La tassazione indiretta delle
transazioni via Internet
di Natasha
Montanari - 10.07.98
Bruxelles. Lo scorso 6 luglio il
Consiglio Ecofin ha approvato un documento della Commissione in cui sono stati
stabiliti i principi che regoleranno la tassazione indiretta nelle transazioni
via Internet.
La comunicazione della Commissione COM (1998) 374 "Commercio
elettronico e tassazione indiretta"
(17.6.98) è stata adottata con l'obiettivo di presentare la posizione dell'Unione
Europea sulla tassazione indiretta nella conferenza sul commercio elettronico
organizzata dall'OCSE ad Ottawa il prossimo Ottobre.
Il documento contiene sei linee guida:
1. no a nuove imposte: per le transazioni
in rete si richiede che tutti gli sforzi vengano diretti all'adattamento dell'IVA
e delle altre tasse alle peculiarità del commercio elettronico, escludendo l'introduzione
di tasse ad hoc;
2. la trasmissione elettronica è un servizio:
la trasmissione elettronica di dati, compresa la vendita di merci
virtuali (software, brani musicali) deve essere considerata, ai fini IVA, come
una prestazione di servizio. Quest'approccio si differenzia da quello degli
Stati Uniti che invece limitano la qualifica di prestazione di servizio solo ad
alcuni casi specifici come, ad esempio, la consultazione di banche dati.
Naturalmente, se i beni vengono ordinati via Internet ma consegnati attraverso i
tradizionali mezzi postali, essi sono sottoposti alle regole proprie della
vendita di beni e quindi, se provengono da Paesi terzi, anche a dazi doganali;
3. assicurare la neutralità: il problema
principale delle transazioni on-line riguarda la cessione di beni virtuali.
Infatti con le regole tradizionali ci si troverebbe davanti ad un sistema che
discriminerebbe i produttori comunitari rispetto a quelli extra-UE. Se un bene
di produzione esterna alla Comunità viene ordinato da un consumatore
"europeo", quest'ultimo, sulla base delle regole attualmente in
vigore, non pagherebbe l' IVA. Questa, al contrario, verrebbe applicata
qualora il bene sia di origine comunitaria e consumato all'interno dell'UE.
Per evitare questa distorsione e per assicurare la neutralità dei sistemi di
tassazione è necessario stabilire che i servizi prestati in rete siano tassati
all'interno dell'Unione Europea a prescindere dal luogo di origine. Nel caso
in cui questi servizi sono forniti da operatori UE ma utilizzati al di fuori
della Comunità, le operazioni non devono essere sottoposte al pagamento dell'IVA,
che inoltre dovrà essere detraibile;
4. facilitare l'osservanza della normativa: gli
strumenti utilizzati devono essere appropriati, semplici e facili all'uso e
devono essere sviluppati nell'ambito di un dialogo internazionale;
5. garantire il controllo e la normativa: è
necessario assicurare che il sistema di tassazione sia applicabile alle
prestazioni di servizi all'interno dell'UE sia nei confronti delle attività
commerciali, sia nei confronti dei soggetti privati. In quest'ultimo caso si
richiede il rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei
dati personali;
6. facilitare la gestione delle formalità
fiscali: in questo nuovo contesto è necessario assicurare che la
contabilità e la fatturazione possano essere disponibili attraverso strumenti
elettronici. Siccome la fatturazione senza supporto cartaceo sarà una della
caratteristiche del commercio elettronico, essa deve essere autorizzata ai fini
IVA.
L'Unione Europea ha già avuto occasione di
esprimere il proprio punto di vista sia in una Comunicazione COM (97)157
"Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico" in cui
si sottolineava l'esigenza di creare norme giuridiche per regolare il sistema
fiscale nelle transazioni on-line e la neutralità della tassazione, sia in una
dichiarazione congiunta US-UE del dicembre 1997 dove si è stabilito che "le
tasse nel commercio elettronico devono essere chiare, coerenti, neutrali e non
discriminatorie".
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Consulente legale, diritto della Comunità europea, Geater & Co - Bruxelles
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