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 Firma digitale

FAQ: Domande e risposte sulla firma digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 25.03.03

51. La differenza tra marca e riferimento temporale

Dalla lettura del libro "La firma digitale sicura, il documento informatico nell'ordinamento italiano" (particolarmente apprezzato) ho evinto come con la marca temporale sia possibile indicare il momento in cui un documento è stato firmato. Mi chiedo, però, se questa sia davvero l'unico procedimento munito di rilevanza giuridica e ciò in relazione a quanto dettato nella circolare AIPA 42/01.
Nella stessa, infatti, è disciplinata una particolare procedura, il riferimento temporale, necessaria ai fini della conservazione del documento informatico. Posto che la finalità di quest'ultima è l'indicazione del momento di ultimazione del processo di conservazione digitale, che consta altresì dell'apposizione della firma digitale, mi domando se anche tale riferimento temporale presupponga l'apposizione di una marca temporale o più semplicemente sia sufficiente la mera attestazione del soggetto che data l'operazione.
In quest'ultimo caso quale certezza giuridica potrebbe essere garantita? E se, invece si tratta della medesima procedura, perché usare due nomi differenti? (Messaggio firmato)

La "marca temporale" prevista dal TU sulla documentazione amministrativa e il "riferimento temporale" introdotto dalla deliberazione AIPA 42/01 sono fattispecie del tutto diverse. La prima consiste in una vera e propria firma digitale, applicata da un certificatore secondo le disposizioni degli articoli 52 e seguenti delle regole tecniche, ed è efficace in ogni situazione  in cui un documento deve avere una data certa, oppure per prolungare nel tempo la validità di un documento informatico, dopo la scadenza del certificato di sottoscrizione.

La seconda è invece definita come "informazione, contenente la data e l'ora in cui viene ultimato il processo di conservazione digitale, che viene associata ad uno o più documenti digitali, anche informatici. L'operazione di associazione deve rispettare le procedure di sicurezza definite e documentate, a seconda della tipologia dei documenti da conservare, dal soggetto pubblico o privato che intende o è tenuto ad effettuare la conservazione digitale ovvero dal responsabile della conservazione nominato dal soggetto stesso".
In sostanza, e allo stato attuale della normativa, il riferimento temporale è una semplice annotazione che attesta il momento in cui viene chiuso il processo di archiviazione ed è rilevante solo a questo scopo.

E' però possibile che nella nuova, imminente edizione delle regole tecniche ci siano ulteriori disposizioni sul riferimento temporale.

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