Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r),
della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229,
recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo
e codificazione - Legge di semplificazione 2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante
norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante
attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le
firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 42 che
disciplina il sistema pubblico di connettività e la rete internazionale della
pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante
attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità
di fatturazione in materia di IVA;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione dell.........;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di
cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così
come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
riunione del ......;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del .......;
SuLLA proposta del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il
Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività produttive e con
il Ministro delle comunicazioni;
E M A N A
il seguente decreto legislativo :
Art. 1
(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82)
1. Al comma 1 dell'articolo 1, sono apportate le seguenti
modifiche: alla lettera b) sono soppresse le parole "al fine di garantire
la sicurezza dell'accesso"; alla lettera e) dopo le parole "che
collegano" sono inserite le parole "all'identità del titolare"
e sono soppresse le parole " ai titolari e confermano l'identità
informatica dei titolari stessi;"; alla lettera q) sono soppresse le parole
", utilizzati come metodo di autenticazione informatica"; alla lettera r)
sono soppresse le parole "e la sua univoca autenticazione informatica",
nonché le parole ", quale l'apparato strumentale usato per la creazione
della firma elettronica".
Art. 2
(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole "con i
gestori di pubblici servizi statali" sono aggiunte le seguenti parole: "e
nei limiti delle risorse tecnologiche disponibili, con le amministrazioni
regionali e locali in conformità a quanto previsto nel presente codice.";
sono soppresse le seguenti parole: " nei limiti di quanto previsto nel
presente codice.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3, è aggiunto il seguente:
"2. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma
1 sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.".
Art. 3
( Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82)
All'articolo 12 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
"1.bis. Gli organi di governo nell'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle
direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi
del comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, promuovono
l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.".
Art. 4
(Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82)
1. All'articolo 17 dopo il comma 1 è inserito il
seguente comma: "2. I ministeri nel cui
ambito sussistono più amministrazioni istituiscono un
unico centro di competenza.".
Art. 5
( Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82)
1. Al comma 1, dell'articolo 20, dopo le parole " con
strumenti telematici " sono inserite le parole: "conformi alle regole
tecniche di cui all'articolo 71"; le parole da " a tutti gli effetti
di legge, se conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole
tecniche di cui all'articolo 71" sono sostituite dalle seguenti: "agli
effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 è inserito il
seguente: "1 bis. Il documento informatico formato in modo da garantire
la permanenza temporale e la non modificabilità automatica del documento è
idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta."
3. Il comma 2 dell'articolo 20 è sostituito dal
seguente: "Il documento informatico sottoscritto con firma
elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle
regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità
dell'autore, l'integrità e immodificabilità del documento, soddisfa il
requisito della forma scritta anche quando è richiesto dalla legge o dalle
parti sotto pena di nullità".
4. Al comma 3 dell'articolo 20, dopo le parole "Le
regole tecniche" sono aggiunte le seguenti parole: "per la formazione,".
Art. 6
(Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82)
1. Al comma 1 dell'articolo 21, dopo le parole ".caratteristiche
oggettive di qualità e sicurezza" sono aggiunte le seguenti parole: "
fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 2 ."
2. Al comma 2 dell'articolo 21, il periodo:"L'utilizzo del
dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia
data prova contraria" è sostituito dal seguente:
"In caso di disconoscimento della sottoscrizione l'utilizzo
del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia
data prova contraria.".
Art. 7
(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 è inserito il
seguente comma:
"2bis. Le copie su supporto cartaceo di documento
informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma
digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono
tratte se la loro conformità all'originale anche con riferimento alla
firma è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato con dichiarazione allegata al documento cartaceo".
Art. 8
(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82)
1. Al comma 1 lettera g) dell'articolo 28 la parola "qualificata"
è soppressa e dopo le parole: " rilasciato il certificato" sono
inserite le seguenti: ", realizzata in conformità alle regole tecniche ed
idonea a garantire l'integrità e la veridicità di tutte le informazioni
contenute nel certificato medesimo".
2. Al comma 3 dell'articolo 28, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, le parole : "Il certificato qualificato contiene", sono
sostituite dalle seguenti: "Il certificato qualificato può contenere".
3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 28, dopo le
parole "o collegi professionali," sono inserite le parole : "la
qualifica di pubblico ufficiale,".
4. la lettera b) del comma 3 dell'articolo 28, è
sostituita dalla seguente:
" b) i limiti d'uso del certificato, inclusi
quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche ed ai poteri di
rappresentanza di cui alla lettera a) ed ai sensi dell'articolo 30, comma 3.".
Art. 9
(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo
2005 n.82)
1. Al comma 3 dell'articolo 30 sono soppresse le parole:
"nel processo di verifica della firma" che vengono sostituite dalle
seguenti: " nel certificato".
Art. 10
( Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 7
marzo 2005 n. 82)
1. Al comma 1 dell'art. 32 dopo le parole: " Il
titolare del certificato di firma è tenuto" sono inserite le parole: "ad
assicurare la custodia del certificato,"; e dopo le parole "tecniche
idonee ad evitare danno ad altri" sono inserite le parole: ";è
altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma;"; sono
soppresse le parole : "ed a custodire e utilizzare il dispositivo di firma
con la diligenza del buon padre di famiglia".
Art.11
(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82)
1. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 34, dopo le
parole "sono privi di ogni effetto" sono aggiunte le parole "
comunque ad esclusione di quelli rilasciati da collegi e ordini professionali
ai propri iscritti".
Art. 12
( Modifiche all'art. 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005
n. 82)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 41, sono inseriti i seguenti :
"2bis. Il fascicolo informatico è realizzato
garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato
da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la
costituzione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una
corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione,
gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi
comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema
pubblico di connettività, e comunque nel rispetto dei criteri dell'interoperabilità
e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono
essere dettate ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro
della Funzione pubblica.
2ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'amministrazione titolare del
procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo
medesimo;
b) delle altre amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del procedimento;
d) dell'oggetto del procedimento;
e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo
quanto disposto dal comma 2 quater.
2quater. Il fascicolo informatico può contenere aree
a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri
soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la
corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in
relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è
inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica
dei diritti previsti dalla legge n. 241 del 1990.".
Art. 13
( Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 7
marzo 2005 n. 82)
1. Al comma 1 dell'art. 53, dopo le parole "..affidabilità,
semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità."
sono aggiunte le parole di seguito indicate: "Sono resi facilmente
reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.".
Art. 14
( Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 7
marzo 2005 n. 82)
1. Al comma 1 dell'art.54 dopo le parole "I siti
delle pubbliche amministrazioni centrali," sono aggiunte le seguenti
parole: "nonché, se esistenti, quelli delle pubbliche
amministrazioni regionali e locali,".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 54 è aggiunto il
seguente:
"4 bis. La pubblicazione telematica produce effetti
di pubblicità costitutiva nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento.".
Art. 15
( Modifica all'articolo 59 del decreto legislativo 7
marzo 2005 n. 82)
1. Al comma 2 dell'articolo 59 le parole " in coerenza con le
disposizioni del sistema pubblico di connettività di cui al decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 42" sono sostituite dalle seguenti
parole: " in coerenza con le disposizioni del presente decreto che
disciplinano il sistema pubblico di connettività.".
2. Dopo l'articolo 59, è inserito il seguente:
"art. 59 bis
(Dati sanitari)
1. Ai fini del presente codice per dato sanitario si intende qualsiasi
informazione concernente:
a) la salute fisica e psichica della persona;
b) il servizio sanitario nazionale, come definito dall'articolo 1
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Con uno o più decreti del Ministro delegato per l'innovazione
e le tecnologie e del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza
Unificata sono definite le regole tecniche per la circolazione e la fruizione
dei dati sanitari tra le pubbliche amministrazioni, in coerenza con le
disposizioni in materia di nuovo sistema informativo sanitario e di sistema
pubblico di connettività.
3. Lo scambio dei dati sanitari tra le pubbliche amministrazioni ed i
privati avviene nel rispetto delle regole tecniche definite ai sensi del
presente articolo.
4. Le norme del presente articolo si applicano nel rispetto delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche con particolare
riferimento ai dati sensibili.
Art. 16
(Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82)
1. Al comma 1 dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.
82, dopo le parole "è realizzato con strumenti informatici" sono aggiunte
le seguenti parole: "e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il
sistema pubblico di connettività".
Art. 17
( Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo n. 82
del 7 marzo 2005)
1. Al comma 2 dell'art.64, prima delle parole "Le pubbliche
amministrazioni possono inoltre consentire" sono inserite le seguenti
parole: "Ferma restando la possibilità di accedere ai servizi in rete ai
sensi del comma 1,".
Art. 18
(Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 82
del 7 marzo 2005)
1. Al comma 2 dell'articolo 65 dopo le parole "Le istanze e le
dichiarazioni inviate" sono aggiunte le seguenti parole: "o compilate".
2. Al comma 2 dopo le parole "addetto al procedimento" sono aggiunte le
seguenti parole:
" ; resta salva la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire i
casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale.".
Art. 19
( Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo n. 82
del 7 marzo 2005)
1. Al comma 1 dell'articolo 71, sono eliminate le
seguenti parole: "in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole
tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e con le regole di cui al
disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196."
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, è inserito il seguente comma :
"1 bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con uno o più decreti, adottati sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, sentito il Ministro per la Funzione pubblica, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il
funzionamento del sistema pubblico di connettività.".
Art. 20
( Introduzione di un nuovo capo VIII del decreto
legislativo n. 82 del 2005)
1. Dopo il capo VII del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.
82 è inserito il seguente:
"capo VIII
Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della
pubblica amministrazione
Sezione I
Definizioni relative al sistema pubblico di connettività
ART. 72
(Definizioni relative al sistema pubblico di connettività)
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione,
gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati,
oggetti multimediali e fonia;
b) "interoperabilità di base": i servizi per la
realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di
documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i
cittadini;
c) "connettività": l'insieme dei servizi di trasporto
di dati e di interoperabilità di base;
d) "interoperabilità evoluta": i servizi idonei a
favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione
fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema
pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi
informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione
delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.
ART. 73
(Sistema pubblico di connettività)
1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna
delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali è definito e
disciplinato il sistema pubblico di connettività, di seguito "SPC", al fine
di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le
amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella
elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e
diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla
realizzazione di servizi integrati.
2. Il SPC è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche,
per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del
patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per
assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione
applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la
sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia
del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.
3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti
principi:
a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a
garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;
b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di
interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
ART. 74
(Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni)
1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete
costituisce l'infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della
normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero,
garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.
Sezione II
Sistema pubblico di connettività
ART. 75
(Partecipazione al Sistema pubblico di connettività)
1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo
2, comma 2.
2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle
sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni
elettorali.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonché dell'articolo 25 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è comunque garantita la
connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per
l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro
esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e
sicurezza. E' altresì garantita la possibilità di connessione al SPC delle
autorità amministrative indipendenti.
ART.76
(Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema
pubblico di connettività)
1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche
amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione
applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di
sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge .
ART. 77
(Finalità del Sistema pubblico di connettività)
1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità.
a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi
dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di
funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter
soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al
SPC;
b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione
centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet,
nonché con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di
qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle
imprese;
c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio
che consenta l'interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche
amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il
territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;
d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle
pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione
delle proprie sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di
comunicazione;
e) realizzare un modello di fornitura dei servizi
multifornitore coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni
del progetto stesso;
f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito
del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle
informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle
singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione
dei dati personali.
ART.78
(Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico
di connettività )
1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro
autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei
propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni
tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche
amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71, comma 1
bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, le responsabilità di cui al
comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi
automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto
legislativo.
ART. 79
(Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di
connettività)
1. E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di
seguito denominata: "Commissione", preposta agli indirizzi strategici del
SPC.
2. La Commissione:
a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche,
nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;
b) approva le linee guida, le modalità operative e di
funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione
applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;
c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura
tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche
amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle
tecnologie;
d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche
amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71;
e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in
merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei
fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 82;
f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei
fornitori qualificati di cui all'articolo 82;
g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati
dai fornitori qualificati del SPC;
h) promuove il recepimento degli standard necessari a
garantire la connettività, l'interoperabilità di base e avanzata, la
cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.
3. Le decisioni della Commissione sono assunte a
maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all'argomento
in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo
insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata
dei suoi componenti.
ART. 80
(Composizione della Commissione di coordinamento del sistema
pubblico di connettività)
1. La Commissione è formata da quindici componenti
incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata
professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri: sette componenti sono nominati in
rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sei dei quali su proposta del Ministro per l'innovazione
e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la Funzione pubblica; i
restanti sette sono nominati su designazione della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Quando esamina
questioni di interesse della rete internazionale della pubblica
amministrazione la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero
degli affari esteri, qualora non ne faccia già parte.
2. Il Presidente del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, è componente di diritto e presiede la
Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un
biennio e l'incarico è rinnovabile.
3. La Commissione è convocata dal Presidente e si riunisce
almeno quattro volte l'anno.
4. L'incarico di Presidente o di componente della
Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno
luogo a compensi e gli eventuali oneri di missione sono a carico delle
amministrazioni di appartenenza.
5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si
avvale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, di seguito denominato: "CNIPA" e sulla base di
specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.
6. La Commissione può avvalersi, senza alcun aggravio di
spesa, della consulenza di uno o più organismi di consultazione e
cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici
del SPC, in relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e
della comunicazione, la Commissione può avvalersi di consulenti di chiara
fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalità
definite nei regolamenti di cui all'articolo 87. I relativi costi sono a
carico del CNIPA.
ART. 81
(Ruolo del Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione)
1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi
forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le
risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e
supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
2, comma 2.
2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la
progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39.
ART. 82
(Fornitori del Sistema pubblico di connettività)
1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello
nazionale e regionale in attuazione delle finalità di cui all'articolo 77.
2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi
dei regolamenti previsti dall'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di
competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica,
esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente
decreto, e tenuti rispettivamente dal CNIPA a livello nazionale e dalla
regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei
suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC.
3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi
del comma 1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti
che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o
regionale.
4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori
qualificati SPC è necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti
requisiti:
a) disponibilità di adeguate infrastrutture e servizi
di comunicazioni elettroniche;
b) esperienza comprovata nell'ambito della
realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza
informatica;
c) possesso di adeguata rete commerciale e di
assistenza tecnica;
d) possesso di adeguati requisiti finanziari e
patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da
terzi qualificati.
5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettività
dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale di
esercizio dell'attività;
b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze
tecniche nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche,
anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.
ART. 83
(Contratti quadro)
1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a
livello nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per
soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza
di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche
amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle
stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una
maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo
sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori
qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica
per la selezione dei contraenti , nel rispetto delle vigenti norme in
materia, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui
all'articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con
le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli
atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma
1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del
CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non
ricomprese tra quelle di cui al citato articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo n. 39 del 1993, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi
di cui al presente articolo.
ART. 84
(Migrazione della Rete unitaria della pubblica
amministrazione)
1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della
pubblica amministrazione, presentano al CNIPA, secondo le indicazioni da esso
fornite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data
di approvazione del primo contratto quadro di cui all'articolo 83, comma 1,
termine di cessazione dell'operatività della Rete unitaria della pubblica
amministrazione, e comunque non oltre trenta mesi dalla medesima data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Trascorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della
pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC.
Sezione III
Rete internazionale della pubblica amministrazione e compiti
del CNIPA
ART. 85
(Collegamenti operanti per il tramite della Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni)
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di
connettività verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti
dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al
SPC.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito
internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni entro e non oltre due anni a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
75, commi 2 e 3.
3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le
autorità amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni.
ART. 86
(Compiti e oneri del CNIPA)
1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la
gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza
pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi
contratti-quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 83.
2. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione
del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di
approvazione dei contratti-quadro di cui all'articolo 83, comma 1, sostiene
i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste
nel bilancio dello Stato.
3. Al termine del periodo di cui al comma 2 i costi
relativi alle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori
proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una quota di tali
costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da
esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le
amministrazioni sono determinati annualmente con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la
Conferenza unificata cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il
pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal
comma 5.
4. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai
collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all'articolo
85, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti
dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo 83; per
gli anni successivi ogni onere è a carico della singola amministrazione
contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.
5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono
alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo
85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano.
Art. 87
(Regolamenti)
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono adottati regolamenti per l'organizzazione del SPC,
per l'avvalimento dei consulenti di cui all'articolo 80, comma.7, e per la determinazione dei livelli minimi
dei requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori
qualificati del SPC di cui all'articolo 82.
Art. 21
( Modifica del capo VIII del decreto legislativo n. 82 del 7
marzo 2005)
1. Nel decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, l'espressione "Capo
VIII", è sostituita dalla seguente espressione: "Capo IX".
2. Nel decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, la numerazione degli
articoli da 72 a 76 è modificata nella numerazione progressiva da 88 a 92.
ART. 22
( Modifica all'articolo 75 del decreto legislativo n. 82
del 7 marzo 2005)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 75 del decreto legislativo del 7 marzo
2005 n. 82 sono inseriti i seguenti:
"4. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997,
n. 59 è abrogato.
5. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 42 è
abrogato.".
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