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 Firma digitale

Lo scambio telematico dei documenti con la pubblica amministrazione e l'esperienza del fisco
di Giancarlo Fornari* - 16.10.99

(Sintesi della relazione presentata al seminario e convegno di studi "Firma digitale e libere professioni" - Pontremoli, 15-16 ottobre 1999)

(Nota: è possibile scaricare la presentazione in formato .ppt compresso)

A partire dal 1999 è diventato operativo presso il Ministero delle finanze il Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni (STD). In pratica, i contribuenti continuano ad utilizzare i moduli cartacei ma la carta si arresta presso le banche, le poste e gli altri intermediari (professionisti, Caf, ecc.). Tutti i flussi successivi avvengono unicamente per via telematica.
Con l'avvio di questo sistema il Ministero delle Finanze, oltre a razionalizzare i processi di riscossione, potrà migliorare la tempestività e la qualità delle informazioni necessarie per l'accertamento dei redditi e, quindi, per la lotta contro l'evasione.
Inoltre, tutti i dati che affluiscono al Ministero delle Finanze tramite il STD vengono raccolti in una Banca Dati dell'Economia che costituisce un patrimonio informativo a disposizione di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel sistema, nel rispetto della legge 675/96 per la tutela dei dati personali.

La Struttura di gestione del versamento unificato
Il nuovo sistema di gestione dei versamenti si basa sulla connessione in rete di 900 Banche, 103 Concessionari della Riscossione, Poste Italiane s.p.a., le Regioni, gli Enti previdenziali (INPS, INAIL, INPDAI, ENPALS.) interessati alla riscossione, la Banca d'Italia, la Ragioneria Generale dello Stato e l'Anagrafe Tributaria.
Il sistema è chiamato a gestire annualmente oltre 34 milioni di versamenti unificati, per circa 600.000 miliardi di lire.
Gli intermediari (banche, concessionari e poste) devono riversare le somme incassate presso i propri sportelli in una contabilità speciale della Banca d'Italia e contestualmente trasmettere i flussi informativi alla Struttura di gestione (SG), organismo infra-amministrazioni intestatario della Contabilità Speciale aperta presso la Banca d'Italia. L'SG ha il compito di:

  • eseguire i controlli di congruità tra i dati analitici inviati per via telematica da banche, poste e concessionari relativi alle somme riscosse e le quietanze rilasciate dalla Banca d'Italia;
  • determinare le somme spettanti ai singoli enti destinatari;
  • richiedere alle banche ed ai concessionari le correzioni sui dati incongruenti;
  • predisporre e trasmettere alla Banca d'Italia i mandati di trasferimento dei fondi dalla Contabilità Speciale :
  • ripartire i fondi tra le Regioni, il Fisco e gli Enti previdenziali.

Vantaggi del fisco telematico
Sono evidenti i vantaggi per l'Amministrazione Finanziaria in termini di :

  • drastica riduzione dei flussi cartacei negli uffici dell'Amministrazione e dei costi legati alla acquisizione dei dati;
  • disponibilità immediata dei dati delle dichiarazioni per i successivi adempimenti amministrativi (liquidazione e accertamento);
  • riduzione dei controlli formali a carico dell'Amministrazione;
  • informazioni tempestive per analisi fiscali e tax policy.

Sono notevoli anche i vantaggi per i contribuenti e per gli intermediari (che possono offrire ai propri clienti un servizio più completo e moderno, acquisendo un vantaggio competitivo nel mercato della consulenza fiscale):

  • unificazione degli adempimenti ai fini fiscali e contributivi;
  • riduzione del numero delle dichiarazioni da 44 milioni (comprese le previdenziali) a 22.6 milioni (di cui 7.5 milioni di mod.730 e 14.4 milioni di modello unico);
  • riduzione del tasso di errore a valori fisiologici (3%), grazie alla possibilità di eliminare "alla fonte" gli errori commessi in fase di compilazione e di acquisizione dei dati delle dichiarazioni;
  • certezza di aver assolto agli obblighi verso l'Amministrazione che invierà la ricevuta di avvenuta ricezione della dichiarazione;
  • segnalazione tempestiva delle eventuali anomalie riscontrate attraverso i controlli formali effettuati, con il software fornito dall'Amministrazione, prima dell'invio della dichiarazione, con conseguente possibilità di correzione;
  • comunicazione, in tempi brevi, degli esiti del controllo formale effettuati sulla dichiarazione trasmessa, con la possibilità di sanare eventuali irregolarità entro la presentazione della dichiarazione successiva;
  • disponibilità, a regime, di informazioni utili per la compilazione della dichiarazione (versamenti effettuati, credito riconosciuto, detrazioni spettanti, redditi dei fabbricati e dei terreni);
  • spinta ai collegamenti degli studi professionali con pubbliche amministrazioni, banche, enti ed ai servizi fiscali telematici (ad es.: apertura/chiusura partita IVA).

I dati trasmessi in via telematica sono protetti e viaggiano attraverso la rete in modo tale da poter essere letti esclusivamente da chi ha compilato la dichiarazione telematica e dall'Amministrazione cui la dichiarazione viene presentata.
L'adozione di particolari tecniche di "autenticazione" dei dati permette infine di individuare con certezza da chi provengono e, quindi, di contestare le eventuali irregolarità commesse dall'effettivo responsabile.

Come si svolge il servizio
Per accedere al servizio è necessaria una preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione.
Il servizio telematico è gratuito: il software e le istruzioni per l'utilizzo vengono distribuite dall'Amministrazione; non è previsto alcun costo a carico degli utenti per la trasmissione dei dati e per l'accesso alle informazioni disponibili attraverso il sito Web del Servizio Telematico.
L'unico costo per l'utente è rappresentato dalla postazione di lavoro (PC, modem e stampante) necessaria per l'accesso al servizio. Possono essere utilizzate anche postazioni non di proprietà dell'intermediario.

Cosa fanno i soggetti coinvolti
Gli intermediari e le società ed enti che presenteranno in modalità telematica le proprie dichiarazioni:

  • inviano agli uffici finanziari una richiesta di abilitazione;
  • predispongono la dichiarazione in modo, conforme alle specifiche tecniche pubblicate in Gazzetta Ufficiale, utilizzando prodotti software disponibili sul mercato;
  • presentano la dichiarazione attraverso il Servizio Telematico;
  • ottengono, entro 5 giorni dalla presentazione, le ricevute che attestano l'avvenuta ricezione delle dichiarazioni da parte dell'Amministrazione. Tale ricevuta può essere richiesta dal contribuente all'intermediario che ha curato la trasmissione telematica o, dopo 30 giorni dall'invio, all'Amministrazione Finanziaria.

Il contribuente e i sostituti di imposta:
se compilano autonomamente la dichiarazione possono presentarla in alternativa:

  • ad un ufficio postale o ad una banca che rilasciano contestualmente la ricevuta;
  • ad un intermediario autorizzato, che restituisce una copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione Finanziaria i dati in essa contenuti. Questa copia, sulla quale è riportato il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione all'atto della sua presentazione all'intermediario, vale come ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione stessa; il contribuente o il sostituto d'imposta riceveranno dall'ufficio postale, dalla banca, dall'intermediario o dall'Amministrazione Finanziaria l'attestazione dell'avvenuta ricezione della dichiarazione; se si avvalgono di un intermediario per la compilazione della dichiarazione, ricevono dall'intermediario copia della dichiarazione predisposta contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione Finanziaria i dati in essa contenuti. Tale copia, sulla quale è riportato il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione all'atto della sua presentazione all'intermediario, vale come ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione stessa; il contribuente o il sostituto d'imposta riceveranno dall'intermediario o dall'Amministrazione Finanziaria l'attestazione dell'avvenuta ricezione della dichiarazione.

L'Amministrazione Finanziaria:

  • abilita gli intermediari alla trasmissione telematica;
  • distribuisce via rete il software necessario;
  • riceve ed elabora le dichiarazioni;
  • predispone le ricevute autenticate che ciascun utente del servizio scarica, via rete, sul proprio PC.

Attestazione di accesso al servizio
Completati i controlli di tipo amministrativo, all'intermediario abilitato vengono consegnate:

  • un'attestazione di accesso al servizio;
  • le avvertenze all'utilizzo del servizio stesso.
  • contestualmente, sono consegnate le istruzioni su floppy e una busta chiusa che contiene:
  • nome utente e password per la connessione alla rete (Sezione 1 della busta);
  • nome utente e password per l'accesso ai servizi (Sezione 2 della busta);
  • pincode per la generazione delle chiavi asimmetriche che saranno utilizzate per calcolare e leggere i codici di autenticazione

Generazione delle chiavi di autenticazione
Nella realizzazione del Servizio telematico, tenuto conto che la presentazione in via telematica sostituisce per i soggetti incaricati il modello cartaceo, sono stati adottati gli strumenti informatici che consentono:

  • l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
  • il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica della dichiarazione, creando altresì una corrispondenza univoca tra questo soggetto e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Amministrazione che il contribuente.
Il Servizio Telematico prevede pertanto che la dichiarazione sia dotata di un codice di autenticazione, calcolato con appositi prodotti software forniti dall'Amministrazione.
Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Amministrazione possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è privata e deve essere mantenuta segreta dal titolare, mentre l'altra è pubblica, nota a entrambi.
Ogni parte autentica i propri documenti usando la propria chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.
Sulla base della documentazione consegnata dalla Direzione regionale delle Entrate e utilizzando il software distribuito dall'Amministrazione, ciascun utente provvede a:

  • generare la chiave pubblica e la chiave privata;
  • generare la richiesta di iscrizione nel registro degli utenti che contiene, oltre alla chiave pubblica, gli elementi utili ad identificarlo;
  • trasmettere, utilizzando il Servizio Telematico, la richiesta stessa.

L'Amministrazione, utilizzando il sistema di validazione, al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico provvede a verificare la rispondenza, tramite il Pincode, dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al Servizio Telematico.
In caso di esito positivo dei controlli, l'Amministrazione tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione.
L'esito negativo dei controlli, che comportano l'impossibilità di iscrivere l'utente nel registro, viene comunicato tramite il Servizio Telematico.
La custodia della chiave privata, che va adeguatamente protetta da uso indebito, è a carico dell'utente.
In particolare, al momento della generazione, vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima della quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal Servizio Telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Predisposizione della dichiarazione telematica
Ciascun utente predispone la dichiarazione, in tracciato conforme alle specifiche tecniche previste per ciascun modello di dichiarazione, utilizzando il proprio software (ovvero prodotti SW disponibili sul mercato).
Con il software distribuito dall'Amministrazione, l'utente provvede a :

  • controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche;
  • autenticare la dichiarazione, predisponendo il file in formato "trasmissibile".

Si precisa che l'utilizzo del software di controllo non è obbligatorio; è una garanzia per l'utente, in quanto provvede a segnalare gli errori "gravi", che impediscono l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Amministrazione.
Al contrario, è obbligatorio l'utilizzo del software che :

  • sottopone il file che contiene i dati delle dichiarazioni ad una funzione che calcola un riassunto del file stesso;
  • contrassegna il riassunto del file sfruttando algoritmi matematici che utilizzano la chiave privata, ottenendo in tal modo il codice di autenticazione, che viene trasmesso unitamente al file cui si riferisce.
    Lo stesso software che calcola il codice di autenticazione, provvede a contrassegnare i dati, mediante algoritmi matematici che utilizzano una chiave costruita dinamicamente, tale da garantire che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Amministrazione, in modo da garantire la riservatezza dei dati.

Presentazione della dichiarazione
Per presentare la dichiarazione, ovvero per trasmettere in via telematica i dati precedentemente predisposti, l'utente deve:

  • connettersi al servizio;
  • collegarsi al sito WEB.

La rete che viene utilizzata è una "Rete Privata Virtuale": rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti del servizio. E' accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'attestazione.
Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando:

  • la distribuzione per regione degli utenti attesi;
  • una concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.

La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati.

La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. L'amministrazione finanziaria ha quindi invitato gli intermediari a iniziare a trasmettere quando i dati sono completi e formalmente corretti, evitando di ridursi all'ultimo istante.
E' infatti nell'interesse di ciascuno utente trasmettere tempestivamente le dichiarazioni in quanto:
si ha la possibilità di correggere dichiarazioni inviate per errore, senza alcuna sanzione;
si evita l'introduzione di calendari di trasmissione, che, si tradurrebbero, di fatto, in un minor tempo a disposizione per l'invio telematico.
Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio di conferma che contiene il numero di protocollo attribuito al file e la dimensione (in byte) dello stesso.

Elaborazione delle dichiarazioni
Il file, non appena completata la ricezione, viene "letto" dai sistemi di elaborazione dell'Amministrazione, che provvedono a svolgere le seguenti attività:

  • memorizzazione del file su supporto ottico;
  • controllo del codice di autenticazione;
  • controllo di univocità del file;
  • controllo di conformità del file alle specifiche tecniche previste.

Il controllo del codice di autenticazione consiste in particolare nelle operazioni seguenti:

  • decodifica del codice di autenticazione, mediante la chiave pubblica dell'utente; se l'operazione va a buon fine, è certo che l'origine del file sia proprio quella dichiarata al momento della trasmissione (autenticazione del mittente);
  • ricalcolo del riassunto del file; se il riassunto coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non è stato alterato successivamente al calcolo del codice di autenticazione (integrità del dato) effettuato dall'utente.

Se l'elaborazione termina correttamente (non vengono cioè intercettati errori che provocano lo scarto, le dichiarazioni contenute nel file vengono trasferite nei data base degli uffici finanziari.

Per ciascuna dichiarazione, nei casi in cui la normativa vigente prevede l'obbligo della restituzione della ricevuta al contribuente, vengono riportate le seguenti informazioni:

  • la data di ricezione della dichiarazione;
  • i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
  • l'anno e il modello di dichiarazione;
  • il protocollo di acquisizione attribuito alla dichiarazione all'atto della ricezione;
  • i dati identificativi dell'utente che ha autenticato il file;
  • i principali dati fiscali in relazione a ciascuna tipologia di dichiarazione.

Le informazioni descritte sono raggruppate in un unico file, sul quale viene calcolato il codice di autenticazione dell'Amministrazione con le modalità seguenti:

  • il file viene sottoposto ad una funzione che calcola un riassunto del file stesso;
  • il riassunto del file viene "contrassegnato" con la chiave privata del Servizio Telematico.
  • il codice di autenticazione viene trasmesso unitamente al file ricevute.

Quando l'elaborazione è stata completata, l'utente trasferisce sul proprio PC le ricevute, munite del codice di autenticazione dell'Amministrazione, che attestano la corretta esecuzione degli adempimenti.
Al massimo, le ricevute vengono restituite entro 5 giorni dall'invio del file.

Ricevute
L'utente può trasferire sul proprio PC i file di ricevute ed utilizzando il software che permette il riconoscimento del codice di autenticazione, può effettuare le seguenti operazioni:

  • decifratura del codice di autenticazione, mediante la chiave pubblica del Servizio Telematico; se l'operazione va a buon fine, è certa l'origine del file;
  • ricalcolo del riassunto del file; se il riassunto coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non è stato alterato successivamente al calcolo, effettuato da parte del Servizio Telematico, del codice di autenticazione (integrità del dato).

Al termine dell'operazione, l'utente ha la certezza di aver completato i propri adempimenti. Può visualizzare e stampare le ricevute così ottenute.
I file di ricevuta rimangono a disposizione degli utenti per un periodo di circa 30 giorni.

Assistenza agli utenti
Per facilitare la soluzione dei problemi connessi al Servizio Telematico, è stato istituito uno specifico servizio di assistenza telefonica, dalle ore 9 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al sabato, con esclusione delle sole festività nazionali. In prossimità di una scadenza di presentazione telematica della dichiarazione, il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 19.
Il servizio prevede l'utilizzo di dispositivi automatici per la gestione e l'instradamento della chiamata verso un operatore. Il numero telefonico che permette l'accesso al servizio viene comunicato dall'ufficio finanziario al momento del rilascio dell'abilitazione.

* Direttore dell'Ufficio per l'informazione del contribuente del Ministero delle finanze