L’ordinamento italiano è già intervenuto numerose volte,
prima di questa legislatura, per disciplinare l’utilizzo dell’I.C.T. sia
nella P.A. che tra privati.
Tuttavia in passato le varie disposizioni si erano di volta in volta occupate di
specifiche questioni (documento informatico, firma digitale, AIPA ecc) ed erano
prive di una visione complessiva e strategica.
L’enorme sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie ha
posto, dunque, la questione di una rivisitazione del nostro ordinamento su
questo tema, e non solo per ragioni teoriche; infatti l’impulso al processo di
digitalizzazione dell’attività amministrativa non poteva prescindere dalla
creazione di un idoneo quadro normativo e l’uso dell’ICT nei rapporti
giuridici interprivati richiedeva una disciplina più congrua.
Da queste considerazioni è scaturita l’idea di un codice
che raccogliesse e riordinasse in modo organico le principali norme in materia
di utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito
della pubblica amministrazione, nonché quelle concernenti il valore giuridico
del documento informatico e delle firme elettroniche: dalla stessa esigenza
derivano poi le altre numerose disposizioni, (ricordiamo fra le altre: il
decreto legislativo sul Sistema pubblico di connettività; la legge su
disabilità ed informatica; il d.P.R. sulla posta elettronica certificata),
emanati in questa legislatura in attuazione di un vasto e strutturato programma
normativo.
Nella predisposizione del testo del “Codice dell’amministrazione
digitale” si è ovviamente tenuta presente l’esperienza maturata nello
svolgimento delle funzioni delegate al Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, novità di questa legislatura, che ha concentrato funzioni relative
sia alla digitalizzazione dell’azione amministrativa sia alla diffusione delle
nuove tecnologie tra i cittadini e le imprese. Esperienza che è nata dal
concreto operare, soprattutto sui temi dell’e-government: infatti si è
proseguita e rafforzata, sulla base di opportuni investimenti, l’opera di
promozione di iniziative concrete ed operative per l’effettiva realizzazione
dei progetti relativi (già avviata nella corsa legislatura sulla base delle
risorse finanziarie derivanti dalla ben nota gara in materia di UMTS) nell’ottica
di modernizzare la P.A. e renderla veramente “amica ed efficiente” al
servizio dei cittadini e delle imprese.
Ma cosa cambierà per i cittadini e le imprese con l’entrata
in vigore del “Codice”? Il progetto disegnato dal Codice è un progetto di
efficienza e trasparenza: in sintesi diremo che gli utenti potranno
corrispondere telematicamente con le P.A., inviando e ricevendo ogni tipo di
atto e documento; siffatta attività, se rispondente alle regole fissate, avrà
pieno valore legale; inoltre sarà messo a disposizione del pubblico, attraverso
la rete, un grandissimo numero di informazioni di interesse generale. Tutto ciò
promuovendo nel contempo il migliore andamento dell’azione amministrativa che
scaturirà dall’adozione delle nuove tecnologie.
Dunque, per i cittadini e le imprese ci saranno servizi
migliori, più ampi ed accessibili dal proprio p.c. con un semplice “click”.
Il tutto in un quadro di federalismo efficiente e di leale collaborazione tra i
diversi livelli istituzionali, come meglio vedremo più avanti.
Il perseguimento ha determinato un ampio lavoro di rilettura critica della
legislazione vigente, e l’elaborazione di opportune strategie di approccio al
problema normativo in questa delicata materia.
Prima di ricordare le linee essenziali che sono state
seguite, occorre sottolineare che il codice rispetta il quadro costituzionale:
in particolare l’articolo 97, che individua nei principi del buon andamento e
dell’imparzialità i cardini essenziali dell’agire pubblico e, con specifico
riferimento all’informatica, l’art. 117, comma secondo, lettera R), che
affida alla competenza legislativa dello Stato la disciplina dello scambio
informatico dei dati fra amministrazioni statali, regionali e locali;
coordinamento che è stato attuato, però, nel rispetto di un altro principio
ineludibile è quello dell’autonomia di autorganizzazione spettante anche alle
Amministrazioni regionali e locali.
In questo quadro ricorderò in estrema sintesi alcune delle
opzioni politiche ritenute essenziali nella predisposizione del testo: innanzi
tutto l’idea che le moderne tecnologie dell’informazione e della
comunicazione costituiscono, oggi, lo strumento più idoneo a garantire l’efficienza
e l’economicità dell’azione amministrativa e dunque in tal senso andrà
applicato l’articolo 97 Cost.; poi, la necessità di sviluppare il processo di
digitalizzazione secondo una strategia organica e complessiva; in terzo luogo la
necessità di promuovere la massima interazione fra i vari livelli
istituzionali, secondo i canoni della leale collaborazione e con l’obiettivo
di un federalismo efficiente.
Altri principi appaiono di centrale rilievo: la necessità di
incidere profondamente sul back office delle P.A., rideterminando strutture e
procedimenti alla stregua delle possibilità operative offerte dalle nuove
tecnologie; l’investimento nella formazione all’uso dell’I.C.T. , e ciò
sia rispetto ai pubblici dipendenti sia rispetto ai cittadini, con l’impegno
ad affrontare il problema della prevenzione e superamento del digital divide; l’idea
di una P.A. amica ed efficiente, realmente al servizio, attraverso lo strumento
del tecnologico, degli “utenti” cittadini ed imprese; l’elevazione a vero
e proprio diritto, talvolta azionabile in giudizio, dell’interesse di questi
ultimi ad ottenere l’uso delle nuove tecnologie da parte della P.A.; l’uso
delle medesime per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa; la
neutralità tecnologica della legge, che rimette alla valutazione puntuale e
concreta delle P.A. la scelta delle soluzioni tecniche da adottare.
Molti altri sono i principi esplicitati o sottesi al Codice,
ma già questi possono fornire un quadro della complessità ed articolazione
delle scelte effettuate.
Questo complesso normativo doveva, ovviamente, presentarsi
come ampio ed organico, ed inevitabilmente impattava su norme preesistenti,
recando in sé un ampio margine di opinabilità nelle scelte: ora ben si può
disquisire su singole disposizioni, ma non credo revocare in dubbio la rilevanza
e la novità dell’intervento normativo e soprattutto la capacità di tale
intervento di promuovere a livello amministrativo e realizzare a livello
legislativo quella modernizzazione della P.A. e dell’ordinamento giuridico che
sono ormai urgenti ed ineludibili.
|