Il punto critico è il certificato
della chiave
di Manlio Cammarata - 14.04.99
Attenzione!
Con la pubblicazione delle nuove regole tecniche (gennaio 2004), questi articoli
non sono più attuali.
Abbiamo visto che la chiave
di volta della formazione del documento
informatico è il "dispositivo di firma", senza il quale non è
possibile generare una scrittura "valida e rilevante ad ogni effetto di
legge".
C'è un secondo elemento, altrettanto importante, che costituisce il punto
centrale del sistema e, nello stesso tempo, il punto critico: il certificato
della chiave pubblica (o della coppia di chiavi, essendo inscindibili la chiave
pubblica e la chiave privata).
Il certificato è a sua volta un
documento informatico, poiché è firmato dal certificatore, che deve prepararlo
e pubblicarlo rispettando una lunga e dettagliata serie di norme. Prima di tutte
quelle relative al formato, cioè allo schema secondo il quale devono essere
inserite le informazioni: la prescrizione è nell'articolo
12, che rimanda semplicemente agli
standard internazionali richiamati in diversi punti del testo, sui quali non
abbiamo motivo di soffermarci in questa sede. Si tratta di una scelta obbligata,
perché in caso contrario tutto il sistema sarebbe incompatibile con le
procedure adottate nel resto del mondo, il che è impensabile in un settore
chiave della "globalizzazione".
Vediamo ora le principali
disposizioni sul certificato contenute nell'allegato tecnico.
Il primo elemento che attira l'attenzione è l'obbligo di allegare il
certificato alla firma:
Art. 9
- Formato della firma
2. Alla firma digitale deve
essere allegato il certificato corrispondente alla chiave pubblica da utilizzare
per la verifica.
Dal punto di vista operativo non
sarebbe necessario allegare il certificato alla firma, perché in essa sono già
normalmente compresi gli elementi minimi necessari per la verifica, cioè
l'indicazione del titolare e del certificatore presso il quale si può trovare
la chiave pubblica, oltre all'algoritmo usato. Il perché di questo apparente
pleonasmo si intuisce dall'elenco delle informazioni che devono essere presenti
nel certificato:
Art. 11
- Informazioni contenute nei certificati
1. I certificati debbono contenere almeno le
seguenti informazioni:
- numero di serie del certificato;
- ragione o denominazione sociale del
certificatore;
- codice identificativo del titolare presso il
certificatore;
- nome cognome e data di nascita ovvero
ragione o denominazione sociale del titolare;
- valore della chiave pubblica;
- algoritmi di generazione e verifica
utilizzabili;
- inizio e fine del periodo di validità delle
chiavi;
- algoritmo di sottoscrizione del certificato.
2. Dal certificato deve potersi desumere in
modo inequivocabile la tipologia delle chiavi.
3. Se il certificato è relativo ad una
coppia di chiavi di sottoscrizione, in aggiunta alle informazioni prescritte dal
comma 1, possono essere indicati:
- eventuali limitazioni nell'uso della
coppia di chiavi;
- eventuali poteri di rappresentanza;
- eventuali abilitazioni professionali.
4. Se il certificato è relativo ad una
coppia di chiavi di certificazione, in aggiunta alle informazioni prescritte dal
comma 1, deve essere altresì indicato l'uso delle chiavi per la
certificazione.
5. Se il certificato è relativo ad una
coppia di chiavi di marcatura temporale, in aggiunta alle informazioni
prescritte dal comma 1, debbono essere indicati:
- uso delle chiavi per la marcatura temporale;
- identificativo del sistema di marcatura
temporale che utilizza le chiavi.
Dunque, attraverso il certificato che accompagna
la firma, devono essere fornite molte altre informazioni, che consentono a chi
riceve il documento di compiere una sorta di verifica generale prima ancora di
procedere al controllo effettivo con la chiave pubblica prelevata dal
certificatore. In più è possibile verificare un controllo incrociato fra i
dati contenuti nel certificato allegato alla firma e quelli resi pubblici dal
certificatore. Si raggiunge in questo modo un livello di sicurezza molto alto,
che è la caratteristica generale di tutto l'impianto delle regole tecniche.
Proseguendo in questa analisi ci troveremo diverse volte di fronte ad
accorgimenti di questo tipo.
Altre previsioni appaiono a questo punto
scontate, come quella che segue:
Art. 4
- Caratteristiche generali delle chiavi
.7. Il soggetto certificatore
determina il termine di scadenza del certificato ed il periodo di validità
delle chiavi in funzione degli algoritmi impiegati, della lunghezza delle chiavi
e dei servizi cui esse sono destinate.
La generazione dei certificati è un
altro aspetto molto importante, non solo dal punto di vista della procedura
informatica e della pubblicazione, ma soprattutto per quanto riguarda gli
adempimenti preliminari . E' proprio in questa fase che si possono tentare
imbrogli di vario genere e giustamente le regole tecniche impongono al
certificatore una serie di controlli e di precauzioni.
Art. 28
- Generazione dei certificati
1. Prima di emettere il certificato il
certificatore deve:
- accertarsi dell'autenticità della
richiesta;
- verificare che la chiave pubblica di cui si
richiede la certificazione non sia stata certificata da uno dei certificatori
iscritti nell'elenco.
- richiedere la prova del possesso della
chiave privata e verificare il corretto funzionamento della coppia di chiavi,
eventualmente richiedendo la sottoscrizione di uno o più documenti di prova.
2. Qualora la verifica di cui alla lettera b)
del comma 1 evidenzi la presenza di certificati relativi alla chiave di cui
viene richiesta la certificazione rilasciati ad un titolare diverso dal
richiedente, la richiesta di certificazione deve essere rigettata. L'evento
deve essere registrato nel giornale di controllo e segnalato al titolare della
chiave già certificata. Se è stata fornita la prova di possesso di cui al
comma 1 lettera c), per la chiave già certificata deve essere avviata la
procedura di revoca dei certificati secondo quanto previsto dall'articolo 30.
3. Il certificato deve essere generato con un
sistema conforme a quanto previsto dall'articolo 42.
4. Il certificato deve essere pubblicato
mediante inserimento nel registro dei certificati gestito dal certificatore. Il
momento della pubblicazione deve essere attestato mediante generazione di una
marca temporale, che deve essere conservata fino alla scadenza della validità
della chiavi.
5. Il certificato emesso e la relativa marca
temporale debbono essere inviati al titolare.
6. Per ciascun certificato emesso il
certificatore deve fornire al titolare un codice riservato, da utilizzare in
caso di emergenza per l'autenticazione della eventuale richiesta di revoca del
certificato.
7. La generazione dei certificati è
registrata nel giornale di controllo.
Anche qui il testo è chiaro, anche se per la
perfetta comprensione di alcuni punti sarebbe opportuna una lettura incrociata
con altre disposizioni, come quelle relative alla procedura di revoca dei
certificati. Ma, per non confondere i lettori che per la prima volta affrontano
questa materia, è bene fare un passo alla volta e rimandare gli approfondimenti
a una fase successiva.
Concludiamo invece con una disposizione che si
potrebbe definire curiosa, ma che si inserisce nell'attuale tendenza di favorire
la protezione dei dati personali anche in presenza di esigenze di ordine più
generale, come è appunto quella di autenticare con la massima sicurezza
possibile il firmatario di un documento giuridicamente rilevante. Ecco dunque
una specie di contraddizione in termini: il certificato della chiave che
protegge l'anominato del titolare! In effetti la soluzione inserita nelle regole
tecniche è semplice e dettata dal buon senso:
Art. 23
- Uso di pseudonimi
1. I dati di cui all'art. 11, comma 1,
lettera d) possono essere sostituiti, nel certificato, da uno pseudonimo.
2. La presenza di uno pseudonimo in luogo dei
dati anagrafici deve essere esplicitamente indicata nel certificato.
3. Il certificatore ha l'obbligo di
conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno
10 anni dopo la scadenza del certificato.
Si realizza in questo modo il cosiddetto
"anonimato protetto", in cui non è protetta solo la riservatezza del
titolare, ma anche la fiducia di chi riceve il documento, perché il certificato
reca l'indicazione che il nome è in realtà uno pseudonimo. Ed è un altro buon
motivo per la prescrizione di allegare il certificato alla firma.
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