Il principio
generale di validità e rilevanza
dell'attività giuridica in forma "elettronica"
di Massimiliano Minerva - 25.03.97
Brevi note "a
caldo" in margine ad una recente legge
L'iniziativa legislativa collegata alla
finanziaria per il 1997 (AC 2699), in materia di "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa", recentemente (11 marzo 1997) approvata in via
definitiva dal Senato, contiene una norma che, senza enfasi alcuna, è
possibile definire "di portata rivoluzionaria".
Si tratta della previsione normativa (art. 15,
co. 2) secondo cui "gli atti, dati e documenti, formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i
contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge". Successive disposizioni regolamentari delegate, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 disciplineranno
- con riferimento, quanto ad ambito di applicazione, alla pubblica
amministrazione ed ai privati (ripete il legislatore, per evitare ogni equivoco)
- le modalità di attuazione della norma, con particolare riferimento ad alcune
rilevanti questioni di carattere specificamente giuridico-informatico, di
notevole complessità, quali, in particolare, la validità dei contratti
stipulati in via telematica, della trasmissione dei dati e dei documenti
elettronici, nonché, soprattutto, della sottoscrizione elettronica (cd firma
elettronica, o digital signature).
La disposizione stabilisce, per la prima volta
nel nostro ordinamento, il principio di generale rilevanza e validità dell'attività
giuridica in forma elettronica (rectius informatica o digitale, purché
restino comprese in tale espressione tutte le tecnologie comunque legate al bit,
anche quelle ottiche, magneto-ottiche, ecc.): gli atti pubblici e i negozi
privati emanati e stipulati mediante l'utilizzo di sistemi informatici e
telematici, sono dunque validi e rilevanti a prescindere dalla loro
trasposizione sul supporto cartaceo, che, ove presente, costituisce copia del
documento (originale) informatico (in realtà, la stessa nozione di originale,
e quella collegata di copia, perdono di significato, se solo si pone
mente alla circostanza che i documenti informatici sono tutti originali, non
distinguendosi in nulla la copia dal documento originario; più correttamente si
parlerà allora di duplicati).
Questa norma recepisce sostanzialmente le
indicazioni dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
contenute nel noto documento
AIPA sullo studio di fattibilità della
Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni (pubblicato nel mese di gennaio
1996, in part. pag. 55): l'unica differenza sostanziale è rappresentata dalla
sostituzione della previsione, contenuta nel testo a suo tempo suggerito dall'AIPA,
della necessaria conformità - (non degli atti ma) delle procedure informatiche
e telematiche da utilizzare - ad apposite regole tecniche da emanarsi a cura
dell'Autorità medesima, con quella attuale che, come detto, prevede il
ricorso all'accennato strumento regolamentare. Al riguardo, si ritiene che la
necessaria conformità, se non a regole tecniche per lo meno a "procedure
uniformi", sia imprescindibile, per la pubblica amministrazione così come
per i privati, in particolare in tema di firma elettronica, in quanto unico
dovrebbe essere il sistema generale di sottoscrizione elettronica prescelto - ad
es. crittografia a chiave asimmetrica, mentre diverse ovviamente saranno le
realizzazioni, i prodotti, la lunghezza delle chiavi (magari tra un minimo ed un
massimo) - ed uniformi e coordinate le procedure di generazione, conservazione e
certificazione delle chiavi, le relazioni tra le autorità di certificazione,
ecc. Ciò in modo da rendere perfettamente interoperabili, pur nella
insopprimibile diversità, i sistemi e le applicazioni, pubbliche e private,
attraverso cui compiere le transazioni giuridicamente rilevanti in forma
elettronica. Per questi motivi i predetti regolamenti delegati dovranno
disciplinare per grandi linee tali questioni (anche attraverso un allegato
tecnico), oppure contenere un rinvio esplicito ad apposite indicazioni da
emanarsi a cura dell'Autorità per l'informatica, valide sia per la pubblica
amministrazione che per i privati, quanto meno in materia di firma elettronica e
documento informatico. Per la pubblica amministrazione poi la necessità della
conformità è già implicita nel sistema, in coerenza con quanto dispone in
materia di regole e criteri tecnici, con una disposizione di carattere generale,
l'art. 7, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 39/93.
Gli effetti di una (auspicata) applicazione del
principio generale oggi affermato sono potenzialmente dirompenti, sia nel
settore pubblico che in quello privato: nel sistema "pubblica
amministrazione", la generale rilevanza e validità degli atti
amministrativi e dei documenti giuridici informatici emanati e trasmessi
attraverso la Rete unitaria della pubblica amministrazione è di portata
straordinaria, se soltanto pensiamo all'impatto sulle procedure amministrative
e sull'organizzazione stessa delle amministrazioni, e dunque, sui tempi, modi
e costi dell'agire pubblico. Quanto ai privati, sarà sufficiente (ma
necessario) che essi rispettino le prescrizioni attuative contenute nel
regolamento delegato, per poter attribuire rilevanza e validità, a tutti gli
effetti di legge (civilistici, contabili, fiscali, processual-probatori), a
qualsiasi atto o negozio stipulato in via informatica, per esempio ai fini della
validità del contratto stipulato attraverso Internet. Ovviamente le norme
regolamentari delegate, come detto, dovranno stabilire il quadro generale di
riferimento e le modalità di attuazione dei diversi istituti, demandando, per i
diversi settori ordinamentali, a disposizioni attuative di competenza delle
varie amministrazioni (finanze, giustizia, commercio, ecc.). Nell'ipotesi,
ancora remota allo stato attuale, della futura apertura della progettata Rete
unitaria della p.a. ai privati, saranno proprio le caratteristiche di alta
sicurezza ed affidabilità, intrinsecamente (architetturalmente) proprie
di tale infrastruttura telematica, a spingere i cittadini ad utilizzare, per lo
meno nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, la rete della pubblica
amministrazione, con il conseguente obbligo di uniformarsi alle ulteriori regole
proprie di quel sistema.
Quanto, in particolare, all'utilizzazione dello
strumento regolamentare delegato si osserva che, attesa la rilevanza della
materia, sarebbero stati forse più opportuni appositi decreti legislativi e
che, comunque, sia nell'uno che nell'altro caso, sarebbe stato di
fondamentale importanza indicare con la massima precisione i criteri e i
principi direttivi (nel che si sostanziano "le norme generali regolatrici
della materia" di cui al comma 2 dell'art. 17 della l. 400/88), in base
ai quali emanare successivamente le disposizioni delegate. Nel caso di specie,
in assenza di tali indicazioni, si deve ritenere, conformemente alla prassi
degli ultimi anni ed alla migliore dottrina pubblicistica, che occorra riferirsi
ai "principi della materia", ricavabili sia direttamente dalla stessa
statuizione di principio contenuta nella norma di delega sia, soprattutto, da
interpretazioni in senso evolutivo delle (numerose) altre disposizioni che in
maniera incompleta o settoriale già regolamentavano la forma elettronica degli
atti giuridici (nel campo amministrativo, per citarne alcune, l'art. 3 del d.
lgs n. 39/93 in materia di atti in forma elettronica predisposti ed emanati
dalla pa; l'art. 2, co. 15, della l. n. 537/93, in materia di archiviazione
ottica dei documenti; il DPR n. 367/94, in tema di mandato informatico di
pagamento; il DPR 581/1995, in tema di iscrizione al Registro delle imprese e
relative certificazioni telematiche).
A proposito, ancora, di queste fondamentali
disposizioni regolamentari delegate, occorre sottolineare che il termine di sei
mesi previsto dall'art. 15, comma 2, appare del tutto inadeguato al compito
che aspetta il Governo, soprattutto tenuto conto del complesso iter procedurale
del regolamento (decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, parere del Consiglio di Stato, nonché pareri delle
competenti commissioni della Camera e del Senato). Va osservato che, vertendosi
in materia di delega al Governo di un regolamento autorizzato eccezionalmente ad
innovare la disciplina normativa primaria, il termine predetto è da
considerarsi perentorio, e, dunque, appare evidente la necessità di accelerare
al massimo i tempi di predisposizione del regolamento.
Al riguardo una soluzione potrebbe essere quella
di utilizzare, come proposta per il Governo o quale utile base di discussione,
il testo che, com'è noto (v. anche McMicrocomputer, nn. di Dicembre 1996 e
Gennaio 1997), l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
ha predisposto in tema di documento elettronico e sulla firma digitale, sulla
base di analoghe iniziative legislative d'oltreoceano (es.: Cile, Stati
americani dello Utah, di Washington, California e Florida), in collaborazione
con il Consiglio notarile nazionale, e con la partecipazione di diversi esperti
ed operatori del settore, pubblici e privati. Com'è noto, lo schema di
riferimento, nel caso delle iniziative legislative nord-americane, è stato
predisposto dall'American Bar Association - Section of Science and Technology
- Information security Committee, Digital Signature Guidelines, nel 1995.
Tra l'altro, proprio in ragione del carattere
di novità che riveste il contenuto di questa iniziativa legislativa nel nostro
Paese (e non solo), il predetto schema di articolato, che dovrebbe, in sostanza,
confluire nel testo del regolamento delegato previsto dal comma 2 dell'art. 15
della legge delega, è stato messo a disposizione del pubblico attraverso la
rete Internet, allo scopo di ricevere opportuni suggerimenti ed indicazioni,
rappresentando, così, il primo esempio italiano di democrazia telematica e, in
particolare, di predisposizione realmente partecipata di una iniziativa
legislativa i cui effetti, come abbiamo visto, sono destinati a ripercuotersi,
in maniera dirompente, sulla vita quotidiana dei cittadini.
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