Poteri pubblici e dovere di
disseminazione: l'altra faccia del Diritto
all'informazione
di Francesco
Brugaletta (magistrato del TAR di Catania)
Nessuno lo può più
negare: Internet è la pietra angolare intorno a cui si
sta cementando la "società dell'informazione".
Una società caratterizzata dalla globalizzazione e dalla
convergenza digitale tra l'industria informatica, delle
telecomunicazioni e dei media, che ha bisogno di fondarsi
(per sua stessa definizione) su trasparenza ed accesso
alle informazioni.
Lì dentro, soltanto una completa e corretta conoscenza
può rendere effettiva l'attività propositiva,
partecipativa e di controllo del cittadino e solo in
questo modo si potrà realizzare quella "par
condicio" tra poteri (pubblici e non) e cittadini e,
quindi, una democrazia sostanziale in grado di divenire
"agorà".
Si può ben dire, infatti, che il tasso di democrazia di
un sistema del genere non può che essere determinato in
base alla quota di informazioni rilevanti che circolano
(liberamente) al suo interno e che sono in grado di
essere raccolte e utilizzate da tutti senza
discriminazioni.
E allora un contributo decisivo alla affermazione della
trasparenza può venire dalle moderne tecnologie se e
quando le informazioni relative al dato
("globale") legislativo, giurisprudenziale e
amministrativo saranno diffuse, disseminate e recepite a
livello informatico con l'uso di reti (per esempio
Internet) e strumenti multimediali.
Dalle dedotte premesse
consegue che all'affermazione del Diritto
all'informazione (in questa riflessione visto solo
nell'accezione di "diritto ad essere
informati") non può non corrispondere a carico del
Potere Pubblico un inevitabile dovere d'informazione(1) (cd. "dissemination" o
disseminazione), vale a dire una politica attiva da parte
dei pubblici poteri per favorire la conoscenza degli atti
e documenti ed in genere dei dati in loro possesso da
parte dei cittadini ; in altre parole il dovere
(creativo) di predisporre tutte le misure idonee perché
cittadini e organizzazioni sociali possano essere
informati e quindi possano consapevolmente esercitare (a
loro volta) il diritto-dovere di partecipazione alla vita
politica e sociale(2).
È difficile oggi negare
l'esistenza di un dovere pubblico di tal genere in grado
(anche) di consentire gratuitamente a tutti i cittadini
la possibilità di conoscere leggi, sentenze e atti
governativi attraverso i nuovi strumenti informatici e
telematici.
La telematica, infatti, può rendere le norme giuridiche
e gli atti di interesse pubblico (sentenze, atti
amministrativi) facilmente conoscibili e reperibili da
parte di tutti i componenti la collettività.
Può fare in modo, inoltre, che tale conoscenza si
realizzi in tempo reale rispetto al momento della
adozione e che si verifichi un facile "feed
back" (cd. interattività) con la collettività
amministrata.
E attraverso l'uso della rete Internet ciò può avvenire
da subito e con spese irrisorie (così come peraltro
viene realizzato negli USA, non a torto paese guida per
queste cose).
Proprio in questo modo si può riempire di contenuto
(almeno per una parte) il Diritto all'informazione la cui
base normativa è, nei confronti degli atti
amministrativi, certamente la legge n. 241 del 7 agosto
1990 ma che si ricava agevolmente (anche per gli atti
legislativi, giurisdizionali e politici) dalla
Costituzione (in particolar modo l'art. 21, ma anche
altri) e dalla democraticità dell'intero sistema.(3)
Val la pena di ricordare,
inoltre, che il Diritto all'informazione :
1. è strettamente collegato con il principio della
trasparenza del potere (pubblico e privato);
2. è parte vitale di qualunque sistema di partecipazione
democratica ;
3. non ha valenza meramente egoistica e serve a
"realizzare la circolazione delle conoscenze atte a
garantire decisioni il più possibile razionali, libere e
non manipolate".(4)
L'assunto fondamentale è, in parole semplici, che un
cittadino informato (oggi si potrebbe dire informatizzato
e telematizzato) è essenziale per la creazione di un
sano processo decisionale democratico e che più un
cittadino sa delle autorità che lo governano e meglio
sarà governato.
Tant'è che negli USA proprio in questi giorni è stato
aggiornato il "Freedom of Information Act"
(cosiddetto FOIA oggi divenuto E-FOIA) la cui edizione
originale risaliva a 30 anni fa, quando il Governo
possedeva soltanto 45 computer (oggi ne ha diecine di
migliaia) e diffondeva informazioni soltanto a mezzo
stampa.(5)
E a questo punto
dell'evoluzione tecnologica ed in seguito all'attuarsi di
tutte le potenzialità della rivoluzione
"internettiana" non c'è dubbio, poi, che il
Diritto all'informazione si debba identificare in gran
parte con il Diritto di accesso alla rete (chi cerca
qualunque tipo di informazione ora può ottenerla
collegandosi alle reti dal proprio computer); diritto che
non potrà essere limitato a gruppi di privilegiati.
Ma vediamo (con alcune esemplificazioni) quali
possibilità concrete ci sono per lo sviluppo in Italia
di una politica di "dissemination" delle
informazioni pubbliche.
Cominciamo con le leggi.
L'art. 73 della costituzione italiana così recita :
"le leggi sono pubblicate subito dopo la
promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso".
Orbene "nulla questio" in relazione alla
necessità avvertita dal legislatore costituzionale di
stabilire un termine di "vacatio" ed un
"dies a quo" di decorrenza dello stesso.
Non è in questione nemmeno l'individuazione da parte del
legislatore ordinario della Gazzetta Ufficiale come
strumento per realizzare la pubblicità indispensabile al
fine di cui sopra.
Mi vorrei soffermare, invece, sulla opportunità di
ricostruire la "ratio" della prescrizione
costituzionale alla luce delle nuove esigenze della
società ed in relazione alle nuove acquisizioni
tecnologiche.
Sotto questo punto di vista mi pare utile ricordare che
compito indefettibile del legislatore è quello di fare
in modo che il comando imperativo contenuto nella legge
abbia il massimo di divulgazione fra i cittadini in modo
da amplificare la possibilità di una effettiva e
consapevole attuazione della stessa.
A maggior ragione ciò deve avvenire nel sistema attuale
nel quale l'ordinamento giuridico si presenta sempre più
complesso e difficile da interpretare(6).
Va ricordato a tal
proposito che in Italia sono in vigore circa 200.000
leggi, un numero spropositato se si pensa alle leggi in
vigore in altri paesi europei (meno di diecimila in
Francia e in Germania).
Sussiste poi una notevole mole di produzione normativa a
livello europeo da una parte e a livello regionale
dall'altra, nonché, per quanto riguarda la normazione
secondaria, a livello regolamentare, ministeriale e
locale.
Per raggiungere l'obiettivo della maggiore diffusione
possibile delle norme (primarie e secondarie) non par
dubbio che debbano essere utilizzati tutti gli strumenti
messi a disposizione dalle innovazioni e dalle scoperte
tecnologiche.
Una certa consapevolezza di tale necessità la ebbe anche
il legislatore italiano quando con la legge 11 dicembre
1984 n. 839 all'art. 11 così dispose: "L'Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e
rapida diffusione della gazzetta ufficiale nell'intero
territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi di
distribuzione dei giornali. La Gazzetta Ufficiale è
posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre
il giorno successivo a quello in cui essa è pubblicata.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi e
degli atti di maggiore importanza è comunicata
attraverso i notiziari radiotelevisivi".
È evidente che il
legislatore colse nel 1984 il fenomeno della capillare
diffusione delle edicole, dei giornali e dei notiziari
radiotelevisivi e ritenne di utilizzarlo proprio per la
finalità in discorso.
Da allora ad oggi, tuttavia, ben altra strada è stata
fatta e ben altri fenomeni si sono affermati.
Abbiamo visto che le reti telematiche - Internet in primo
luogo - sono attualmente in condizione di diffondere in
tempo reale e con poca spesa una massa enorme di
informazioni, con possibilità di ricerca semplice,
gratuita e immediata da parte degli utenti(7) ; abbiamo visto anche che un
esempio di utilizzo delle reti telematiche ci viene
dall'esperienza degli U.S.A. dove le Autorità pubbliche
mettono a disposizione dei cittadini leggi, sentenze e
atti governativi servendosi proprio della rete Internet.
In questa direzione, anche in Italia, parrebbe già da
subito possibile, auspicabile e financo doverosa, la
diffusione del contenuto della Gazzetta Ufficiale
attraverso una via telematica accessibile gratuitamente a
tutti, in modo da consentire a tutti i cittadini italiani
di avere le stesse "chances" dei cittadini
statunitensi.
Ma anche ove, per raggiungere tale fine, si ritenesse
necessario un intervento esplicito del legislatore,
basterebbe alla bisogna un semplice aggiornamento della
predetta legge 11 dicembre 1984 n. 839 con l'aggiunta al
primo comma dell'art. 11 della seguente frase : "e
delle reti telematiche di dominio pubblico" tra
l'ultima parola "giornali" e il punto finale.
Il nuovo testo diverrebbe, a questo punto, il seguente:
"L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura
la più ampia e rapida diffusione della gazzetta
ufficiale nell'intero territorio italiano, avvalendosi
anche dei mezzi di distribuzione dei giornali e delle
reti telematiche di dominio pubblico".
Sarebbe solo un piccolo passo, nulla di fronte alle
novità più recenti che ci vengono dall'estero (es. il
progetto G.I.L.S. del governo americano, la "self
service court" di Phoenix in Arizona o " the
oral argument page" della Supreme Court degli USA),
ma pur sempre una cosa importante per orientare un
utilizzo delle attuali reti di dominio pubblico in
direzione della crescita della consapevolezza sociale e
collettiva (nonché della trasparenza dei pubblici
poteri).
Da qualche giorno, comunque, è on line il sito
sperimentale del Parlamento all'indirizzo http://www.parlamento.it.
La presenza in rete dell'importante Istituzione
Repubblicana rappresenta sicuramente una occasione di
rilievo per fare crescere la consapevolezza del cittadino
nei confronti delle leggi.
Ed infatti (ma purtroppo solo via "telnet" ) è
possibile connettersi gratuitamente all'intera banca dati
della Camera dei Deputati (mentre l'accesso a quella del
Senato è a pagamento) previa richiesta scritta da
inviare al Segretario generale e rilascio di una apposita
password.
Peccato, però, che le procedure di accesso siano ancora
troppo burocratizzate e che per il Senato sia previsto
anche il pagamento di un canone.
La conoscenza delle leggi e degli atti parlamentari
dovrebbe, infatti, essere una risorsa da promuovere, come
dire, ad ogni costo, perchè rappresenta una base
essenziale per costruire una coscienza democratica,
civile, seria e consapevole.
Ma la
"dissemination" attiene, ovviamente, anche ad
altri atti dei pubblici poteri.
Per esempio le sentenze.
In questa direzione il Centro di documentazione giuridica
della facoltà di Giurisprudenza di Catania, con la
collaborazione di magistrati del locale Tar, ha creato,
in via sperimentale, uno strumento nuovo denominato
"tar on line"(8) che mette su Internet a disposizione di
autorità, professionisti e cittadini la giurisprudenza
significativa del Tar Catania.
È una notevole innovazione nel panorama giuridico
italiano.
Si tratta di una raccolta elettronica di sentenze per
esteso, da ricercare a mezzo di un apposito motore di
ricerca che funziona "full text" o anche per
numero e data.
L'indirizzo internet è il seguente: http://www.lex.unict.it/ospiti/default.htm e l'accesso è gratuito e
consentito a tutti.
Questa ed altre esperienze
pilota come quelle del Tribunale di Cassino (http://www.officine.it/tribcassino), del Tribunale di Napoli (http://www.connect.it/tribna) e della Procura di Modena (http://www.vol.it/PROTMO)(9) con i loro siti su Internet e le
informazioni diffuse verso la collettività, dimostrano
come è già iniziato il cammino(10) verso il tribunale digitale.(11)
E non è da sottovalutare,
infine, l'ingresso su Internet del sito sperimentale del
CED della Cassazione (l'indirizzo è http://193.43.143.20).
Certo qui la presenza gratuita on line è limitata alle
sole novità (in massima) della Corte Costituzionale,
della Cassazione civile e penale, e del Consiglio di
stato .
Ma può darsi che, prima o poi, verrà avvertita la
possibilità di creare attraverso il web un'estensione
della banca dati verso i nuovi lidi della multimedialità
(con l'inserimento di ipertesti, contributi orali, video;
si pensi non solo ai convegni ma anche alle requisitorie
dei P.M. ed alle arringhe difensive nei processi)(12), del tempo reale (con
l'inserimento delle sentenze, sia della Cassazione che
dei giudici di merito, per esteso effettuato a mezzo di
rilascio digitale da parte delle rispettive cancellerie
con immediato invio per le vie telematiche) e della
interattività.(13)
In conclusione
I rapporti tra poteri
pubblici e cittadini vanno oggi studiati assumendo come
parametro fondamentale quello della
"trasparenza".(14)
E questo vale in
modo particolare nella attuale società nella quale non
vi è rapporto o relazione che non sia condizionato dalla
decisioni dei pubblici poteri.
È necessario perciò (oggi ancor più che ieri) fornire
al cittadino la possibilità di conoscere recuperando una
posizione di parità con le organizzazioni ed enti che lo
amministrano e lo sovrastano.
In questo senso si può ben dire che il Diritto
all'informazione è (sempre di più) nella nuova società
un antecedente logico di ogni altro diritto.
E quindi non è più possibile rinviare (ricordiamoci che
siamo a un passo dal duemila) l'utilizzo massiccio delle
innovazioni tecnologiche (Internet in primo luogo) per la
"dissemination" delle pubbliche informazioni
condizione indispensabile per consentire un consapevole
accesso del cittadino verso le informazioni stesse.
(04.02.97)
Note
1
il dovere d'informazione da parte dei pubblici poteri è
previsto espressamente nell'ordinamento regionale, si
veda ad es. l'art. 35 dello Statuto della regione Veneta.
2
l'art. 8 dello Statuto del Comune di Bologna
significativamente cosi' recita : "Il Comune
riconosce nell'informazione la condizione essenziale per
assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita
sociale e politica".
3
per un esame approfondito si veda P. Costanzo,
"Informazione nel diritto costituzionale", in
Digesto IV ediz. Torino 1993, nonchè dello stesso
Autore, "Aspetti problematici del regime
giuspubblicistico di Internet" in questo Forum.
4
CFR : Tar Catania, sez. III, 1.12.93 n. 842, est. Russo.
5
CFR : USA Today, 31.10.96, "Tearing down the paper
barrier to government information".
6
da ultimo sul tema cfr: S. Giacchetti, " Giustizia
amministrativa : istruzioni per l'uso" in Cons. di
Stato, II, n. 10/96 pag. 1807, senza scordare
l'importante contributo della Corte Costituzionale con la
sentenza n. 364 del 1988 sull'ignoranza della legge
penale.
7 sul
punto, CFR, da ultimo : F. Brugaletta, "Informazioni
giuridiche e pubblica amministrazione nel www di
Internet" in I Tribunali Amministrativi regionali,
n. 6-7, Luglio-Agosto 1996, II , pag. 205, nonché, in
generale, l'interessantissimo : B. J. Hibbitts,
"Last Writes? Re-assessing the Law Review in the Age
of Cyberspace", che si trova all'indirizzo
http://www.law.pitt.edu/hibbitts/.
8
CFR: B. Caruso , Informatica e pubblica amministrazione,
in "Diritto & diritti ", gennaio 97,
all'indirizzo http://Datacom.it/hgo/diritto, nonché F. Brugaletta,
"Primo Tar on line al via a Catania", su Italia
Oggi n. 5 del 8.1.97 pag. 31. Si vedano anche gli atti
del convegno di Catania del 25.10.96, e della discussione
svolta on line, sul tema "Diritto, telematica e
giustizia", pubblicati nel sito web della facolta'
di Giurisprudenza all'indirizzo http://www.lex.unict.it/news/convegni/convegno25-10/default.htm.
9
e all'indirizzo http://www.comune.bologna.it/iperbole/tribunale è annunciato l'arrivo in rete
anche del Tribunale di Bologna.
10
interessante, in proposito, quanto realizzato dal
"National Center for Automated Information
Research" che, insieme al "Robert Crown Law
Library at Stanford Law School", ha dato inizio ad
una nuova esperienza : in un apposito sito web denominato
"Stanford Law School's Securities Class Action
Clearinghouse" viene digitalizzato il testo di
ricorsi, citazioni, provvedimenti giudiziali ed atti
processuali per la ricerca "full text" con
apposito motore , in modo da offrire informazioni piu'
dettagliate e complete rispetto ad altri servizi che
limitano i loro database alle decisioni giurisdizionali.
11
oggi gli organi giudiziari americani usano Internet
correntemente per diffondere informazioni al pubblico e
agli operatori, per scambiare informazioni con altri
organi giudiziari e per fare ricerche di dati giuridici
(e in questo modo accelerano i tempi e riducono i costi);
sul tema in generale, cfr : S. Farsi, "La
rivoluzione indotta dalle reti digitali nelle professioni
: un'importante occasione per l'amministrazione
giudiziaria" in Rassegna Forense n. 2 ,
Maggio-Agosto 1996, pag. 301.
12
un esempio : "the oral argument page " della
Supreme Court of the United States all'indirizzo http://oyez.at.nwu.edu/oyez.html.
13
per esempio lo "SCiB", the Supreme Court
international Bulletin (http://www.farislaw.com/), è un servizio che ogni
settimana pubblica nel web, in massima e per esteso, le
piu' significative sentenze delle Supreme Corti degli
USA, del Canada, dell'Australia, dell'House of lords
inglese e del Sud Africa Constitutional Court ; nello
stesso sito è possibile effettuare la ricerca full text
su tutta la giurisprudenza e, previo abbonamento
gratuito, lo stesso servizio inserisce nella mail box dei
richiedenti un bollettino settimanale con le massime
redatte in ipertesto in modo da potere acquisire la
sentenza per esteso tramite il sito web.
14
CFR : F. Brugaletta, "Trasparenza nell'esercizio del
potere, diritto alle informazioni e nuove
tecnologie", in Giurisprudenza amministrativa
siciliana, n. 2/95, pag. 402.
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