Nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 111 del
14 maggio 2005 è stata pubblicata, com'è noto, la legge di conversione del
decreto-legge sulla competitività (legge 14 maggio 2005, n. 80) contenente,
oltre alle deleghe al Governo per la modifica del processo davanti alla Corte di
cassazione e per la riforma della procedura fallimentare, norme che modificano
profondamente il processo di cognizione e di esecuzione civile e - nell'intento
dichiarato di snellire il procedimento - affidano alla elezione di domicilio
"informatico" ed alla notificazione per via telematica il compito di ridurre
i tempi del processo (indicando nel modello non ancora collaudato del rito
societario, introdotto dal DLgs n. 3 del 2005, il modello da seguire).
A soli due giorni di distanza, nella Gazzetta ufficiale n.
112 del 16 maggio, è stato pubblicato, inoltre, il decreto legislativo 7 maggio
2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale) che introduce profonde
modifiche alle norme sulla formazione, la validità e la trasmissione dei
documenti informatici già contenute nel testo unico del 2000 e nel decreto
legislativo di recepimento della direttiva sulle firme elettroniche (DPR
445/2000 e DLgs n. 10/2002) accogliendo critiche e suggerimenti formulati in
passato sulle pagine di questa stessa rivista.
Non è questa la sede per commentare i requisiti costituzionali di necessità ed
urgenza (art. 77 Cost.) che hanno indotto il Governo a modificare settantasei
articoli del codice di procedura civile con un unico maxi-emendamento,
introdotto nella legge di conversione del decreto-legge sulla competitività
delle imprese e sullo sviluppo economico del Paese e votato, nel corso dei tre
passaggi parlamentari, attraverso due voti di fiducia.
Piuttosto, la possibilità di applicare (con un semplice
accordo tra attore e convenuto, previsto dal nuovo articolo 70-ter delle
disposizioni di attuazione del c.p.c.) a tutte le controversie civili il rito
"societario" introdotto dal decreto legislativo n. 5/2003 (ove tutte le
notificazioni e le comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte per
via telematica) e l'introduzione , nelle nuove disposizioni processuali che
entreranno in vigore dal 15 settembre di quest'anno, della possibilità di
trasmettere a distanza degli atti processuali ".nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione
dei documenti informatici" (articoli 133 e 134 nella nuova formulazione)
inducono a qualche riflessione sull'accantonamento di anni di elaborazione e
di approfondimenti teorici sul processo telematico che, in questo processo di
degenerazione delle tecniche legislative, sono stati, almeno in apparenza, del
tutto ignorati.
Peraltro, se nelle norme processuali appena approvate manca
qualsiasi riferimento alle disposizioni sul processo telematico, va detto con
chiarezza che i riferimenti alla trasmissione per via telematica degli atti
giudiziari presuppongono la rete unitaria della amministrazione
giudiziaria, il sistema informatico civile e una corretta gestione della
sicurezza informatica e dei sistemi di accesso al sistema informatico
giudiziario, cioè la compiuta realizzazione (che è ben lontana, almeno nei
grandi uffici giudiziari) del progetto che fu avviato nel 2001 con l'approvazione
del DPR n. 123.
L'origine del cd. processo telematico risale alle
disposizioni della legge n. 59 del 1997 che, con l'articolo 15, attribuisce ai
documenti informatici, agli atti ed ai dati della pubblica amministrazione,
formati su supporti informatici o trasmessi per via telematica, valore e
rilevanza ad ogni effetto di legge.
La legge - com'è noto - condiziona la validità e l'efficacia
del documento informatico a criteri e modalità di applicazione stabiliti, per
la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti emanati
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (cioè in
sede delegificata) ; tra questi, il più importante atto regolamentare venne
approvato con il DPR n. 513/1997, al quale si deve l'introduzione nel nostro
ordinamento della firma digitale (oggi "assorbito" dalle norme del testo
unico sulla documentazione amministrativa e in gran parte riformato dalle norme
del codice dell'amministrazione digitale che entreranno in vigore nel 2006).
Il regolamento sul processo telematico configura, com'è
noto, il processo civile ed amministrativo come flusso di documenti informatici.
A norma dell'articolo 4 del regolamento, "Tutti gli atti
e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti
informatici sottoscritti con firma digitale." mentre il secondo comma dell'articolo
2 prevede la trasmissione, comunicazione o notificazione dei documenti ".per
via telematica attraverso il sistema informatico civile" secondo le
disposizioni che regolano la formazione e la trasmissione dei documenti
informatici (attualmente contenute nella sezione quinta del capo secondo del
testo unico sulla documentazione amministrativa e destinate ad essere sostituite
dalle norme del codice sulla amministrazione digitale)
Il regolamento consente, pertanto, l'uso dei documenti
informatici per la formazione del fascicolo processuale (del quale viene
confermato il ruolo centrale assunto da oltre un secolo nella dinamica del
processo) prescindendo dal supporto sul quale essi sono rappresentati: tutti gli
atti processuali, compresi i verbali, i provvedimenti del giudice e gli atti
compiuti dalle parti, possono essere, così, rappresentati su supporto
informatico e trasmessi a distanza con l'uso delle reti telematiche dell'amministrazione
giudiziaria, purché essi siano inequivocabilmente riconducibili all'autore
del documento, attraverso l'uso della firma digitale.
L'articolo 2 del regolamento impone che l'attività di
trasmissione, comunicazione o notificazione, dei documenti informatici"
avvenga "attraverso il sistema informatico civile" ad eccezione delle
notificazioni eseguite con la posta elettronica nei confronti dei soggetti che
utilizzano la firma digitale (art. 6) ed è, particolarmente, su queste norme
che occorrerà, nei prossimi mesi, concentrare l'attenzione al fine di
conciliare le nuove disposizioni di legge con le norme regolamentari già in
vigore.
Nell'articolo 1, lett. f) il sistema informatico civile è definito come "il
sottoinsieme delle risorse" del dominio giustizia dedicato alla trattazione
del processo civile; la lettera e) del medesimo articolo definisce il
"dominio giustizia" come "l'insieme delle risorse hardware e
software, mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via
informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di
comunicazione e di procedura." L'articolo 3, infine, chiarisce che il
sistema informatico civile "è strutturato con modalità che assicurano (a)
l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento, (b)
l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica l'atto, (c)
l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'atto e (d) l'automatica
abilitazione del difensore e dell'ufficiale giudiziario", limitando l'accesso
al sistema "ai difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari per le
attività rispettivamente consentite dal presente regolamento".
Il termine "dominio" è utilizzato (nella stessa
accezione di "giurisdizione informatica" accolta nel progetto della rete
unitaria della p.a. predisposto dall'AIPA ) come sinonimo di quella parte
della rete unitaria della pubblica amministrazione gestita autonomamente dal
Ministero della giustizia per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. Si
tratta, in altri termini, dell'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati,
delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalla
amministrazione giudiziaria per la gestione delle proprie attività e, per
quanto riguarda il "sistema civile", di una parte di queste risorse,
dedicata esclusivamente alla amministrazione della giustizia civile.
Con le modifiche introdotte dal maxi-emendamento alla legge
n. 80/2005, dunque, le ordinanze pronunciate fuori udienza e le sentenze (per
limitare il discorso ad un caso concreto) saranno comunicate dal cancelliere
alle parti attraverso l'indirizzo di posta elettronica che il difensore deve
indicare (a norma dell'art. 176/2 nel testo modificato) "nel primo scritto
difensivo utile" indicando l'indirizzo di posta elettronica "presso cui
dichiara di voler ricevere la comunicazione".
Il comma 3-quater dell'articolo 2 della legge 80/2005 non
comprende tra le norme la cui entrata in vigore è differita di centoventi
giorni, le disposizioni del comma 3 lettera c) che impongono al difensore di
indicare il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica sin dal primo
scritto difensivo al fine di ricevere le comunicazioni per via telematica. Ciò
significa che la modifica è entrata in vigore il 15 maggio 2005 e consente a
chi ne faccia richiesta di ottenere - sin d'ora - la trasmissione per via
telematica delle comunicazioni relative alle ordinanze pronunciate fuori
udienza.
Sorgono, ora, alcuni problemi di coordinamento.
Com'è noto, le notificazioni e le comunicazioni sono
attività del cancelliere (art. 136 c.p.c.) e dell'ufficiale giudiziario (art.
157 c.p.c.) che assolvono, entrambe, la fondamentale funzione di render noti
alle parti gli atti rilevanti del processo.
Con la comunicazione, il cancelliere dà notizia alle parti
(o al consulente tecnico, al pubblico ministero, al testimone) di un atto del
giudice (ad esempio, il deposito di un'ordinanza con cui il giudice s'è
riservato di decidere su una istanza avanzata delle parti nel corso del
processo) senza trasmettere il testo completo del provvedimento, allegando ad un
biglietto di cancelleria il solo dispositivo secondo le disposizioni contenute
nell'articolo 45 delle disposizioni di attuazione del codice di rito civile.
La comunicazione avviene con la consegna (da parte del cancelliere) del
biglietto al destinatario o con la notifica dello stesso biglietto da parte dell'ufficiale
giudiziario (e, in quest'ultimo caso, la notificazione può avvenire anche
attraverso il sistema postale).
Con la notificazione, invece, l'ufficiale giudiziario, su
richiesta di una delle parti del processo, del pubblico ministero, del
cancelliere o del giudice, consegna, o fa recapitare, per mezzo del servizio
postale, al destinatario la copia integrale di un atto del processo (ad esempio,
l'atto di citazione che introduce il processo)
Le norme introdotte dalla legge n. 80/2005 fanno riferimento
alla possibilità che il cancelliere dia notizia alle parti del deposito di atti
processuali anche a mezzo della posta elettronica, indirizzando direttamente la
comunicazione all'indirizzo dichiarato dal difensore nel primo atto difensivo.
L'articolo 6 del DPR 123/2001, invece, dispone che le comunicazioni effettuate
dal cancelliere possono essere eseguite per via telematica "oltre che
attraverso il sistema informatico civile, anche all'indirizzo elettronico
dichiarato ai sensi dell'articolo 7" e cioè "unicamente" all'indirizzo
del difensore comunicato al Consiglio dell'ordine e consultabile per via
telematica come un normale numero telefonico.
Deve ritenersi, dopo l'entrata in vigore delle nuove norme,
che queste disposizioni siano state implicitamente abrogate.
Senza approfondire, ora, il tema della posta elettronica
certificata (che tutte le amministrazioni hanno il dovere di utilizzare ex art.
6 del DLgs n.82/2005) e del valore giuridico della trasmissione dei documenti
(art. 45 dello stesso DLgs 82) sembra chiaro che la scelta di intervenire su una
materia tanto delicata senza tenere in alcun conto l'impatto organizzativo
della riforma (si pensi alla concorrenza di due diversi riti, l'uno
prevalentemente scritto e l'altro prevalentemente orale per la trattazione di
tutti i processi civili) porterà a nuove estenuanti discussioni "sistematiche"
vanificando, ancora una volta, il senso proprio di ogni riforma del processo che
non può che essere, in ultima analisi, quello della tutela effettiva dei
diritti.
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