Con l'emanazione del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (attuazione
della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di
fatturazione in materia di IVA) e del decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004 (modalità di assolvimento degli obblighi
fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi
tipi di supporto), è finalmente possibile anche nel nostro paese
smaterializzare elettronicamente il ciclo attivo e passivo di fatturazione (l'Italia
è stato uno degli ultimi Paesi europei a recepire la direttiva 2001/115/CE).
Il decreto legislativo 20 febbraio 2004 n. 52, che ha introdotto nel nostro
ordinamento la possibilità di generare, trasmettere ed archiviare le fatture
(anche tramite terzi soggetti) in solo formato elettronico, ha recepito la
direttiva 2001/115/CE con alcune difformità:
a) la direttiva prevede che la fattura possa essere emessa in suo nome e
per suo conto,da un terzo (contratto di mandato con rappresentanza tra il
soggetto passivo e l'outsourcer, secondo le norme dell'art. 1704 del
codice civile), mentre il decreto legislativo permette che la fattura possa
essere emessa per suo conto, da un terzo (contratto di mandato tra il
soggetto passivo e l'outsourcer secondo le norme dell'art. 1703 del
codice civile);
b) in caso di self-billing (pratica che consiste nella generazione ed
emissione di fatture da parte del cliente anziché da parte del fornitore
cedente i beni o prestatore dei servizi), mentre la direttiva prevedeva
espressamente sia il consenso delle parti sia che ogni fattura sia
oggetto di accettazione da parte del soggetto passivo che esegue la cessione di
beni o la prestazione di servizi, demandando agli Stati membri la sola
determinazione delle condizioni e modalità del consenso preliminare e delle
procedure di accettazione tra il soggetto passivo ed il cliente, nel nostro
ordinamento nulla di ciò è stato previsto;
c) in caso di outsourcing elettronico del ciclo attivo di fatturazione
(fatture di vendita) e di self-billing elettronico , è estremamente
importante distinguere chiaramente la fase della compilazione-generazione dalla
fase della trasmissione della fattura, in quanto l'outsourcer si può
limitare semplicemente alla trasmissione (con la compilazione-generazione che
rimane in capo al soggetto passivo d'imposta) oppure gestire anche fase più
delicata della compilazione-generazione , con ovvie differenze sia in termini di
responsabilità (sanzioni, risarcimenti etc...) che in termini di rapporti con i
clienti (gestione dei processi di dispute e controversie). Mentre la direttiva
non evidenziava queste due fasi , il decreto legislativo introduce questa
distinzione, prevedendo in fattura l'annotazione che la stessa è compilata
dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo.
Con l'emanazione del decreto legislativo 20 febbraio 2004 n. 52, che
introduce la possibilità di trasmettere ed archiviare le fatture generate in
formato elettronico (senza quindi più l'obbligo di stamparle su carta ) e del
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, che
consente l'archiviazione in formato analogico o digitale delle fatture passive
pervenute in cartaceo, si introduce nei processi aziendali una innovazione che
modificherà radicalmente l'attuale sistema. Dobbiamo considerare infatti che
la fattura è da un lato il documento fiscale che è alla base di qualsiasi
impianto amministrativo, contabile, gestionale e finanziario di un'impresa,
dall'altro che è l'unico documento che costantemente mette in relazione l'azienda
con i propri fornitori ed i propri clienti ( in sostanza buona parte del loro
avviamento commerciale ).
Implementare quindi in un'azienda un sistema di e-invoicing con
tecnologia web-based utilizzando il metalinguaggio di descrizione dei
dati XML (eXtensible Markup Language) , consente di trasformare la
fattura da semplice "documento fiscale" ad un vero e proprio "oggetto
software fiscale". In sostanza la fattura diventa uno straordinario
contenitore di dati ed informazioni che permette da un lato di automatizzare
totalmente e senza alcun intervento umano l'intero processo amministrativo,
contabile, gestionale e finanziario (incassi e pagamenti), liberando risorse
umane e finaziarie per funzioni core-business, dall'altro di
implementare la fattura con software, con estrattori automatici di dati e di
informazioni e con intelligent software agents, che
consentono di arrivare ad elaborazioni particolarmente complesse e sofisticate,
diversamente inattuabili.
Sarà altresì interessante cercare di immaginare come si evolverà lo
scenario con riferimento ai principali attori coinvolti in questa innovazione:
le aziende, i soggetti che individuano la fattura come "documento
fiscale" (le banche e i dottori commercialisti ) e quelli emergenti che
già individuano la fattura come "oggetto software fiscale" (gli outsourcer
e gli ASP - Application Service Provider).
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