Art. 5
37. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione
delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 41, l’emissione, la trasmissione, la conservazione
e l’archivi azione delle fatture emessi nei rapporti con le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e con gli enti pubblici nazionali,
anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata
esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo
20 febbraio 2004, n. 52, e del Codice dell’amministrazione digitale.
38. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 41, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 37 non possono accettare
le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun
pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.
39. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema
di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e da
questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
40. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro
il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono
definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture
elettroniche alle amministrazioni destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai
fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
41. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione,
sono definite:
a) le regole di identificazione univoca. degli uffici centrali e periferici
delle amministrazioni destinatari della
fatturazione;
b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l’emissione
e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con
il sistema di interscambio;
c) le linee guida per l’adeguamento delle procedure interne delle
amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture
elettroniche;
d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 37, limitatamente a
determinate tipologie di approvvigionamenti;
e) la disciplina dell’utilizzo, tanto da parte degli operatori economici,
quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati
allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all’assolvimento,
degli obblighi di cui al presente articolo;
f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e
medie Imprese;
g) la data, a decorrere dalla quale decorrono l’obbligo di cui al comma 37 ed
il divieto di cui al comma 38, con possibilità di introdurre gradualmente il
passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.
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