Vendita on line di polizze assicurative
di Gianfranco Puopolo e Laura Liguori -
29.06.2000
Introduzione
L'utilizzo di Internet quale
canale distributivo, di marketing e di vendita si sta diffondendo in misura
sempre maggiore, arrivando a coinvolgere i settori di attività più diversi. Il
commercio on-line è un concetto che non va più riferito alla sola vendita di
beni per il tramite di siti web, ma riguarda sempre più anche l'offerta di
servizi.
Come noto a tutti, i servizi che vengono attualmente offerti tramite Internet
riguardano settori di business che erano fino a poco tempo fa considerati chiusi
alle novità e poco flessibili, quali il settore finanziario e bancario. Oggi,
invece, assistiamo alla proliferazione di siti web per l'offerta di prodotti
finanziari, bancari e assicurativi. In questo breve scritto, ci occuperemo di
porre in risalto taluni degli aspetti più rilevanti che caratterizzano l'offerta
di polizze assicurative on-line, e dunque la conclusione di contratti di
assicurazione "a distanza", cioè senza la contestuale presenza del
fornitore del servizio e del cliente.
I. La Circolare ISVAP 393/2000
Con riferimento alle polizze
assicurative vendute tramite Internet, è recentemente intervenuta l'ISVAP che
ha emesso una circolare (Circolare del 17 gennaio 2000, n. 393, www.isvap.it/isvc0393.htm),
intesa a dare una regolamentazione a tale attività di vendita di prodotti
assicurativi on-line al fine di evitare eventuali abusi ai danni degli utenti di
Internet e clienti, tanto più facili quando l'offerta del bene o del servizio
e il suo acquisto avvengono "a distanza".
Inoltre, l'ISVAP, sul proprio sito, ha reso
disponibili alcuni avvertimenti all'utente Internet relativamente ai siti che
offrono la possibilità di stipulare polizze assicurative on-line, riprendendo,
in parte, i contenuti della Circolare 393.
La Circolare ISVAP in argomento
contiene disposizioni che riguardano sia le caratteristiche che devono avere i
siti web di compagnie di assicurazioni sui quali è possibile stipulare
contratti di assicurazione on-line, sia quelle dei documenti che devono essere
resi disponibili all'utente sul sito, nonché le caratteristiche
"procedurali" tramite le quali i contratti possono essere validamente
conclusi su Internet. Ovviamente, quest'ultimo aspetto è complicato dalla
necessità di rispettare le disposizioni di legge in base alle quali il
contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto e dalla circostanza
che le norme sulla firma digitale (D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513) non sono
ancora entrate nell'uso comune, il che rende impossibile equiparare un contratto
o un qualsiasi documento formato e approvato su Internet ad un documento
cartaceo sottoscritto dal suo autore o da chi lo abbia accettato.
Sono queste le considerazioni che
sono alla base di alcune disposizioni contenute nella Circolare 393. In
particolare:
- La nota informativa deve essere disponibile sul
sito per la consultazione, in un file immodificabile dall'utente. La nota
informativa deve altresì essere inviata all'utente prima della conclusione
del contratto in un formato tale da consentirne l'acquisizione su carta o su
altro supporto duraturo (invio per e-mail con possibilità di salvataggio del
messaggio sul disco rigido, floppy disk, CD, ecc.) Non è sufficiente a
soddisfare questo requisito la circostanza che l'utente di Internet sia in
grado di stampare la nota informativa disponibile sul sito, in quanto la legge
richiede che gli sia inviata personalmente all'indirizzo, anche e-mail, da
questi indicato.
- Anche le condizioni di polizza devono essere
disponibili sul sito, e, come la nota informativa, devono essere immodificabili
e coincidere con quelle che saranno successivamente consegnate al cliente. In
questo caso, inoltre, a differenza di quanto avviene per la nota informativa, è
necessario consegnare al cliente le condizioni di polizza su supporto cartaceo,
al fine di soddisfare il requisito di cui all'articolo 1888 del codice civile,
in base al quale il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
- E' necessario che la compagnia di
assicurazione indichi con certezza il momento di conclusione del contratto e di
decorrenza della copertura assicurativa. Si tratta di due momenti rilevanti,
dato che dalla conclusione del contratto inizia a decorrere il termine per l'esercizio,
da parte del cliente, del diritto di recesso riconosciuto dai decreti
legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175 (30 giorni dal giorno in cui il
cliente è informato della conclusione del contratto), mentre l'esatta
indicazione dell'inizio della copertura assicurativa è necessaria per evitare
contestazioni in caso di sinistro.
- La nota informativa deve contenere precise
indicazioni circa le modalità di gestione del rapporto con il cliente
successive alla conclusione del contratto. In particolare, la circolare 393
dispone che debbano essere date precise indicazioni circa i mezzi di pagamento
dei premi successivi al premio di perfezionamento, le modalità di denuncia del
sinistro, le richieste di riscatto o di liquidazione, ecc. Appare evidente come
Internet consenta di gestire anche questa fase del rapporto on-line, attraverso
moduli già predisposti dall'impresa che il cliente deve compilare ed inviare
alla stessa accedendovi direttamente dal sito web.
- Per alcuni documenti resta la necessità della
forma scritta, e non è sufficiente che gli stessi siano stati accettati dal
cliente sul sito. In particolare, il cliente dovrà ricevere su supporto
cartaceo la polizza e le condizioni contrattuali (comprese quelle vessatorie che
necessitano di specifica approvazione per iscritto): in base all'articolo 1888
del codice civile, infatti, il contratto di assicurazione deve essere provato
per iscritto. Allo stesso modo dovranno essere consegnati per iscritto alla
compagnia di assicurazione (i) l'assenso del terzo sulla cui vita è stato
eventualmente stipulato il contratto, ai sensi dell'articolo 1919, comma 2,
del codice civile, (ii) le dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
rese dal contraente, (iii) la dichiarazione del contraente di avere acquisito la
nota informativa su supporto duraturo.
II. Problematiche connesse alla conclusione del
contratto via Internet
Anzitutto, va rilevata la
possibile difficoltà per le imprese di assicurazione a consegnare la nota
informativa personalmente al cliente prima della conclusione del contratto. La
difficoltà è data dall'estrema velocità con cui avvengono le transazioni
via Internet, per cui la conclusione del contratto potrebbe anche avvenire
immediatamente, con un semplice scambio di e-mail. Tale difficoltà, tuttavia,
non è insormontabile, se si considera la prassi utilizzata dalla maggior parte
dei siti di assicurazioni che offrono i loro prodotti on-line. Solitamente,
infatti, l'utente deve registrarsi immettendo nel sito almeno il proprio nome
e cognome e indirizzo e-mail (ma anche, in alcuni casi, il codice fiscale ed
altri elementi identificativi) al momento in cui compila la richiesta di
preventivo. A quel punto, si può ipotizzare che la società invii
immediatamente via e-mail la nota informativa all'indirizzo fornito dal
potenziale cliente ed in tal modo adempiere l'obbligo di consegna della nota
informativa, in conformità a quanto previsto dalla circolare 393.
Altro problema di non poco conto
è il momento di conclusione del contratto. La proposta e l'accettazione,
infatti, potrebbero essere scambiate anche attraverso l'invio di messaggi
e-mail dal cliente all'assicurazione e vice versa, ed in questo caso il
contratto dovrebbe considerarsi concluso al momento in cui il cliente viene a
conoscenza dell'avvenuta accettazione, secondo le regole generali. Ma è
proprio questo il problema: come si fa a stabilire con esattezza il momento di
conclusione del contratto, se manca la prova di questa circostanza? Inoltre, la
prova del contratto deve essere un documento scritto, secondo quanto previsto
dall'art. 1888 del codice civile, e dunque un documento che deve essere
inviato al cliente su supporto cartaceo, come abbiamo già evidenziato
precedentemente.
Infine, di particolare rilevanza
è anche il problema delle dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
rese dal contraente al momento della compilazione del questionario, che avviene
naturalmente prima della conclusione del contratto ed insieme alla compilazione
della proposta. Queste dichiarazioni devono necessariamente essere rese per
iscritto in modo che la compagnia possa essere in grado di contestarne la
falsità. Pertanto, sarà necessario trovare un modo affinché, nel contratto
(polizza e condizioni contrattuali), che ai sensi dell'articolo 1888 del
codice civile deve essere necessariamente consegnato al cliente su supporto
cartaceo, e che deve essere spedito in copia all'assicurazione, siano
riportate anche le dichiarazioni dal contraente dallo stesso debitamente
sottoscritte. Lo stesso dicasi, naturalmente, per le altre dichiarazioni che lo
stesso deve necessariamente sottoscrivere (specifica approvazione di clausole
vessatore, dichiarazione di avere acquisito su supporto duraturo la nota
informativa, ecc.).
Questa misura si rende necessaria
in considerazione della circostanza che le dichiarazioni rese dal cliente su
Internet, in assenza della operatività del meccanismo della firma digitale, non
possono essere equiparate a dichiarazioni scritte. La stessa problematica si
pone con riguardo alle dichiarazioni rese dal contraente al momento dell'invio
della proposta, ove le stesse possano essere qualificate come dati sensibili in
base alla Legge 675/1996. In questo caso, infatti, per il relativo trattamento
la legge richiede il consenso scritto dell'interessato. Poiché, tuttavia, il
consenso viene rilasciato via Internet e questo tipo di approvazione non può
essere equiparato ad una dichiarazione scritta per i motivi sopra esposti, sarà
necessario che il documento contrattuale vero e proprio contenga anche uno
spazio deve sarà riprodotta la richiesta di consenso alla quale il cliente
avrà già aderito via Internet e che dovrà questa volta sottoscrivere prima di
restituirne copia all'assicurazione. Naturalmente, una volta che la normativa
sulla firma digitale ex D.P.R. 513/1997 sarà operativa, tale difficoltà sarà
superata e la dichiarazione approvata dal contraente via Internet avrà la
stessa efficacia probatoria di una dichiarazione resa per iscritto.
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