Emendamento al disegno di legge finanziaria 2008 (A.S. n.
1817)
Approvato dalla V Commissione del Senato
43.0.2
Il Relatore
Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:
«Art. 43-bis. (Marcatura postale elettronica)
1. In attuazione dell’articolo 14 del Regolamento di esecuzione delle
decisioni adottate dal XXIII Congresso dell’Unione postale universale, del 5
ottobre 2005, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, n. 18, del
12 dicembre 2006, la marcatura postale elettronica viene definita come un
servizio del fornitore del servizio postale universale che attesta in maniera
probante la realta` di un evento elettronico, sotto una data forma, in un certo
momento, e al quale hanno partecipato una o piu` parti.
2. Alla trasmissione di posta elettronica con l’applicazione della marcatura
postale elettronica da parte del fornitore del servizio postale universale si
applicano gli stessi livelli di garanzia offerti nel trattamento della posta
tradizionale.
3. L’invio tramite marcatura postale elettronica, equivale alla notificazione
per mezzo della posta e la data e ora di trasmissione sono validi ed opponibili
ai sensi della legge. 4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 33 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1982 in materia di bollatura
a data della corrispondenza accettata a sportello, nel caso di accettazione di
comunicazioni a mezzo elettronico, con la marcatura postale elettronica si
attesta l’ora e data di presa in carico da parte del fomitore del servizio
postale universale».
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