FAQ: Domande e risposte sulla firma
digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 25.03.03
51. La differenza tra marca e riferimento temporale
Dalla lettura del libro "La firma digitale sicura, il documento
informatico nell'ordinamento italiano" (particolarmente apprezzato) ho
evinto come con la marca temporale sia possibile indicare il momento in cui un
documento è stato firmato. Mi chiedo, però, se questa sia davvero l'unico
procedimento munito di rilevanza giuridica e ciò in relazione a quanto dettato
nella circolare AIPA 42/01.
Nella stessa, infatti, è disciplinata una particolare procedura, il riferimento
temporale, necessaria ai fini della conservazione del documento informatico.
Posto che la finalità di quest'ultima è l'indicazione del momento di
ultimazione del processo di conservazione digitale, che consta altresì
dell'apposizione della firma digitale, mi domando se anche tale riferimento
temporale presupponga l'apposizione di una marca temporale o più semplicemente
sia sufficiente la mera attestazione del soggetto che data l'operazione.
In quest'ultimo caso quale certezza giuridica potrebbe essere garantita? E se,
invece si tratta della medesima procedura, perché usare due nomi differenti?
(Messaggio firmato)
La "marca temporale" prevista dal TU sulla documentazione
amministrativa e il "riferimento temporale" introdotto dalla
deliberazione AIPA 42/01 sono fattispecie del tutto diverse. La prima consiste
in una vera e propria firma digitale, applicata da un certificatore secondo le
disposizioni degli articoli 52 e
seguenti delle regole tecniche, ed è efficace in ogni situazione in cui
un documento deve avere una data certa, oppure per prolungare nel tempo la
validità di un documento informatico, dopo la scadenza del certificato di
sottoscrizione.
La seconda è invece definita come "informazione, contenente la data e
l'ora in cui viene ultimato il processo di conservazione digitale, che viene
associata ad uno o più documenti digitali, anche informatici. L'operazione di
associazione deve rispettare le procedure di sicurezza definite e documentate, a
seconda della tipologia dei documenti da conservare, dal soggetto pubblico o
privato che intende o è tenuto ad effettuare la conservazione digitale ovvero
dal responsabile della conservazione nominato dal soggetto stesso".
In sostanza, e allo stato attuale della normativa, il riferimento temporale è
una semplice annotazione che attesta il momento in cui viene chiuso il processo
di archiviazione ed è rilevante solo a questo scopo.
E' però possibile che nella nuova, imminente edizione delle regole tecniche
ci siano ulteriori disposizioni sul riferimento temporale.
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