Premessa
L'architettura istituzionale dello Stato italiano sta mutando
alla luce delle modifiche costituzionali sopravvenute a partire dal 2000
(riforma del Titolo V della Costituzione). Tali modifiche hanno determinato uno
spostamento di poteri, competenze e risorse pubbliche verso gli enti più vicini
ai cittadini, alle imprese e al territorio, secondo il principio di
sussidiarietà. L'attuale quadro normativo apre quindi nuove prospettive per
valorizzare e stimolare le capacità di autogoverno e il rapporto tra cittadini
e istituzioni.
Naturalmente perché il processo si avvii sono richiesti
nuovi assetti organizzativi e approcci culturali di sistema che garantiscano il
percorso innovativo intrapreso.
In questa prospettiva le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
appaiono essere strumenti eccezionali, in quanto non possono che favorire la
cooperazione e il coordinamento fra enti e successivamente fra enti e cittadini.
Tuttavia nella realtà amministrativa che va configurandosi a
seguito dell'introduzione dell'ICT permangono, e anzi vanno approfondendosi,
alcuni elementi di criticità che sono impliciti nel processo, ma che destano
qualche preoccupazione. Da qui il mio intervento in questo forum, con alcune
considerazioni derivate da recenti studi valutativi europei e dall'esperienza da
me personalmente maturata all'interno degli enti locali. A seguire sottopongo
alla vostra attenzione la Legge regionale n. l/2004 della Regione Toscana, la
prima in materia, che propone una visione orientata a queste finalità e che ho
contribuito ad elaborare all'interno dell'Istituto di Teoria e Tecniche
dell'Informazione Giuridica del CNR in raccordo con l'assessorato competente
della Regione Toscana.
L'idea di predisporre una legge che disciplini la materia
deriva dalla convinzione che l'utilizzo sempre più diffuso delle nuove
tecnologie nella PA può essere senz'altro un elemento chiave per il cambiamento
dei processi e l'aggiornamento della cultura amministrativa, ma non è
sufficiente. Secondo la mia esperienza, infatti, servono specifiche norme di
supporto per stimolare le azioni da parte degli enti che sono protagonisti di
questo processo.
1. Il rapporto costi/benefici nell'e-government
Quando si iniziò a parlare di e-government qualcuno si
aspettava immediati vantaggi in termini di riduzione dei costi. Tale valutazione
fu errata e già dopo alcuni anni dall'avvio del processo, si rilevò che gli
enti avevano dovuto incrementare la spesa a causa degli ingenti investimenti
necessari per la trasformazione degli apparati burocratici, per l'acquisizione
delle strumentazioni elettroniche e per la predisposizione dei collegamenti in
rete. La condizione che si è data nelle PA è stata quindi quella di un
aggravio della spesa, anche in conseguenza del fatto che spesso modalità
diverse di lavoro hanno dovuto convivere per anni.
Si deve considerare inoltre che le riduzioni di costi,
presumibilmente sopravvenute a regime, probabilmente non si sono trasformate in
risparmi complessivi a causa del fatto che gli enti pubblici, proprio perché
tali, non potranno mai rifiutare l'interazione con "clienti" costosi
(anziani, disabili, ammalati, indigenti e disagiati in genere). In tal modo gli e-services,
resi possibili dall'avvento delle nuove tecnologie nelle PA, in pratica si sono
aggiunti ai servizi tradizionali esistenti.
Solo un processo di formazione continua e capillare dei
soggetti che fungono da intermediari con tali categorie sociali e un convinto
investimento nei sistemi che conduca a una maggiore diffusa accessibilità
produrrà significativi mutamenti in futuro e, auspicabilmente, una riduzione di
costi.Tutto questo, naturalmente, a condizione che ci sia una
reingegnerizzazione delle procedure e dei processi interni alla PA attraverso
strategie precise, ossia l'adozione di soluzioni tecnologiche comuni,
l'integrazione delle procedure di lavoro, la condivisione di dati e
informazioni, l'interoperabilità dei sistemi e il riuso delle soluzioni.
2. La sicurezza e l'affidabilità dell'e-government
La realizzazione dell'e-government richiede una forte visione
e pianificazione strategica, la disponibilità di risorse per la trasformazione
degli apparati, la volontà di cambiamento nella dirigenza, la capacità di
progettare un nuovo tipo di servizio pubblico, la cultura di servizio verso il
cittadino, la valorizzazione dei dipendenti attraverso la formazione, ma
soprattutto l'esistenza di un rapporto consolidato di fiducia verso le
istituzioni e lo Stato da parte del cittadino e delle imprese per potersi
affidare ai sistemi di security e di privacy che l'e-government
presuppone.
Certo l'e-government non è solo applicazione di nuove
tecnologie, ma queste indubbiamente costituiscono un notevole volano per lo
sviluppo di nuove opportunità per il complesso degli utenti.
L'interoperabilità dei sistemi, i programmi open source e i sistemi sempre più
sofisticati che garantiscono la sicurezza delle transazioni, oltre alla
disponibilità di canali differenziati per l'accesso di utenze diverse sono
elementi trainanti per un sempre maggiore sviluppo.
3. Lo stato dell'arte dell'e-government
Dopo alcuni anni di esperienza si può tentare di riflettere
sugli esiti delle politiche di e-government a livello europeo, anche se la
situazione è in continua evoluzione e il quadro è sottoposto a rapidi
mutamenti. Alcune considerazioni, tuttavia, possono essere fatte, a partire
dalla constatazione che attualmente si registra una maggiore disponibilità di
applicazioni rivolte alle imprese piuttosto che ai cittadini (con divario in
aumento), e che i servizi della PA più riconosciuti e usati sono quelli
coordinati centralmente dagli Stati (fisco, ricerca lavoro, ecc.) con un
notevole e preoccupante disallineamento tra servizi disponibili e domanda
dell'utenza.
Ciò significa che siamo in presenza di un significativo e
oggettivo divario digitale, dovuto a problemi di accessibilità diffusi, a una
mancanza di fiducia nella sicurezza e nella privacy dei sistemi, a una mancata
consapevolezza sulle opportunità digitali e alla carenza diffusa di formazione
a tutti i livelli. Per quanto riguarda le percentuali di uso fra i servizi
on-line e off-line risultano più usati on-line i servizi che richiedono
l'immissione di pochi dati personali o addirittura nessuno (cataloghi di
biblioteche, servizi di ricerca occupazione o cambio di indirizzo), a conferma
della tendenza da parte degli utenti a non ritenere ancora sufficientemente
garantita la sicurezza e la privacy dei sistemi informativi.
4. Per un e-government sostenibile
Le fasi necessarie per lo sviluppo delle politiche di
e-government sono ormai condivise a livello europeo ed esaminando i dati
provenienti dai vari paesi si nota una certa omogeneità, indice di tendenze
diffuse.
Dal punto di vista dell'utenza si chiedono applicazioni il più possibile
orientate al cittadino, con interfacce semplici, basate sugli eventi della vita
(registrazione di una nascita, iscrizione a scuola, avvio di attività
economica, ecc.), e un iniziale affiancamento tra canali tradizionali (ancora
con rapporto interpersonale fra impiegato e cittadino) e canali basati
principalmente sull'ICT. Gli utenti inoltre si aspettano una maggiore democrazia
e un maggior rispetto dei diritti, dovuti all'auspicabile alto livello di
interazione e tempestività garantito dall'uso dell'ICT, alla maggiore
trasparenza e semplificazione dei procedimenti (altrimenti non
informatizzabili), a una particolare cura nel predisporre sistemi altamente
accessibili.
Tuttavia la recente legislazione nazionale non sembra
orientata in questa direzione: in contrasto con le solenni dichiarazioni di
principio enunciate dal "Codice dell'amministrazione digitale", la legge
15/05 modifica per l'ennesima volta la "storica" 241/90, restringendo il
diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi e addirittura
escludendo espressamente l'accesso "nei confronti dell'attività della
pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione".
Se vogliamo individuare le missioni dell'e-government per il
prossimo futuro potremmo sintetizzarle nel modo seguente, secondo le definizioni
proposte a livello europeo:
a) l'erogazione elettronica di servizi e di informazioni ai cittadini (Government
to Citizen);
b) la gestione elettronica delle relazioni transazionali con le imprese (Government
to Business);
c) le procedure elettroniche di acquisto, le gare di appalto, la gestione online
dei rapporti con i fornitori, il mandato di pagamento elettronico, ecc. (Government
to Procurement);
d) l'interconnessione tra uffici della pubblica amministrazione centrale e
locale (Government to Government);
e) i processi di comunicazione del personale pubblico e la gestione dei rapporti
tra uffici (Government to Employees).
Ci troviamo in presenza di percorsi complessi che implicano
una già raggiunta efficienza interna degli uffici e di conseguenza la
possibilità di attivare processi interattivi con gli interlocutori esterni,
garantendo tempi rapidi ed efficacia nelle risposte.
Sull'erogazione elettronica di servizi e di informazioni ai cittadini il
nostro Paese appare in ritardo su un punto della massima importanza: quello dell'accesso
alle fonti normative. In molti Stati europei è possibile accedere gratis via
Internet alle gazzette ufficiali (un esempio per tutti: "Legifrance", che
offre i testi di tutte le leggi in vigore, ma anche in Austria, Gran Bretagna,
Belgio ecc. è possibile ricercare on line i testi degli atti normativi). In
Italia è in corso il progetto "Norme in rete", fondato su una innovativa
struttura di standardizzazione e indicizzazione (opera anche dell'ITTIG). Ma
non esiste una norma che obblighi le amministrazioni alla pubblicazione
telematica, con accesso gratuito, alle fonti normative, soprattutto quelle
nazionali.
La Gazzetta ufficiale è disponibile gratis solo per sessanta
giorni dalla pubblicazione, con forti limitazioni e in un formato non standard.
Occorre una legge che aggiorni le disposizioni sulla pubblicazione delle leggi,
colmando una lacuna che oggi vanifica ogni serio tentativo di avvicinare le
istituzioni ai cittadini.
5. L'evoluzione dell'e-government
Definire una strategia di e-government che produca qualche
risultato a breve termine non è facile, tuttavia gli elementi fondanti ormai
sono sufficientemente condivisi all'interno dei vari Stati europei.
Innanzitutto facilitare e semplificare l'accesso ad un'ampia varietà di servizi
pubblici, quindi garantire l'accesso 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana,
per 12 mesi, ridurre i costi di erogazione di alcuni servizi, contenere la
burocrazia e le demarcazioni giuridiche (territoriali/organizzative) offrendo
servizi unificati, uniformare la modulistica da rendere disponibile on-line per
il downloading o per la compilazione elettronica, completare i programmi
di digitalizzazione entro un termine temporale condiviso fra uffici pubblici,
pena l'impossibilità di attuare i principi dell'interoperabilità e della
cooperazione applicativa, unica vera speranza per lo sviluppo di queste
strategie innovative.
6. La normativa di quadro della Regione Toscana
I problemi accennati precedentemente erano ben presenti al
legislatore regionale nel momento in cui ha sollecitato la discussione tra
soggetti politici e categorie economiche e sociali e ha predisposto la prima
legge di quadro in materia emanata in Italia. Si tratta della legge Regione
Toscana 26 gennaio 2004, n. 1 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana 30 gennaio 2004, n. 3) e consultabile in rete all'indirizzo http://www.rtrt.it/leggeistitutiva.php,
recante norme su "Promozione dell'amministrazione elettronica e della
società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina
della Rete Telematica Regionale Toscana".
La legge "ha ad oggetto la programmazione e la
promozione delle attività volte a realizzare modalità di amministrazione
elettronica a fini sia di semplificazione, trasparenza e integrazione dei
processi interni alla PA sia di efficienza dei servizi per i cittadini e le
imprese". Intende contribuire ad attuare una strategia organica e unitaria
per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza e inoltre
istituisce una forma innovativa di coordinamento fra Enti, ossia la Rete
Telematica Regionale Toscana (RTRT). Tale Rete è una forma stabile di
coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali e di cooperazione del
sistema stesso con altri soggetti, sia pubblici che privati. I criteri guida cui
il legislatore si è ispirato, sulla base delle peculiarità e dell'esperienza
già maturata nel territorio toscano, sono quelli del coordinamento fra enti,
del riuso delle soluzioni e dell'inclusione nel sistema di rete, e quindi nella
società dell'informazione, di soggetti pubblici e privati e dei semplici
cittadini.
La legge, attraverso lo strumento del Piano di Attività
annuale della Rete e sulla base delle risorse previste nei capitoli di spesa
appositamente predisposti dalla Giunta regionale, promuove lo sviluppo
coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione delle
aggregazioni di soggetti costituite su base tematica o territoriale, comprese le
reti civiche unitarie e le articolazioni territoriali dell'amministrazione
statale, e infine l'utilizzazione di standard informativi e documentali aperti
negli scambi tra amministrazioni pubbliche e con riferimento ai dati da rendere
pubblici. Attraverso la legge si intende inoltre garantire la qualità dei dati
in termini di correttezza, di aggiornamento, completezza e coerenza, nonché di
integrità degli stessi nella gestione telematica, anche mediante l'adozione di
tecniche di marchiatura elettronica e criptazione.
Il legislatore pone particolare attenzione alla promozione,
al sostegno e all'utilizzo preferenziale di soluzioni basate su programmi con
codice sorgente aperto, in osservanza del principio di neutralità tecnologica,
al fine di abilitare l'interoperabilità di componenti prodotti da una
pluralità di fornitori, di favorirne la possibilità di riuso, di ottimizzare
le risorse e di garantire la piena conoscenza del processo di trattamento dei
dati.
Nel perseguimento delle proprie finalità la legge introduce
principi di forte innovazione orientati ad una visione cooperativa
dell'amministrazione pubblica e quindi tra i criteri guida si trovano: la
valorizzazione dei soggetti istituzionali, economici e sociali come produttori
di informazioni e di contenuti condivisi in rete; l'educazione all'uso
consapevole del patrimonio informativo e statistico delle pubbliche
amministrazioni; l'educazione all'uso consapevole della Rete e degli strumenti,
con particolare riferimento ai vantaggi connessi all'utilizzo di programmi
liberi e a codice sorgente aperto e infine l'adozione di misure, soluzioni
tecnologiche, standard e pratiche di sviluppo che favoriscano l'inclusione
sociale, garantendo l'accessibilità, con specifica attenzione alle diverse
abilità e promuovendo l'usabilità dei sistemi informativi.
Altro importante scopo della legge, emerso nel dibattito
consiliare, è quello di incentivare, qualificare e coordinare i servizi di rete
per uno sviluppo socioeconomico equilibrato del territorio regionale, anche
attraverso la costituzione di punti di accesso assistito, e inoltre di dare
sostegno alle famiglie, alle scuole e ad altre formazioni sociali
nell'acquisizione di concrete possibilità di accesso ai servizi erogati con
strumenti tecnologici e telematici.
L'altro aspetto interessante, che emerge dalle indagini
europee e a cui la legge ha voluto dedicare attenzione è l'incentivazione per
lo sviluppo di iniziative rivolte a generare fiducia nella rete da parte degli
utenti. L'art. 7 della legge tratta delle modalità di finanziamento sia per le
iniziative regionali che per quelle degli enti locali. Per la prima tipologia,
ossia quelli regionali, le risorse saranno destinate a interventi a sostegno
degli obiettivi generali della legge, della formazione del personale della
Regione e degli enti locali e infine, degli interventi a sostegno della gestione
e dello sviluppo dell'infrastruttura tecnologica.
Per quanto riguarda il secondo tipo di interventi, quelli per gli enti locali,
si sottolinea un aspetto importante, ossia che gli enti locali, nel rispetto dei
rispettivi ambiti di autonomia, dovranno comunque coordinare i propri interventi
con quelli definiti nella programmazione regionale, attraverso la partecipazione
alle attività e ai progetti della Rete, pena l'esclusione da qualsiasi forma di
supporto.
E' l'idea della "Comunità" quella che si vuole
affermare, "Comunità" di cui si devono accettare gli onori e gli
oneri, una sorta di limitazione di sovranità in cambio però di una
condivisione strategica e di una unitarietà di obiettivi. E' così che "i
finanziamenti regionali degli interventi degli enti locali sono graduati, sulla
base di criteri condivisi nella Rete, in relazione sia alla congruenza degli
interventi stessi con gli atti di programmazione sia al loro livello di
integrazione territoriale e di compartecipazione al finanziamento".
Lo spirito della norma credo che sia molto chiaro e
fortemente condivisibile: se stai nella Rete ne accetti le regole e ne avrai
tutti i vantaggi e inoltre i cittadini del tuo territorio potranno usufruire di
servizi condivisi.
La legge toscana ha contenuti innovativi, che vanno nella
direzione di una ottimizzazione delle risorse e di una standardizzazione degli
strumenti. L'obiettivo è quello di dare il massimo dell'accessibilità alla
Rete attraverso gli strumenti del finanziamento a progetti di formazione diffusa
e di predisposizione di punti di accesso assistiti. Attenzione particolare si
dà anche ai contenuti che le pubbliche amministrazioni e i soggetti che fanno
parte della Rete possono mettere a disposizione di tutti. Anche per questi si
tratta di garantire forme di condivisione e di predisporre contenuti che siano
di utilità per i vari soggetti che alla rete si accostano.
Un modello di rete trasparente, accessibile, con standard,
gestita in open source, costruita nei suoi contenuti da tutti i soggetti
partecipanti in un'ottica di condivisione di risorse e di finalità. L'obiettivo
è quello di una pubblica amministrazione aperta e disponibile per il cittadino.
La soluzione a questo complesso di problemi non potrà essere affidata soltanto
a una legge (come quella descritta), ma certo una buona legge potrà
rappresentare il punto di partenza per avviarsi verso la nuova cultura
auspicata. Speriamo che questo possa succedere anche in altre regioni d'Italia.
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