Questa tabella mostra, punto per punto, le modiche subite dal DPR 445/00
(testo unico sulla documentazione amministrativa) ad opera del DLgv 10/02
e del DPR 137/03. In caratteri
blu le modifiche introdotte dal DLgv 10/02.
Versione originaria
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Nuovo testo
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Articolo 1 (R) - Definizioni
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n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica
e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e
di verificare la provenienza e l’integrità di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici. |
n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata
basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una
privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici; |
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t) CERTIFICATI ELETTRONICI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, gli attestati elettronici che
collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e
confermano l'identità dei titolari stessi; |
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u) CERTIFICATORE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il soggetto che presta servizi di
certificazione delle firme elettroniche o che fornisco altri servizi connessi
con queste ultime; |
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v) CERTIFICATORE QUALIFICATO il certificatore che rilascia al pubblico
certificati elettronici conformi ai requisiti indicati nel presente testo
unico e nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2; |
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z) CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il certificatore accreditato
in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/93/CE, nonché ai sensi
del presente testo unico; |
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aa) CERTIFICATI QUALIFICATI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, certificati elettronici conformi
ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati
da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della
medesima direttiva; |
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cc) FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri
dati elettronici, utilizzati come metodo di autentificazione informatica; |
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dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta
attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al
firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il
firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali
si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati
successivamente modificati; |
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ee) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA la firma elettronica avanzata che sia basata
su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la
creazione della firma; |
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ff) TITOLARE la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha
accesso al dispositivo per la creazione della firma elettronica; |
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gg) DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi
crittografiche private, utilizzati dal titolare per creare la firma
elettronica; |
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hh) dispositivo per
la creazione della firma: il programma informatico adeguatamente configurato (software) o l'apparato strumentale (hardware) usati per la creazione della
firma elettronica; |
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ii) DISPOSITIVO SICURO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica,
rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10 del citato decreto n. 10 del
2002, nonché del presente testo unico; |
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ll) DATI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi
crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica; |
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mm) DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA FIRMA il programma informatico (software)
adeguatamente configurato o l'apparato strumentale (hardware) usati per
effettuare la verifica della firma elettronica; |
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nn) ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il riconoscimento del
possesso, da parte del certificatore che la richieda, dei requisiti del
livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza; |
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oo) PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA i programmi informatici (software), gli
apparati strumentali (hardware) e i componenti di tali sistemi informatici,
destinati ad essere utilizzati per la creazione e la verifica di firme
elettroniche o da un certificatore per altri servizi di firma elettronica. |
Articolo 8 (R) - Documento informatico
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2. Le regole tecniche per la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentita l’Autorità
per l’informatica nella pubblica amministrazione e sono adeguate alle
esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche,
con decorrenza almeno biennale a partire dalla data di entrata in vigore del
presente testo unico.
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2. Le regole
tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione,
la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici
sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , o, per sua
delega del ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il ministro per
la funzione pubblica e sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche, con decorrenza almeno biennale a partire
dalla data di entrata in vigore del presente testo unico. |
Articolo 9 (R) - (Documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni)
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4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione
di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa
con l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il materiale classificato,
con le Amministrazioni della difesa, dell’interno e delle finanze,
rispettivamente competenti. |
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero per i
beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e, per il materiale classificato d'intesa con le Amministrazioni
della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, rispettivamente
competenti. |
Articolo 10 (R) - Forma ed efficacia del documento
informatico
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1. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in
conformità alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9,
comma 4, soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia
probatoria ai sensi dell’articolo 2712 del Codice civile.
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1. Il documento
informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice
civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate. |
4. Il documento
informatico redatto in conformità alle regole tecniche di cui agli
articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli
2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione
legislativa o regolamentare. |
2. Il documento
informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale
della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso è
liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di
qualità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli
articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione
legislativa o regolamentare. |
3. Il documento
informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 23, ha
efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile. |
3. Il documento
informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo
di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato
qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una
firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza
delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto. |
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4. Al documento
informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non può
essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova
unicamente a causa del fatto che è sottoscritto in forma elettronica
ovvero in quanto la firma non è basata su di un certificato qualificato
oppure non è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un
certificatore accreditato o, infine, perché la firma non è stata apposta
avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura. |
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5. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata
su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno
Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti
condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è
accreditato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito
nella Comunità europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima
direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in
forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e Paesi
terzi o organizzazioni internazionali. |
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro
riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità
definite con decreto del Ministro delle finanze.
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6. Gli obblighi
fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi
tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. |
Articolo 11 (R) - Contratti stipulati con strumenti
informatici o per via telematica
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1. I contratti stipulati con strumenti informatici o
per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni
del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
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1. I contratti
stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della
firma elettronica qualificata secondo le disposizioni
del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. |
Articolo 12 (R) - Pagamenti informatici
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1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le
regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
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1. Il trasferimento in via telematica
di fondi tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti
privati è effettuato secondo regole fissate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della
giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali e la Banca d'Italia. |
Articolo 20 (R) - Copie di atti e documenti
informatici
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2. I documenti informatici contenenti copia o
riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia,
ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è
apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia,
secondo le disposizioni del presente testo unico.
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2. I documenti
informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private
e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni
tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici
ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice
civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li
spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata. |
Capo II Sez. V
FIRMA DIGITALE |
Capo II Sez. V
FIRME ELETTRONICHE |
Articolo 22 (R) - Definizioni |
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1. Ai fini del presente Testo unico si intende:
a) per sistema di validazione, il sistema informatico e
crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne
la validità; |
1. Ai fini del
presente Testo unico si intende:
a) per sistema di
validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare e
apporre la firma digitale o di verificarne la validità; |
b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche,
una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei
sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici; |
b) per chiavi asimmetriche, la coppia
di chiavi crittografiche, una privata e una pubblica, correlate tra loro,
utilizzate nell'ambito dei sistemi di validazione di documenti informatici; |
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare,
mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si
decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante la
corrispondente chiave pubblica. |
c) per chiave
privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato a essere
conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma
digitale sul documento informatico; |
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la
firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi
asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare
delle predette chiavi; |
d) per chiave
pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato a essere reso
pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento
informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche; |
f) per certificazione, il risultato della procedura
informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di
validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra
chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica
quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed
il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a
tre anni;
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ABROGATA |
g) per validazione temporale, il risultato della procedura
informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti
informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi; |
f) per validazione
temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, a
uno o più documenti informatici, una data e un orario opponibili ai
terzi;
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h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa
fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici; |
g) per indirizzo
elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di
ricevere e registrare documenti informatici; |
i) per
certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione,
rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a
quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e
revocati; |
ABROGATA |
l) per revoca del
certificato, l'operazione con cui il certificatore annulla la validità del
certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;
|
l) per revoca del certificato elettronico, l'operazione con cui il
certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento, non
retroattivo, in poi; |
m) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi
compresa ogni disposizione che ad esse si applichi. |
m) per sospensione del certificato elettronico, l'operazione con cui il
certificatore sospende la validità del certificato per un determinato periodo
di tempo; |
n) per validità
del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al titolare della chiave
pubblica, dei dati in esso contenuti; |
n) per validità del certificato elettronico, l'efficacia e l'opponibilità al
titolare dei dati in esso contenuti. |
o) per regole
tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione
che ad esse si applichi. |
ABROGATA |
Articolo 23 (R) - Firma digitale
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1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di
documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere
apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma digitale.
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1. La firma digitale deve riferirsi in
maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti
cui è apposta o associata. |
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al
documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e
documenti in forma scritta su supporto cartaceo. |
2. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata
la cui corrispondente chiave pubblica sia stata oggetto dell'emissione di un
certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti
scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. |
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un
solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o
associata. |
3. L'apposizione ad
un documento informatico di una firma elettronica basata su un certificato
elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto
dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la
sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti
interessate. |
4. Per la generazione della firma digitale deve
adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti
scaduta di validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del
soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.
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4. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere. |
5. L'uso della firma apposta o associata mediante una
chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca
o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della
pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non
dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
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5. Attraverso il certificato elettronico si devono rilevare, secondo le regole
tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, la validità del certificato
elettronico stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del
certificatore. |
6. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di
sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
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ELIMINATO |
7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare
gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che
l'ha certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la
consultazione.
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ELIMINATO |
Articolo 26 (R) - Deposito della chiave privata
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Art.
26 (R) - Certificatori |
1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può
ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio o
altro pubblico depositario autorizzato.
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1. L'attività dei certificatori stabiliti in
Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non
necessita di autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. Detti certificatori o, se persone
giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti
all'amministrazione, devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità
richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. |
2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può
essere registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante e
deve essere consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo che le
informazioni non possano essere lette, conosciute od estratte senza rotture od
alterazioni.
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2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di
cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa. |
3. Le modalità del deposito sono regolate dalle
disposizioni dell'articolo 605 del codice civile, in quanto applicabili.
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3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede
stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme
del presente decreto e le relative norme tecniche di cui all'articolo 8, comma
2, e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva
1999/93/CE. |
Articolo 27 (R) - Certificazione delle chiavi
|
Art.
27 (R) - Certificatori qualificati |
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi
asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1 deve
munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante
la procedura di certificazione.
|
1. I certificatori che rilasciano
al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste
dall'articolo 26. |
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per
un periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento
iniziale della loro valultabili in forma telematica.
|
2. I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre:
a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria
per svolgere attività di certificazione;
b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e
delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della
competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della
tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di
sicurezza appropriate, e che sia in grado di rispettare le norme del presente
testo unico e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e
tecniche consolidate;
d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e
che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in
conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e
internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee
anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella
generazione delle chiavi, nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi. |
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attività
di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una
dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco
pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati
dei seguenti requisiti, specificati con il decreto di cui all’articolo 8:
a) forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello
necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti
privati;
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti
all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del
certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione siano
in grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di
cui all’articolo 8;
d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base
di standard riconosciuti a livello internazionale.
|
3. I certificatori di cui al comma 1 devono comunicare, prima dell'inizio
dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di
attività al Dipartimento dell'innovazione e le tecnologie della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, attestante l'esistenza dei presupposti e dei
requisiti previsti dal presente testo unico, ai sensi dell'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. |
4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può
essere svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o
autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti. |
4. Il Dipartimento procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti
pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico e dispone, se
del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto
di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove
ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente
detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli
dall'amministrazione stessa. |
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Art.
27-bis (R) - Certificati qualificati |
|
1. I certificati qualificati
devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato
qualificato;
b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore e lo Stato nel
quale è stabilito;
d) nome, cognome e codice fiscale del titolare del certificato o uno
pseudonimo chiaramente identificato come tale;
e) dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione
della stessa in possesso del titolare;
f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del
certificato;
g) firma elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il
certificato. |
|
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la
possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero
cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice
fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in
mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di
sicurezza sociale o un codice identificativo generale. |
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3. Il certificato qualificato può inoltre contenere, su domanda del titolare
o del terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo
per il quale il certificato è richiesto:
a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o
collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre
abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;
b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 3;
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali
il certificato può essere usato, ove applicabili. |
Articolo 28 (R) - Obblighi dell'utente e del certificatore
|
Art.
28 (R) - Accreditamento |
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche
o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri. |
1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificatori che intendono conseguire
il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in
termini di qualità e di sicurezza, possono chiedere di essere accreditati
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, che a tali fini può avvalersi delle strutture
pubbliche di cui all'articolo 29. |
2. Il certificatore è tenuto a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche
fissate con il decreto di cui all’articolo 8;
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo
interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli
relativi all'attività professionale o a cariche rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all’articolo 8;
e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di
certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali,emanate ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della legge 31
dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in
caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri
di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento
dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della
capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di
chiavi asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi,
della cessazione dell'attività e della conseguente rilevazione della
documentazione da parte di altro certificatore o del suo annullamento.
|
2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27 ed
allegare alla domanda il profilo professionale del personale responsabile
della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma,
della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati
nonché l'impegno al rispetto delle regole di tecniche. |
|
3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal
comma 2, deve inoltre:
a) avere natura giuridica di società di capitali e un capitale sociale non
inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività
bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385;
b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche
da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti il
collegio sindacale, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai
sensi dell'articolo 26 citato del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. |
|
4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga
comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni
dalla data di presentazione della stessa. |
|
5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta entro
trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la
motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione
presentata e che non siano già nella disponibilità del Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie o che questo non possa acquisire autonomamente.
In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa. |
|
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie dispone l'iscrizione del richiedente in un
apposito elenco pubblico, tenuto dal Dipartimento stesso e consultabile anche
in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione. |
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7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti
commerciali e con le pubbliche amministrazioni. |
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Art. 28-bis (L)
Responsabilità del certificatore |
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1. Il
certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che
garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è
responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa, del danno cagionato a chi
abbia fatto ragionevole affidamento:
a) sull'esattezza delle informazioni in esso contenute alla data del rilascio e
sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati
qualificati;
b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario
detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la
verifica della firma riportati o identificati nel certificato;
c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma
possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore
generi entrambi. |
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2. Il
certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è
responsabile, nei confronti dei terzi che facciano ragionevole affidamento sul
certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata registrazione
della revoca o sospensione del certificato, salvo che provi d'aver agito senza
colpa. |
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3. Il
certificatore può indicare, in un certificato qualificato, i limiti d'uso
di detto certificato ovvero un valore limite per i negozi per i quali può
essere usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite
siano riconoscibili da parte dei terzi. Il certificatore non è
responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che
ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore
limite. |
Articolo 29 (R) - Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione
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Art.
29 (R) - Vigilanza sull'attività di certificazione |
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono
autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla
conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di
competenza.
|
1. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività di certificazione, ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.
10, anche attraverso le strutture di cui si avvale il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie. |
2. Con il decreto di cui all'articolo 8 sono
disciplinate le modalità di formazione, di pubblicità, di
conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle
pubbliche amministrazioni.
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2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie provvede al controllo periodico dei certificatori accreditati. |
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non
appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate
autonomamente in conformità alle leggi ed ai regolamenti che definiscono
l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.
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ELIMINATO |
4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali
legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate e
pubblicate a cura del Ministro di grazia e giustizia o suoi delegati.
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ELIMINATO |
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Art.
29-bis (R) - Obblighi del titolare e del certificatore |
|
1. Il
titolare e il certificatore sono tenuti ad adottare tutte le misure
organizzative e tecniche idonee a evitare danno ad altri. |
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2. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 27, certificati
qualificati è tenuto inoltre a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi e nei
casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, nel
rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con
il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o di altri
titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa
verifica della sussistenza degli stessi;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di
certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle
caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del
servizio di certificazione;
f) adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, ai
sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;
h) procedere alla pubblicazione della revoca e della sospensione del
certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo
dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della
chiave, di provvedimento dell'autorità,
di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del
titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i) garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro dei servizi di
elencazione, nonché garantire un servizio di revoca e sospensione dei
certificati elettronici sicuro e tempestivo;
l) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di
revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
m) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative
al certificato qualificato per dieci anni in particolare al fine di fornire
prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
n) non copiare, nè conservare le chiavi private di firma del soggetto cui il
certificatore ha fornito il servizio di certificazione;
o) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili
ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in
particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato,
compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di
accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle
controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse
elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite
prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;
p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati
con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano
effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia
verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del
pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che
l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i
requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni
possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul
certificato. |
|
3. Il certificatore che rilascia certificati al pubblico raccoglie i dati
personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo
esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al
mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dalla disciplina
in materia di dati personali. I dati non possono essere raccolti o elaborati
per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono. |
|
Art.
29-ter (R) - Uso di pseudonimi |
|
1. In luogo del nome del titolare il
certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo,
qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore
ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del
titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso. |
|
Art.
29-quater (R) - Efficacia dei certificati qualificati |
|
1. La firma
elettronica, basata su un certificato qualificato scaduto, revocato o sospeso
non costituisce valida sottoscrizione. |
|
Art.
29-quinquies (R) - Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per
altri soggetti qualificati |
|
1. Ai fini della sottoscrizione, ove
prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche
amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati
qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi
dell'articolo 28; tale attività può essere svolta esclusivamente nei
confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici
o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di
terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione
certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la
funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati
qualificati;
b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente
normativa in materia di contratti pubblici. |
|
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici
aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può
adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle
contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2. |
|
3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale,
l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il
possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in
volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi
ordinamenti. |
|
4. Nelle
more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si
applicano le norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2. |
|
Art.
29-sexies (R) - Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della
firma |
|
1. I
dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme
devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave
privata:
a) sia riservata;
b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da
contraffazioni;
c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di
terzi. |
|
2. I
dispositivi sicuri di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei
dati elettronici a cui la firma si riferisce. I dati devono essere presentati al
titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità,
e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma. |
|
3. Il
secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura
automatica, purché l'attivazione della procedura sia chiaramente riconducibile
alla volontà del titolare. |
|
4. I
dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di
sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di
sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di cui all'articolo 10,
comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. |
|
Art.
29-septies (R) - Revoca e sospensione dei certificati qualificati |
|
1. Il
certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore;
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale
derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente
decreto;
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del
titolare o di abusi o falsificazioni; |
|
2. Il
certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi
previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2. |
|
3. La
revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa,
ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il
momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento
temporale. |
|
4. Le
modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di
cui all'articolo 8, comma 2. |
|
Art.
29-octies (R) - Cessazione dell'attività |
|
1. Il certificatore
qualificato o accreditato che intende cessare l'attività deve, almeno
sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie, informando senza indugio i titolari dei
certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al
momento della cessazione saranno revocati. |
|
2. Il
certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della
documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa.
l'indicazione di un certificatore sostitutivo non impone la revoca di tutti i
certificati non scaduti al momento della cessazione. |
|
3. Il
certificatore di cui al comma 1 deve indicare altro depositario del registro dei
certificati e della relativa documentazione. |
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4. Il dipartimento
rende nota la data di cessazione dell'attività del certificatore
accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 28, comma 6. |
Articolo 36 (L)
Carta d’identità e documenti elettronici |
|
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della
carta d’identità elettronica e del documento d’identità
elettronico sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
funzione pubblica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. |
1. Le
caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità
elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta nazionale
dei servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali |
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o
debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi
compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale; |
e) le procedure
informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla
pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma
elettronica. |
4. La carta d’identità elettronica può
altresì essere utilizzata per il trasferimento elettronico dei pagamenti
tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. |
4. La carta
d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere
utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia. |
5. Con decreto del Ministro dell’interno, sentiti
l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione,
il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative
alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di
identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente articolo.
Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle
esigenze dettate dall’evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche. |
5. Con decreto del
Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei
dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono
dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai
materiali utilizzati per la produzione della carta di identità
elettronica, del documento di identità elettronico e della carta
nazionale dei servizi. |
Articolo 38 (L-R) -
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze |
|
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono
valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore
è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità
elettronica. |
2. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato
qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura;
b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con
l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei
servizi (L). |