AssoCertificatori per le regole e gli standard di riferimento
di Paolo Soru* - 27.11.03
(Intervento al convegno "Firma digitale per l'e-government"
- OMAT, Roma, 13 novembre 2003)
AssoCertificatori, l'associazione dei certificatori di firma digitale
iscritti nell'elenco pubblico tenuto dal CNIPA (ACTALIS, BNL Multiservizi, Cedacri, InfoCamere,
IT Telecom, Postecom, nonché il Consiglio nazionale del notariato), nasce nel 2001 con lo scopo esclusivo di promuovere iniziative per la
diffusione dei sistemi di firma digitale, della relativa certificazione,
dell'archiviazione elettronica e della sicurezza informatica, con riferimento
sia agli aspetti tecnici, sia a quelli giuridici.
In questa ottica è necessario chiarire prima di tutto la
distinzione tra la firma digitale e i sistemi di autenticazione. La firma è
strettamente legata al documento, al suo contenuto. Così si possono firmare
digitalmente anche gli auguri di Natale!
Invece l'autenticazione (uso la parola in senso tecnico) è qualcosa di
completamente diverso: è legata a un soggetto che deve farsi riconoscere da un
sistema informatico. L'esempio più comune è quello del PIN del Bancomat, che
non è, e non può essere, una "firma". In effetti è un meccanismo
"abilitativo", mentre la firma digitale esprime una
"manifestazione di volontà". Ed è quest'ultima il campo di azione
dei certificatori di firma digitale.
L'associazione, oltre ad avere esplicitato le regole di comportamento da
seguire per una firma digitale "sicura", ha messo a punto una serie di
standard di riferimento per le imprese e la pubblica amministrazione per
assicurare agli utenti, ed agli operatori, la piena interoperabilità dei
documenti firmati digitalmente.
Il raggiungimento dell'interoperabilità delle firme digitali permette che un
qualsiasi documento elettronico firmato da un soggetto mittente, che utilizza i
servizi di un determinato certificatore (certificatore A), possa essere
correttamente trattato da un soggetto destinatario che utilizza i servizi
offerti da un diverso certificatore (certificatore B).
A luglio 2003 il livello di interoperabilità tra i soci di AssoCertificatori, conseguito e certificato,
coinvolgeva
le firme digitali singole, correttamente generate e verificate
da tutti i certificatori associati, i certificati digitali (conformi
agli standard e alla circolare AIPA/CR/24); le CRL,
correttamente accessibili da tutti i certificatori associati e conformi agli
standard e alla circolare AIPA/CR/24.
Per gennaio 2004 si prevede di raggiungere la piena interoperabilità anche per
le firme digitali corredate dalla eventuale indicazione del ruolo o del potere rivestito dal titolare del certificato,
per la verifica di documenti informatici a "firma multipla"
(in tutte le diverse possibili modalità di apposizione delle firme) e per la
visualizzazione di marche temporali in standard RFC3161 almeno
in formato "detached" (ossia come file a se stante, svincolato dal
file di origine), con verifica della autorità di marcatura temporale e della
corretta associazione (tramite hash) col documento di origine.
Il Comitato tecnico e di interoperabilità di AssoCertificatori ha allo
studio, inoltre, l'interoperabilità dei certificati di autenticazione, dei
certificati di cifratura e di marcatura temporale nonché dei dispositivi di
firma.
Di particolare interesse è il nuovo standard messo a punto da AssoCertificatori,
pienamente recepito dal Centro tecnico della RUPA (Rete Unitaria della Pubblica
Amministrazione), che assicura la possibilità di includere nel certificato
digitale qualificato l'indicazione del ruolo e del potere rivestito dal titolare
della firma digitale nell'ambito del proprio ordinamento o della propria
organizzazione.
Nel compimento di attività giuridiche ed economiche un soggetto può agire sia
in qualità di privato cittadino, sia nell'esercizio di una professione, di una
funzione pubblica, o in rappresentanza di imprese o altri soggetti; in tal caso,
l'ordinamento giuridico richiede una legittimazione dei poteri esercitati, che
generalmente è rappresentata da una procura, da un atto amministrativo o
dall'iscrizione in albi, ruoli o pubblici registri.
Tradizionalmente, nel mondo "cartaceo", per attestare la legittimità
dei poteri esercitati, è previsto che si alleghi al documento da sottoscrivere
una appropriata documentazione giustificativa. Nel mondo "digitale", invece, lo strumento della firma elettronica
è in grado di assicurare una notevole semplificazione dei processi
organizzativi tradizionali, grazie all'utilizzo del certificato elettronico, che
può attestare contemporaneamente l'identità del firmatario ed il ruolo da
questi rivestito. La vigente normativa in materia di firme elettroniche (gli
articoli 27-bis e 29-bis del DPR 445/2000; gli articoli 11, 32 e 36 del DPCM
8/2/1999; gli articoli 2, 5 e 6 della direttiva 99/93/CE) consente al soggetto
che richiede il rilascio di un certificato elettronico di poter specificare in
esso il ruolo nel quale intende agire o il potere di rappresentanza
attribuitogli.
In tal modo, la verifica della sottoscrizione elettronica consente di
accertare nello stesso momento sia l'integrità e la provenienza di un documento
informatico, sia il ruolo in cui ha agito colui che lo ha sottoscritto.
La semplificazione è poi di portata ancora maggiore, allorquando si utilizzi la
firma digitale con indicazione del ruolo o del potere nell'ambito di procedure
automatizzate: si pensi ad un ufficio pubblico abilitato a ricevere documenti
solo da una determinata categoria di soggetti (ad esempio professionisti, oppure
imprenditori); in questo caso la selezione dei mittenti è fatta all'inizio del
procedimento, in maniera automatica, con notevole alleggerimento dei controlli
successivi.
Le informazioni relative ai ruoli contenute nei certificati elettronici
rilasciati dai Certificatori aderenti ad AssoCertificatori e dal Centro tecnico
della RUPA sono classificate in quattro raggruppamenti:
- Rappresentanza (volontaria e legale) di persone fisiche.
- Rappresentanza di persone giuridiche ed altri enti di diritto privato.
- Esercizio di funzioni pubbliche, inteso sia come rappresentanza di Enti ed
Uffici della P.A., sia come esercizio di funzioni Pubbliche delegate.
- Abilitazioni professionali.
La descrizione in "linguaggio naturale" del ruolo da inserire nel
certificato elettronico è tratta dalla Tabella unica dei ruoli (pubblicata sul
nuovo portale www.assocertificatori.org), gestita direttamente da
AssoCertificatori.
Il certificatore, all'atto della emissione del certificato elettronico, è
direttamente responsabile della esatta indicazione del ruolo del titolare, quale
risultante dalla documentazione fornita dal terzo interessato ed esibita dal
richiedente (titolare del certificato) al certificatore stesso. A sua volta, il
terzo interessato che abbia richiesto, eventualmente anche attraverso apposite
convenzioni con i certificatori, l'emissione di un certificato elettronico per
il titolare, è direttamente responsabile della richiesta, da inoltrare al
certificatore, di sospensione o revoca del certificato elettronico nei casi di
contestazione, revoca o scadenza dei poteri o delle funzioni a suo tempo
conferiti al titolare del certificato.
|