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 Firma digitale

FAQ: Domande e risposte sulla firma digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 10.04.03

58. Firma digitale e firma autografa sullo stesso documento

Si può dire che un contratto di lavoro firmato dal datore di lavoro con firma digitale e dal lavoratore con firma autografa è giuridicamente valido e produce i suoi effetti?
Mi spiego meglio: la proposta di lavoro viene inviato on-line dal datore di lavoro con la firma digitale. Un dipendente dell'ufficio di lavoro lo stampa, certifica con la propria firma autografa che la proposta è firmata digitalmente dal datore e dà la possibilità al lavoratore di mettere la firma autografa.
Se questo contratto è valido, sulla base di quale norma? Se no, per quale motivo? Non ho trovato norma che vieta la possibilità di apporre sullo stesso documento una firma in modo digitale e l'altra autografa. Magari questa combinazione può sembrare strana, però in pratica mi sono trovata di fronte a tale problema. Come PA ho il dovere di dare la possibilità al cittadino di rivolgersi a me sia usando la tecnologia, sia in modo tradizionale e non posso obbligarlo di farlo in un modo o nell'altro. Perciò se ho due parti e uno si rivolge a noi tramite rete e l'altro non ha ancora la possibilità di farlo in tal modo, non posso costringerlo a munirsi della firma digitale, oppure sì?
Sono una dipendente della provincia autonoma di Bolzano, dell'ufficio organizzazione, visito sempre il vostro sito. E' molto utile per il mio lavoro. Sto accompagnando i nostri uffici nell'innovazione tecnologica, soprattutto sotto l'aspetto organizzativo, ma spesso mi trovo davanti problemi non solo organizzativi ma soprattutto giuridici. (Martina Bacher)

Ecco una domanda "cruciale": situazioni di questo tipo si verificheranno spesso quando la firma digitale entrerà nell'uso comune. Vediamo i diversi punti chiaramente espressi nel messaggio.
In linea di principio, nulla vieta di formare un documento "misto": l'art. 7, comma 1, del Testo unico sulla documentazione amministrativa dice che "I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo". Non si vede il motivo per cui la forma promiscua non possa essere adottata anche per altri tipi di documenti.

Tuttavia, allo stato attuale della normativa, in molti casi questo principio può essere difficile o addirittura impossibile da applicare. Se infatti un contratto deve risultare da un unico documento, esso non può essere contemporaneamente cartaceo e informatico: o l'uno, o l'altro. Nel caso esposto, il documento finale (cartaceo) non contiene le due sottoscrizioni, quella del datore di lavoro e quella del dipendente, ma la prima è sostituita dall'attestazione dell'esistenza di un documento informatico. Si tratta in sostanza di una sottoscrizione apposta a un documento diverso (copia asseverata da un pubblico dipendente) da quello originale. La validità di un siffatto documento è legata alla possibilità che un contratto di lavoro possa essere costituito da due atti separati e la questione esula dal nostro campo di interesse.

Quello dei documenti "promiscui" è uno dei tanti problemi che dovranno essere risolti da legislatore.

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