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 Firma digitale

Informatica giuridica: nuova realtà
La carta "muore", il notaio cambia strumenti

di Enrico Maccarone(*) - 26.09.96

Se da un lato è ancora aperta tra gli studiosi la disputa sulla definizione da dare alla nuova scienza genericamente definita "informatica giuridica", dall'altro lato quest'ultima ha raggiunto livelli tali di approfondimento e tante ramificazioni da giustificarne già la creazione di rami specialistici.

Nata nei primi anni '80, quasi in sordina, per dedicarsi alla organizzazione ed alla implementazione delle grandi banche dati di interesse giuridico (una fra tutte per l'Italia, quella esistente presso il C.E.D. della Suprema Corte di Cassazione), l'informatica giuridica ha sempre più allargato i propri orizzonti fino ad occuparsi di tutto ciò che in qualsiasi maniera rende tra loro connessi il mondo del diritto e quello dell'informatica (multimedialità, trattamento dei dati personali, criminalità informatica, contrattazione per via telematica, E.D.I., archiviazione ottica, etc.), così divenendo elemento essenziale e qualificante dell'intero sistema giuridico di uno Stato.

Non esiste ordinamento nel quale l'informatica giuridica non abbia un proprio ruolo, più o meno determinante o incisivo in relazione alla modernità dell'ordinamento stesso cui pertiene.

Come sempre avviene, l'intervento dello Stato, volto a dare adeguato regolamento a uno o più aspetti della vita di relazione, è correttamente successivo al nascere delle fattispecie che di tale regolamento hanno necessità.

Ma nel settore dell'informatica giuridica abbiamo una peculiarità : le norme che la riguardano e che da essa trovano origine hanno lo scopo principale di "consentire" determinate attività e, soltanto in seguito, lo scopo di dare regolamento a tali attività.

Ed è proprio in tal senso che deve intendersi il grande movimento che attualmente caratterizza il mondo del diritto: "consentire" a chiunque l'utilizzazione giuridicamente tutelata e garantita delle moderne tecnologie informatiche.

Vi è l'istanza di utilizzare tali tecnologie non più soltanto per trasmettere e conservare in forma più o meno organizzata dati e informazioni, bensì per farne fonte di certezza e strumento contrattuale.

Ma vediamo più da vicino la terminologia qui adoperata :
* fonte di certezza : il dato desumibile con l'ausilio o per mezzo di strumenti informatici deve possedere requisiti di certezza ed immutabilità ; esso deve potersi ascrivere in modo inoppugnabile al suo autore, che ne è e rimane responsabile ;
* strumento contrattuale : laddove è richiesta la forma scritta, essa prescinde dal supporto che lo scritto contiene (interessa il contenuto, qualunque sia il contenitore). Scrivere non significa necessariamente apporre segni intelligibili su un supporto cartaceo, ma apporre segni intelligibili con qualsiasi tecnica su qualsiasi supporto e con qualsiasi strumento. L'attività di scrittura è attività di "memorizzazione" o "tramandamento", ed in tal senso può bene considerarsi scrittura una registrazione audiovisiva, o la trasposizione digitale di un testo su supporto magnetico, etc... *

Ben altro problema è l'attribuzione o la ascrivibilità di uno scritto a un soggetto : se uno scritto deve avere valenza giuridica ed essere riconosciuto come "documento", ciò può avvenire soltanto se in modo inequivocabile (per legge o per convenzione) esso può essere attribuito ed ascritto ad un soggetto.

Possiamo, cioè, parlare di documento, ed in particolare di "documento elettronico", soltanto se concorrono due elementi essenziali :
* l'esistenza di uno "scritto" (su supporto informatico, nel ns. caso),
* la sua ascrivibilità ad un soggetto "autore" o "responsabile". *

Questo principio trova conferma sia nella vigente legislazione italiana (cfr., per tutti, l'art. 3 del D.Leg.vo n. 39/93) sia in tutti gli studi ed i progetti di legge in preparazione nel mondo in tema di contrattazione per via elettronica.

Così come già accennato, gli ultimi anni (per non parlare soltanto di mesi), sono stati caratterizzati da una frenetica attività di studio in quasi tutti i settori dell'informatica giuridica.

Tre, in particolare, gli argomenti maggiormente discussi :
* il trattamento dei dati personali e la garanzia della loro riservatezza ;
* le telecomunicazioni, con particolare riguardo alle trasmissioni TV via cavo ed al "video on-demand" ;
* l'affermazione della "società multimediale" e la contrattazione per via elettronica.
Tra l'altro, la trattazione di tali argomenti trova spunto da specifiche iniziative della Unione Europea.

Di particolare importanza per il mondo dell'impresa (basta immaginare l'impulso ai commerci) e per il notariato è il terzo argomento di studio : società multimediale e contrattazione per via elettronica. Esso trova il proprio momento qualificante in tre documenti :
* il rapporto Bangemann del 1994 (allegato "A"), tra i cui sottoscrittori (è opportuno rammentarlo) è il prof. Romano Prodi, attuale ns. Presidente del Consiglio dei Ministri ;
* il libro verde, pubblicato dalla DG/XIII della U.E. nel mese di marzo 1996 (allegato "B");
* il disegno di legge sulla contrattazione per via elettronica e la istituzione delle Autorità di Certificazione (allegato "C") (scritto dagli stessi estensori di questa relazione sulla base delle comuni esperienze internazionali), favorevolmente esaminato dal Consiglio Nazionale del Notariato nel mese di luglio 1996 e dalle fine dello stesso mese già all'esame della A.I.P.A. - Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. *

Si tratta, soprattutto nei primi due casi, di documenti da leggere nella loro integrità, ma dei quali possiamo ai ns. fini riassumere pochi e fondamentali concetti base : il nuovo modello sociale non può prescindere dalla adozione e dall'uso sistematico delle nuove tecnologie digitali ed informatiche ; tale uso va incentivato ; analogamente deve incentivarsi la contrattazione per via elettronica ; unico garante di tale nuova forma di contrattazione, almeno nel settore privatistico, è il Notariato Europeo ; agli Stati membri il compito di dettare norme in tema di contrattazione elettronica, in armonia con la propria legislazione interna e con la normativa comunitaria ; agli stessi Stati membri il compito di dettare adeguate norme contro l'uso illegittimo o criminale dello strumento informatico.

Sia in risposta alle sentite esigenze in materia, sia sulla scorta delle iniziative promosse dalla Comunità Europea, col citato D.Leg.vo 39/93 è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'A.I.P.A. , con il compito specifico di dar vita alla Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione suggerendo nel contempo al legislatore opportune norme in tema di informatizzazione della p.A.

Dopo un primo periodo inizialmente dedicato alla propria organizzazione interna ed allo studio della realtà informatica della p.A., l'A.I.P.A. ha pubblicato - nel mese di febbraio 1996 - un esaustivo "Studio di fattibilità", avviando nel contempo un riesame della normativa di sua competenza o interesse, rivelatasi carente o non più in linea con i tempi e le tecnologie.

Tra le diverse iniziative dell' A.I.P.A. vi è la costituzione di una Commissione di studio su "firma digitale ; contrattazione per via elettronica ; riformulazione dell'art. 3 del Decreto L.vo n. 39/93", avvenuta nel maggio 1996, costituita tra esponenti dell'A.I.P.A. stessa ed esponenti di altre categorie produttive e professionali ed alla quale il sottoscritto ha avuto il privilegio di essere chiamato a partecipare in rappresentanza del Notariato.

Ed è proprio ai lavori di tale Commissione, così come già accennato, che si deve la stesura del primo disegno di legge organica in tema di contrattazione per via elettronica, attualmente all'esame dell'A.I.P.A. stessa ed oggetto di pubblica discussione ed approfondimento sulla rete Internet.

Ma quali sono le soluzioni proposte con tale disegno di legge ?

Prima di dare risposta a tale domanda è opportuno approfondire alcuni concetti fondamentali.

Il termine "firma elettronica", o "firma digitale", altro non è che una traduzione letterale dall'inglese "digital signature" : traduzione purtroppo infelice poiché in grado di generare inopportuni e gravi equivoci.

Per capire il perché di questa ultima affermazione è bene rifarsi all'esempio fatto da Philip Zimmermann nel manuale di istruzioni che accompagna il programma da lui scritto "PgP - Pretty Good Privacy", certamente il programma di criptazione o codificazione a chiavi asimmetriche più diffuso al mondo.

Se scrivo un documento su carta posso poi conservarlo o trasmetterlo ad altri in più modi : o così come appare (visibile a tutti e da chiunque leggibile), o piegandolo su se stesso incollandone o spillandone i lembi, o inserendolo a sua volta in una busta ; posso poi garantire il destinatario sulla identità del mittente (autentica o "certificazione" della firma) ; o anche garantire me stesso che il documento sia leggibile soltanto dal destinatario (es. spedizione per "raccomandata" - nei limiti in cui ciò possa essere di garanzia ; o notificazione a mezzo pubblico ufficiale) ; o infine richiedere una ricevuta di ritorno ; e così via .........

Ma un documento elettronico non può certo per sua natura essere inserito in una busta, né su di esso si può apporre un sigillo notarile o un timbro di qualsiasi genere, né è ipotizzabile un assoggettamento a imposta di bollo (ve lo immaginate un "floppy bollato" o un "CD bollato" in alternativa alla carta bollata ?)

Nel campo della telematica l'unica alternativa alla busta, intesa come strumento di garanzia della riservatezza, è l'adozione di strumenti di codificazione o criptazione, siano essi a chiave simmetrica o a chiave asimmetrica.
Nei sistemi di codificazione o criptazione a chiave simmetrica il soggetto "autore" (o mittente) provvede alla criptazione o codifica del documento utilizzando la medesima chiave di decodifica che verrà poi utilizzata dagli interessati (o destinatari) per restituire leggibilità al documento stesso.

Si utilizza, cioè, una unica chiave sia per la codifica sia per la decodifica.

Noto esempio di criptazione con chiave simmetrica è il sistema "Enigma" utilizzato dai tedeschi durante la 2^ guerra mondiale, più volte ma con grandi difficoltà violato dagli Alleati, fondato sull'uso congiunto di una chiave di codifica e di un apposito macchinario a tre (esercito - aviazione) o quattro (U.Boot ed unità speciali della Marina) cilindri sequenziali rotanti.

Il sistema a chiavi asimmetriche prevede, invece, la generazione e l'uso di una coppia inscindibile di chiavi, l'una complementare all'altra (per associazione di idee : la banconota divisa in due metà) ; il documento codificato con una delle due chiavi può essere decodificato e quindi letto soltanto adoperando la seconda chiave, e mai riadoperando la prima.

Tipica del sistema di codificazione a chiavi asimmetriche è la contestuale generazione di una chiave pubblica e di una corrispondente chiave segreta o privata.

La chiave pubblica viene, per l'appunto, resa "pubblica" e fatta conoscere a chiunque possa avervi interesse.

La corrispondente chiave "privata" viene gelosamente ed accuratamente tenuta "segreta" dal suo titolare.

Se Tizio intende trasmettere riservatamente un documento a Caio provvede a codificare il documento utilizzando la chiave "pubblica" di Caio, esegue l'invio o la trasmissione del testo così codificato, Caio a sua volta provvede a leggere il documento decodificandolo con la propria chiave "segreta" o "privata".

Se ciò in qualche modo garantisce Tizio sulla decodifica soltanto ad opera di Caio, certamente non garantisce in alcun modo Caio circa la provenienza del documento.
Tale garanzia (o per meglio dire, presunzione di garanzia) viene data al destinatario dalla apposizione della "digital signature", che altro non è se non una applicazione inversa del sistema di codifica a chiavi asimmetriche.

Il documento da trasmettere (non ha alcuna importanza se "codificato" con chiave del destinatario o "non codificato", e quindi leggibile da chiunque) viene esaminato dal programma di codificazione che a sua volta, in calce o in allegato al documento stesso, genera una sequenza di testo codificato con la chiave "segreta" del mittente.

Tale sequenza di testo contiene in sé l'identificazione del mittente, l'eventuale "certificazione" (vedi appresso), la chiave di controllo di integrità.

Qualsiasi alterazione o modifica al documento successiva alla apposizione della "digital signature" viene evidenziata e rende inaffidabile il documento così pervenuto.

Ricevuto il documento così generato, il destinatario ne decodifica la "digital signature" adoperando la chiave "pubblica" del mittente ed ottenendo così conferma sia della identità del mittente sia della integrità del documento pervenutogli.

Se il sistema lo prevede, può anche avere conferma della data e dell'orario di generazione e sottoscrizione del documento (cd : time stamping system).

Ma ciò garantisce il destinatario soltanto in apparenza : nulla toglie che un "mittente" in mala fede possa in qualsiasi modo gabellarsi per altra persona, così inducendo fraudolentemente in errore qualsiasi destinatario.

Ecco allora la fondamentale necessità di un ente "terzo", totalmente al di sopra delle parti, in grado di garantire e certificare l'appartenenza delle chiavi "pubbliche" ai singoli soggetti (e, magari, anche in grado di provvedere alla generazione delle relative coppie di chiavi) : una Autorità di Certificazione.

E, soprattutto nel settore privatistico, quale ente o istituzione può rivestire tale ruolo se non il Notariato ?

La scelta del notariato è oramai un fatto pacifico, e a ciò concorrono motivi sia di forma sia di sostanza.

Tradizionalmente al notaio, ancor di più se "latino" o, meglio romano-germanico, è riconosciuta particolare diligenza e competenza sia per quanto riguarda il controllo sostanziale degli atti del suo ministero sia per la loro formalizzazione e l'esecuzione degli adempimenti ad essi conseguenti : nulla lascia anche lontanamente supporre una diversità di comportamento di fronte ad atti e documenti scritti su supporto informatico anziché cartaceo.

Analogo riconoscimento è tradizionalmente dato allo scrupolo, per definizione incorruttibile, con il quale il Notaio conserva i legittimi segreti dei quali viene a conoscenza in occasione ed a motivo del proprio ministero.

Le garanzie di legittimità, pubblica fede e riservatezza che nel contempo promanano dal notariato e per certi versi ne costituiscono l'essenza sono di per sé tali da attribuirgli "di diritto" il ruolo e la qualifica di "Autorità di Certificazione", da alcuni chiamata a buon motivo "Autorità di Notarizzazione".

Ma vi è di più : affidare ad entità diverse dal notariato la conoscenza (e secondo alcuni anche la generazione) delle chiavi di codificazione o criptazione è operazione tale da scoraggiare il ricorso al commercio per via elettronica. Tutti i convegni anche internazionali su tale argomento hanno ampiamente dimostrato, quanto meno nel settore privatistico, che affidare tale attività ad organi dello Stato comporta per l'utente una antipatica sensazione di "controllo fiscale" costante ; ancora peggiore la sensazione di "inquisito" anche solo potenziale se tale attività venisse affidata ad organismi giudiziari ; per non parlare poi della inaffidabilità "di principio" o per "mancanza di tradizioni" qualora delegata a terzi estranei.

(È appena il caso di accennare al fatto che, nel progetto di legge allegato sub. C, le c.d. Autorità Private di Certificazione non sono certo terzi estranei, bensì organismi di categoria o comunque soggetti scelti in piena libertà contrattuale. Ciò che qui rileva è l'Autorità per eccellenza, di nomina statuale, non quelle di settore.)

Dopo questa non breve ma necessaria introduzione vediamo adesso quali sono stati i criteri-guida (le "guidelines") seguiti nella stesura della bozza del disegno di legge sulla contrattazione per via elettronica.

DOCUMENTO ELETTRONICO

Uno scritto non é di per sé documento : diviene tale soltanto se ascrivibile ad un soggetto, pubblico o privato che sia.
Documento elettronico, si badi bene, non è il supporto ostensibile, bensì la manifestazione di volontà, il dato negoziale, il contenuto del provvedimento, l'atto in genere che nel supporto o nel mezzo informatico trova soltanto un mezzo di conservazione, memorizzazione e diffusione.

FIRMA DIGITALE o ELETTRONICA

Si è per essa preferito, nel progetto di legge in esame, il termine "contrassegno elettronico". Nel diritto latino ai concetti di firma e sottoscrizione è sempre collegato un dato "somatico" e "personale" che qui sfugge o non esiste proprio.
Per chiarire è facile il paragone con il sigillo notarile : se la sottoscrizione del notaio è "somaticamente" personale, nulla impedisce - e la pratica ce ne dà frequenti esempi - che il sigillo (quale ben conosciamo) possa essere legittimamente apposto anche da un fiduciario del notaio, non anche la firma.
Per tali motivi potrà parlarsi di firma digitale in senso stretto e con proprietà terminologica soltanto quando alla apposizione del contrassegno elettronico si accompagnerà, in un tutt'uno, la apposizione di altro o altri elementi indubbiamente "somatici", riferibili in modo inequivocabile al soggetto "firmatario" (limitandoci alle tecnologie oggi in uso : riconoscimento vocale, impronta digitale, impronta della retina, etc...).

AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE

La netta dicotomia esistente nel nostro ordinamento tra "pubblico" e "privato" ha suggerito, per non dire "imposto", la scelta di creare due distinte Autorità di Certificazione :
* nel settore pubblico : l'Autorità Amministrativa di Certificazione, composta da rappresentanti della p.A. di indiscussa onestà e limpidezza morale ;
* nel settore privato : l'Autorità Notarile di Certificazione, composta da Notai.
Chiave di volta per l'armonizzazione del sistema e per un costruttivo dialogo tra tali Autorità fra di loro o con analoghe Istituzioni estere, e nel contempo peculiarità del ns. progetto di legge a differenza di quanto già operativo o in via di proposizione presso altri Stati (es. Cile, Utah, California, Florida), è poi la creazione di un organismo superiore composto dai medesimi membri che tali Autorità a loro volta compongono, riuniti sotto la presidenza (a ns. avviso) del Presidente pro-tempore dell'A.I.P.A.

Ciò consente da un lato il non proliferare di organismi a volte potenzialmente inutili e comunque costosi ; dall'altro lato la costante armonizzazione, e per certi aspetti anche il reciproco costante controllo, della attività delle Autorità tra di loro.

AUTENTICA DI FIRMA

Ovviamente opportune norme sono ipotizzate per la autenticazione delle "firme digitali", nel rispetto sia delle analoghe norme civilistiche, sia della legge notarile, sia - e ciò in particolare - nella necessità di esaltazione e fortificazione della funzione notarile.

Due fra tutti i presupposti imprescindibili : potranno autenticarsi soltanto "firme digitali" munite di "certificazione" della competente Autorità ; l'autentica non può mai prescindere dallo esame preventivo di legalità e legittimità dell'atto, da svolgersi nei tipici modi notarili.

NORME PENALI - RESPONSABILITA'

L'importanza data all'obbligo di riservatezza e segretezza della chiave "privata" di criptazione è tale da aver suggerito (contrariamente a quanto avviene nelle legislazioni su richiamate, e che ciò non fanno) l'adozione di un generale principio di "responsabilità oggettiva" nell'uso delle chiavi di criptazione (ovviamente fatte salve ulteriori e più gravi possibili fattispecie di responsabilità), sia norme penali a tutela dell'ordine pubblico ed economico in particolare.

AUTORITA' INTERMEDIE E PRIVATE

Coerentemente a quanto già detto, e di fatto esistente anche presso altri Stati, nessun divieto è dato per la nascita ed organizzazione di autorità intermedie o private di certificazione (esempio di autorità privata, l'Associazione delle Banche per il settore bancario).

Limiti vengono però imposti sui requisiti soggettivi e patrimoniali di tali enti, e ciò per ovvia e dovuta garanzia del mercato e degli utenti.

ALTRE PREVISIONI
Un rapido accenno è d'obbligo ad altri aspetti che la legge in questione intende tutelare o regolamentare.

Grazie ad essa possono infatti rendersi immediatamente operativi interscambi di informazioni autentiche tra organi giudiziari .

Pochi esempi :
* lotta alla criminalità organizzata ed al riciclaggio di denaro sporco: anche se la criminalità da tempo usa crittografare i propri messaggi e le proprie transazioni mobiliari, ciò stesso ad oggi non è ancora consentito agli organi giudiziari e di polizia per la propria attività d'indagine ;
* processo civile : la notificazione per via elettronica ; il deposito di atti nelle Corti di Giustizia per via telematica ;
* processo penale : un mandato d'arresto emesso in una qualsiasi città verrà trasmesso in tempo reale (pochi secondi) ed in "originale" presso l'ufficio che dovrà eseguirlo. Basti pensare alla attuale procedura - informaticamente del tutto inaffidabile - che prevede l'uso del fax, cioè di un mezzo di comunicazione privo di qualsiasi forma o sistema di autenticità e che nessun informatico si sognerà mai di annoverare tra i documenti "certi". *

IL NOTAIO CAMBIA STRUMENTI

Cerchiamo a questo punto di immaginare un attimo lo scenario nel quale muoverà il notariato del 2000, di un'epoca cioè molto più vicina di quanto possa credersi.

La mutata concezione del "documento" e la sua definitiva scissione dal supporto che lo contiene porterà, ove consentito, alla formazione di "atti elettronici" in misura sempre maggiore, facendo alla fine prevalere il supporto informatico e pressoché morire quello cartaceo.

Ma il vero trionfo non sarà quello della informatica in quanto tale, bensì quello della telematica, intesa come mezzo di massima velocità nella ricerca e nell'interscambio di dati e documenti.

E così, nella fase preliminare o di preparazione, attraverso la propria postazione telematica ciascun notaio potrà interrogare a distanza tutte le banche dati di suo interesse, siano esse catastali, anagrafiche, ipotecarie o altro. Prova ne sia, già da oggi, l'enorme sforzo profuso dal Ministero delle Finanze con l'attuale attività di scannerizzazione delle principali Conservatorie italiane e la contestuale messa in linea - anche per via telematica - dei risultati di tale attività.

Nella fase di ricezione o pubblicazione dell'atto ciascun notaio avrà libera scelta (ove consentito) se operare sul tradizionale supporto cartaceo o per via telematica, mediante la finale apposizione del proprio sigillo elettronico.

Ed infine, nella fase di pubblicità, egli potrà trasmettere per via telematica copia autentica dei propri atti a tutti gli uffici, richiedere con lo stesso mezzo l'esecuzione di formalità (cosa già oggi in parte possibile), pagare imposte e tasse con moneta elettronica, ricevere sempre per via telematica copie, certificazioni, quietanze, attestazioni, e così via.

Se a tutto ciò aggiungiamo tutte le possibili connessioni telematiche ottenibili da ciascun notaio per la consultazione a distanza di archivi remoti e banche dati (per non parlare, poi, del crescente fenomeno Internet per il quale il Notariato italiano vanta già oggi un indiscusso primato di presenza e qualità di informazione) ci rendiamo ben presto conto dell'enorme e forse anche sconfinato potenziale di conoscenza ed evoluzione che da tutto ciò può derivarcene, ad esclusivo arricchimento della nostra categoria ed a tutto vantaggio degli interessi sociali e commerciali che siamo chiamati a tutelare.

Ma il vero vantaggio - e non vi sembri un assurdo - sarà quello di vedere finalmente restituita a ciascun notaio la propria individualità, la vera "dignità della penna stilografica", e ciò grazie al venir meno di tutte quelle attività accessorie e ben poco notarili che oggi mortificano la nostra professione per farci in alcuni istanti assumere la poco gradita veste di "delatori di Stato", così come qualcuno ci ha già per tali attività definiti.

Ma tutto ciò ha un prezzo, a mio parere modesto : lo studio (già in sede universitaria) della informatica giuridica ; l'introduzione dell'informatica giuridica come materia imprescindibile per la preparazione, sia in sede di accesso, sia in sede di preparazione continua, delle varie professioni giuridiche (notaio, magistrato, avvocato) ; ma soprattutto non guardare più all'informatica come un qualcosa di "alieno" venuto dallo Spazio, ma per quella che in effetti è, e cioè uno stupendo ed efficace prodotto dell'intelligenza umana, al servizio dell'uomo e del suo progresso, rivoluzionario strumento di libertà.

(*) Notaio in Palermo