1997: LA LEGGE E LA RETE |
Interventi e repliche - 48 |
Oscenità in rete: paga
sempre il SysAdmin? di Andrea Monti (avvocato, consulente giuridico di ALCEI) |
"Collaboro con un Internet Provider e un probabile cliente mi ha chiesto informazioni sulla possibilità di inserire materiale pornografico o giù di lì sulla rete delle reti senza violare le leggi vigenti in Italia.Il servizio che egli intende offrire è ristretto agli utenti che si registrino e di cui è quindi verificabile la maggiore età. Basta ciò per non incorrere nella violazione delle leggi?" Questa è una delle domande tipiche che giungono alla mia
mailbox di Computer Programming ed enuncia in poche righe un problema molto
serio la cui soluzione ha una portata più generale: cosa si può fare e cosa no
sulla rete? Prima di entrare in valutazioni di natura tecnica (per
quanto tecnico possa definirsi il diritto) ritengo necessario fare alcune
precisazioni banali ma forse non troppo evidenti. L’atteggiamento dei mezzi di informazione Ho fatto un esperimento. Del "Caso Microsoft" invece conclusosi il 16
luglio 1994 con un accordo fra il Dipartimento di Giustizia, la casa di Redmond
e la Commissione CE, relativo al "divieto per la software house di
inserie clausole restrittive nei contratti di licenza o di tenere comportamenti
che si sostanzino in abuso di posizione dominante" non si è sentito
molto parlare al di fuori di un certo ambiente (il corsivo è infatti tratto da
"Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello
spettacolo" n.IV-95 p.211 Milano 1995). Gli effetti di un’informazione superficiale Il punto è che il movimento d’opinione generato da questa informazione approssimata ed approssimativa rischia seriamente di limitare in modo inaccettabile l’uso delle reti introducendo forme di censura sbagliate concettualmente quanto inutili e pericolose praticamente come si può facilmente capire leggendo più avanti l’estratto dell’articolo pubblicato da "Il Manifesto". Personalmente, tornando a noi, sono molto infastidito da
questa associazione sistematica con la pornografia. La ritengo assolutamente
irrilevante: non credo che in rete se ne possa CERCARE più di quanta se ne
possa INCONTRARE anche casualmente in qualunque altra parte del mondo
reale. CERCARE e INCONTRARE questa è la profonda differenza fra un servizio
telematico e il resto dei sistemi di comunicazione, differenza che ha delle
conseguenze giuridiche molto significative. E’ evidente la differenza fra chi
espone indiscriminatamente del materiale osceno per esempio in televisione o
comunque in pubblico, e chi pone questo materiale in un sito che per ovvie
ragioni tecniche non è immediatamente visibile a chiunque ma richiede un
comportamento attivo del navigatore. Da "Il Manifesto" del 15 maggio 1996: Lo scorso martedì, 7 maggio, alcuni canali radio e tv
francesi annunciano che la Gendarmerie Nationale ha proceduto all'arresto dei
responsabili di due noti fornitori di accesso Internet. L'accusa - estrapolano i
media - è gravissima: i due manager avrebbero gestito un network di immagini
pedofile via Internet. L'ufficiale che parla alla stampa è soddisfatto
dell'operazione di polizia: "Si è trattato senza dubbio di un tentativo di
attirare gli abbonati, anche se le due aziende offrono vari altri servizi",
riporta l'agenzia Reuter. I titolari delle due aziende sono stati arrestati come due
delinquenti anche se il fatto ha destato una reazione forte al punto tale da
indurre il Ministro delle poste e telecomunicazioni francese ad affermare "Questa
messa sotto accusa è un controsenso. E' inconcepibile rendere un trasportatore
di informazioni resposabile delle informazioni che trasporta". Il dato paradossale è che la polizia tedesca non si è minimamente preoccupata dei web, spesso potenzialmente altrettanto se non più "offensivo" di usenet. Il rischio di iniziative del genere è fin troppo evidente: il proliferare di normative restrittive e censorie che potrebbero limitare seriamente i diritti fondamentali della persona oltre a danneggiare concretamente l’impiego e lo sviluppo dei sistemi telematici. Attenzione, questo non significa che per scongiurare questo pericolo la rete deva essere privata di qualsiasi regolamentazione, anzi, un reato rimane tale a prescindere dal "luogo" in cui è stato commesso. Altro è tuttavia, come è accaduto in Francia e in Germania, applicare pedissequamente delle norme ad una realtà che non esisteva all’epoca in cui queste vennero concepite. La situazione italiana A questo punto è giocoforza domandarsi, come fa il
lettore nel messaggio riportato in apertura dell’articolo, quale sia la
situazione in Italia. L’articolo di riferimento è certamente quello che
punisce le pubblicazioni e gli spettacoli osceni (art.528 c.p.). La sentenza n. 368/92 della Corte Costituzionale afferma, riferendosi ad un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, "che la misura di illiceità dell' osceno, e, quindi, il limite della sua stessa punibilità a norma dell'art. 528 c.p., sia dato dalla capacità offensiva di questo verso altri, considerata in relazione alle modalità di espressione ed alle circostanze in cui l'osceno è manifestato, onde, per esempio, tale capacità non può riscontrarsi nelle ipotesi in cui l'accesso alle immagini o alle rappresentazioni pornografiche non sia indiscriminatamente aperto al pubblico, ma sia riservato soltanto alle persone adulte che ne facciano richiesta.". Un elemento fondamentale per evitare di incorrere nei rigori della legge è dunque "trattare" questo materiale in luoghi riservati accessibili a persone adulte identificate come tali.... ma andiamo per ordine. Nel nostro sistema penale la responsabilità per un fatto di reato è strettamente personale. In altri termini nessuno può essere ritenuto responsabile di qualcosa che è stato commesso da un terzo; è evidente quindi il primo passo da fare è stabilire cosa è di competenza del provider, cosa spetta all’utente, e cosa è al di fuori della loro portata. E’ bene specificare meglio quest’ultimo punto. Partiamo dal primo punto: schematicamente possiamo
dividere gli usi della rete come segue: E-mail & Co. Lo scambio di messaggi e/o file tramite posta elettronica è un’attività assolutamente al di fuori del controllo del SysAdmin. In primo luogo per ragioni pratiche, sarebbe impossibile controllare i contenuti di tutti i messaggi - sia pubblici che privati - di ciascun utente del sistema, per non tacere del fatto che chiunque lo facesse violerebbe la corrispondenza altrui commettendo a propria volta il reato punito dagli artt.616, 617 sexies con pene che arrivano anche fino a cinque anni di carcere. In sintesi, dunque - ecco chiarito il discorso sull’esigibilità
di un certo comportamento - se un SysAdmin non può controllare se un messaggio
sia offensivo o contenga materiale illecito, non è possibile imputargli, cioè
attribuirgli, alcunché. Se quindi pippo@anon.penet.fi e topolino@anon.penet.fi si
scambiano file in DCC (o se ne inviano per e-mail) non si capisce perché di
tutto questo si dovrebbe incolpare l’ignaro provider che funge soltanto da
porta-pacchetti. Per assurdo, ammettendo come valida la tesi opposta, si
dovrebbe concludere che il primo responsabile di tutto ciò è la compagnia di
telecomunicazioni che consente tutto ciò, o addirittura che questa è
responsabile per il fatto che i criminali usano le linee telefoniche per
concordare le proprie azioni delinquenziali. Proprio su questa base è facile intuire che parzialmente
diverso è il discorso che riguarda i WEB. In questo caso se le pagine sono
realizzate dal provider, questi non può dire di ignorarne il contenuto, e se le
mette in linea se ne assume le possibili responsabilità. ...E allora? Fino a questo momento abbiamo parlato delle condizioni che
consentono di escludere una qualche responsabilità dell’ISP ma non abbiamo
ancora dato una risposta al quesito di partenza; ora però abbiamo tutti gli
elementi per trarre delle conclusioni. 1 - Identificazione ragionevolmente certa dell’utente. Queste indicazioni non sono esaustive e, ovviamente, non
garantiscono l’"impunità", ma consentono sicuramente di dimostrre
una mancanaza di intenzionalità (tecnicamente, la carenza dell’elemento
soggettivo) che - in caso di disavventure giudiziarie - potrebbe essere d’aiuto. La legge 17 luglio 1975 n.355 Secondo l’articolo unico commi primo secondo e terzo
della legge in questione, non sono punibili " i titolari e gli addetti a
rivendita di giornali e di riviste per il solo fatto di detenere, rivendere o
esporre, nell’esercizio della normale della loro attività, pubblicazioni
ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti
disposizioni. In questa legge è contenuta l’attuazione pratica dei
principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale analizzati in
precedenza. Anche se non è possibile l’applicazione diretta di questo
articolo - che riguarda solo la stampa - alla sittuazione di un ISP, se ne
potrebbe sostenere un’estensione da realizzarsi con apposita legge, che
attribuisca ai provider delle garanzie analoghe, stabilendo appunto la non
punibilità dei soggetti che nell’ambito della normale attività ospitino
sulle loro macchine materiale "critico" senza che questo sia
direttamente esposto ai visitatori e consentendo l’accesso solo dietro una
ragionevole individuazione dell’età dell’utente. La legge, specialmente quando ha a che fare con la tecnologia, è sempre inderogabilmente in situazione di arretratezza (vedi l’accaduto in materia di liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni). La mia opinione quindi è che la soluzione, quale che sia, deve comunque arrivare anche dalla rete stessa, standardizzando certe procedure relative a materiali "critici", siano essi osceni, politici e così via, prima che allo stesso risultato, ma chissà con quali effetti, ci arrivi un oscuro burocrate quasi settantenne, per il quale Internet è null’altro che una squadra di serie A. (Da Computer Programming n.51, ottobre 1996) |
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