FAQ: Domande e risposte sulla firma
digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 16.01.03
45. Telefax: se la pubblica amministrazione "si
accontenta"
E' oramai prassi più o meno consolidata, soprattutto in diverse PA,
quella di "accontentarsi" di ricevere VIA FAX copia di un documento
firmato con firma autografa con in allegato copia di un documento di identità
del sottoscrittore del documento stesso.
Domanda: quanto sopra è lecito? ovvero, quello stesso documento si puo'
considerare validamente sottoscritto e, quindi, avere valore probatorio?
Ringraziando per l'attenzione e facendo i complimenti per il dettaglio e la
puntualità dei contenuti del servizio reso, porgo distinti saluti. (Augusto
Bellelli)
Si tratta in realtà di disposizioni legislative, per la precisione l'art. 38, c. 1 e l'art. 43, c. 6 del testo unico sulla
documentazione amministrativa, per quanto riguarda istanze e dichiarazioni
presentate alla pubblica amministrazione. La "prassi" di allegare al
fax la fotocopia di un documento di identità non è sancita da tali
disposizioni, perché nell'art. 38, c. 3 si parla di fotocopie
"presentate" (quindi di persona) o "inviate per via
telematica" (quindi non via fax).
Ma il sesto comma dell'art. 43 stabilisce che "I documenti
trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro
mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve
essere seguita da quella del documento originale". Il problema è che né
il fax né la posta elettronica sono "idonei ad accertare la fonte di
provenienza": come tutti sanno, è fin troppo facile modificare l'ID di
provenienza di un fax o usare un qualsiasi indirizzo di posta elettronica.
Dunque siamo di fronte a uno dei pasticci normativi al quale il legislatore ci
ha purtroppo abituato, oppure a una norma sostanzialmente inapplicabile.
Per quanto riguarda i rapporti tra privati, essi sono di solito fondati su
convenzioni esplicite o implicite e sulla fiducia: ma di fronte a un giudice i
documenti di questo tipo non possono avere lo stesso valore probatorio di quelli
muniti di una sottoscrizione autografa: occorre la firma digitale. Anche l'uso
della futura carta dei servizi, prevista dalle norme più recenti per i rapporti
con la pubblica amministrazione, desta qualche perplessità: infatti essa
identifica il soggetto titolare, ma non dice nulla sulla provenienza e
integrità del documento.
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