Unione europea, va avanti la direttiva
sull'e-commerce
di Natascia Montanari - 16.12.99
Lo scorso 7 dicembre il Consiglio dei Ministri
della UE ha raggiunto un accordo politico connesso alla approvazione della
proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea relativa ad alcuni
aspetti giuridici del commercio elettronico (COM
98/586 e COM
99/427). La proposta tornerà adesso al
Parlamento per la seconda lettura e successivamente al Consiglio per la stesura
finale del testo che verrà alla luce, con ogni probabilità, prima delle
vacanze estive.
La proposta di Direttiva stabilisce regole
uniformi al fine di regolare quei settori ritenuti dalla Commissione
strettamente necessari al fine di assicurare che imprese e cittadini possano
fornire e godere dei servizi relativi alla società dell'informazione in tutta
l'Unione Europea, a prescindere dalle frontiere fisiche esistenti. La proposta
legislativa non ha come scopo quello di creare delle regole ad hoc, ma
di adattare la normativa giuridica esistente alle transazioni in rete.
Un intervento a livello europeo è necessario
perché in alcuni paesi esiste una certa incertezza su come la legislazione
esistente possa essere applicata ai servizi on-line. Progetti di legge nazionali
in gran parte divergenti tra loro sono già in discussione, senza parlare poi
della giurisprudenza che, con l'adozione di singolari decisioni, contribuisce
a creare maggior confusione sull'argomento. La proposta di direttiva ha come
obiettivo quello di "Istituire un quadro giuridico omogeneo e
orizzontale applicabile al commercio elettronico e a garantire la libera
prestazione di servizi della società dell'informazione tra gli Stati
membri".
La proposta di direttiva fornisce una definizione
di "prestatore stabilito" allo scopo di identificare lo Stato membro
alla cui giurisdizione l'operatore è soggetto per tutti gli adempimenti
amministrativi: è "prestatore stabilito" colui che esercita
effettivamente un'attività economica tramite un'installazione stabile e per
un tempo indeterminato. Questa disposizione ha come conseguenza che l'operatore
sarà sottoposto alle norme amministrative e fiscali (i.e. il luogo in
cui è possibile tassare il reddito) dello Stato in cui lo stesso ha una
installazione stabile (e.g. uffici, personale) a prescindere dal luogo in
cui si trovino i server per l'alloggiamento di pagine Web o di siti. Il testo
inoltre pone il principio della libertà di accesso all'attività di
prestatore di servizi della società dell'informazione, senza regime di
autorizzazione preventiva, fatti salvi i requisiti amministrativi
(autorizzazioni, licenze) previsti in materia di telecomunicazioni.
Al fine di promuovere lo sviluppo del commercio
elettronico, il testo citato obbliga gli Stati a rimuovere qualsiasi ostacolo,
soprattutto a livello formale alla conclusione di contratti telematici, al fine
di adattare la realtà giuridica a quella tecnologica. Il testo si propone di
dettare delle regole uniformi soprattutto nel determinare il momento di
conclusione del contratto elaborando una procedura piuttosto complessa: il
contratto si conclude allorquando il destinatario del servizio ha ricevuto,
tramite e-mail, da parte del prestatore la ricevuta di ritorno dell'accettazione
del destinatario del servizio e ha confermato il ricevimento di quest'ultima.
Nel testo europeo, al fine di tutelare i
consumatori ed offrire loro la massima trasparenza nel mondo del commercio
elettronico, viene data una definizione di "comunicazione commerciale"
(pubblicità, direct marketing). Rientrano in tale definizione tutte le forme
di comunicazione destinate in modo diretto o indiretto, a promuovere beni,
servizi o l'immagine di una impresa, di un'organizzazione o di una persona
che esercita un'attività commerciale, industriale, artigianale o di libera
professione (articolo 2). Al consumatore deve essere data la possibilità di
reagire a intrusioni nella propria sfera privata attraverso il riconoscimento
della natura commerciale della comunicazione. La Commissione parlamentare
responsabile del disegno normativo ha chiesto che il testo sia più stringente,
permettendo al consumatore di rifiutare (opt-out) o di accettare (opt-in) di
continuare a ricevere comunicazioni commerciali non sollecitate.
La Commissione definisce inoltre i limiti delle
responsabilità civili e penali del service provider: questi non può essere
ritenuto responsabile delle trasmissioni di informazioni quando le stesse non
sono da lui originate ovvero qualora lui non possa modificarne il contenuto o la
destinazione.
Come già accennato, il principio su cui si fonda
tutta la proposta di direttiva è quello di non creare regole nuove, ma di
assicurare che la legislazione comunitaria e dei singoli Stati membri venga
attuata, adattandola alla nuova realtà economico-tecnologica. Infatti, il testo
incoraggia l'elaborazione di codici di condotta in cui i consumatori devono
essere coinvolti tramite le loro associazioni, mentre viene richiesta la
cooperazione tra le autorità degli Stati membri per facilitare l'adozione di
un sistema di risoluzione delle controversie "alternativo" per le
transazioni on-line.
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