FAQ: Domande e risposte sulla firma
digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 10.04.03
58. Firma digitale e firma autografa sullo stesso documento
Si può dire che un contratto di lavoro firmato dal datore
di lavoro con firma digitale e dal lavoratore con firma autografa è
giuridicamente valido e produce i suoi effetti?
Mi spiego meglio: la proposta di lavoro viene inviato on-line dal datore di
lavoro con la firma digitale. Un dipendente dell'ufficio di lavoro lo stampa,
certifica con la propria firma autografa che la proposta è firmata digitalmente
dal datore e dà la possibilità al lavoratore di mettere la firma autografa.
Se questo contratto è valido, sulla base di quale norma? Se no, per quale
motivo? Non ho trovato norma che vieta la possibilità di apporre sullo stesso
documento una firma in modo digitale e l'altra autografa. Magari questa
combinazione può sembrare strana, però in pratica mi sono trovata di fronte a
tale problema. Come PA ho il dovere di dare la possibilità al cittadino di
rivolgersi a me sia usando la tecnologia, sia in modo tradizionale e non posso
obbligarlo di farlo in un modo o nell'altro. Perciò se ho due parti e uno si
rivolge a noi tramite rete e l'altro non ha ancora la possibilità di farlo in
tal modo, non posso costringerlo a munirsi della firma digitale, oppure sì?
Sono una dipendente della provincia autonoma di Bolzano, dell'ufficio
organizzazione, visito sempre il vostro sito. E' molto utile per il mio lavoro.
Sto accompagnando i nostri uffici nell'innovazione tecnologica, soprattutto
sotto l'aspetto organizzativo, ma spesso mi trovo davanti problemi non solo
organizzativi ma soprattutto giuridici. (Martina Bacher)
Ecco una domanda "cruciale": situazioni di questo tipo si
verificheranno spesso quando la firma digitale entrerà nell'uso comune. Vediamo
i diversi punti chiaramente espressi nel messaggio.
In linea di principio, nulla vieta di formare un documento "misto": l'art. 7, comma 1, del Testo unico sulla
documentazione amministrativa dice che "I decreti, gli atti ricevuti dai
notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche
promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione
nel tempo". Non si vede il motivo per cui la forma promiscua non possa
essere adottata anche per altri tipi di documenti.
Tuttavia, allo stato attuale della normativa, in molti casi questo principio
può essere difficile o addirittura impossibile da applicare. Se infatti un
contratto deve risultare da un unico documento, esso non può essere
contemporaneamente cartaceo e informatico: o l'uno, o l'altro. Nel caso esposto,
il documento finale (cartaceo) non contiene le due sottoscrizioni, quella del
datore di lavoro e quella del dipendente, ma la prima è sostituita
dall'attestazione dell'esistenza di un documento informatico. Si tratta in
sostanza di una sottoscrizione apposta a un documento diverso (copia asseverata
da un pubblico dipendente) da quello originale. La validità di un siffatto
documento è legata alla possibilità che un contratto di lavoro possa essere
costituito da due atti separati e la questione esula dal nostro campo di
interesse.
Quello dei documenti "promiscui" è uno dei tanti problemi che
dovranno essere risolti da legislatore.
|