FAQ: Domande e risposte sulla firma
digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 07.10.0474.
Firma digitale e firma digitalizzata
Viste le innovazioni tecnologiche come quella del touchscreen, secondo voi sarebbe possibile dare valore giuridico ad una firma autografa fatta appunto in un computer con
touchscreen, memorizzata in un file che a sua volta viene firmato con firma digitale ?
(Danilo)
L'altro giorno un corriere consegnandomi un pacco mi ha fatto firmare, con una penna particolare,
su un dispositivo con una tavoletta grafica, dove la mia firma è stata memorizzata. Mi chiedo che certezza ho che la mia firma non venga
riutilizzata e, soprattutto, ha valore una firma del genere? Non penso si possa equiparare ad una firma digitale, anche perché a me non è stato
rilasciato niente (se non, chiaramente, il pacco che aspettavo). (Gianluigi Zanfrognini)
Sono piuttosto frequenti le domande sul valore della firma autografa
digitalizzata (riprodotta con uno scanner o tracciata su una tavoletta
sensibile) e sulle sue eventuali affinità con la firma digitale. In realtà la
firma digitalizzata non è nemmeno una firma, ma semplicemente la
riproduzione di una firma.
Infatti la firma autografa è legata indissolubilmente al documento dal supporto
cartaceo, mentre la firma digitale è il risultato di una procedura informatica
che associa univocamente il contenuto del documento e la chiave privata del
firmatario.
Invece la firma "digitalizzata" è la mera riproduzione informatica
di un segno e nulla la collega a un documento. Non c'è alcuna garanzia contro
un suo utilizzo improprio o fraudolento. Dunque non può avere alcun effetto
legale. Sul piano probatorio vale esattamente per quello che è: una
rappresentazione meccanica, ai sensi dell'art. 2712 del codice civile. Quindi,
se colui contro il quale viene prodotta ne disconosce la conformità alla
propria firma autografa, l'onere della prova spetta alla controparte.
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