Documento informatico,
cultura tecnica e cultura giuridica
di Daniele Ricciardi -
20.01.2000La
possibilità di formare atti giuridici per mezzo di
strumenti tecnologici è rinvenibile persino nel codice
civile, quando il legislatore prevede una norma che
attribuisce una certa efficacia giuridica al telegramma.
Le successive leggi speciali che hanno disciplinato i
rapporti privati hanno introdotto diverse modalità di
manifestazione della volontà dei soggetti per mezzo di
congegni meccanici ed elaboratori. Più recentemente
alcuni testi normativi hanno permesso la formazione di
atti con strumenti informatici: così la legge n. 489 del
1994 recante "disposizioni tributarie urgenti per
accelerare la ripresa delleconomia
", il
cui articolo 7, comma 4-ter dispone che "
a
tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi
registro contabile con sistemi meccanografici è
considerata regolare in difetto di trascrizione su
supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati
relativi allesercizio corrente, allorquando anche
in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino
aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano
stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli
organi competenti ed in loro presenza". La norma
lascia dipendere la regolarità delle scritture contabili
dallaggiornamento attraverso sistemi meccanografici
solo su "supporti magnetici", anche in difetto
di una trascrizione dei dati su supporti cartacei. Le
scritture sono regolari quando i dati siano stati
aggiornati nella memoria del computer, anche se non
stampati. Tuttavia il richiamo alla necessità di
stampare il contenuto delle informazioni elettroniche
quando vi sia una richiesta degli organi di controllo fa
sì che una rilevanza completa del dato digitale non vi
sia in questa ipotesi.
Quello che si vuole qui
sottolineare e che le norme precedenti il DPR 513/1997
prevedevano una rilevanza delluso degli strumenti
informatici esclusivamente nella fase di elaborazione del
documento, dovendo comunque esservi una scrittura
cartacea per attribuire a quellatto il valore e
lefficacia completa.
La novità introdotta dalla legge 59/1997 (nota come
Bassanini 1), nellart. 15, comma 2 e nel
conseguente d.P.R. 513/1997 è proprio
nellattribuire piena rilevanza giuridica al
documento elettronico in senso stretto (per utilizzare
una classificazione del Giannantonio), ossia
quellatto che è formato ed è custodito nella
memoria elettronica, sia questa rigida o flessibile.
Appurato quindi che scrittura digitale, informatica, o
più in generale, elettronica testimonia esclusivamente
la formazione e produzione di una dichiarazione o un
fatto su un supporto magnetico od ottico è possibile
esaminare la nozione di documento informatico.
Lart. 1 a) del
Regolamento governativo dà una definizione di documento
informatico ispirata alla più illustre dottrina di
questo secolo. Si intende per documento informatico la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti. È raro rinvenire, nel
legislatore degli ultimi anni un attaccamento alle opere
di illustri giuristi, quali Carnelutti, che fu il primo a
dare una nozione di documento così ampia ed accettata.
La norma in oggetto è ancora più precisa aggiungendo
alla "rappresentazione di fatti" del Carnelutti, anche quella "di atti o dati".
Questa precisazione deve essere valutata con molta
attenzione, in quanto il legislatore ha riconosciuto, a
differenza di parte della dottrina, le peculiarità del
documento informatico, il quale rappresenta oltre ad atti
(quali la scrittura privata od atto pubblico, che
contengono una dichiarazione) anche dati o fatti.
È qui che
lassimilazione scrittura tradizionale
scrittura informatica entra in crisi. Il documento
informatico, a differenza del documento scritto
tradizionale, non contiene solo dichiarazioni riguardanti
situazioni giuridiche, ma può essere manifestazione dei
medesimi fatti presentandoli senza il tramite di un
soggetto dichiarante.
Se differenza esiste tra forma scritta e forma orale, la
stessa vi è tra forma scritta e forma elettronica,
quando questultima ha il compito di riprodurre un
suono del passato, mantenuto "vivo" dai
circuiti digitali dellelaboratore. Analogamente nel
caso in cui un file, il termine inglese col quale
si identifica un documento informatico, contenga un
filmato visualizzabile sul proprio pc non possiamo dirci
essere di fronte a una scrittura.
Quanto detto fa capire che
la forma elettronica va ben oltre il limite della
scrittura potendo essere anche suono od immagine. Ma il
legislatore si è spinto oltre commettendo una imprecisione
che necessita lintervento di una dottrina molto
attenta, la quale deve dedicarsi con passione agli
aspetti tecnologici (senza per questo diventare dottrina
informatica) per classificare il documento informatico
nella maniera più corretta.
Tale imprecisione di cui parlo è contenuta nella norma
che più ha suscitato lemozione partecipata del
mondo economico: lefficacia probatoria del
documento informatico.
Lart. 5 del
regolamento prevede che il documento informatico
sottoscritto con firma digitale ha efficacia di scrittura
privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile.
Tralasciando gli aspetti giuridici della sottoscrizione
digitale che meriterebbe una trattazione a sé, questa
norma attribuisce una efficacia particolare al documento,
il cui autore è rinvenibile per mezzo della firma
elettronica. Si prevede che tale documento faccia piena
prova della provenienza della dichiarazione in
esso contenuta. Così si è riconosciuta pienamente una
scrittura privata in forma elettronica, con il sostegno
necessario della sottoscrizione digitale. Tuttavia, se è
ragionevole che una firma digitale apposta ad un file
contenente il testo di un contratto possa produrre
lefficacia di scrittura privata, quale soluzione
potrebbe adottarsi se la firma fosse apposta (come è
tecnicamente possibile) ad un file contente
unimmagine od un filmato digitale.
Una prima soluzione è
quella di considerare il prodotto file-firma digitale
quale scrittura privata in ogni ipotesi e quindi anche
questi documenti informatici sarebbero sottoposti al
regime del documento privato, anche se lassenza di
una dichiarazione di un soggetto rende problematica
lapplicazione dellart. 2702. Seconda
soluzione è quella di distinguere fra documenti
informatici scritti e documenti informatici non scritti
(o forse scritture informatiche e riproduzioni
informatiche), le quali parteciperebbero al sistema
tradizionale dellart. 2712 del codice riguardante
le riproduzioni meccaniche. In questa ipotesi, tuttavia,
non ci si può esimere dallattribuire un
significato giuridico alla firma digitale. Questa
potrebbe, ad esempio, indicare lautore del file (e
non del filmato o del suono). Per inciso va detto che il
sistema di firma digitale prevede la possibilità di
attribuire data certa al documento informatico e questa
funzione giuridica potrebbe riguardare il documento
informatico non scritto.
Concludendo,
linformatica e la telematica entrano sempre più
nella pratica sociale ed economica e richiedono uno
studio scrupoloso degli aspetti tecnici per poter
comprendere ogni dettaglio utile ad un inquadramento
giuridico degli istituti che ne derivano. Si tratta di
una rivoluzione giuridica e non semplicemente di una
nuova materia, il diritto dellinformatica, che si
aggiunge alle altre presenti nelle facoltà di
giurisprudenza. Le interferenze che le forme di
comunicazioni producono in tutte le branche
dellordinamento sono evidenti: tale
ristrutturazione riguarda sia le materie di diritto
sostanziale che di diritto processuale. Tuttavia, lo
studio di questo fenomeno non può portare ad una
negazione della dottrina tradizionale, la quale è
necessaria per poter affrontare con cognizione di causa i
temi della forma, del documento e della trasmissione
degli atti giuridici. Tuttavia, non si può negare che le
categorie tradizionali potrebbero non vestire con
precisione questi istituti, come un veloce esame ha
dimostrato ed è quindi necessario limpegno di una
ispirata dottrina giuridica capace di dare organicità
alle scelte della società civile racchiuse in norme dal
nostro legislatore.
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