma probabilmente con
le nuove regole la questione verrà risolta diversamente.
b) No, assolutamente, se per riconoscimento giuridico si intende l'equipollenza
alla firma autografa. Il documento informatico accompagnato da nome e cognome di
una persona può avere il valore probatorio di una rappresentazione meccanica,
se colui contro il quale viene prodotto in un giudizio non ne disconosce il
contenuto.
c) Per l'efficacia di un avviso (o di qualsiasi altro documento per il quale è
prescritta la raccomandata o la notifica tramite ufficiale giudiziario, messo
comunale ecc.) mancano ancora le norme tecniche, che dovrebbero essere contenute
nel regolamento sull'uso processuale dei documenti informatici. Che a oggi ha
accumulato un ritardo di due anni.
Infine il dubbio sulla "decifrazione" del documento informatico: il
documento informatico non è, di regola, cifrato. Con la chiave pubblica si
decifra la firma, che è costituita dall'impronta (hash) del documento,
cifrata appunto con la chiave privata del firmatario. Se l'impronta così
decifrata è identica a quella calcolata al momento sul documento in chiaro,
allora si ha la certezza di chi lo ha sottoscritto e della sua integrità.
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