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La fattura elettronica dalla direttiva UE ai nuovi scenari

di Umberto Zanini* - 15.04.04

 
Con l'emanazione del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA) e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004 (modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto), è finalmente possibile anche nel nostro paese smaterializzare elettronicamente il ciclo attivo e passivo di fatturazione (l'Italia è stato uno degli ultimi Paesi europei a recepire la direttiva 2001/115/CE).

Il decreto legislativo 20 febbraio 2004 n. 52, che ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di generare, trasmettere ed archiviare le fatture (anche tramite terzi soggetti) in solo formato elettronico, ha recepito la direttiva 2001/115/CE con alcune difformità:

a) la direttiva prevede che la fattura possa essere emessa in suo nome e per suo conto,da un terzo (contratto di mandato con rappresentanza tra il soggetto passivo e l'outsourcer, secondo le norme dell'art. 1704 del codice civile), mentre il decreto legislativo permette che la fattura possa essere emessa per suo conto, da un terzo (contratto di mandato tra il soggetto passivo e l'outsourcer secondo le norme dell'art. 1703 del codice civile);

b) in caso di self-billing (pratica che consiste nella generazione ed emissione di fatture da parte del cliente anziché da parte del fornitore cedente i beni o prestatore dei servizi), mentre la direttiva prevedeva espressamente sia il consenso delle parti sia che ogni fattura sia oggetto di accettazione da parte del soggetto passivo che esegue la cessione di beni o la prestazione di servizi, demandando agli Stati membri la sola determinazione delle condizioni e modalità del consenso preliminare e delle procedure di accettazione tra il soggetto passivo ed il cliente, nel nostro ordinamento nulla di ciò è stato previsto;

c) in caso di outsourcing elettronico del ciclo attivo di fatturazione (fatture di vendita) e di self-billing elettronico , è estremamente importante distinguere chiaramente la fase della compilazione-generazione dalla fase della trasmissione della fattura, in quanto l'outsourcer si può limitare semplicemente alla trasmissione (con la compilazione-generazione che rimane in capo al soggetto passivo d'imposta) oppure gestire anche fase più delicata della compilazione-generazione , con ovvie differenze sia in termini di responsabilità (sanzioni, risarcimenti etc...) che in termini di rapporti con i clienti (gestione dei processi di dispute e controversie). Mentre la direttiva non evidenziava queste due fasi , il decreto legislativo introduce questa distinzione, prevedendo in fattura l'annotazione che la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo.

Con l'emanazione del decreto legislativo 20 febbraio 2004 n. 52, che introduce la possibilità di trasmettere ed archiviare le fatture generate in formato elettronico (senza quindi più l'obbligo di stamparle su carta ) e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, che consente l'archiviazione in formato analogico o digitale delle fatture passive pervenute in cartaceo, si introduce nei processi aziendali una innovazione che modificherà radicalmente l'attuale sistema. Dobbiamo considerare infatti che la fattura è da un lato il documento fiscale che è alla base di qualsiasi impianto amministrativo, contabile, gestionale e finanziario di un'impresa, dall'altro che è l'unico documento che costantemente mette in relazione l'azienda con i propri fornitori ed i propri clienti ( in sostanza buona parte del loro avviamento commerciale ).

Implementare quindi in un'azienda un sistema di e-invoicing con tecnologia web-based utilizzando il metalinguaggio di descrizione dei dati XML (eXtensible Markup Language) , consente di trasformare la fattura da semplice "documento fiscale" ad un vero e proprio "oggetto software fiscale". In sostanza la fattura diventa uno straordinario contenitore di dati ed informazioni che permette da un lato di automatizzare totalmente e senza alcun intervento umano l'intero processo amministrativo, contabile, gestionale e finanziario (incassi e pagamenti), liberando risorse umane e finaziarie per funzioni core-business, dall'altro di implementare la fattura con software, con estrattori automatici di dati e di informazioni e con intelligent software agents, che consentono di arrivare ad elaborazioni particolarmente complesse e sofisticate, diversamente inattuabili.

Sarà altresì interessante cercare di immaginare come si evolverà lo scenario con riferimento ai principali attori coinvolti in questa innovazione: le aziende, i soggetti che individuano la fattura come "documento fiscale" (le banche e i dottori commercialisti ) e quelli emergenti che già individuano la fattura come "oggetto software fiscale" (gli outsourcer e gli ASP - Application Service Provider).
 

 * Dottore commercialista e revisore contabile in Modena - umzanini @ tin.it

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