Verso una
direttiva europea sulla firma digitale
di Natasha Montanari* - 30.04.98
Bruxelles.
Tra meno di un mese sarà resa pubblica una proposta di
direttiva comunitaria sulla firma digitale, che porterà
gradualmente alla compatibilità tra le normative di
tutti gli stati membri.
Come sappiamo, l'Italia è all'avanguardia in questo
settore, avendo sancito la validità legale del documento
elettronico, sia per il settore pubblico, sia per quello
privato. Anche altri paesi si sono dati norme su questa
materia, mentre alcuni sono in procinto di adottarle, ma
per ora nessuno ha creato un quadro sistematico come
quello disegnato dal DPR 10 novembre 1997, n.513, in
attuazione della della legge 15 marzo 1997 n.59.
In Germania
è stata approvata, nel giugno 1997, una legge che
disciplina la firma digitale. Ma a differenza di quella
italiana, la normativa tedesca non disciplina
direttamente il problema della validità giuridica della
firma digitale. Essa si limita a di stabilire i requisiti
generali della sicurezza della firma digitale.
In Francia non esiste una disciplina organica: alcune
disposizioni normative consentono lutilizzo,
limitato a specifiche finalità, dei documenti
informatici.
In Belgio e in Danimarca sono in corso di elaborazione
alcuni progetti di legge, mentre in Inghilterra il
dipartimento del Commercio e dellindustria sta
elaborando un progetto di legge sulla Trusted Third
Parties (TTP), un servizio che offre garanzie sulla
qualità dei dati che transitano in rete.
Di fronte alle iniziative
dei singoli stati membri, nel dicembre 1997 il Consiglio
della UE ha invitato la Commissione a elaborare una
proposta di direttiva sulla firma elettronica, da
sottoporre al vaglio del Parlamento e dello stesso
Consiglio, in quanto normative divergenti nei vari Stati
membri potrebbero creare una barriera significativa allo
sviluppo del commercio elettronico e del mercato interno.
La Commissione ha accolto positivamente la richiesta del
Consiglio, elaborando nei primi giorni di marzo una proposta di direttiva che attribuisce valore legale alla
firma digitale. La proposta distingue tra firma
elettronica e firma digitale. I due termini infatti non
sono sinonimi: la "firma elettronica" designa
qualunque mezzo elettronico di identificazione (ad ex.
firma biometrica, firma apposta con penna digitale)
mentre la "firma digitale" indica un
particolare sistema che si avvale della crittografia a
chiavi asimmetriche: si tratta dunque solo di una delle
tecniche utilizzabili. Essa può assolvere anche altre
funzioni. Infatti, oltre che per l'autenticazione dei
documenti, può servire per certificare l'identificazione
di un sito Web, o addirittura per certificare che una
data società esiste e svolge attività commerciali.
Larticolo 2 della
proposta di direttiva stabilisce che per firma digitale
si intende "una firma elettronica che utilizza la
tecnica di crittografia a chiavi asimmetriche in modo che
la persona che possiede la chiave pubblica del
sottoscrittore possa determinare se: a) la modificazione
sia avvenuta utilizzando la chiave privata del
sottoscrittore corrispondente alla chiave pubblica; b) se
i dati modificati siano stati a sua volta alterati".
Essa ha dunque lo scopo di verificare la provenienza e
lintegrità del documento informatico.
In realtà, a differenza della normativa italiana (art. 2
DPR .513/97), la proposta europea non attribuisce alcun
valore legale al documento informatico in sé,
limitandosi solamente a stabilire che linsieme di
dati a cui è apposta una firma elettronica, rilasciata
da una "qualificata" autorità di
certificazione, soddisfano i requisiti di legge e possono
essere utilizzati a fini probatori nellambito di un
processo. Infatti, qualora sia apposta la firma
elettronica, si presume che:
1. i dati non siano stati
alterati;
2. la firma elettronica è la firma della persona a cui
si riferisce;
3. la firma elettronica è stata apposta da quella
persona con lintenzione di sottoscrivere quei dati.
E' stato obiettato che la
proposta di direttiva non è tecnologicamente neutra, in
quanto fa riferimento alla firma digitale, cioè a una
particolare tecnica di identificazione a chiavi
asimmetriche. In realtà in tutto il testo è menzionata
sempre la firma elettronica e mai quella digitale,
elencata solo tra le definizioni. Dunque la Commissione
ha voluto solamente riconoscere che la tecnica utilizzata
per la firma digitale può essere una delle tecniche
valide a fini legali, senza comunque escluderne altre.
Ciascuno stato membro
dovrà sottoporre il sistema di fornitura del servizio di
certificazione ad un general accreditation scheme,
una procedura con la quale sono stabiliti gli obblighi ed
i diritti delle autorità di certificazione. Il sistema
di accreditamento è volontario: lautorità di
certificazione accreditata viene iscritta in un apposito
albo e i certificati da essa rilasciati sono ritenuti
"qualificati", senza escludere comunque la
validità giuridica dei certificati forniti da autorità
che non hanno richiesto laccreditamento. In pratica
si tratta di una sorta di marchio comunitario che
garantisce che il certificato ha tutte le peculiarità
previste nella direttiva.
Questa procedura deve
essere concepita in modo tale da facilitare il
riconoscimento di certificati emanati da autorità di
certificazione di stati non appartenenti allUnione
europea, alle seguenti condizioni:
1. accreditamento da parte
di uno degli Stati membri; oppure
2. riconoscimento del certificato del fornitore non
comunitario da parte di unautorità di
certificazione accreditata e garanzia che tale
certificato abbia la stessa validità del proprio; oppure
3. riconoscimento del certificato sulla base di un
accordo bilaterale o multilaterale.
Affinché lintero
sistema funzioni, è necessario che le parti abbiano
fiducia nelle autorità di certificazione. Alla procedura
di certificazione viene quindi affidata la validità
dellintero processo. Per questa ragione la proposta
della Commissione richiede che questi organi siano tra
l'altro composti da persone con una particolare
competenza tecnica, in grado di prevenire ogni eventuale
contraffazione e nello stesso tempo possano garantire la
riservatezza della chiave privata.
Lautorità di certificazione attesta che il
certificato è regolare, sia per la data di emissione,
sia per le informazioni in esso contenute. Proprio per
questo motivo il fornitore del servizio deve ritenersi
giuridicamente vincolato al terzo che fa affidamento su
tutto ciò che è attestato nel certificato. In caso di
inadempienza, il fornitore sarà responsabile per i danni
economici, ma potrà essere esonerato da tale
responsabilità qualora dimostri che abbia preso tutte le
misure ragionevolmente necessarie per evitare errori
nella certificazione (inversione dell'onere dalla prova).
La Commissione prevede anche la possibilità di limitare
tale responsabilità ad un certo ammontare, purché
indicato nel certificato.
A dire il vero però, la
normativa comunitaria sembra poco incoraggiante per gli
operatori commerciali. Se è vero che la procedura di
certificazione è il cuore del sistema, a giudizio di
alcuni esperti le garanzie offerte sembrano poche.
Infatti in primo luogo si fa riferimento ai danni
economici, senza specificare se questa nozione riguardi
solo il danno emergente o anche il lucro cessante; in
secondo luogo lesonero di responsabilità è
sottoposto alla semplice dimostrazione che sono state
prese "tutte le misure ragionevolmente
necessarie", il che attenua l'inversione dell'onere
della prova, almeno come è concepito nell'ordinamento
italiano. Ma sotto altri punti di vista questa previsione
viene ancora considerata eccessiva.
La proposta di direttiva
avrebbe dovuto essere presentata il 23 aprile alla
conferenza di Copenaghen, dove si sono riuniti i
rappresentanti degli stati membri, delle associazioni di
consumatori e del mondo industriale. In realtà il testo
non è stato reso pubblico a causa delle recenti
modificazioni che sono state apportate alla normativa. Le
modifiche non sono solo formali ma sostanziali. Qui di
seguito elenchiamo alcune di quelle più significative:
1. la firma digitale non
è più menzionata, si parla solo di firma elettronica
eliminando sul nascere qualsiasi critica su
uneventuale mancanza di neutralità tecnica;
2. viene attribuita validità probatoria esclusivamente
alla firma elettronica senza fare alcun riferimento
esplicito al documento informatico;
3. scompare il punto in cui si parla di responsabilità
economica per danni dellautorità di
certificazione;
4. scompare il punto sulla
possibilità di porre delle limitazioni economiche di
responsabilità, ma viene aggiunto un paragrafo in cui si
stabilisce che lautorità di certificazione
risponde esclusivamente del valore economico della
transazione previsto nel certificato.
Questa proposta modificata
di direttiva sarà adottata dalla Commissione il prossimo
13 maggio, per poi passare al vaglio del Consiglio il 22
maggio.
* Consulente legale, diritto della
Comunità europea, Geater & Co - Bruxelles
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