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 Commercio elettronico

Unione europea, va avanti la direttiva sull'e-commerce
di Natascia Montanari - 16.12.99

Lo scorso 7 dicembre il Consiglio dei Ministri della UE ha raggiunto un accordo politico connesso alla approvazione della proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea relativa ad alcuni aspetti giuridici del commercio elettronico (COM 98/586 e COM 99/427). La proposta tornerà adesso al Parlamento per la seconda lettura e successivamente al Consiglio per la stesura finale del testo che verrà alla luce, con ogni probabilità, prima delle vacanze estive.

La proposta di Direttiva stabilisce regole uniformi al fine di regolare quei settori ritenuti dalla Commissione strettamente necessari al fine di assicurare che imprese e cittadini possano fornire e godere dei servizi relativi alla società dell'informazione in tutta l'Unione Europea, a prescindere dalle frontiere fisiche esistenti. La proposta legislativa non ha come scopo quello di creare delle regole ad hoc, ma di adattare la normativa giuridica esistente alle transazioni in rete.

Un intervento a livello europeo è necessario perché in alcuni paesi esiste una certa incertezza su come la legislazione esistente possa essere applicata ai servizi on-line. Progetti di legge nazionali in gran parte divergenti tra loro sono già in discussione, senza parlare poi della giurisprudenza che, con l'adozione di singolari decisioni, contribuisce a creare maggior confusione sull'argomento. La proposta di direttiva ha come obiettivo quello di "Istituire un quadro giuridico omogeneo e orizzontale applicabile al commercio elettronico e a garantire la libera prestazione di servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri".

La proposta di direttiva fornisce una definizione di "prestatore stabilito" allo scopo di identificare lo Stato membro alla cui giurisdizione l'operatore è soggetto per tutti gli adempimenti amministrativi: è "prestatore stabilito" colui che esercita effettivamente un'attività economica tramite un'installazione stabile e per un tempo indeterminato. Questa disposizione ha come conseguenza che l'operatore sarà sottoposto alle norme amministrative e fiscali (i.e. il luogo in cui è possibile tassare il reddito) dello Stato in cui lo stesso ha una installazione stabile (e.g. uffici, personale) a prescindere dal luogo in cui si trovino i server per l'alloggiamento di pagine Web o di siti. Il testo inoltre pone il principio della libertà di accesso all'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione, senza regime di autorizzazione preventiva, fatti salvi i requisiti amministrativi (autorizzazioni, licenze) previsti in materia di telecomunicazioni.

Al fine di promuovere lo sviluppo del commercio elettronico, il testo citato obbliga gli Stati a rimuovere qualsiasi ostacolo, soprattutto a livello formale alla conclusione di contratti telematici, al fine di adattare la realtà giuridica a quella tecnologica. Il testo si propone di dettare delle regole uniformi soprattutto nel determinare il momento di conclusione del contratto elaborando una procedura piuttosto complessa: il contratto si conclude allorquando il destinatario del servizio ha ricevuto, tramite e-mail, da parte del prestatore la ricevuta di ritorno dell'accettazione del destinatario del servizio e ha confermato il ricevimento di quest'ultima.

Nel testo europeo, al fine di tutelare i consumatori ed offrire loro la massima trasparenza nel mondo del commercio elettronico, viene data una definizione di "comunicazione commerciale" (pubblicità, direct marketing). Rientrano in tale definizione tutte le forme di comunicazione destinate in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di una impresa, di un'organizzazione o di una persona che esercita un'attività commerciale, industriale, artigianale o di libera professione (articolo 2). Al consumatore deve essere data la possibilità di reagire a intrusioni nella propria sfera privata attraverso il riconoscimento della natura commerciale della comunicazione. La Commissione parlamentare responsabile del disegno normativo ha chiesto che il testo sia più stringente, permettendo al consumatore di rifiutare (opt-out) o di accettare (opt-in) di continuare a ricevere comunicazioni commerciali non sollecitate.

La Commissione definisce inoltre i limiti delle responsabilità civili e penali del service provider: questi non può essere ritenuto responsabile delle trasmissioni di informazioni quando le stesse non sono da lui originate ovvero qualora lui non possa modificarne il contenuto o la destinazione.

Come già accennato, il principio su cui si fonda tutta la proposta di direttiva è quello di non creare regole nuove, ma di assicurare che la legislazione comunitaria e dei singoli Stati membri venga attuata, adattandola alla nuova realtà economico-tecnologica. Infatti, il testo incoraggia l'elaborazione di codici di condotta in cui i consumatori devono essere coinvolti tramite le loro associazioni, mentre viene richiesta la cooperazione tra le autorità degli Stati membri per facilitare l'adozione di un sistema di risoluzione delle controversie "alternativo" per le transazioni on-line.