Comunque
dovremo andare dal notaio di persona!
di Luca Maria
de Grazia* - 27.10.97
Vorrei effettuare delle
prime annotazioni per quanto riguarda alcuni aspetti
generali dello schema di regolamento approvato dal
Consiglio dei Ministri in data 05.08.1997 u.s., in
ossequio a quanto disposto dallart. 15, comma 2^,
della Legge 15.03.1997 n.59 (c.d. "Bassanini").
In primo luogo, mi sembra sia opportuno notare come per
la sottoscrizione del documento elettronico diverso da
una semplice scrittura privata sia comunque necessario
recarsi di persona innanzi ad un pubblico ufficiale, sia
esso notaio o funzionario della Pubblica Amministrazione.
Anzi, mentre nel regolamento è espressamente prevista la
possibilità d'autenticazione della firma digitale
(art.16), non vi è cenno alcuno della formazione della
volontà e quindi della conseguente formazione di un atto
pubblico in forma digitale sin dallorigine, mentre
è espressamente prevista la possibilità che le copie
degli atti pubblici, sia tra privati sia tra privati e
Pubblica Amministrazione, possano liberamente circolare e
mantengano la loro intrinseca validità anche se formati
e spediti in forma elettronica (art.6, 12 e 18 del
Regolamento).
In effetti, secondo la definizione data dallart.
2699 del Codice Civile, è "...atto pubblico è
il documento redatto, con le richieste formalità, da un
notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad
attribuirgli pubblica fede nel luogo dove latto si
è formato".
Lefficacia probatoria dellatto pubblico
è piena, secondo quanto dispone lart. 2700 del
Codice Civile.
Ora è chiaro che nessuna norma potrà vietare ai notai
(che, tra laltro, si stanno già organizzando molto
bene in tal senso: vedi sito notariato <www.notariato.it>)
di predisporre latto direttamente in forma
digitale, ovvero a mezzo di un computer.E del tutto
evidente che le norme che pongono dei limiti a tale
"estrema" utilizzazione del computer sono
quelle contenute nella Legge Notarile:
Art. 47. L'atto notarile non può essere ricevuto dal
notaro se non in presenza delle parti e, salvo che la
legge stabilisca diversamente, di due testimoni. La
presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di
cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1, nonché di
quelli di autenticazione delle firme apposte su titoli
all'ordine, e in genere su tutti i titoli commerciali
trasmissibili mediante girata, e su quelli del debito
pubblico.
Spetta al notaro soltanto d'indagare la volontà delle
parti e dirigere personalmente la compilazione integrale
dell'atto.
Il problema potrebbe
essere superato dalla stessa Legge, la quale
allarticolo 48 recita:
Art. 48. Per tutti gli
atti tra vivi, eccettuate le donazioni e i contratti di
matrimonio, la parte o le parti che sappiano leggere e
scrivere, hanno facoltà di rinunziare di comune accordo
alla assistenza dei testimoni all'atto. Il notaro farà
espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto.
Se una sola delle parti non consenta alla detta rinunzia,
l'atto dovrà essere compiuto con l'assistenza dei
testimoni.
Anche nel caso di rinunzia delle parti, il notaro, ove lo
creda necessario, può richiedere l'assistenza dei
testimoni.
L'atto ricevuto in conformità alla presente
disposizione, deve considerarsi a tutti gli effetti come
compiuto con l'assistenza dei testimoni.
Il problema mi sembra che
si ponga nel momento in cui si dovrà apporre la
sottoscrizione allatto formato digitalmente; esso
dovrà comunque essere stampato su carta, il notaio
formerà latto secondo le regole
"normali" e quindi latto potrà
liberamente circolare in forma elettronica, una volta
ritrasferito in tale forma e dopo che avrà avuto il
"sigillo informatico" da parte del Notaio
stesso, che si sarà dotato di una firma digitale
ritualmente depositata e certificata.
Daltra parte la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha in linea di principio escluso la
responsabilità del notaio per quanto concerne
lindagine sui "motivi" dellatto,
limitandola allindagine sulleffettiva
volontà di compiere latto stesso, indagine che ben
può essere compiuta con lausilio del mezzo
informatico.
Per tutte: Sez. V, sent. n. 7501 del 19-09-1983 (ud.
del 13-05-1983), Zocco (rv 160220).
La volontà delle parti che il notaio, a norma
dell'art. 47 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e
dell'art. 67 del relativo regolamento, deve indagare, è
la volontà della dichiarazione, non essendo il contratto
simulato collegabile tra gli atti espressamente proibiti
dalla legge e manifestamente contrari al buon costume e
all'ordine pubblico, vietati dall'art. 28 dell'indicata
legge.
Naturalmente, in linea di
principio, la necessità di essere
"personalmente" presenti alla formazione
dellatto non mi trova in completo disaccordo,
poiché potrebbe evitare la totale
"spersonalizzazione" d'ogni rapporto.
Quello che mi fa sorgere dei dubbi è comunque il fatto
che non sia prevista, neppure in via di ipotesi, la
formazione di atti che abbiano la validità di scrittura
privata autenticata (art.2703 C.C., richiamato
dallart. 16 del Regolamento) e, come già detto,
dellatto pubblico vero e proprio, laddove gli atti
della Pubblica Amministrazione (art.18 Regolamento)
potranno essere sin dallorigine redatti in forma
digitale.
E poi, quali atti della Pubblica Amministrazione potranno
essere redatti in forma digitale? Probabilmente soltanto
quelli che sono veri e propri atti amministrativi,
mentre i contratti della P.A. dovranno comunque essere
redatti nel modo tradizionale, innanzi al pubblico
funzionario incaricato.
In questo modo, però, potrebbe essere validamente
emanata dal Sindaco in via digitale unordinanza di
demolizione ed, al contrario, non potrebbe essere redatto
in tale forma un semplice contratto di appalto per la
gestione delle mense scolastiche.
Per quale motivo tale disparità di trattamento? Il
principio di formazione di un atto, e quindi della
volontà di compiere tale atto, per via digitale non è
estranea al nostro ordinamento: infatti, a prescindere
dai richiami espressamente effettuati dal Regolamento in
esame, occorre ricordare che il Codice di Procedura
Penale prevede espressamente (artt. 141-bis e 147-bis)
lacquisione della prova nel processo penale in via
telematica.
Orbene, se è possibile condannare qualcuno ad una pena
detentiva, ed anche abbastanza "pesante", per
quale motivo non è stata prevista la possibilità di
formazione dellatto DIRETTAMENTE in via digitale?
In effetti, non mi sembra che i mezzi tecnici attualmente
disponibili, primo fra tutti la crittografia a chiave
asimmetrica, ma anche i protocolli di trasmissione (tipo
SSL e SHTTP) non forniscano sufficienti misure di
sicurezza per quanto concerne lidentificazione di
un soggetto.
Per dirla in altre parole, oggi è sicuramente più
difficile alterare una firma digitale crittografata che
spacciarsi per qualcun altro davanti ad un notaio
esibendo documenti e testimoni falsi, con buona pace
della perfetta buona fede dei Notai.
Ritengo che sia un vero
peccato, probabilmente voluto, non avere esteso la
possibilità di formazione di un atto per via
completamente digitale; daltra parte, non tutti
avrebbero dovuto o potuto utilizzare tali mezzi, ma
sarebbe stato importante avere COMUNQUE tale
possibilità.
Da ultimo, nel concludere queste brevi considerazioni, mi
sembra giusto rilevare che - dal Regolamento così come
risulta pubblicato - non sarà possibile avere - almeno
in campo civile - solo un tipo di "processo
telematico", direi "part-time", in quanto
i verbali dovranno essere sempre formati innanzi al
Giudice, e soltanto le copie di essi potranno essere
trasmesse per via telematica.
Una piccola differenza potrebbe forse aversi nel processo
amministrativo, in quanto - come è noto agli addetti ai
lavori - esso è in gran parte scritto, e la presenza
delle parti e dei difensori assume sicuramente minor
rilievo rispetto al processo civile ed a quello penale.
In questo caso, lacquisizione degli atti e dei
documenti delle parti potrebbe avvenire in forma
completamente digitale, e forse solo la stesura della
sentenza (a parte leventuale udienza) dovrebbe
essere svolta nel modo tradizionale.
Comunque, in ogni caso, sarebbe un modo per accelerare
enormemente i tempi della Giustizia; chissà, forse è
solo utopia, ma sperare non costa nulla.
* Avvocato patrocinante in
Cassazione - luca.degrazia@rtmol.it
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