FAQ: Domande e risposte sulla firma
digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 16.09.0466.
Che cos'è un "documento statico non modificabile"?
Tutta la mia contabilità è ormai informatizzata e ho tutto l'interesse ad approfittare della possibilità di conservare le mie
scritture contabili in formato elettronico. Tale possibilità è stata confermata anche dal recente decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004 sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici.
Ma alla lettura del decreto sono rimasto piuttosto sconcertato e vorrei che mi diceste se la mia interpretazione è errata o meno. In sintesi, nel
decreto c'è scritto testualmente che il documento rilevante ai fini fiscali "ha la forma di un documento statico non
modificabile". Nella definizione c'è scritto che per "documento statico non modificabile" si
intende un documento che non contiene né codice eseguibile né
macroistruzioni. Ok, allora mi sembra di capire che la norma mi ordini (o quanto meno mi dia la possibilità) di trasformare i miei file in
"immagini" (che altro sarebbero dei "documenti statici non modificabili"?).
Intendiamoci, per noi aziende ad esser sinceri forse è meglio così: sarà più difficile procedere ai controlli automatici e agli incroci dei dati
fiscali. Ma per l'amministrazione fiscale. che affare è ordinare di
trasformare dati già conservati in file manipolabili in file i cui dati saranno "estraibili" sono tramite stampa? Della serie: ridatemi il
documento cartaceo! (Leo Bellotto)
Norma criptica, interpretazione a rischio... Il decreto ministeriale
riprende (confusamente!) la disposizione dell'art.
3, comma 3, del DPCM 13 gennaio 2004 (le nuove "regole tecniche"),
il quale stabilisce che "Il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di
firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e generata
mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma non produce gli
effetti di cui all'articolo 10, comma 3, del testo unico se contiene
macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano
modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati".
Il problema è nel significato della locuzione "non modificabile":
si deve intendere che il documento deve essere non modificabile non in assoluto,
ma senza che il
software di verifica della firma rilevi l'alterazione rispetto al documento
firmato. Dunque non occorre trasformare il documento in immagine: basta,
appunto, che non vi siano macroistruzioni o codici eseguibili che possano
modificarne l'apparenza tra il momento della firma e quello della verifica.
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