Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Firma digitale

FAQ: Domande e risposte sulla firma digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 25.03.03

54. Sanzioni anche penali per chi non si attiene alle regole?

Alla luce delle segnalazioni che continuano ad arrivare sul tema della firma digitale, non sarebbe il caso di avviare un confronto sulla necessità di prevedere un quadro sanzionatorio (penale e civile), in base al quale siano definite le conseguenza cui andrebbero incontro le aziende e i singoli che dovessero non attenersi alle prescrizioni dei regolamenti tecnici in materia?
Probabilmente, lo spauracchio delle conseguenze penali potrebbe contribuire a fare di questo genere di servizi qualche cosa su cui "non si deve scherzare". (Guido Allegrezza)

Sull'opportunità di sanzioni penali per chi viola alcune disposizioni della normativa sulla firma digitale siamo d'accordo e lo abbiamo scritto più volte. Per esempio, per chi affida il dispositivo a terzi, per chi usa un dispositivo altrui eccetera.
Ma nel nostro ordinamento occorre una legge di rango primario per introdurre una nuova figura di reato e qualcuno dovrebbe presentare una proposta in questo senso. Se fino a oggi il Governo non ha potuto disciplinare alcuna ipotesi di reato per determinati usi della firma digitale, è perché ha sempre agito in base a deleghe che non gli hanno dato questa facoltà.
Non si può immaginare il sistema del documento informatico senza sanzioni penali per alcuni illeciti molto gravi: infatti la prima bozza del '96, che era una bozza di disegno di legge, le prevedeva.

Le sanzioni civili ci sono già, e non potrebbe essere altrimenti, sulla base del principio generale di responsabilità: chi provoca un danno deve risarcirlo. Ma le disposizioni sulla firma digitale vanno più in là, stabilendo che "Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri" (art. 28, comma 1 del DPR 445/2000). Questa norma richiama l'art. 2050 del codice civile, che impone una particolare diligenza per le "attività pericolose", tanto che non è il danneggiato a dover provare la responsabilità del danneggiante, ma spetta a quest'ultimo la non facile prova di aver preso tutte le possibili precauzioni.

Un'attenuazione di questo principio è stata introdotta con l'art. 28-bis a favore dei certificatori e limitatamente alle operazioni di certificazione, sospensione e revoca: basta che provino di "aver agito senza colpa", che è più facile che provare di avere adottato "tutte le misure organizzative e tecniche idonee a evitare il danno".

INDICE FAQ