Sospensione, revoca e altri
accidenti
di Manlio Cammarata - 02.06.99
Attenzione!
Con la pubblicazione delle nuove regole tecniche (gennaio 2004), questi articoli
non sono più attuali.
Come abbiamo visto negli articoli
precedenti, il certificato della chiave pubblica è il fulcro del meccanismo di
sicurezza della firma digitale. Controllando il certificato si può essere
sicuri dell'identità del firmatario, dell'autentiticità del contenuto e anche
del fatto, molto importante, che il firmatario ha determinati poteri di
rappresentanza,che devono essere indicati nel certificato stesso, come
stabilisce l'articolo
9, comma 2, lettera c).
Se il titolare smarrisce il dispositivo di firma, o se sospetta che qualcuno sia
venuto a conoscenza della sua chiave privata o del codice di attivazione, o se
non ha più i poteri di rappresentanza per i quali gli era stato rilasciato il
certificato, o se si è verificato qualsiasi altro evento che può mettere a
rischio la certezza della firma o la sua legittimità, è indispensabili che
l'informazione sia pubblicata più rapidamente possibile, a tutela sia del
titolare, sia di terzi che potrebbero fidarsi di una firma non più valida. Va
ricordato che la revoca e la sospensione hanno effetto dal momento in cui sono
inserite negli appositi elenchi pubblicati dai certificatori.
Tutto questo giustifica lo spazio
che le regole tecniche contenute nel DPCM 8 febbraio 1999 dedicano alla revoca e
alla sospensione dei certificati, ben nove articoli. Tuttavia la materia non è
complessa come può sembrare a prima vista, perché di fatto si tratta delle
possibili combinazioni di due fattispecie, la sospensione e la revoca, con i tre
soggetti che le possono chiedere: il titolare, il certificatore e il terzo
interessato. Quest'ultimo è il soggetto che ha conferito al titolare poteri di
rappresentanza. Vediamo ora le norme, che non richiedono particolari commenti
per la parte che rigurda la revoca:
Art. 29
- Revoca dei certificati relativi a chiavi di sottoscrizione
1. La revoca di un certificato determina la
cessazione anticipata della sua validità.
2. La revoca può avvenire su richiesta del
titolare o del terzo interessato di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513, ovvero su iniziativa del certificatore.
3. La revoca del certificato viene effettuata
dal certificatore mediante il suo inserimento in una delle liste di certificati
revocati (CRL) da lui gestite. La revoca del certificato è efficace a partire
dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene ed è definitiva.
4. Il momento di pubblicazione della lista
deve essere asseverato mediante l'apposizione di una marca temporale.
5. Se la revoca avviene a causa della
possibile compromissione della segretezza della chiave privata, il certificatore
deve procedere immediatamente alla pubblicazione dell'aggiornamento della
lista di revoca.
6. La revoca dei certificati è annotata nel
giornale di controllo.
Art. 30
- Revoca su iniziativa del certificatore
1. Salvo i casi di motivata urgenza, il
certificatore che intende revocare un certificato deve darne comunicazione al
titolare, specificando i motivi della revoca nonché la data e l'ora a partire
dalla quale il certificato non è più valido.
Art. 31
- Revoca su richiesta del titolare
1. La richiesta di revoca deve essere redatta
per iscritto dal titolare specificando la motivazione della revoca e la sua
decorrenza.
2. La richiesta viene di norma inoltrata
attraverso il sistema di comunicazione sicuro di cui all'articolo 25.
3. Modalità alternative di inoltro della
richiesta debbono essere specificate dal certificatore nel manuale operativo.
4. Il certificatore deve verificare l'autenticità
della richiesta e procedere alla revoca entro il termine richiesto. Sono
considerate autentiche le richieste inoltrate con la modalità prevista dal
comma 2.
5. Se il certificatore non ha la possibilità
di accertare in tempo utile l'autenticità della richiesta, procede alla
sospensione del certificato.
Art. 32
- Revoca su richiesta del terzo interessato
1. La richiesta di revoca da parte del terzo
interessato di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, deve
essere inoltrata per iscritto e corredata della documentazione giustificativa.
2. Il certificatore deve notificare la
richiesta al titolare.
Semplice e chiaro. Solo l'articolo 30 desta
qualche perplessità, perché non specifica né i motivi per i quali il
certificatore può revocare il certificato, né i termini del preavviso
(escludendo, naturalmente, i casi di urgenza, come il fondato sospetto o la
certezza di un'intrusione non autorizzata nel sistema). Si devono immaginare gli
effetti di quella che può definirsi quasi una "perdita di identità"
può avere su un soggetto che da un momento all'altro, o con un brevissimo
preavviso, si trova a non disporre più della propria firma. E' uno dei pochi
aspetti della firma digitale che si rivelano più critici di quelli della firma
autografa. Questa può perdere efficacia solo se viene dichiarata l'incapacità
del soggetto o se gli vengono revocati i poteri di rappresentanza.
Vediamo ora le disposizioni sulla sospensione del
certificato, che è la sua temporanea mancanza di validità. I quattro articoli
riproducono il testo dei precedenti, tranne alcun particolari:
Art. 33
- Sospensione dei certificati
1. La validità di un certificato può essere
sospesa su richiesta del titolare o del terzo interessato di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513, ovvero su iniziativa del certificatore.
2. La sospensione del certificato è
effettuata dal certificatore attraverso il suo inserimento in una delle liste
dei certificati sospesi e diviene efficace dal momento della pubblicazione della
lista che lo contiene. La data e l'ora di pubblicazione sono garantite dall'apposizione
di una marca temporale.
3. La sospensione dei certificati è annotata
nel giornale di controllo.
Art. 34
- Sospensione su iniziativa del certificatore
1. Il certificatore che intende sospendere un
certificato deve darne preventiva comunicazione al titolare, specificando i
motivi della sospensione e la sua durata.
2. L'avvenuta sospensione del certificato
deve essere notificata al titolare specificando la data e l'ora a partire
dalla quale il certificato risulta sospeso.
3. Se la sospensione è causata da una
richiesta di revoca motivata dalla possibile compromissione della chiave, il
certificatore deve procedere immediatamente alla pubblicazione della
sospensione.
Come si vede, le disposizioni sulla sospensione
per iniziativa del certificatore sono più articolate di quelle sulla revoca. Le
comunicazioni a carico del certificatore sono due, il preavviso e la conferma.
Non è chiaro perché non sia stata prevista una sola comunicazione contenente
anche la specificazione del momento iniziale, come per la revoca.
Il terzo comma di questo articolo deve essere messo in relazione con il quinto
dell'articolo 31, dove si dice che se il certificatore non ha la possibilità di
controllare in tempo utile la richiesta di revoca avanzata dal titolare, deve
sospendere il certificato. Qui si precisa che se la richiesta di revoca è
motivata dalla possibile compromissione della chiave (evidentemente quella
privata), la pubblicazione della sospensione deve essere immediata. Il che
appare più che opportuno. Ma sorgono due perplessità: la prima è perché mai
un certificatore, a cui giunga una domanda di revoca da parte del titolare o del
terzo interessato, dovrebbe procedere alla sospensione invece che alla revoca
richiesta? E la precisazione "immediatamente" fa ritenere che negli
altri casi la pubblicazione possa non essere immediata. La norma di partenza
contenuta nell'articolo
9 del DPR 318/97 dice che il
certificatore deve "procedere tempestivamente alla revoca od alla
sospensione del certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del
terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della
chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di
cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o
falsificazioni" A parte l'inesattezza dell'indicazione
"quest'ultimo", che la lettera della disposizione fa identificare come
il terzo e la logica come il titolare (si sarebbe dovuto scrivere "del
primo"), l'avverbio "tempestivamente" non soddisfa l'esigenza
della certezza di un momento critico come quello della cessazione della
validità del certificato. Che significa "tempestivamente"? Un'ora? Un
giorno?
Inoltre non c'è l'indicazione di una durata massima della sospensione, nè
delle procedure o delle condizioni per la ripresa della validità del
certificato.
Art. 35
- Sospensione su richiesta del titolare
1. La richiesta di sospensione deve essere
redatta per iscritto dal titolare, specificando la motivazione ed il periodo
durante il quale la validità del certificato deve essere sospesa.
2. La richiesta viene di norma inoltrata
attraverso il sistema di comunicazione sicuro di cui all'articolo 25.
3. Modalità alternative di inoltro della
richiesta debbono essere specificate dal certificatore nel manuale operativo.
4. Il certificatore deve verificare l'autenticità
della richiesta e procedere alla sospensione entro il termine richiesto. Sono
considerate autentiche le richieste inoltrate con la modalità prevista dal
comma 2.
5. In caso di emergenza è possibile
richiedere la sospensione immediata di un certificato utilizzando il codice
previsto dal comma 6 dell'articolo 28. La richiesta deve
essere successivamente confermata utilizzando una delle modalità previste dal
certificatore.
L'articolo
28 dice al comma 6 che "per ciascun
certificato emesso il certificatore deve fornire al titolare un codice
riservato, da utilizzare in caso di emergenza per l'autenticazione della
eventuale richiesta di revoca del certificato. Nell'articolo 35 si estende
l'utilizzo del codice alla richiesta di sospensione, ma sarebbe stata più
chiara l'indicazione di questo secondo uso già nell'articolo 28.
Art. 36
- Sospensione su richiesta del terzo interessato
1. La richiesta di sospensione da parte del
terzo interessato di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, deve
essere inoltrata per iscritto e corredata della documentazione giustificativa.
2. Il certificatore deve notificare la
richiesta al titolare.
Le disposizioni sulla revoca e sulla sospensione
su richiesta del terzo interessato devono essere lette anche in relazione
all'articolo 9
del DPR 318/97, che prescrive per il
certificatore l'obbligo di "specificare, su richiesta dell'istante, e con
il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o
di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche
rivestite"; e con il terzo comma dell'articolo
11 delle regole tecniche:
Art. 11 - Informazioni contenute nei
certificati
3. Se il certificato è relativo ad una
coppia di chiavi di sottoscrizione, in aggiunta alle informazioni prescritte dal
comma 1, possono essere indicati:
a.eventuali limitazioni nell'uso della coppia di chiavi;
b.eventuali poteri di rappresentanza;
c.eventuali abilitazioni professionali.
Evidentemente l'espressione "possono essere
indicati" non si riferisce a una facoltà del certificatore di inserire
queste informazioni (come può sembrare dal raffronto con gli altri commi, che
prescrivono le indicazioni obbligatorie), ma al fatto che le situazioni elencate
possono non ricorrere. La lettera del secondo comma dell'articolo 9 del DPR
318/97, che costituisce una norma di rango superiore, non lascia adito a dubbi.
Con le ipotesi di sospensione e revoca dei
certificati relativi a ciavi di sottoscrizione non si esaurisce l'elenco dei
possibili "accidenti" del certificato. Gli articoli 38 e 40
considerano i casi di revoca dei certificati delle chiavi di certificazione e
delle chiavi dell'Autorità:
Art. 38
- Revoca dei certificati relativi a chiavi di certificazione
1. La revoca del certificato relativo ad una
coppia di chiavi di certificazione è consentita solo nei seguenti casi:
- compromissione della chiave segreta;
- guasto del dispositivo di firma;
- cessazione dell'attività.
2. La revoca deve essere notificata entro 24
ore all'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione ed a
tutti i possessori di certificati sottoscritti con la chiave segreta
appartenente alla coppia revocata.
3. Il certificato revocato deve essere
inserito in una lista di revoca aggiornata immediatamente.
4. I certificati per i quali risultino
contemporaneamente compromesse sia la chiave di certificazione con cui sono
stati sottoscritti, sia quella utilizzata per la generazione della marca
temporale di cui al comma 4 dell'articolo 28 debbono essere revocati.
5. L'Autorità per l'informatica nella
Pubblica Amministrazione provvede all'aggiornamento della lista di cui all'articolo
15, comma 1, lettera g) ed al suo inoltro ai certificatori per la pubblicazione
ai sensi dell'articolo 17, comma 4.
Art. 40
- Revoca dei certificati relativi alle chiavi dell'Autorità
1. I certificati relativi alle chiavi dell'Autorità
per l'informatica nella Pubblica Amministrazione possono essere revocati solo
in caso di compromissione della chiave segreta ovvero di guasto del dispositivo
di firma.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'Autorità
per l'informatica nella Pubblica Amministrazione richiede a ciascun
certificatore la revoca immediata del certificato ad essa rilasciato ai sensi
dell'art. 17.
3. L'Autorità per l'informatica nella
Pubblica Amministrazione provvede alla sostituzione della chiave revocata
secondo quanto previsto dall'articolo
39.
Le ipotesi contemplate in questi due articoli
sono di estrema gravità. E' ovvio quindi non solo che siano specificamente
determinati i casi in cui è possibile la revoca dei certificati di livello
superiore, ma anche che non ne sia prevista la sospensione, che porterebbe
immediatamente a un blocco di tutte le attività fondate sull'uso del documento
informatico.
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