Le iniziative dell'Unione europea
per le regole del commercio elettronico
di Natasha Montanari*
- 02.04.98
Bruxelles. L'espressione
"commercio elettronico" (e-business per gli americani), indica
sia l'acquisto tramite strumenti elettronici di beni materiali, che però
devono essere recapitati fisicamente attraverso i mezzi tradizionali (servizi
postali, corrieri e così via ), sia l'acquisto e la spedizione on-line di
beni e servizi immateriali, come software, informazioni di servizi, brani
musicali.
Dopo essere stato ignorato per anni, il commercio elettronico incomincia ad
attirare sempre di più l'attenzione del mondo industriale e finanziario e dei
consumatori, facendo sorgere l'esigenza di una specifica regolamentazione.
Le società di ricerche di mercato specializzate infatti sono concordi nel
prevedere la crescita esplosiva del commercio elettronico, grazie anche alla
crescente diffusione di Internet e alla disponibilità di PC più potenti.
E' di questi giorni la notizia che l'Organizzazione
Mondiale del Commercio ha messo a punto un rapporto che fornisce ai 132 membri
una base per realizzare una politica comune su questo nuovo settore. L'esigenza
di elaborare un quadro normativo che possa incentivare l'utilizzazione di
questo nuovo strumento commerciale è stata avvertita soprattutto a livello
comunitario, tanto da spingere la Commissione della Comunità europea a
costruire, con raccomandazioni e comunicazioni, una politica comune tra i
diversi Stati membri nell'ambito del commercio elettronico.
La Raccomandazione della Commissione
relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati (94/820)
ha lo scopo di proporre un modello, o meglio una base contrattuale
("accordo-tipo europeo per l'EDI") per regolare l'interscambio di
dati in modo di garantire un approccio uniforme per la risoluzione dei problemi
giuridici derivanti dall'uso della EDI (Electronic Data Interchange,
scambio elettronico di dati).
Infatti Il commercio elettronico consiste in un'applicazione della EDI che
consente la conclusione di contratti direttamente da un elaboratore all' altro,
senza l' uso del tradizionale supporto cartaceo, neppure quale risultato dell'avvenuta
transazione fra i due elaboratori.
Trattandosi solo di un modello, l'accordo può essere adattato a seconda delle
necessità soprattutto nelle ipotesi di incompatibilità con la legge nazionale.
Le disposizioni contenute nella raccomandazione
riguardano:
- la validità (rilevanza giuridicamente vincolante dell'accordo, una volta
sottoscritto dalle parti);
- la formazione del contratto (regola del ricevimento);
- la sicurezza (verifica dell'origine e dell'integrità dei dati trasmessi);
- la tutela dei dati personali (applicazione delle norme in vigore nei paesi da
cui o verso cui sono trasmessi i dati);
- l'ammissibilità dei messaggi come mezzi di prova "nella misura
consentita dalle leggi nazionali applicabili";
- la responsabilità (esclusione della responsabilità per danni speciali,
indiretti o consequenziali derivanti dall'accordo, ma inclusione della
responsabilità per le azioni di terzi rappresentanti dell'utente);
- la risoluzione delle controversie, con la possibilità delle parti di
scegliere tra l'arbitrato e la clausola di determinazione della giurisdizione.
Nella Comunicazione della Commissione su
Normalizzazione e società globale dell'informazione: l'approccio europeo (COM
96/359) si legge che l'Europa
deve giocare un ruolo attivo nell'attività di standardizzazione e, attraverso
i vari programmi comunitari di ricerca, deve promuovere "in collaborazione
con gli operatori del mercato, o sviluppo e l'applicazione dei dati e degli
standard per il commercio elettronico in Europa e nel mondo intero".
I primi elementi della politica europea per l'uso
della cifratura e della firma digitale nel quadro del commercio elettronico sono
descritti in Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico (COM
97/157).
Lo scopo della iniziativa è di incoraggiare la crescita e lo sviluppo del
commercio elettronico attraverso quattro elementi chiave:
1. promozione delle tecnologie e delle
infrastrutture necessarie per assicurare la competitività delle industrie
europee nel commercio elettronico e messa a punto di strutture che provvedano a
sistemi di accesso efficienti per gli utilizzatori attuali e potenziali. Ciò
può avvenire con l'effettiva applicazione di programmi di R&S (Ricerca
& Sviluppo) e la realizzazione della liberalizzazione nel settore delle
telecomunicazioni che, attraverso una consistente diminuzione delle tariffe,
incentiverebbe lo sviluppo del commercio elettronico;
2. creazione di un quadro normativo coerente e valido in tutta Europa cercando
di raggiungere due obiettivi: a) accrescere la fiducia del consumatore mediante
meccanismi di alta tecnologia come la firma e la certificazione digitale al fine
di garantire la non intercettazione e modificazione delle transazioni; b)
assicurare pieno accesso al mercato unico e scoraggiare iniziative prese solo a
livello nazionale;
3. incoraggiare un ambiente favorevole per il commercio elettronico,
pubblicizzando le opportunità offerte da questo nuovo strumento tra imprese e
consumatori;
4. creazione di una posizione comune a livello comunitario per assicurare l'effettiva
partecipazione dell'Europa nelle negoziazioni e cooperazioni internazionali.
Proprio con riferimento a quest'ultimo punto,
il 25 febbraio 1998 è stato firmato a Bruxelles da più di 100 tra piccole e
medie imprese (PMI), società e associazioni, un Memorandum of Understanding
(MoU) sull'accesso delle PMI al commercio elettronico, che è stato accolto
con soddisfazione dal Commissario europeo M. Bangemann: "Questo è un buon
esempio di codice di autoregolamentazione, che incrementerà la fiducia degli
utenti nel commercio elettronico. Sono molto soddisfatto nel vedere che un ampio
numero di PMI e le relative organizzazioni sono tra i firmatari del MoU".
Il commercio via Internet richiede che il sistema
di pagamento elettronico sia sicuro, efficiente e facile da utilizzare.
La Commissione chiama a raccolta tutti gli
Stati membri affinché possano contribuire ad una migliore definizione normativa
dei pagamenti elettronici: Accrescere la fiducia dei consumatori negli
strumenti di pagamento elettronici nel mercato unico (COM 97/353). In
particolare viene chiesto al legislatore nazionale di:
1. elaborare una normativa quadro sulla emissione
di "denaro elettronico" in modo di assicurarne la validità e l'efficacia;
2. emanare linee guida sia per gli emittenti, sia per i titolari di strumenti di
pagamento elettronici sulla trasparenza, responsabilità e modalità di
risarcimento;
3. migliorare i sistemi di sicurezza per evitare l'utilizzazione fraudolenta e
la contraffazione degli strumenti di pagamento elettronici;
4. chiarire l'applicazione delle delle norme comunitarie sulla concorrenza, in
modo di raggiungere l'obiettivo di bilanciare l'interoperabilità, l'efficienza
e un'ampia competizione in questi settori del mercato.
In attesa di iniziative nazionali, la Commissione
pubblica la Raccomandazione relativa alle operazioni mediante strumenti di
pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli
emittenti ed i titolari di tali strumenti (97/489) con la quale:
1. vengono stabilite le obbligazioni e le
responsabilità sia degli emittenti che dei titolari degli strumenti di
pagamento elettronici;
2. sono individuati meccanismi di risarcimento del danno;
3. sono stabiliti sistemi per assicurare una maggiore trasparenza delle
operazioni.
Il documento Garantire la sicurezza e l'affidabilità
nelle comunicazioni elettroniche (COM
97/503) definisce il quadro
europeo in materia di firme digitali e di cifratura, strumenti essenziali per
fare del commercio via Internet un mezzo più sicuro. Lo scopo di questa
comunicazione è di stabilire un primo inventario della attività relative alla
firma digitale, soprattutto con riferimento alla standardizzazione.
L'attività dell'Unione europea nell'ambito
del commercio elettronico non si arresta, e anzi diventa sempre più frenetica.
Il 4 febbraio scorso il Commissario europeo per le telecomunicazioni, Martin
Bangemann, ha presentato una Comunicazione della Commissione sulla
globalizzazione della società dell'informazione e la necessità di rafforzare
il coordinamento internazionale (COM
98/50). La Carta internazionale
incoraggia la definizione di una politica internazionale di cooperazione nel
settore della comunicazione intesa in senso globale, in particolare nell'area
del commercio elettronico, rispondendo così all'esigenza di dare una forma
coerente alle molte attività esistenti a livello internazionale.
Ancora, per coinvolgere stati, imprese e consumatori la Commissione intende
organizzare, nel corso del 1998, una tavola rotonda con la partecipazione di
esperti e una conferenza ministeriale internazionale.
E infine ci sono notizie sulla nuova direttiva sulla firma digitale: la proposta
della Commissione è alla sua fase finale. Sarà presentata alla conferenza
organizzata dalla Commissione stessa a Copenaghen il 23-24 Aprile.
Questo significa che la proposta di direttiva dovrebbe essere pubblicata la
prossima settimana.
E siamo solo all'inizio.
*
Consulente legale, diritto della Comunità europea, Geater & Co - Bruxelles
Nota: per alcuni documenti non sono riportati
i link perché non sono ancora disponibili in rete
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