Informatica
giuridica: nuova realtà
La carta "muore", il notaio cambia strumenti
di Enrico Maccarone(*) - 26.09.96
Se da un lato è ancora
aperta tra gli studiosi la disputa sulla definizione da
dare alla nuova scienza genericamente definita
"informatica giuridica", dall'altro lato
quest'ultima ha raggiunto livelli tali di approfondimento
e tante ramificazioni da giustificarne già la creazione
di rami specialistici.
Nata nei primi anni '80,
quasi in sordina, per dedicarsi alla organizzazione ed
alla implementazione delle grandi banche dati di
interesse giuridico (una fra tutte per l'Italia, quella
esistente presso il C.E.D. della Suprema Corte di
Cassazione), l'informatica giuridica ha sempre più
allargato i propri orizzonti fino ad occuparsi di tutto
ciò che in qualsiasi maniera rende tra loro connessi il
mondo del diritto e quello dell'informatica
(multimedialità, trattamento dei dati personali,
criminalità informatica, contrattazione per via
telematica, E.D.I., archiviazione ottica, etc.), così
divenendo elemento essenziale e qualificante dell'intero
sistema giuridico di uno Stato.
Non esiste ordinamento nel
quale l'informatica giuridica non abbia un proprio ruolo,
più o meno determinante o incisivo in relazione alla
modernità dell'ordinamento stesso cui pertiene.
Come sempre avviene,
l'intervento dello Stato, volto a dare adeguato
regolamento a uno o più aspetti della vita di relazione,
è correttamente successivo al nascere delle fattispecie
che di tale regolamento hanno necessità.
Ma nel settore
dell'informatica giuridica abbiamo una peculiarità : le
norme che la riguardano e che da essa trovano origine
hanno lo scopo principale di "consentire"
determinate attività e, soltanto in seguito, lo scopo di
dare regolamento a tali attività.
Ed è proprio in tal senso
che deve intendersi il grande movimento che attualmente
caratterizza il mondo del diritto: "consentire"
a chiunque l'utilizzazione giuridicamente tutelata e
garantita delle moderne tecnologie informatiche.
Vi è l'istanza di
utilizzare tali tecnologie non più soltanto per
trasmettere e conservare in forma più o meno organizzata
dati e informazioni, bensì per farne fonte di certezza e
strumento contrattuale.
Ma vediamo più da vicino
la terminologia qui adoperata :
* fonte di certezza : il dato desumibile con l'ausilio o
per mezzo di strumenti informatici deve possedere
requisiti di certezza ed immutabilità ; esso deve
potersi ascrivere in modo inoppugnabile al suo autore,
che ne è e rimane responsabile ;
* strumento contrattuale : laddove è richiesta la forma
scritta, essa prescinde dal supporto che lo scritto
contiene (interessa il contenuto, qualunque sia il
contenitore). Scrivere non significa necessariamente
apporre segni intelligibili su un supporto cartaceo, ma
apporre segni intelligibili con qualsiasi tecnica su
qualsiasi supporto e con qualsiasi strumento. L'attività
di scrittura è attività di "memorizzazione" o
"tramandamento", ed in tal senso può bene
considerarsi scrittura una registrazione audiovisiva, o
la trasposizione digitale di un testo su supporto
magnetico, etc... *
Ben altro problema è
l'attribuzione o la ascrivibilità di uno scritto a un
soggetto : se uno scritto deve avere valenza giuridica ed
essere riconosciuto come "documento", ciò può
avvenire soltanto se in modo inequivocabile (per legge o
per convenzione) esso può essere attribuito ed ascritto
ad un soggetto.
Possiamo, cioè, parlare
di documento, ed in particolare di "documento
elettronico", soltanto se concorrono due elementi
essenziali :
* l'esistenza di uno "scritto" (su supporto
informatico, nel ns. caso),
* la sua ascrivibilità ad un soggetto "autore"
o "responsabile". *
Questo principio trova
conferma sia nella vigente legislazione italiana (cfr.,
per tutti, l'art. 3 del D.Leg.vo n. 39/93) sia in tutti
gli studi ed i progetti di legge in preparazione nel
mondo in tema di contrattazione per via elettronica.
Così come già accennato,
gli ultimi anni (per non parlare soltanto di mesi), sono
stati caratterizzati da una frenetica attività di studio
in quasi tutti i settori dell'informatica giuridica.
Tre, in particolare, gli
argomenti maggiormente discussi :
* il trattamento dei dati personali e la garanzia della
loro riservatezza ;
* le telecomunicazioni, con particolare riguardo alle
trasmissioni TV via cavo ed al "video
on-demand" ;
* l'affermazione della "società multimediale"
e la contrattazione per via elettronica.
Tra l'altro, la trattazione di tali argomenti trova
spunto da specifiche iniziative della Unione Europea.
Di particolare importanza
per il mondo dell'impresa (basta immaginare l'impulso ai
commerci) e per il notariato è il terzo argomento di
studio : società multimediale e contrattazione per via
elettronica. Esso trova il proprio momento qualificante
in tre documenti :
* il rapporto Bangemann del 1994 (allegato
"A"), tra i cui sottoscrittori (è opportuno
rammentarlo) è il prof. Romano Prodi, attuale ns.
Presidente del Consiglio dei Ministri ;
* il libro verde, pubblicato dalla DG/XIII della U.E. nel
mese di marzo 1996 (allegato "B");
* il disegno di legge sulla contrattazione per via
elettronica e la istituzione delle Autorità di
Certificazione (allegato "C") (scritto dagli
stessi estensori di questa relazione sulla base delle
comuni esperienze internazionali), favorevolmente
esaminato dal Consiglio Nazionale del Notariato nel mese
di luglio 1996 e dalle fine dello stesso mese già
all'esame della A.I.P.A. - Autorità per l'Informatica
nella Pubblica Amministrazione, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. *
Si tratta, soprattutto nei
primi due casi, di documenti da leggere nella loro
integrità, ma dei quali possiamo ai ns. fini riassumere
pochi e fondamentali concetti base : il nuovo modello
sociale non può prescindere dalla adozione e dall'uso
sistematico delle nuove tecnologie digitali ed
informatiche ; tale uso va incentivato ; analogamente
deve incentivarsi la contrattazione per via elettronica ;
unico garante di tale nuova forma di contrattazione,
almeno nel settore privatistico, è il Notariato Europeo
; agli Stati membri il compito di dettare norme in tema
di contrattazione elettronica, in armonia con la propria
legislazione interna e con la normativa comunitaria ;
agli stessi Stati membri il compito di dettare adeguate
norme contro l'uso illegittimo o criminale dello
strumento informatico.
Sia in risposta alle
sentite esigenze in materia, sia sulla scorta delle
iniziative promosse dalla Comunità Europea, col citato
D.Leg.vo 39/93 è stata istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri l'A.I.P.A. , con il compito
specifico di dar vita alla Rete Unitaria della Pubblica
Amministrazione suggerendo nel contempo al legislatore
opportune norme in tema di informatizzazione della p.A.
Dopo un primo periodo
inizialmente dedicato alla propria organizzazione interna
ed allo studio della realtà informatica della p.A.,
l'A.I.P.A. ha pubblicato - nel mese di febbraio 1996 - un
esaustivo "Studio di fattibilità", avviando
nel contempo un riesame della normativa di sua competenza
o interesse, rivelatasi carente o non più in linea con i
tempi e le tecnologie.
Tra le diverse iniziative
dell' A.I.P.A. vi è la costituzione di una Commissione
di studio su "firma digitale ; contrattazione per
via elettronica ; riformulazione dell'art. 3 del Decreto
L.vo n. 39/93", avvenuta nel maggio 1996, costituita
tra esponenti dell'A.I.P.A. stessa ed esponenti di altre
categorie produttive e professionali ed alla quale il
sottoscritto ha avuto il privilegio di essere chiamato a
partecipare in rappresentanza del Notariato.
Ed è proprio ai lavori di
tale Commissione, così come già accennato, che si deve
la stesura del primo disegno di legge organica in tema di
contrattazione per via elettronica, attualmente all'esame
dell'A.I.P.A. stessa ed oggetto di pubblica discussione
ed approfondimento sulla rete Internet.
Ma quali sono le soluzioni
proposte con tale disegno di legge ?
Prima di dare risposta a
tale domanda è opportuno approfondire alcuni concetti
fondamentali.
Il termine "firma
elettronica", o "firma digitale", altro
non è che una traduzione letterale dall'inglese
"digital signature" : traduzione purtroppo
infelice poiché in grado di generare inopportuni e gravi
equivoci.
Per capire il perché di
questa ultima affermazione è bene rifarsi all'esempio
fatto da Philip Zimmermann nel manuale di istruzioni che
accompagna il programma da lui scritto "PgP - Pretty
Good Privacy", certamente il programma di
criptazione o codificazione a chiavi asimmetriche più
diffuso al mondo.
Se scrivo un documento su
carta posso poi conservarlo o trasmetterlo ad altri in
più modi : o così come appare (visibile a tutti e da
chiunque leggibile), o piegandolo su se stesso
incollandone o spillandone i lembi, o inserendolo a sua
volta in una busta ; posso poi garantire il destinatario
sulla identità del mittente (autentica o
"certificazione" della firma) ; o anche
garantire me stesso che il documento sia leggibile
soltanto dal destinatario (es. spedizione per
"raccomandata" - nei limiti in cui ciò possa
essere di garanzia ; o notificazione a mezzo pubblico
ufficiale) ; o infine richiedere una ricevuta di ritorno
; e così via .........
Ma un documento
elettronico non può certo per sua natura essere inserito
in una busta, né su di esso si può apporre un sigillo
notarile o un timbro di qualsiasi genere, né è
ipotizzabile un assoggettamento a imposta di bollo (ve lo
immaginate un "floppy bollato" o un "CD
bollato" in alternativa alla carta bollata ?)
Nel campo della telematica
l'unica alternativa alla busta, intesa come strumento di
garanzia della riservatezza, è l'adozione di strumenti
di codificazione o criptazione, siano essi a chiave
simmetrica o a chiave asimmetrica.
Nei sistemi di codificazione o criptazione a chiave
simmetrica il soggetto "autore" (o mittente)
provvede alla criptazione o codifica del documento
utilizzando la medesima chiave di decodifica che verrà
poi utilizzata dagli interessati (o destinatari) per
restituire leggibilità al documento stesso.
Si utilizza, cioè, una
unica chiave sia per la codifica sia per la decodifica.
Noto esempio di
criptazione con chiave simmetrica è il sistema
"Enigma" utilizzato dai tedeschi durante la 2^
guerra mondiale, più volte ma con grandi difficoltà
violato dagli Alleati, fondato sull'uso congiunto di una
chiave di codifica e di un apposito macchinario a tre
(esercito - aviazione) o quattro (U.Boot ed unità
speciali della Marina) cilindri sequenziali rotanti.
Il sistema a chiavi
asimmetriche prevede, invece, la generazione e l'uso di
una coppia inscindibile di chiavi, l'una complementare
all'altra (per associazione di idee : la banconota divisa
in due metà) ; il documento codificato con una delle due
chiavi può essere decodificato e quindi letto soltanto
adoperando la seconda chiave, e mai riadoperando la
prima.
Tipica del sistema di
codificazione a chiavi asimmetriche è la contestuale
generazione di una chiave pubblica e di una
corrispondente chiave segreta o privata.
La chiave pubblica viene,
per l'appunto, resa "pubblica" e fatta
conoscere a chiunque possa avervi interesse.
La corrispondente chiave
"privata" viene gelosamente ed accuratamente
tenuta "segreta" dal suo titolare.
Se Tizio intende
trasmettere riservatamente un documento a Caio provvede a
codificare il documento utilizzando la chiave
"pubblica" di Caio, esegue l'invio o la
trasmissione del testo così codificato, Caio a sua volta
provvede a leggere il documento decodificandolo con la
propria chiave "segreta" o "privata".
Se ciò in qualche modo
garantisce Tizio sulla decodifica soltanto ad opera di
Caio, certamente non garantisce in alcun modo Caio circa
la provenienza del documento.
Tale garanzia (o per meglio dire, presunzione di
garanzia) viene data al destinatario dalla apposizione
della "digital signature", che altro non è se
non una applicazione inversa del sistema di codifica a
chiavi asimmetriche.
Il documento da
trasmettere (non ha alcuna importanza se
"codificato" con chiave del destinatario o
"non codificato", e quindi leggibile da
chiunque) viene esaminato dal programma di codificazione
che a sua volta, in calce o in allegato al documento
stesso, genera una sequenza di testo codificato con la
chiave "segreta" del mittente.
Tale sequenza di testo
contiene in sé l'identificazione del mittente,
l'eventuale "certificazione" (vedi appresso),
la chiave di controllo di integrità.
Qualsiasi alterazione o
modifica al documento successiva alla apposizione della
"digital signature" viene evidenziata e rende
inaffidabile il documento così pervenuto.
Ricevuto il documento
così generato, il destinatario ne decodifica la
"digital signature" adoperando la chiave
"pubblica" del mittente ed ottenendo così
conferma sia della identità del mittente sia della
integrità del documento pervenutogli.
Se il sistema lo prevede,
può anche avere conferma della data e dell'orario di
generazione e sottoscrizione del documento (cd : time
stamping system).
Ma ciò garantisce il
destinatario soltanto in apparenza : nulla toglie che un
"mittente" in mala fede possa in qualsiasi modo
gabellarsi per altra persona, così inducendo
fraudolentemente in errore qualsiasi destinatario.
Ecco allora la
fondamentale necessità di un ente "terzo",
totalmente al di sopra delle parti, in grado di garantire
e certificare l'appartenenza delle chiavi
"pubbliche" ai singoli soggetti (e, magari,
anche in grado di provvedere alla generazione delle
relative coppie di chiavi) : una Autorità di
Certificazione.
E, soprattutto nel settore
privatistico, quale ente o istituzione può rivestire
tale ruolo se non il Notariato ?
La scelta del notariato è
oramai un fatto pacifico, e a ciò concorrono motivi sia
di forma sia di sostanza.
Tradizionalmente al
notaio, ancor di più se "latino" o, meglio
romano-germanico, è riconosciuta particolare diligenza e
competenza sia per quanto riguarda il controllo
sostanziale degli atti del suo ministero sia per la loro
formalizzazione e l'esecuzione degli adempimenti ad essi
conseguenti : nulla lascia anche lontanamente supporre
una diversità di comportamento di fronte ad atti e
documenti scritti su supporto informatico anziché
cartaceo.
Analogo riconoscimento è
tradizionalmente dato allo scrupolo, per definizione
incorruttibile, con il quale il Notaio conserva i
legittimi segreti dei quali viene a conoscenza in
occasione ed a motivo del proprio ministero.
Le garanzie di
legittimità, pubblica fede e riservatezza che nel
contempo promanano dal notariato e per certi versi ne
costituiscono l'essenza sono di per sé tali da
attribuirgli "di diritto" il ruolo e la
qualifica di "Autorità di Certificazione", da
alcuni chiamata a buon motivo "Autorità di
Notarizzazione".
Ma vi è di più :
affidare ad entità diverse dal notariato la conoscenza
(e secondo alcuni anche la generazione) delle chiavi di
codificazione o criptazione è operazione tale da
scoraggiare il ricorso al commercio per via elettronica.
Tutti i convegni anche internazionali su tale argomento
hanno ampiamente dimostrato, quanto meno nel settore
privatistico, che affidare tale attività ad organi dello
Stato comporta per l'utente una antipatica sensazione di
"controllo fiscale" costante ; ancora peggiore
la sensazione di "inquisito" anche solo
potenziale se tale attività venisse affidata ad
organismi giudiziari ; per non parlare poi della
inaffidabilità "di principio" o per
"mancanza di tradizioni" qualora delegata a
terzi estranei.
(È appena il caso di
accennare al fatto che, nel progetto di legge allegato
sub. C, le c.d. Autorità Private di Certificazione non
sono certo terzi estranei, bensì organismi di categoria
o comunque soggetti scelti in piena libertà
contrattuale. Ciò che qui rileva è l'Autorità per
eccellenza, di nomina statuale, non quelle di settore.)
Dopo questa non breve ma
necessaria introduzione vediamo adesso quali sono stati i
criteri-guida (le "guidelines") seguiti nella
stesura della bozza del disegno di legge sulla
contrattazione per via elettronica.
DOCUMENTO ELETTRONICO
Uno scritto non é di per
sé documento : diviene tale soltanto se ascrivibile ad
un soggetto, pubblico o privato che sia.
Documento elettronico, si badi bene, non è il supporto
ostensibile, bensì la manifestazione di volontà, il
dato negoziale, il contenuto del provvedimento, l'atto in
genere che nel supporto o nel mezzo informatico trova
soltanto un mezzo di conservazione, memorizzazione e
diffusione.
FIRMA DIGITALE o
ELETTRONICA
Si è per essa preferito,
nel progetto di legge in esame, il termine
"contrassegno elettronico". Nel diritto latino
ai concetti di firma e sottoscrizione è sempre collegato
un dato "somatico" e "personale" che
qui sfugge o non esiste proprio.
Per chiarire è facile il paragone con il sigillo
notarile : se la sottoscrizione del notaio è
"somaticamente" personale, nulla impedisce - e
la pratica ce ne dà frequenti esempi - che il sigillo
(quale ben conosciamo) possa essere legittimamente
apposto anche da un fiduciario del notaio, non anche la
firma.
Per tali motivi potrà parlarsi di firma digitale in
senso stretto e con proprietà terminologica soltanto
quando alla apposizione del contrassegno elettronico si
accompagnerà, in un tutt'uno, la apposizione di altro o
altri elementi indubbiamente "somatici",
riferibili in modo inequivocabile al soggetto
"firmatario" (limitandoci alle tecnologie oggi
in uso : riconoscimento vocale, impronta digitale,
impronta della retina, etc...).
AUTORITA' DI
CERTIFICAZIONE
La netta dicotomia
esistente nel nostro ordinamento tra "pubblico"
e "privato" ha suggerito, per non dire
"imposto", la scelta di creare due distinte
Autorità di Certificazione :
* nel settore pubblico : l'Autorità Amministrativa di
Certificazione, composta da rappresentanti della p.A. di
indiscussa onestà e limpidezza morale ;
* nel settore privato : l'Autorità Notarile di
Certificazione, composta da Notai.
Chiave di volta per l'armonizzazione del sistema e per un
costruttivo dialogo tra tali Autorità fra di loro o con
analoghe Istituzioni estere, e nel contempo peculiarità
del ns. progetto di legge a differenza di quanto già
operativo o in via di proposizione presso altri Stati
(es. Cile, Utah, California, Florida), è poi la
creazione di un organismo superiore composto dai medesimi
membri che tali Autorità a loro volta compongono,
riuniti sotto la presidenza (a ns. avviso) del Presidente
pro-tempore dell'A.I.P.A.
Ciò consente da un lato
il non proliferare di organismi a volte potenzialmente
inutili e comunque costosi ; dall'altro lato la costante
armonizzazione, e per certi aspetti anche il reciproco
costante controllo, della attività delle Autorità tra
di loro.
AUTENTICA DI FIRMA
Ovviamente opportune norme
sono ipotizzate per la autenticazione delle "firme
digitali", nel rispetto sia delle analoghe norme
civilistiche, sia della legge notarile, sia - e ciò in
particolare - nella necessità di esaltazione e
fortificazione della funzione notarile.
Due fra tutti i
presupposti imprescindibili : potranno autenticarsi
soltanto "firme digitali" munite di
"certificazione" della competente Autorità ;
l'autentica non può mai prescindere dallo esame
preventivo di legalità e legittimità dell'atto, da
svolgersi nei tipici modi notarili.
NORME PENALI -
RESPONSABILITA'
L'importanza data
all'obbligo di riservatezza e segretezza della chiave
"privata" di criptazione è tale da aver
suggerito (contrariamente a quanto avviene nelle
legislazioni su richiamate, e che ciò non fanno)
l'adozione di un generale principio di
"responsabilità oggettiva" nell'uso delle
chiavi di criptazione (ovviamente fatte salve ulteriori e
più gravi possibili fattispecie di responsabilità), sia
norme penali a tutela dell'ordine pubblico ed economico
in particolare.
AUTORITA' INTERMEDIE E
PRIVATE
Coerentemente a quanto
già detto, e di fatto esistente anche presso altri
Stati, nessun divieto è dato per la nascita ed
organizzazione di autorità intermedie o private di
certificazione (esempio di autorità privata,
l'Associazione delle Banche per il settore bancario).
Limiti vengono però
imposti sui requisiti soggettivi e patrimoniali di tali
enti, e ciò per ovvia e dovuta garanzia del mercato e
degli utenti.
ALTRE PREVISIONI
Un rapido accenno è d'obbligo ad altri aspetti che la
legge in questione intende tutelare o regolamentare.
Grazie ad essa possono
infatti rendersi immediatamente operativi interscambi di
informazioni autentiche tra organi giudiziari .
Pochi esempi :
* lotta alla criminalità organizzata ed al riciclaggio
di denaro sporco: anche se la criminalità da tempo usa
crittografare i propri messaggi e le proprie transazioni
mobiliari, ciò stesso ad oggi non è ancora consentito
agli organi giudiziari e di polizia per la propria
attività d'indagine ;
* processo civile : la notificazione per via elettronica
; il deposito di atti nelle Corti di Giustizia per via
telematica ;
* processo penale : un mandato d'arresto emesso in una
qualsiasi città verrà trasmesso in tempo reale (pochi
secondi) ed in "originale" presso l'ufficio che
dovrà eseguirlo. Basti pensare alla attuale procedura -
informaticamente del tutto inaffidabile - che prevede
l'uso del fax, cioè di un mezzo di comunicazione privo
di qualsiasi forma o sistema di autenticità e che nessun
informatico si sognerà mai di annoverare tra i documenti
"certi". *
IL NOTAIO CAMBIA STRUMENTI
Cerchiamo a questo punto
di immaginare un attimo lo scenario nel quale muoverà il
notariato del 2000, di un'epoca cioè molto più vicina
di quanto possa credersi.
La mutata concezione del
"documento" e la sua definitiva scissione dal
supporto che lo contiene porterà, ove consentito, alla
formazione di "atti elettronici" in misura
sempre maggiore, facendo alla fine prevalere il supporto
informatico e pressoché morire quello cartaceo.
Ma il vero trionfo non
sarà quello della informatica in quanto tale, bensì
quello della telematica, intesa come mezzo di massima
velocità nella ricerca e nell'interscambio di dati e
documenti.
E così, nella fase
preliminare o di preparazione, attraverso la propria
postazione telematica ciascun notaio potrà interrogare a
distanza tutte le banche dati di suo interesse, siano
esse catastali, anagrafiche, ipotecarie o altro. Prova ne
sia, già da oggi, l'enorme sforzo profuso dal Ministero
delle Finanze con l'attuale attività di scannerizzazione
delle principali Conservatorie italiane e la contestuale
messa in linea - anche per via telematica - dei risultati
di tale attività.
Nella fase di ricezione o
pubblicazione dell'atto ciascun notaio avrà libera
scelta (ove consentito) se operare sul tradizionale
supporto cartaceo o per via telematica, mediante la
finale apposizione del proprio sigillo elettronico.
Ed infine, nella fase di
pubblicità, egli potrà trasmettere per via telematica
copia autentica dei propri atti a tutti gli uffici,
richiedere con lo stesso mezzo l'esecuzione di formalità
(cosa già oggi in parte possibile), pagare imposte e
tasse con moneta elettronica, ricevere sempre per via
telematica copie, certificazioni, quietanze,
attestazioni, e così via.
Se a tutto ciò
aggiungiamo tutte le possibili connessioni telematiche
ottenibili da ciascun notaio per la consultazione a
distanza di archivi remoti e banche dati (per non
parlare, poi, del crescente fenomeno Internet per il
quale il Notariato italiano vanta già oggi un indiscusso
primato di presenza e qualità di informazione) ci
rendiamo ben presto conto dell'enorme e forse anche
sconfinato potenziale di conoscenza ed evoluzione che da
tutto ciò può derivarcene, ad esclusivo arricchimento
della nostra categoria ed a tutto vantaggio degli
interessi sociali e commerciali che siamo chiamati a
tutelare.
Ma il vero vantaggio - e
non vi sembri un assurdo - sarà quello di vedere
finalmente restituita a ciascun notaio la propria
individualità, la vera "dignità della penna
stilografica", e ciò grazie al venir meno di tutte
quelle attività accessorie e ben poco notarili che oggi
mortificano la nostra professione per farci in alcuni
istanti assumere la poco gradita veste di "delatori
di Stato", così come qualcuno ci ha già per tali
attività definiti.
Ma tutto ciò ha un
prezzo, a mio parere modesto : lo studio (già in sede
universitaria) della informatica giuridica ;
l'introduzione dell'informatica giuridica come materia
imprescindibile per la preparazione, sia in sede di
accesso, sia in sede di preparazione continua, delle
varie professioni giuridiche (notaio, magistrato,
avvocato) ; ma soprattutto non guardare più
all'informatica come un qualcosa di "alieno"
venuto dallo Spazio, ma per quella che in effetti è, e
cioè uno stupendo ed efficace prodotto dell'intelligenza
umana, al servizio dell'uomo e del suo progresso,
rivoluzionario strumento di libertà.
(*) Notaio in Palermo
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