La validazione della firma digitale:
una verifica cartacea? - 1
di Giorgio Rognetta* 06.12.01
Secondo l'art. 22, lett. a), del DPR
445/2000, per sistema di validazione s'intende un sistema informatico e
crittografico in grado non soltanto di generare e apporre la firma digitale, ma
anche di verificarne la validità. La completa verifica di una firma digitale,
in effetti, si basa su una catena di verifiche della correlazione di chiavi
asimmetriche e di accesso alle informazioni contenute nei registri dei
certificati e nell'elenco pubblico tenuto dall'AIPA. Tutto ciò dovrebbe
rientrare, secondo la suddetta definizione, in un "sistema informatico e
crittografico".
Proviamo, quindi, a seguire le tappe della verifica di una firma digitale,
per scoprire se rientrino tutte in tale sistema. La prima indagine riguarda il
certificato allegato alla firma digitale, da cui si traggono le necessarie
informazioni previste dall'art. 11 del DPCM
8.2.1999 (regole tecniche). Con tali informazioni si può verificare la
firma digitale applicando la chiave pubblica di sottoscrizione corrispondente a
quella privata utilizzata per apporre la firma, ma occorre verificare anche l'autenticità
e la validità del certificato, perché questo potrebbe essere falso, oppure
potrebbe aver perso la sua validità, nelle eventualità di scadenza, revoca o
sospensione. Una esaustiva ricerca di tali informazioni si effettua nel registro
dei certificati, dove il certificatore pubblica i certificati emessi, nonché
quelli revocati e sospesi (art. 43).
Poiché il certificato è firmato con la chiave privata di certificazione del
certificatore, la verifica si effettua applicando la corrispondente chiave
pubblica (di certificazione). Se l'esito è positivo, bisogna verificare l'autenticità
del relativo certificato. A tal proposito si dovrà consultare la lista dei
certificati delle chiavi pubbliche di certificazione, ma come si può avere la
certezza che tale lista, anch'essa contenuta in un documento informatico, sia
autentica?
Innanzi tutto occorre accedere alle informazioni contenute nella lista, alle
quali si può giungere per più vie: la lista dei certificati delle chiavi di
certificazione, infatti, è pubblicata nella prima unità informativa dell'elenco
pubblico tenuto dall'AIPA (art. 15.1) e
deve essere resa accessibile anche dai certificatori, naturalmente sempre
telematicamente (art. 17.4). I certificati
delle chiavi di certificazione, inoltre, sono registrati nel dispositivo di
firma durante la sua personalizzazione (art.
26.1).
Se le informazioni trovate nella lista sono soddisfacenti, occorre
verificarne l'autenticità: a ciò è preposta la firma digitale dell'AIPA.
E' necessaria, dunque, anche una verifica di quest'ultima firma, applicando
la chiave pubblica corrispondente a quella privata utilizzata dal presidente
dell'AIPA per sottoscrivere la suddetta lista.
Se l'esito di tale verifica è positivo, si deve accertare l'autenticità
del relativo certificato: le chiavi dell'AIPA, secondo quanto dispone l'art.
17.3, sono certificate da tutti i certificatori mediante propri certificati
pubblicati nel registro. Ma poiché si potrebbe dubitare anche di questi, è
prevista una verifica di chiusura: i codici identificativi di ciascuna coppia di
chiavi dell'AIPA che, com'è noto, sono stati pubblicati con la circolare
dell'AIPA n. 29 del 18.5.2001 (in G.U. n.
120 del 25.5.2001). Tali codici identificativi corrispondono all'impronta del
certificato della chiave del Presidente dell'AIPA, emesso dal Centro Tecnico (art.
14 reg. tec.).
Pertanto, la verifica suprema della firma digitale dell'AIPA, se da un lato
può essere effettuata nell'ambito di un "sistema informatico e
crittografico" con l'apposito software fornito dal centro tecnico, dall'altro
non consente di chiudere la catena delle verifiche, dovendosi far riferimento
alla Gazzetta ufficiale per controllare i codici identificativi delle chiavi
dell'AIPA, in modo che questo ultimissimo riscontro elimini qualsiasi dubbio
nel destinatario del documento (il quale, per inciso, ha l'onere di una
verifica scrupolosa).
A questo punto, però, il sistema di validazione, per quanto concerne la
verifica delle firme, non può essere più ritenuto soltanto "un sistema
informatico e crittografico": l'accesso alle informazioni contenute nella
Gazzetta ufficiale cartacea, infatti, mal si presta ad essere inquadrato in tale
definizione, così come suscita curiosità scoprire che il processo di verifica
delle firme digitali, fulmineo nei riscontri on line dei dati rinvenibili nei
registri dei certificatori e nell'elenco dell'AIPA, sia fondato, in ultima
analisi, su un tradizionalissimo supporto cartaceo, sia pur solenne come quello
della Gazzetta ufficiale.
Bisogna domandarsi, infine, come possano essere effettuate le verifiche sopra
accennate, con i software oggi disponibili. Ne parleremo sul prossimo numero.
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