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Le relazioni - 41

Il "Codice": rilevanza e novità dell'intervento normativo

di Enrico De Giovanni* – 25.07.05
 

L’ordinamento italiano è già intervenuto numerose volte, prima di questa legislatura, per disciplinare l’utilizzo dell’I.C.T. sia nella P.A. che tra privati.
Tuttavia in passato le varie disposizioni si erano di volta in volta occupate di specifiche questioni (documento informatico, firma digitale, AIPA ecc) ed erano prive di una visione complessiva e strategica.

L’enorme sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie ha posto, dunque, la questione di una rivisitazione del nostro ordinamento su questo tema, e non solo per ragioni teoriche; infatti l’impulso al processo di digitalizzazione dell’attività amministrativa non poteva prescindere dalla creazione di un idoneo quadro normativo e l’uso dell’ICT nei rapporti giuridici interprivati richiedeva una disciplina più congrua.

Da queste considerazioni è scaturita l’idea di un codice che raccogliesse e riordinasse in modo organico le principali norme in materia di utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito della pubblica amministrazione, nonché quelle concernenti il valore giuridico del documento informatico e delle firme elettroniche: dalla stessa esigenza derivano poi le altre numerose disposizioni, (ricordiamo fra le altre: il decreto legislativo sul Sistema pubblico di connettività; la legge su disabilità ed informatica; il d.P.R. sulla posta elettronica certificata), emanati in questa legislatura in attuazione di un vasto e strutturato programma normativo.

Nella predisposizione del testo del “Codice dell’amministrazione digitale” si è ovviamente tenuta presente l’esperienza maturata nello svolgimento delle funzioni delegate al Ministro per l’innovazione e le tecnologie, novità di questa legislatura, che ha concentrato funzioni relative sia alla digitalizzazione dell’azione amministrativa sia alla diffusione delle nuove tecnologie tra i cittadini e le imprese. Esperienza che è nata dal concreto operare, soprattutto sui temi dell’e-government: infatti si è proseguita e rafforzata, sulla base di opportuni investimenti, l’opera di promozione di iniziative concrete ed operative per l’effettiva realizzazione dei progetti relativi (già avviata nella corsa legislatura sulla base delle risorse finanziarie derivanti dalla ben nota gara in materia di UMTS) nell’ottica di modernizzare la P.A. e renderla veramente “amica ed efficiente” al servizio dei cittadini e delle imprese.

Ma cosa cambierà per i cittadini e le imprese con l’entrata in vigore del “Codice”? Il progetto disegnato dal Codice è un progetto di efficienza e trasparenza: in sintesi diremo che gli utenti potranno corrispondere telematicamente con le P.A., inviando e ricevendo ogni tipo di atto e documento; siffatta attività, se rispondente alle regole fissate, avrà pieno valore legale; inoltre sarà messo a disposizione del pubblico, attraverso la rete, un grandissimo numero di informazioni di interesse generale. Tutto ciò promuovendo nel contempo il migliore andamento dell’azione amministrativa che scaturirà dall’adozione delle nuove tecnologie.

Dunque, per i cittadini e le imprese ci saranno servizi migliori, più ampi ed accessibili dal proprio p.c. con un semplice “click”.
Il tutto in un quadro di federalismo efficiente e di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, come meglio vedremo più avanti.
Il perseguimento ha determinato un ampio lavoro di rilettura critica della legislazione vigente, e l’elaborazione di opportune strategie di approccio al problema normativo in questa delicata materia.

Prima di ricordare le linee essenziali che sono state seguite, occorre sottolineare che il codice rispetta il quadro costituzionale: in particolare l’articolo 97, che individua nei principi del buon andamento e dell’imparzialità i cardini essenziali dell’agire pubblico e, con specifico riferimento all’informatica, l’art. 117, comma secondo, lettera R), che affida alla competenza legislativa dello Stato la disciplina dello scambio informatico dei dati fra amministrazioni statali, regionali e locali; coordinamento che è stato attuato, però, nel rispetto di un altro principio ineludibile è quello dell’autonomia di autorganizzazione spettante anche alle Amministrazioni regionali e locali.

In questo quadro ricorderò in estrema sintesi alcune delle opzioni politiche ritenute essenziali nella predisposizione del testo: innanzi tutto l’idea che le moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione costituiscono, oggi, lo strumento più idoneo a garantire l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa e dunque in tal senso andrà applicato l’articolo 97 Cost.; poi, la necessità di sviluppare il processo di digitalizzazione secondo una strategia organica e complessiva; in terzo luogo la necessità di promuovere la massima interazione fra i vari livelli istituzionali, secondo i canoni della leale collaborazione e con l’obiettivo di un federalismo efficiente.

Altri principi appaiono di centrale rilievo: la necessità di incidere profondamente sul back office delle P.A., rideterminando strutture e procedimenti alla stregua delle possibilità operative offerte dalle nuove tecnologie; l’investimento nella formazione all’uso dell’I.C.T. , e ciò sia rispetto ai pubblici dipendenti sia rispetto ai cittadini, con l’impegno ad affrontare il problema della prevenzione e superamento del digital divide; l’idea di una P.A. amica ed efficiente, realmente al servizio, attraverso lo strumento del tecnologico, degli “utenti” cittadini ed imprese; l’elevazione a vero e proprio diritto, talvolta azionabile in giudizio, dell’interesse di questi ultimi ad ottenere l’uso delle nuove tecnologie da parte della P.A.; l’uso delle medesime per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa; la neutralità tecnologica della legge, che rimette alla valutazione puntuale e concreta delle P.A. la scelta delle soluzioni tecniche da adottare.

Molti altri sono i principi esplicitati o sottesi al Codice, ma già questi possono fornire un quadro della complessità ed articolazione delle scelte effettuate.

Questo complesso normativo doveva, ovviamente, presentarsi come ampio ed organico, ed inevitabilmente impattava su norme preesistenti, recando in sé un ampio margine di opinabilità nelle scelte: ora ben si può disquisire su singole disposizioni, ma non credo revocare in dubbio la rilevanza e la novità dell’intervento normativo e soprattutto la capacità di tale intervento di promuovere a livello amministrativo e realizzare a livello legislativo quella modernizzazione della P.A. e dell’ordinamento giuridico che sono ormai urgenti ed ineludibili.
 

* Capo dell'Ufficio legislativo del Dipartimento per l'innovazione e letecnologie

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