FAQ: Domande e risposte sulla firma
digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 25.03.03
54. Sanzioni anche penali per chi non si attiene alle regole?
Alla luce delle segnalazioni che continuano ad arrivare sul
tema della firma digitale, non sarebbe il caso di avviare un confronto sulla
necessità di prevedere un quadro sanzionatorio (penale e civile), in base al
quale siano definite le conseguenza cui andrebbero incontro le aziende e i
singoli che dovessero non attenersi alle prescrizioni dei regolamenti tecnici in
materia?
Probabilmente, lo spauracchio delle conseguenze penali potrebbe contribuire a
fare di questo genere di servizi qualche cosa su cui "non si deve
scherzare". (Guido Allegrezza)
Sull'opportunità di sanzioni penali per chi viola alcune disposizioni della
normativa sulla firma digitale siamo d'accordo e lo abbiamo scritto più volte.
Per esempio, per chi affida il dispositivo a terzi, per chi usa un dispositivo
altrui eccetera.
Ma nel nostro ordinamento occorre una legge di rango primario per introdurre una
nuova figura di reato e qualcuno dovrebbe presentare una proposta in questo
senso. Se fino a oggi il Governo non ha potuto disciplinare alcuna ipotesi di
reato per determinati usi della firma digitale, è perché ha sempre agito in
base a deleghe che non gli hanno dato questa facoltà.
Non si può immaginare il sistema del documento informatico senza sanzioni
penali per alcuni illeciti molto gravi: infatti la prima bozza del '96, che era una bozza di
disegno di legge, le prevedeva.
Le sanzioni civili ci sono già, e non potrebbe essere altrimenti, sulla base
del principio generale di responsabilità: chi provoca un danno deve risarcirlo.
Ma le disposizioni sulla firma digitale vanno più in là, stabilendo che
"Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della
firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche
idonee ad evitare danno ad altri" (art. 28, comma 1 del DPR 445/2000).
Questa norma richiama l'art. 2050 del codice civile, che impone una particolare
diligenza per le "attività pericolose", tanto che non è il
danneggiato a dover provare la responsabilità del danneggiante, ma spetta a
quest'ultimo la non facile prova di aver preso tutte le possibili precauzioni.
Un'attenuazione di questo principio è stata introdotta con l'art. 28-bis a
favore dei certificatori e limitatamente alle operazioni di certificazione,
sospensione e revoca: basta che provino di "aver agito senza colpa",
che è più facile che provare di avere adottato "tutte le misure
organizzative e tecniche idonee a evitare il danno".
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