Scheda di sintesi sulla Proposta di direttiva comunitaria
in materia di
Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore
delle telecomunicazioni con particolare riferimento all'ISDN (rete digitale di
servizi integrati) e alle reti digitali radiomobili, attualmente (a
seguito della Posizione Comune del 27 giugno) all'esame del Parlamento Europeo.
Significato di "dato personale"
L'accezione è estremamente ampia, perché "dato personale" è
qualunque informazione relativa a una persona identificata o identificabile,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale.
Cronistoria dei provvedimenti comunitari Unione Europea
Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati. (GUCE N. L 281/31 del 23-11-95).
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata
nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento all'ISDN (rete
digitale di servizi integrati) e alle reti digitali radiomobili.
Consiglio d'Europa
Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a
Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva in Italia con legge 21 febbraio
1989, n.98.
Raccomandazioni
n. R. (81) 1 del 23 gennaio 1981 in materia di dati sanitari;
n. R. (83) 3 del 22 febbraio 1983 sulla protezione degli utenti
di servizi informativi legali informatici;
n. R. (83) 10 del 23 settembre 1983 sui dati utilizzati per
ricerca scientifica e statistica;
n. R. (85) 20, del 25 ottobre 1985 sui dati utilizzati per fini
di "direct marketing";
n. R. (86) 1, del 23 gennaio 1986, sui dati impiegati per scopi
di sicurezza sociale;
n. R. (87) 15, del 17 settembre 1987 sui dati di polizia;
n. R. (89) 2, del 18 gennaio 1989, sui dati utilizzati per
finalità di lavoro;
n. R. (90) 19, del 13 settembre 1990, in materia di dati
personali utilizzati per finalità di pagamento e di altre operazioni connesse;
n. R. (91) 10, del 9 settembre 1991, sulla comunicazione a terzi
dei dati personali detenuti da organi pubblici;
n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995 sulla protezione dei dati
personali nel settore dei servizi di telecomunicazione, con particolare riguardo
ai servizi telefonici.
Italia
Atti Senato n. 1407 e n. 1409 per il recepimento della Direttiva
95/46/CE
Nel 1990 nascevano insieme due progetti di direttiva: una Proposta di direttiva
cosiddetta "quadro" (Syn 287), relativa alla "Tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati", e una Proposta (Syn 288) che concerne il
"Trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore
delle telecomunicazioni con particolare riferimento all'ISDN (rete digitale di
servizi integrati) e alle reti digitali radiomobili". Fu fatta avanzare la
Proposta-quadro. In seguito, in presenza di difficoltà sui contenuti della Syn
288, venne prodotta una Raccomandazione del Consiglio d'Europa, la n. R (95) 4
(Raccomandazione sulla "Protezione dei dati personali nel campo dei servizi
di telecomunicazione, con riferimento specifico ai servizi telefonici"),
del 7 febbraio 1995, in grado di fungere da substrato normativo in cui innestare
la Direttiva sulla protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni.
La Raccomandazione n. R (95) 4 fissa regole precise che garantiscono gli utenti
contro le interferenze abusive nelle comunicazioni da parte delle autorità
pubbliche, dei gestori di rete e dei fornitori di servizi; delimita l'uso che
può essere fatto dei dati forniti al gestore nonché delle liste degli
abbonati; richiama alcune regole in materia di direct marketing ed indica altre
importanti garanzie che si applicano soprattutto alla telefonia.
Il 24 ottobre 1995, la Proposta Syn 287 si è trasformata nella Direttiva
95/46/CE.
Tra le molte Raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di tutela dati
personali (vd.oltre) vorrei ricordare quella adottata il 22 febbraio 1983, la n.
R (83) 3, sulla "Protezione degli utenti di servizi informativi legali
informatici", che ha sancito alcune garanzie per la riservatezza degli
utenti delle banche dati di informatica giuridica, in particolare per quanto
riguarda la rivelazione a terzi del genere di interrogazioni effettuate dagli
utenti stessi.
Quindi, attualmente il quadro normativo (anche in fieri) sulla tutela dei
dati personali è il seguente.
Come ho detto, la Proposta di direttiva ebbe origine nel 1990,
anno in cui la Commissione varò un "pacchetto" di iniziative sulla
protezione dei dati personali, tra cui quella che si è di recente trasformata
nella Direttiva 95/46/CE.
La Proposta è frutto di una serie di considerazioni legate all'emergere di
esigenze specifiche in relazione alla tutela dei dati personali e della vita
privata di chi usa tecnologie digitali di telecomunicazione, nonché
dell'osservazione secondo cui il positivo sviluppo transfrontaliero dei nuovi
servizi di telecomunicazione (tra cui video-on-demand e televisione interattiva)
dipende in parte dal fatto che gli utenti possano confidare di non correre
rischi riguardo alla loro vita privata.
Rapporto con la Direttiva 95/46
La Proposta ha quindi lo scopo di precisare e completare, con riguardo al
settore delle telecomunicazioni, la portata delle disposizioni della Direttiva
95/46, la quale quindi si applica in particolare per quanto riguarda tutti gli
aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali non
specificamente regolati dalle disposizioni della Proposta, compresi gli obblighi
del responsabile del trattamento e i diritti delle persone fisiche; la 95/46 si
applica inoltre ai servizi di telecomunicazione non disponibili pubblicamente.
Campo di applicazione
Inizialmente la Proposta concerneva i servizi di telefonia vocale, ma oggi è
stata estesa anche ai servizi telematici in generale, intendendo questi come
una sottocategoria dei servizi di telecomunicazione (va precisato che si fa
però sempre riferimento ai servizi di telecomunicazione pubblicamente
disponibili).
Le definizioni di "rete pubblica di telecomunicazione" e di
"servizio telecomunicazioni" sono state uniformate con quelle già
presenti nelle Direttive e nelle altre Proposte di direttiva in materia di
telecomunicazioni .(*)
Nel campo di applicazione di questa normativa, così come esso risulta delineato
dal più recente dibattito, sarebbero quindi compresi anche servizi quali quelli
che nel nostro Piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni (DM 6 aprile
1990) sono indicati come "servizi applicativi e/o a valore aggiunto".
Segnalo quanto segue.
Che cosa prevede
- Definizioni
Abbonato: ogni persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazione pubblicamente disponibili, per la fornitura di detti servizi Utente: qualsiasi persona fisica che usufruisce di un servizio di telecomunicazione pubblicamente disponibile, per motivi privati o commerciali, senza averne necessariamente sottoscritto l'abbonamento Rete pubblica di telecomunicazione: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le attrezzature di commutazione e altre risorse che permettano la trasmissione di segnali tra determinati punti terminali tramite cavi, onde radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, utilizzati in tutto, o in parte, per la fornitura di servizi di telecomunicazione pubblicamente disponibili Servizio di telecomunicazione: servizio la cui fornitura consiste in tutto o in parte nella trasmissione e nell'inoltro di segnali su reti di telecomunicazione, ad eccezione della radiodiffusione e della telediffusione.
- Sicurezza della rete
Il fornitore di un servizio di telecomunicazione pubblicamente disponibile deve
prendere le appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la
sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della
rete pubblica di telecomunicazione per quanto riguarda la sicurezza della rete.
Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi di attuazione,
dette misure devono assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio
presentato.
Se esiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, il
fornitore di un servizio di telecomunicazione pubblicamente disponibile ha
l'obbligo di informarne gli abbonati indicando tutti i possibili rimedi,
compresi i relativi costi.
- Riservatezza delle comunicazioni
Le normative nazionali dei singoli Stati membri dovranno garantire la
riservatezza delle comunicazioni effettuate mediante la rete pubblica di
telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione pubblicamente disponibili
(ciò significa prevenire tout court l'accesso non autorizzato, visto che
la legislazione nazionale di alcuni Stati membri vieta soltanto l'accesso intenzionale,
non autorizzato, alle comunicazioni). In particolare dovranno essere vietati
l'ascolto, l'intercettazione, la memorizzazione o altri generi di
intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni ad opera di persone
diverse dagli utenti, senza il consenso di questi ultimi, eccetto quando sia
legalmente autorizzato.
- Dati sul traffico
I dati sul traffico, relativi agli abbonati e agli utenti, trattati per
stabilire le chiamate e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica e/o di un
servizio di telecomunicazione pubblicamente disponibile devono essere cancellati
o resi anonimi al termine della chiamata; un ulteriore trattamento che il
fornitore di un servizio di comunicazione pubblicamente disponibile volesse
effettuare per la commercializzazione dei suoi servizi di telecomunicazione è
possibile se l'abbonato ha dato il proprio consenso.
- Fatturazione
Ai fini della fatturazione per l'abbonato e dei pagamenti di interconnessione
possono essere sottoposti a trattamento i dati riguardanti: il numero o
l'identificazione della stazione dell'abbonato; l'indirizzo dell'abbonato e il
tipo di stazione; il numero totale di scatti da fatturare; il numero
dell'abbonato chiamato; il tipo, l'ora di inizio e la durata delle chiamate
effettuate e/o il volume di dati trasmessi; altre informazioni concernenti
pagamenti, ad esempio pagamenti anticipati e pagamenti per installazioni,
disattivazioni e solleciti. Il trattamento è consentito solo sino alla fine del
periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso
il pagamento.
Gli abbonati hanno diritto a ricevere fatture non dettagliate. Inoltre gli Stati
membri dovranno adottare disposizioni per conciliare i diritti degli abbonati
che ricevono fatture dettagliate con il diritto alla vita privata degli utenti
chiamanti e degli abbonati chiamati, ad esempio garantendo possibilità
alternative di pagamento quale quello con carta telefonica o con carta di
credito.
- Identificazione della linea chiamante o della linea collegata
L'utente chiamante deve avere la possibilità, chiamata per chiamata, di
eliminare la presentazione dell'identificazione della linea chiamante (linee di
assistenza e servizi analoghi hanno interesse a garantire l'anonimato di chi
chiama), mentre gli abbonati devono avere tale possibilità linea per linea.
L'abbonato chiamato deve poter impedire la presentazione dell'identificazione
delle chiamate entranti (ciò vale in particolare per le linee di assistenza e
servizi analoghi, che hanno necessità di garantire l'anonimato di chi chiama);
egli inoltre deve avere la possibilità di inibire la presentazione
dell'identificazione della linea alla quale il chiamante è realmente collegato,
in particolare in caso di chiamate trasferite.
L'abbonato chiamato ha il diritto di respingere chiamate da linee non
identificate, qualora l'identificazione sia stata soppressa dall'utente o
abbonato chiamante. Dovrà però essere garantita la possibilità di rendere
inefficace la soppressione dell'identificazione della linea chiamante in casi
specifici (chiamate malintenzionate o importune, servizi di emergenza).
- Trasferimento di chiamata
Ciascun abbonato deve avere la possibilità di bloccare il trasferimento
automatico di chiamata da parte di terzi verso il suo terminale.
- Elenchi degli abbonati
I dati personali riportati negli elenchi, stampati o elettronici, a disposizione
del pubblico, o ottenibili attraverso appositi servizi di interrogazione, devono
limitarsi agli elementi necessari per identificare un determinato abbonato,
salvo nel caso in cui questi abbia inequivocabilmente consentito alla
pubblicazione di dati personali supplementari. L'abbonato ha il diritto di non
essere incluso in un elenco stampato o elettronico, di indicare che i suoi dati
non possono essere utilizzati a fini di direct marketing, di ottenere che il suo
indirizzo sia in parte omesso e di non essere contraddistinto da un elemento che
ne riveli il sesso.
- Direct marketing
L'uso di sistemi automatizzati, senza intervento di un operatore o di telefax a
fini di direct marketing è ammesso solo nei confronti degli abbonati che
abbiano dato il loro consenso; le chiamate a fini di direct marketing possono
essere effettuate solo nei confronti di abbonati che vi acconsentano o che
desiderino riceverle; tale tutela può essere limitata alle persone fisiche.
- Termine per il recepimento
24 ottobre 1998
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