FAQ: Domande e risposte sulla firma
digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 02.10.0364. Userid e
password non sono una "firma elettronica"
Mi scuso per un quesito che può sembrare stupido ma che, nella vita concreta
delle pubbliche amministrazioni, può essere di notevole rilievo.
Alla luce del DLgs di recepimento della direttiva comunitaria e di armonizzazione con la normativa nazionale in tema di firme digitale, a mio
avviso possono essere ritenuti firmati "elettronicamente" e, dunque, avere valore giuridico (sia pure non efficacia probatoria piena) anche quanto
contenuto in una normale email (questa ad esempio) posto che l'accesso al alla propria casella implica quei requisiti
(user e password) tali da
identificare in modo univoco il mittente. (Paolo De Angelis)
Ecco un bell'esempio della confusione che può sorgere quando le norme non
sono chiare e non c'è la minima opera di divulgazione per innovazioni
importanti come quelle che riguardano la firma digitale.
Questa deve essere apposta a un documento dal suo autore e deve consentire di
verificare sia l'integrità del documento sia la sua provenienza. Il
"collegamento univoco" tra la chiave pubblica e il suo titolare è
attestato dal "certificato", che viene emesso dopo la
"identificazione certa" del richiedente.
Il nome dell'utente e la password di una casella di posta elettronica non
danno la minima certezza: nessuno può impedire a Mario Rossi di aprire un
account di e-mail "giuseppe.garibaldi@provider.xxx",
ma è difficile immaginare che sia l'eroe del Risorgimento a usare
quell'indirizzo...
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