Decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a norma dell'articolo 10 della legge
delega 29 luglio 2003, n. 229
(Testo approvato dal Consiglio
dei ministri il 2 dicembre 2005)
Visti
gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 10 della legge
29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della
regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione
2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n.
241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1,
lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione
dei dati personali;
Vista la legge 9 gennaio
2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante codice
dell'amministrazione digitale;
VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 42 che disciplina il sistema
pubblico di connettività e la rete internazionale della pubblica
amministrazione;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 02 dicembre 2005;
Esperita la procedura di notifica
alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21
giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del ......;
Sentito il Garante per la
protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del.....;
Acquisito il parere delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .......;
SuLLA proposta del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività
produttive e con il Ministro delle comunicazioni;
E M A N A
il seguente decreto legislativo :
Art. 1
(Modifica all'articolo 1 del
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82)
Al comma 1 dell'articolo 1,
sono apportate le seguenti modifiche: alla lettera b) sono soppresse le parole
"al fine di garantire la sicurezza dell'accesso"; alla lettera e) dopo le
parole "che collegano" sono inserite le parole "all'identità del
titolare" e sono soppresse le parole " ai titolari e confermano l'identità
informatica dei titolari stessi;"; alla lettera q) sono soppresse le parole
", utilizzati come metodo di autenticazione informatica"; alla lettera r)
sono soppresse le parole "e la sua univoca autenticazione informatica",
nonché le parole ", quale l'apparato strumentale usato per la creazione
della firma elettronica".
Art. 2
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82)
1. Al comma 5
dell'articolo 2, dopo le parole "delle disposizioni" sono inserite le
parole "del codice".
Art. 3
(Modifica all'articolo 3 del
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82)
Al comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole "con i gestori di
pubblici servizi statali" sono aggiunte le seguenti parole: "e nei limiti
delle risorse tecnologiche disponibili, con le amministrazioni regionali e
locali in conformità a quanto previsto nel presente codice."; sono soppresse
le seguenti parole: " nei limiti di quanto previsto nel presente codice.".
Dopo il comma 1 dell'articolo 3, è aggiunto il seguente:
"2. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma 1
sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.".
Art. 4
( Modifica all'articolo 12 del
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82)
All'articolo 12 dopo il comma 1 è inserito il seguente
comma:
"1.bis. Gli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo
politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per
l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'art.
14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, promuovono l'attuazione delle
disposizioni del presente decreto.".
Art. 5
(Modifica all'articolo 17 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
All'articolo 17 dopo il comma
1 è inserito il seguente comma: "2. Ciascun ministero istituisce un unico
centro di competenza salva la facoltà delle Agenzie ad istituire un proprio
centro.".
Art. 6
( Modifica all'articolo 20 del
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82)
Al comma 1, dell'articolo 20,
dopo le parole " con strumenti telematici" sono inserite le parole:
"conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71"; le parole da " a
tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente codice ed
alle regole tecniche di cui all'articolo 71" sono sostituite dalle seguenti:
"agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.".
2. Dopo il comma
1 dell'articolo 20 è inserito il seguente: "1 bis. Il documento informatico
formato in modo da garantire la permanenza temporale e
la non modificabilità automatica del documento è idoneo a soddisfare il
requisito della forma scritta.".
3. Il comma 2 dell'articolo 20
è sostituito dal seguente:
"Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma
digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore,
l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile
al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e
soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti,
sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del
codice civile.".
4. Al
comma 3 dell'articolo 20, dopo le parole "Le regole tecniche" sono
aggiunte le seguenti parole: "per la formazione,".
Art. 7
(Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. Al comma 1 dell'articolo 21, dopo le
parole ".caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza" sono aggiunte
le seguenti parole:
", fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 1 bis .".
Al comma 2 dell'articolo 21,
il periodo:"L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al
titolare, salvo che sia data prova contraria" è sostituito dal seguente:
"L'utilizzo del dispositivo di firma si
presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.".
Art. 8
(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
Dopo il comma 2 dell'articolo
23 è inserito il seguente comma:
"2bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico sottoscritto
con firma elettronica qualificata o con firma digitale sostituiscono ad ogni
effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità
all'originale anche con riferimento alla firma è attestata da un notaio o da
altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione allegata al
documento cartaceo.".
Art. 9
(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82)
Al comma 1 lettera g)
dell'articolo 28 la parola "qualificata" è soppressa e dopo le parole:
" rilasciato il certificato" sono inserite le seguenti: ", realizzata in
conformità alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrità e la
veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo,".
Al comma 3 dell'articolo 28, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
parole : "Il certificato qualificato contiene", sono sostituite dalle
seguenti: "Il
certificato qualificato può contenere".
Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 28, dopo le parole "o collegi
professionali," sono inserite le parole : "la qualifica di pubblico
ufficiale,".
la lettera b) del comma 3 dell'articolo 28, è sostituita dalla seguente:
" b) i
limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle
qualifiche ed ai poteri di
rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3.".
Art. 10
(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82)
Al comma 3 dell'articolo 30
sono soppresse le parole: "nel processo di verifica della firma" che vengono
sostituite dalle seguenti:
" nel certificato".
Art. 11
( Modifiche all'articolo 32
del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82)
Al comma 1 dell'art. 32 dopo
le parole: " Il titolare del certificato di firma è tenuto" sono inserite
le parole: "ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e"; e dopo le
parole "tecniche idonee ad evitare danno ad altri" sono inserite le parole:
";è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.";
sono soppresse le parole : "ed a custodire e utilizzare il dispositivo di
firma con la diligenza del buon padre di famiglia.".
Art.12
(Modifiche all'articolo 34 del
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82)
Al comma 1, lettera a)
dell'articolo 34, dopo le parole "sono privi di ogni effetto" sono
aggiunte le parole " comunque ad esclusione di quelli rilasciati da collegi e
ordini professionali e relativi organi agli iscritti nei rispettivi albi e
registri".
Al comma 2 dell'articolo 34 le parole " all'articolo 72" sono sostituite
dalle seguenti parole: " all'articolo 71.".
Art. 13
( Modifiche
all'articolo 36 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82)
1. Al comma 1, lettera a)
dell'articolo 36, dopo le parole "dal comma 2" sono inserite le parole "dell'articolo
37".
Art. 14
(Modifiche alla Sezione III del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. Dopo l'articolo 37 le
parole "Sezione III - Contratti, pagamenti, libri e scritture" sono
sostituite dalle seguenti "Sezione III - Pagamenti, libri e scritture".
Art. 15
( Modifiche
all'art. 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82)
1. Dopo
il comma 2 dell'articolo 41, sono inseriti i seguenti :
"2bis. Il fascicolo informatico
è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed
alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per
la costituzione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una
corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione,
conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole
concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e
comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e della cooperazione
applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi
dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della Funzione pubblica.
2ter. Il
fascicolo informatico reca l'indicazione:
dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la
gestione del fascicolo medesimo;
delle altre amministrazioni partecipanti;
del responsabile del procedimento;
dell'oggetto del procedimento;
dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2 quater.
2quater. Il fascicolo
informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione
titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da
garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità,
in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre
costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti
previsti dalla legge n. 241 del 1990.".
Art. 16
( Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82)
Al comma 1 dell'art. 53,
dopo le parole "..affidabilità, semplicità di consultazione, qualità,
omogeneità ed interoperabilità." sono aggiunte le seguenti parole: "Sono
in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui
all'articolo 54.".
Art. 17
( Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82)
Al comma 1 dell'art.54 dopo
le parole "I siti delle pubbliche amministrazioni centrali," sono aggiunte le seguenti parole: "nonché, se
esistenti, quelli delle pubbliche amministrazioni regionali e locali,".
Dopo il comma 4
dell'articolo 54 è aggiunto il seguente:"5. La pubblicazione telematica
produce effetti di pubblicità costitutiva nei casi e nei modi espressamente
previsti dall'ordinamento."
Art. 18
( Modifica all'articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82)
1. Al comma 2 dell'articolo 59 le parole " in coerenza con le
disposizioni del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 42" sono sostituite dalle seguenti parole: " in
coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema
pubblico di connettività.".
Art. 19
(Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82)
Al comma 1 dell'articolo 62
del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, dopo le parole "è realizzato con
strumenti informatici" sono aggiunte le seguenti parole: "e nel rispetto
delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in
coerenza con le quali il Ministero dell'interno definisce le regole di
sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e
fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per
l'attuazione della normativa vigente" .
Art. 20
(Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005)
Al comma 2 dell'articolo 65
dopo le parole "Le istanze e le dichiarazioni inviate" sono aggiunte le
seguenti parole: "o compilate su sito"; dopo le parole "addetto al
procedimento" sono aggiunte le seguenti parole: " ; resta salva la facoltà
della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale.".
Art. 21
( Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005)
Al comma 1 dell'articolo
71, sono eliminate le seguenti parole: "di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 42."
Dopo il comma 1 dell'articolo 71
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono inseriti i seguenti commi :
"1 bis. Entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per
la Funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole
tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività.".
"1 ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in
conformità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione
tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.".
Art. 22
( Introduzione di
un nuovo capo VIII del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. Dopo il capo VII del
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 è inserito il seguente:
"capo VIII
Sistema pubblico di connettività e rete
internazionale della pubblica amministrazione
Sezione I
Definizioni relative al sistema pubblico di connettività
ART. 72
(Definizioni relative al sistema pubblico di connettività)
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "trasporto di dati": i
servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la
trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
b) "interoperabilità di base":
i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti
per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche
amministrazioni e tra queste e i cittadini;
c) "connettività": l'insieme dei servizi di trasporto
di dati e di interoperabilità di base;
d) "interoperabilità evoluta": i servizi idonei a
favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche
amministrazioni e tra queste e i cittadini;
e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema
pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi
informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione delle
informazioni e dei procedimenti amministrativi.
ART. 73
(Sistema pubblico di connettività)
1. Nel rispetto dell'articolo
117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto
dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle
regioni e delle autonomie locali è definito e disciplinato il sistema pubblico
di connettività, di seguito "SPC", al fine di assicurare il coordinamento
informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e
locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati
stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le
pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.
2. Il SPC è l'insieme di
infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione,
l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della
pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di
base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei
flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni,
nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna
pubblica amministrazione.
3.
La realizzazione del SPC avviene
nel rispetto dei seguenti principi:
sviluppo architetturale ed organizzativo atto a
garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;
b) economicità nell'utilizzo dei
servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione
applicativa;
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
ART. 74
(Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni)
1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce
l'infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa
vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero,
garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.
Sezione II
Sistema pubblico di connettività
ART. 75
(Partecipazione al Sistema pubblico di connettività)
1.
Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Il comma
1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di
ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11
novembre 1994, n. 680, nonché dell'articolo 25 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, è comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi
informativi degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di
sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole
tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. E' altresì garantita la
possibilità di connessione al SPC delle autorità amministrative indipendenti.
ART.76
(Scambio di documenti
informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività)
1. Gli scambi di documenti
informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati
attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e
regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni
effetto di legge .
ART. 77
(Finalità del Sistema pubblico di connettività)
1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità.
fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche
amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità
e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti
esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;
garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con
tutti gli altri soggetti connessi a Internet,
nonché con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di
qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle
imprese;
fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta
l'interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni
esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella
salvaguardia degli investimenti effettuati;
fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni
che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione delle proprie
sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di comunicazione;
realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con
l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;
garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC
salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel
rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole
amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali.
ART.78
(Compiti delle pubbliche
amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività )
1. Le pubbliche amministrazioni
nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella
progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti
organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa
con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui
all'articolo 71, comma 1 bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono
attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di
cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
ART. 79
(Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività)
1.
E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata:
"Commissione", preposta agli indirizzi strategici del SPC.
2. La Commissione:
assicura il raccordo tra le
amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a
ciascuna di esse;
approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e
delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati
dalle amministrazioni;
promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura
tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche
amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle
tecnologie;
promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel
rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71;
definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla iscrizione,
sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui
all'articolo 82;
dispone la sospensione e
cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo 82;
verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori
qualificati del SPC;
promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività,
l'interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la
sicurezza del Sistema.
3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o
qualificata dei componenti in relazione all'argomento in esame. La Commissione
a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno
da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.
ART. 80
(Composizione della Commissione di coordinamento del sistema
pubblico di connettività)
1.
La Commissione è formata da
diciassette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra
persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati
in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la Funzione
pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per l'innovazione e le
tecnologie è nominato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della
pubblica amministrazione la Commissione è integrata da un rappresentante del
Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia già parte.
2. Il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione è componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri
componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l'incarico è
rinnovabile.
3. La Commissione è convocata dal
Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.
4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la
partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo a compensi e gli
eventuali oneri di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
5. Per i necessari compiti
istruttori la Commissione si avvale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito
denominato: "CNIPA" e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi
interregionali e territoriali.
6. La Commissione può avvalersi, senza alcun aggravio di spesa, della
consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione istituiti con
appositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione
all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la
Commissione può avvalersi di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero
non superiore a cinque secondo le modalità definite nei regolamenti di cui
all'articolo 87. I relativi costi sono a carico del CNIPA.
ART. 81
(Ruolo del Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione)
1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla
Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise
del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle
stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la
realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
ART. 82
(Fornitori del Sistema
pubblico di connettività)
1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello
nazionale e regionale in attuazione delle finalità di cui all'articolo
77.
2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti
previsti dall'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale
o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini
dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti
rispettivamente dal CNIPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a
livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono
denominati fornitori qualificati SPC.
3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono
erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto
l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale.
4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC è necessario
che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:
disponibilità di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni
elettroniche;
esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione
delle soluzioni di sicurezza informatica;
possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per
il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.
5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettività dovranno inoltre
essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale di esercizio dell'attività;
possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle
reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della
sicurezza e della protezione dei dati.
ART. 83
(Contratti quadro)
1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello
nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare
esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio,
nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di
elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni
contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità
complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e
assicurando la presenza di più fornitori qualificati, stipulano, espletando
specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti , nel
rispetto delle vigenti norme in materia, uno o più contratti-quadro con più
fornitori per i servizi di cui all'articolo
77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole
amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
2. Le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono
tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o più
fornitori di cui al comma 1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono
soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le
amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facoltà di stipulare gli atti
esecutivi di cui al presente articolo.
ART. 84
(Migrazione della Rete unitaria
della pubblica amministrazione)
1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica
amministrazione, presentano al CNIPA, secondo le indicazioni da esso fornite,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i piani di
migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di
approvazione del primo contratto quadro di cui all'articolo 83, comma
1, termine di cessazione dell'operatività della Rete unitaria della
pubblica amministrazione, e comunque non oltre trenta mesi dalla medesima data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. Trascorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si
intende effettuato al SPC.
Sezione III
Rete internazionale della pubblica amministrazione e compiti del CNIPA
ART. 85
(Collegamenti
operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni)
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di
connettività verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti
dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al
comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute
a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro e non
oltre due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, commi 2 e 3.
3.
Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorità
amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni.
ART. 86
(Compiti
e oneri del CNIPA)
1. Il CNIPA cura la
progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure
concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la
stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui
all'articolo 83.
2. Il CNIPA, al fine di favorire
una rapida realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a
decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all'articolo
83, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle
risorse già previste nel bilancio dello Stato.
3. Al termine del periodo di cui al comma 2 i costi relativi alle infrastrutture
condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei
contratti di fornitura, e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche
amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri
e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della
Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese
locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel
rispetto di quanto previsto dal comma 5.
4. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito
internazionale delle amministrazioni di cui all'articolo 85, comma 1, per i
primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione
del contratto quadro di cui all'articolo 83; per gli anni successivi ogni
onere è a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai
servizi acquisiti.
5.
Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 85,
comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano.
Art. 87
(Regolamenti)
1.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottati regolamenti per l'organizzazione del SPC, per l'avvalimento dei
consulenti di cui all'articolo 80, comma.7, e
per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per
l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui
all'articolo 82.
Art. 23
( Modifica del capo VIII del decreto legislativo n.
82 del 7 marzo 2005)
1. Nel decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, l'espressione "Capo
VIII", è sostituita dalla
seguente espressione: "Capo IX".
2. Nel decreto legislativo n. 82
del 7 marzo 2005, la numerazione degli articoli da 72 a 76 è modificata nella
numerazione progressiva da 88 a 92.
Art. 24
( Modifica all'articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 75 del decreto legislativo del
7 marzo 2005 n. 82 sono inseriti i seguenti:
"4. L'articolo 15, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59 è abrogato.
5. Il decreto legislativo 28
febbraio 2005 n. 42 è abrogato.".
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