Secondo
convegno del Forum multimediale "La società
dell'informazione" LA LEGGE E LA RETE Roma, 12 novembre 1997 |
Le
proposte europee per un diritto d'autore delle opere
digitali su Internet 1. Introduzione La rete globale Internet, ed in particolare la sua estensione più innovativa, il World Wide Web, può essere considerata come un'unica opera multimediale. L'utente può navigare lungo i suoi "nodi" visualizzando testi, immagini, filmati, all'interno di un unico medium. Questa convergenza di diversi strumenti comunicativi, si attua attraverso il processo di "digitalizzazione", ovvero attraverso la loro conversione in un unico formato: il linguaggio binario. La digitalizzazione, se da un lato consente una comunicazione sempre più veloce e sofisticata, pone problemi di tutela legale non indifferenti. Un documento digitale, sia esso un testo, un'immagine, un filmato o quant'altro, può essere riprodotto, senza alcuno sforzo e a basso costo, in un numero illimitato di copie, garantendo la stessa qualità dell'originale. Un autore che oggi rende disponibile una sua opera su una rete telematica accetta il rischio che questa possa essere riprodotta in più copie, trasmessa lungo la rete, utilizzata in parte o completamente in altre opere, ed elaborata dando origine ad una nuova opera derivata. Tutto questo senza esserne al corrente, senza alcuna autorizzazione e spesso senza la possibilità di una reale tutela. E' per questo motivo che in questi ultimi anni gli autori e gli editori di opere multimediali hanno sempre più richiesto una forte tutela legale delle loro opere disponibili in rete. In questo contributo verranno esaminate alcune valutazioni elaborate a livello comunitario relative all'applicazione della tutela del diritto d'autore e dei diritti correlati alle opere multimediali accessibili via rete telematica, con particolare riferimento al "Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society" (1) del 1995. Si terrà conto delle fonti normative disponibili, della principale documentazione comunitaria, dei soggetti coinvolti nella tutela e di alcune ipotesi di revisione del diritto d'autore proposte in sede europea. 2. Le fonti europee ed internazionali Quale tutela viene riconosciuta a livello europeo agli autori ed ai titolari delle opere multimediali accessibili su una rete telematica globale, come è Internet ? In realtà non esiste una normativa europea specifica per la tutela delle opere e delle comunicazioni digitali diffuse su rete telematica. Esistono proposte, discussioni, analisi, contributi pubblicati sia dalla Commissione europea che da organizzazioni sovranazionali tra cui, in particolare, il Legal Advisory Board (2) (LAB), costituito nel 1985 dalla stessa Commissione per valutare le proposte in materia giuridica e per armonizzare le normative degli stati membri. Sulla base di questa documentazione e ricorrendo in via interpretativa alle convenzioni internazionali sul copyright, oltre che alle direttive europee in materia di protezione del software ed in materia di diritti d'autore e diritti correlati, si può costruire un'ipotesi di disciplina europea del diritto d'autore applicato alle opere multimediali ed alle comunicazioni digitali. Tra le convenzioni internazionali cui fare riferimento per tutelare le opere digitali sulle reti telematiche vi sono la Convenzione di Berna sulla protezione delle opere artistiche e letterarie, firmata a Parigi nel 1886 alla quale partecipano tutti i paesi europei, e l'accordo internazionale GATT/TRIPs in materia di diritto d'autore e commercio internazionale (3). Riguardo alle direttive europee, sono applicabili alle reti telematiche, sia quelle relative alla protezione dei programmi per computer, quali la Direttiva sulla protezione del software (91/250/ECC) (4) e la recente Direttiva sulla protezione dei database (96/9/CE) (5), sia quelle disciplinanti particolari aspetti del diritto d'autore, come la Direttiva sui diritti di noleggio (92/100/ECC) (6) e la Direttiva sui termini di protezione (93/98/ECC) (7) , che estende la durata del copyright per le opere postume. Infine, possono trovare applicazione alcune norme della Direttiva sulle comunicazioni via satellite e via cavo (93/83/ECC) (8), che disciplina la trasmissione di segnali radiotelevisivi. Si è detto che diversi documenti ufficiali pubblicati in questi ultimi anni dalla Commissione europea hanno affrontato la questione degli aspetti legali delle nuove tecnologie e della società dell'informazione. L'avvio di questi contributi, noti come i "papers" europei, si può far risalire al 1988 con il "Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology" (9), che ha costituito un punto di riferimento per ogni ulteriore evoluzione del dibattito. In esso, a parte alcune considerazioni generali sull'importanza commerciale dello sviluppo tecnologico, si è affermato che la questione della tutela delle opere digitali lungo una rete telematica deve essere discussa e risolta necessariamente a livello sovranazionale. A seguito del Green Paper, la Commissione europea adottò nel 1991 un piano per l'armonizzazione dei diritti in materia di software e telecomunicazioni che ha condotto alla emanazione delle direttive elencate in precedenza. Successivamente al "Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology" fu pubblicato il "White Paper on Growth, Competitiveness, Employment: the Challenges and Ways forward into 21st Century" (10), sugli effetti sociali ed economici delle nuove tecnologie ed in particolare sulla necessità di costruire una struttura informativa a livello europeo per rivitalizzare la crescita economica e per la creazione di nuovi mercati e nuovi posti di lavoro. Al White Paper ha fatto seguito il documento redatto dal cosiddetto gruppo Bangemann intitolato "Europe and the global information society - Recommendations to the European Council" (11) presentato a Corfù nel 1994. Il "Bangemann Report" invitava in particolare la Commissione europea a definire una disciplina unitaria tra i paesi membri sulla circolazione delle informazioni, anche per via telematica. Nel luglio dello stesso anno, la Commissione pubblicò l' "Europe's Way to the Information Society. An Action Plan" (12), che costituisce un primo passo verso una organizzazione europea della nuova società dell'informazione. Nella "Europe's Way" è ribadita la necessità di definire a livello sovranazionale una disciplina dei diritti di proprietà intellettuale sia in materia di comunicazioni digitali che riguardo la riservatezza delle informazioni trasmesse lungo una rete telematica. In questa Comunicazione, veniva annunciato il "Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society", che citeremo in seguito semplicemente come "Green Paper", pubblicato dalla Commissione europea nel luglio 1995 (13). Il Green Paper è il primo documento ufficiale della Commissione che presenta alcune proposte concrete per una nuova disciplina legale delle comunicazioni digitali. Nel novembre 1996, la Commissione europea ha pubblicato un nuovo documento, il "Follow-Up to the Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society" (14) in cui alcune valutazione fatte in precedenza nel Green Paper del 1995 sono state riprese in esame. Parallelamente alla Commissione europea, il gruppo LAB ha presentato diverse documentazioni. Un primo contributo risale al settembre 1995 con la "Discussion of Commission Green Paper on Copyright" (15) seguito dal "Reply to the Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society" del 1996 (16). Infine, nel febbraio 1997 è stato presentato il "Copyright, Liability and Protection of Minors on the Information Networks" (17). 3. I soggetti di una rete telematica Il Green Paper del 1995 non fa cenno ai soggetti di una rete telematica globale; solo alcune considerazioni sono presentate nel "Response to the Green Paper on the Protection of Minors and Human Dignity in Audiovisual and Information Services" (18) del 1996 e nel "Copyright, Liability and protection of Minors on the Information Networks" (19) del 25 febbraio 1997, entrambi curati dal gruppo LAB. Sulla base di questi due
contributi, è possibile compiere una prima valutazione
su chi sono i soggetti che compongono una rete telematica
globale. In via preliminare, è possibile identificare le
seguenti categorie: Un primo caso di violazione del diritto d'autore si può verificare quando una copia non autorizzata di un'opera digitale è caricata su un server e messa a disposizione degli utenti. In questo caso, colui che riproduce e fornisce l'opera senza l'autorizzazione da parte del suo autore, ovvero il "content provider", è certamente soggetto responsabile. Discusso è invece se esista anche una responsabilità in capo al "server provider", che mette a disposizione lo spazio-macchina dove l'opera viene registrata, e al "connection provider", che fornendo il collegamento del server alla rete, rende accessibile, e quindi pubblica, l'opera digitale non autorizzata. Talvolta il "content provider" non risulta facilmente identificabile e quindi punibile, come nel caso di comunicazioni anonime, oppure perché risiede in un paese che non ha aderito alla convenzioni internazionali sul diritto d'autore. In questi casi risulta difficile garantire una reale punibilità per chi viola tali normative. Ne consegue, che il non attribuire in alcun modo una responsabilità sul "connection provider", che è invece sempre identificabile, potrebbe non assicurare la tutela dei diritti dei proprietari di un'opera a seguito di una sua pubblicazione non autorizzata. Occorre tuttavia tenere conto che il servizio di caricamento sul server, o downloading, viene normalmente messo a disposizione al "content provider" senza una procedura che consenta un controllo da parte del titolare della macchina sul contenuto del materiale caricato. Ciò significa che il "content provider" si collega al server mediante un accesso privilegiato che gli consente, attraverso comandi automatici, di registrare materiale sulla macchina, all'insaputa del "server/connection provider" stesso. Per questo motivo il Gruppo LAB ha richiesto nel "Copyright, Liability and Protection of Minors on the Information Networks" (21) che la responsabilità del "server/connection provider" non venga riconosciuta qualora gli atti di caricamento siano effettuati senza che il titolare della macchina ne sia a conoscenza. Il gruppo LAB aveva già ribadito nel "Response to the Green Paper on the Protection of Minors and Human Dignity in Audiovisual and Information Services" (22) che il "server/connection provider" può essere considerato responsabile del materiale registrato sulla macchina soltanto se si può dimostrare e sostenere ragionevolmente di aver avuto conoscenza della registrazione di materiale illecito compiuta da un "content provider", senza averne impedito la pubblicazione in rete. Si chiede quindi di escludere una responsabilità del "server/connection provider" nel caso in cui il servizio di downloading venga fornito senza alcuna forma di controllo. Unici responsabili sarebbero quindi i "content providers" che caricano materiale illecito sulla macchina e quei "server providers" che controllano e verificano la legittimità del materiale messo a disposizione in rete (23). Una simile valutazione è stata proposta sia pure con maggior cautela in un documento pubblicato dal Federal Office of Justice di Berna, nel maggio 1996, con il titolo "Internet - A new medium: new legal issues" (24), in cui si afferma che il "server/connection provider" non ha un obbligo legale di analizzare l'intero materiale messo a disposizione in rete sulla sua macchina. Tuttavia, se il "server/connection provider" viene a conoscenza della registrazione di materiale illecito, deve adottare immediate misure tecniche al fine di impedire la sua pubblicazione in rete. Inoltre, se le informazioni di cui dispone non sono tali da poter dimostrare la liceità del materiale, il "server/connection provider" ha comunque il compito di verificare la veridicità di tali informazioni ed eventualmente di sospendere la pubblicazione del materiale sospetto al fine di non essere considerato egli stesso responsabile. Questo comportamento andrebbe adottato sia nel caso di violazione della normativa sul diritto d'autore, sia nel caso di pubblicazione di materiale osceno od offensivo come per ogni altra violazione commessa a seguito di pubblicazione di documenti sulla rete. Il Federal Office of Justice di Berna fornisce alcune raccomandazioni rivolte agli amministratori di sistemi per Internet, tra cui quella di costituire un "Focal Point" con il compito di filtrare e monitorare tutto il materiale messo a disposizione sulla macchina in modo da ridurre i rischi di possibili violazioni. Qualcosa di analogo si sta verificando in questi ultimi mesi tra la magistratura tedesca e il "connection provider" americano CompuServe (25). CompuServe è accusato non solo di aver messo a disposizione sui propri newsgroups materiale illecito, caricato dai "content providers" all'insaputa dei responsabili del sistema, ma anche di aver consentito l'accesso ad altri siti dove altro materiale illecito è registrato. La magistratura tedesca intende quindi attribuire una responsabilità al "connection provider", in questo caso CompuServe, sia per il materiale illecito messo a disposizione sulla propria macchina che per l'accesso a materiale caricato su macchine altrui. L'obiettivo finale sarebbe pertanto quello di costringere il "server/connection provider" a verificare e filtrare il materiale che viene caricato sul proprio server, oltre che a monitorare l'intera documentazione accessibile sulla rete, in modo da escludere la connessione verso alcuni siti contenenti materiale non autorizzato o la cui pubblicazione vada comunque considerata illecita. Un'ulteriore possibile violazione del diritto d'autore si verifica quando l'utente ottiene il documento messo a disposizione in rete e ne fa un uso illegittimo, come, ad esempio, rivenderlo a terzi o distribuirlo sulla rete facendone più copie non autorizzate: è quest'ultima violazione che costituisce l'oggetto principale del Green Paper del 1995 di cui tratteremo in seguito. 4. Il dibattito europeo sulla disciplina delle comunicazioni digitali: aspetti introduttivi Si è detto in precedenza che il principale documento della Commissione europea in materia di aspetti legali delle comunicazioni digitali è il "Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society" (26), pubblicato nel luglio 1995 con lo scopo di valutare l'applicabilità del diritto d'autore alle comunicazioni digitali e di fornire alcuni spunti per modificare l'attuale normativa internazionale conformemente alle nuove esigenze della società dell'informazione. Il "Green Paper" si articola in due capitoli principali: nel primo, che inquadra il problema della tutela del diritto d'autore nell'ambito delle comunicazioni digitali, si sostiene che una qualsiasi forma di protezione delle comunicazioni digitali deve tutelare l'interesse economico che le industrie hanno nell'investire in attività creative garantendo il potere di impedire l'appropriazione illecita altrui dei propri risultati e di poter disporre dei proventi dei propri investimenti durante l'intero periodo di tutela del diritto d'autore. Questa tutela va assicurata mediante strumenti tecnici e legali affinché gli autori possano controllare e monitorare l'uso della loro opera distribuita su una rete telematica globale. Viene comunque riconosciuta l'importanza di diffondere le nuove tecnologie e l'uso delle reti telematiche come strumento di produzione di nuovi servizi e nuova occupazione. E' quindi necessario definire un equilibrio tra i diritti attribuiti agli autori di opere multimediali e gli interessi degli utenti. Il secondo capitolo del
Green Paper illustra una serie di proposte legali per
modificare la normativa esistente in materia di diritti
di proprietà intellettuale, in modo da applicarsi anche
alle comunicazioni telematiche. In queste proposte di
modifica normativa vengono definite le principali
problematiche relative alle comunicazioni digitali di
opere multimediali, quali: L'opera multimediale viene definita nel "Green Paper" come la combinazione di dati ed opere di forma differente, quali figure (statiche o animate), testo, musica e software (27). A ciascuna di queste forme, così come all'opera multimediale nel suo complesso, sono applicabili le Convenzioni internazionali in materia di diritto d'autore oltre che la normativa nazionale e comunitaria. Tuttavia le opere multimediali consentono una serie di operazioni che rischiano di mettere in pericolo le categorie tradizionali del diritto di proprietà intellettuale. Le opere multimediali sono facilmente riproducibili, con un tale livello di perfezione da rendere indistinguibile l'originale con la sua copia e possono essere facilmente e rapidamente trasmesse lungo una rete telematica ad un numero praticamente illimitato di utenti senza alcun costo aggiuntivo. Le opere digitali sono inoltre manipolabili: la loro struttura iniziale può essere uno spunto per una nuova creazione, così come porzioni dell'opera possono andare a comporre con estrema facilità altre opere digitali. Ed infine, l'opera multimediale raccoglie al suo interno differenti forme comunicative o artistiche, con la conseguente applicabilità delle differenti separate normative. E' evidente quindi l'importanza di rivedere la normativa sul diritto d'autore nel momento in cui essa viene applicata all'opera multimediale. Ed è inoltre essenziale, considerando il livello di globalizzazione delle comunicazioni digitali, che tale revisione sia effettuata a livello comunitario ed internazionale. Soltanto se soluzioni comuni per la protezione internazionale del diritto d'autore e diritti correlati verranno rapidamente definite ed applicate nella nuova società dell'informazione, si potrà evitare la costituzione di differenti approcci nelle normative nazionali, con la conseguente formazione di "paradisi della pirateria digitale" (28). L'introduzione della direttiva sui database, successiva al Green Paper consente inoltre di applicare la tutela sui generis della direttiva anche ai documenti, come le pagine Web, resi accessibili via Internet. La direttiva definisce il database come "la collezione di opere, dati o altro materiale indipendente composto sistematicamente e secondo un metodo preciso in modo da essere accessibile individualmente attraverso strumenti elettronici o di diverso tipo" (29). I database attualmente accessibili su Internet, ricadono certamente sotto la tutela della direttiva, se "per la selezione o la struttura dei dati in esso contenuti, costituiscono una creazione intellettuale dei loro autori" (30) (Art. 3.1). Allo stesso modo, quei database che non rispondono ai requisiti definiti dall'art. 3.1, ma che comunque "rivelano che un notevole investimento sia di tipo qualitativo che di tipo quantitativo è stato compiuto per ottenere, verificare o presentare il loro contenuto" debbono essere protetti contro "atti od estrazioni e/o riutilizzazioni dei dati in esso contenuti o di una parte sostanziale di essi" (Art. 7.1) (31). In alcuni casi la stessa protezione potrebbe essere applicata anche alla collezione di pagine Web sulla rete: "la Direttiva, naturalmente, potrebbe produrre una tutela del diritto d'autore, o sui generis, delle pagine, o dei siti, Web laddove vi sia un contributo intellettuale nella selezione dei dati o comunque uno sforzo creativo" (32). 5. La normativa applicabile alle reti telematiche La prima questione affrontata dal "Green Paper" del 1995 consiste nell'individuare la normativa da applicare nel caso di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale compiute su una rete telematica globale. Si immagini la seguente situazione: il providerA mette a disposizione dei propri utenti sia un servizio di "downloading", cioè la possibilità di collegarsi al server e di visualizzare i files in esso contenuti, che di "uploading", ovvero di caricare nuovi files sul server in modo che possano essere consultati; B, che è un utente del provider A, carica alcuni files sul server di A violando la normativa internazionale sul diritto d'autore, ad esempio caricando documenti non propri senza la necessaria autorizzazione da parte dell'autore. Un secondo utente C, a sua volta collegato con un diverso provider D, si collega al server di D e, navigando sulla rete, accede al server di A, visualizzando i files caricati da B. Poiché questi files sono di suo interesse, D ne fa una copia sul proprio computer, li stampa e li invia ad alcuni amici con cui condivide gli stessi interessi. Supponendo che i soggetti coinvolti nell'esempio siano residenti in differenti paesi con differenti normative - situazione frequente su una rete telematica globale - ci si pone il problema di quale normativa applicare al caso in questione. Il "Green Paper" riconosce che fino ad oggi la normativa e le convenzioni sul diritto d'autore hanno normalmente fatto ricorso al criterio della territorialità della violazione. Una diversa soluzione è fornita dalla Direttiva sulle trasmissioni via satellite e via cavo (33) in cui si stabilisce (art. 1, comma 2b) che l'atto di comunicazione al pubblico mediante trasmissione via satellite avviene soltanto nello stato membro dove, sotto il controllo e la responsabilità dell'organizzazione che gestisce la trasmissione, il segnale è introdotto e dal satellite viene trasmesso sul territorio. Ne consegue che il momento in cui la violazione si può verificare, ovvero quando avviene "l'atto di comunicazione al pubblico", si ha con la prima introduzione del segnale in uno stato membro della comunità, cosiddetto paese d'origine o di prima diffusione (country-of-origin ). In caso di violazione, occorre quindi fare ricorso soltanto alle norme di quello stato. In una rete telematica globale, i punti di accesso di una trasmissione esterna alla comunità europea possono essere molteplici, impedendo una effettiva applicazione della regola del paese di origine. In una rete telematica, inoltre, avviene il processo contrario alle comunicazioni via satellite: è l'utente che si collega al server dove i dati sono contenuti e ne fa una richiesta. Un simile processo avviene per i video on demand(34). Ma su una rete telematica globale il processo è ancora più complicato. Al momento della richiesta il file da visualizzare viene scomposto in "pacchetti " che sono inviati lungo la rete secondo percorsi definiti da diversi criteri, quali l'accessibilità a determinati server, il traffico della rete, etc. Normalmente i pacchetti seguono percorsi diversi, eventualmente entrando all'interno della Comunità europea da diversi paesi, e diverse richieste non necessariamente seguiranno gli stessi percorsi. Tutto questo porta a rendere impossibile l'applicazione del criterio del paese d'origine. Oltre al principio di territorialità, la Convenzione di Berna offre un criterio alternativo (art. 14bis, comma 2a) applicabile alle opere cinematografiche: la proprietà intellettuale su un'opera cinematografica deve essere risolta considerando la legislazione del paese in cui la protezione è richiesta (35). Tale norma, posta a favore dell'autore, se estesa anche alle comunicazioni digitali, consentirebbe una tutela a richiesta dell'autore in tutti i paesi in cui la violazione si è verificata, ovvero quei paesi, compreso quello d'origine, percorsi dai "pacchetti" che compongono l'opera digitale, fino al luogo dove risiede il server provider. Il "Green Paper" afferma che il principio base dovrebbe essere che la legge applicabile è quella dello stato membro in cui il servizio ha avuto origine. Tuttavia nella sfera della proprietà intellettuale tale principio può essere applicato soltanto in presenza di una armonizzazione - ancora lontana da raggiungere - di tutti i diritti rilevanti. Per le trasmissioni provenienti da paesi fuori la Comunità europea devono inoltre essere considerati altri meccanismi per la salvaguardia della protezione dei diritti degli autori (36). Si riconosce applicabile quindi il criterio stabilito dalla Direttiva sulle trasmissioni via satellite e via cavo limitatamente alle comunicazioni provenienti da uno stato membro, lasciando a discussioni future la soluzione per le comunicazioni provenienti fuori la Comunità europea (37). 6. Il contenuto del diritto d'autore su una rete telematica Ribadita la applicabilità della normativa sul diritto d'autore alle comunicazioni digitali per via telematica, il "Green Paper" si occupa di delineare il contenuto di tale diritto. La Convenzione di Berna (art. 9, comma 1) stabilisce che gli autori di opere artistiche e letterarie hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione di tali opere, in qualsiasi maniera e forma (38). Il terzo comma dello stesso articolo afferma inoltre che ogni registrazione sonora o visiva deve essere considerata come una riproduzione ai fini della Convenzione (39). La Direttiva europea sulla tutela giuridica (40) del software ha confermato (art. 4) che la "riproduzione di un programma software rientra nei diritti esclusivi del titolare", sia che avvenga in maniera "permanente o temporanea", comprendendo quindi sia la registrazione permanente dei dati sull'hard disk, che la registrazione temporanea sulla RAM del computer, operazione che su una rete telematica avviene automaticamente quando la richiesta di visualizzazione di un file in rete viene completata (41). La registrazione sulla RAM produce quindi gli stessi effetti di una copia su CD-Rom o sull'hard disk. Riprendiamo l'esempio precedente, l'utente D carica i file accessibili via rete, li registra sulla propria macchina in locale, ne fa una copia e li ritrasmette a terzi. Ciascuno di questi passaggi comporta tecnicamente una serie di riproduzioni dei files richiesti, attività che vanno considerate atti di diritto esclusivo dell'autore dell'opera, salvo autorizzazione. Quando una richiesta di visualizzazione di un file in rete viene accolta, il server che contiene il file originale lo spedisce lungo i nodi della rete, e a ciascun passaggio, nuove copie del file vengono effettuate fino a giungere alla macchina che ne ha fatto richiesta. La semplice visualizzazione di un file in rete richiederebbe quindi l'autorizzazione da parte dell'autore. Analogamente rientrerebbero nella categoria degli atti esclusivi altre attività di riproduzione di file in rete quali il "caching", cioè il caricamento in locale degli ultimi file visualizzati, ed il "mirroring", ovvero la copia completa di intere strutture di directory da un server ad un altro. Per garantire il normale utilizzo delle reti telematiche, la giurisprudenza e dottrina statunitense hanno costruito la cosiddetta "teoria della licenza implicita", secondo la quale la semplice messa a disposizione in rete di una propria opera comporta l'autorizzazione alla visualizzazione e quindi alla riproduzione in locale dell'opera stessa. Alcuni sostengono inoltre che il contenuto della "licenza implicita" debba ragionevolmente ricomprendere che l'opera "possa essere letta, scaricata, stampata e forse ritrasmessa per un numero limitato di volte" (42). Tale conclusione non viene citata dal "Green Paper" in cui si ribadisce semplicemente, che la tutela normativa va accompagnata dal supporto di soluzioni tecniche in grado di verificare eventuali copie non autorizzate o di prevedere un sistema automatico di pagamento per la visualizzazione di file. Queste soluzioni tecniche andrebbero a comporre un sistema per la gestione dell'accesso ad opere multimediali in rete o Serial Copyright Management System (SCMS), di cui si dirà in seguito. La teoria della "licenza implicita" potrebbe comunque essere applicata anche in sede europea, se fosse esteso alle comunicazioni digitali l'art. 5 della Direttiva sul software che stabilisce che "salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati nell'art.4, lett. a) [riproduzione del software] e b) [modifica del software], allorché tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori". Il legittimo acquirente sarebbe colui che ha legittimamente acquisito un accesso alla rete telematica su cui l'autore ha messo a disposizione, e quindi ha reso accessibile, le proprie opere digitali. Ne consegue che, il browsing, ovvero l'atto di navigare lungo i documenti della rete, che richiede una registrazione del documento sulla memoria locale del computer, non necessita di una autorizzazione da parte dell'autore poiché tale registrazione risulta necessaria per la visualizzazione del file. Ogni altra attività che comporta una riproduzione di file, come la stampa, la registrazione sull'hard disk, etc. rientrano invece nelle attività esclusive del proprietario dell'opera. Una diversa soluzione è stata presentata dal gruppo europeo del Legal Advisory Board, nel documento del Settembre 1995 (43), in cui viene proposta per le reti telematiche un'interpretazione del concetto di "riproduzione" più restrittiva rispetto alla direttiva sulla tutela del software (44), escludendo l'accesso a file in rete dall'ambito degli atti esclusivi del proprietario dell'opera. Un'altra interpretazione viene presentata nel documento Follow-up al Green Paper (45), secondo cui relativamente alla riproduzione di file accessibili in rete, esistono due diverse tipologie di atti: alcune richiedono l'autorizzazione da parte dell'autore, altre vanno considerate eccezioni a tale diritto. In principio ogni atto di caricamento, scaricamento e visualizzazione è incluso nel diritto di riproduzione. Vi sono però atti come la riproduzione per uso personale e privato (copying for private use), da considerare come eccezioni a tale diritto esclusivo, rientranti, cioè, in definitiva, nelle forme lecite dell'uso dell'opera, o "fair use". Quest'ultima interpretazione è conforme alla Convenzione di Berna (art. 9, comma 2), secondo la quale è compito delle legislazioni nazionali consentire la riproduzione di opere in alcuni casi speciali, purché tale riproduzione non entri in conflitto con il normale sfruttamento commerciale dell'opera o pregiudichi irragionevolmente gli interessi legittimi dell'autore (46). Tuttavia, in un memorandum del 1992 preparato per la discussione su di un possibile Protocollo alla Convenzione di Berna in materia di multimedia, l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale aveva proposto che nessuna eccezione per l'uso privato fosse consentita nel caso di opere digitali, visto l'evidente conflitto con il normale sfruttamento commerciale di tali opere. Analogamente, la Business Software Alliance, nel "White Paper on Copyright Protection for the Information Highway", pubblicato il 30 giugno 1994, ha richiesto che le eccezioni al diritto esclusivo dell'autore di un'opera digitale siano estremamente limitate e che venga concesso "poco spazio alle copie private ed altre simili eccezioni nel caso di opere digitali" (47). 7. Il diritto di
distribuzione al pubblico dell'opera multimediale Nel Glossario applicato dall'organizzazione mondiale sul diritto d'autore, la "comunicazione al pubblico" (communication to the public) viene definita come "il rendere un'opera percettibile nella maniera più appropriata ad un pubblico in generale, non ristretto a particolari individui appartenenti ad un gruppo privato" (50). La comunicazione non autorizzata di opere digitali protette potrebbe quindi essere considerata legittima, in quanto comunicazione privata, anche se svolta tra più di due persone. Lo stesso si potrebbe dire dell'invio di messaggi alle cosiddette mailing lists, in cui gli utenti sono limitati ed individuabili: si tratterebbe, anche in questo caso, di una comunicazione privata, e quindi non rientrante nei casi di violazione sulla disciplina internazionale del diritto d'autore. Vanno invece considerate comunicazioni pubbliche illegittime, la pubblicazione non autorizzata di materiale protetto su server, ad esempio su siti Web pubblici, oltre che l'invio, sempre non autorizzato, di opere o documenti protetti su newgroups o Bulletin Board Systems, concepiti per un accesso pubblico ed illimitato da parte degli utenti. Un limite alla comunicazione privata è però fissato dalla Convenzione di Berna (art 9, 2 comma) nel "conflitto con il normale sfruttamento commerciale dell'opera" e "nell'irragionevole pregiudizio degli interessi legittimi dell'autore". In altri casi, ad esempio relativamente ai programmi per computer, la direttiva europea sulla protezione del software (art. 4) stabilisce che qualora la trasmissione di un programma richieda la sua riproduzione, occorre l'autorizzazione del titolare del diritto, a prescindere da un uso privato della copia riprodotta. Certamente l'opera multimediale come composizione di testo, immagini e suoni non può essere considerata come "programma per computer" e trattata come tale (51) . Tuttavia la Direttiva sul software potrebbe essere applicata qualora, oltre all'opera multimediale, venissero riprodotte routines di programmi, caso sempre più frequente con lo sviluppo del linguaggio Java. A maggior ragione deve essere applicata la direttiva sul software quando l'opera multimediale non si limita ad una composizione di media ma consiste in un programma vero e proprio contenente testi, immagini e suoni oltre che codice-software. Di fronte a queste diverse soluzioni applicate alla comunicazione e trasmissione al pubblico il "Green Paper" si limita ad invitare a definire a livello internazionale i limiti accettabili per le comunicazioni mediante rete telematica, svolgendo però alcune considerazioni particolari sulla consultazione delle biblioteche on-line. In questo caso, infatti, il potenziale danno all'interesse commerciale dell'autore di un'opera multimediale è particolarmente evidente. Un utente potrebbe ricevere una copia digitale dell'opera via rete, previa iscrizione e richiesta alla biblioteca, senza alcuna garanzia che tale opera allo scadere del prestito non sarà più in possesso dell'utente. La conclusione del "Green Paper" al riguardo è che per prestito si deve intendere la definizione data nella direttiva sui diritti di noleggio (art. 1, terzo comma), come il "rendere disponibile all'uso un'opera, per un periodo limitato senza alcun vantaggio economico diretto o indiretto, quando tale attività venga fatta attraverso un struttura accessibile al pubblico". E' quindi da intendersi come prestito la trasmissione gratuita di opere effettuata da una biblioteca on-line; è invece noleggio, e va pertanto autorizzata, la comunicazione anche privata tra due utenti (point-to-point trasmission), quando viene effettuata a pagamento, ovvero a scopo di lucro. Il Green Paper sottolinea però il fatto che l'applicazione delle nuove tecnologie interattive alle biblioteche on-line può pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale degli autori delle opere accessibili dalla biblioteca. Risulta quindi essenziale realizzare sistemi automatici con cui gli autori possano sempre avere sotto controllo l'utilizzo che viene fatto delle loro opere. 8. Le eccezioni al diritto d'autore Alcune eccezioni al diritto d'autore vengono ammesse sia nelle convenzioni internazionali - si veda sopra l'art. 9, comma 2 della Convenzione di Berna - sia in alcune normative nazionali. Tali eccezioni, riunite sotto il termine di "fair use", sono sostanzialmente ricomprese nei casi di uso privato (di cui si è appena discusso), non commerciale o con finalità educative dell'opera protetta o di una sua copia. In questi casi l'uso e la riproduzione di opere senza l'autorizzazione dell'autore o del proprietario dei diritti viene consentita, riconoscendo la finalità educativa, privata o comunque non a fine di lucro come prevalente sul diritto esclusivo del titolare dell'opera. Come detto in precedenza, il Green Paper del 1995 suggerisce che le eccezioni esistenti relativamente all'uso ed alle copie private di opere protette, debbano essere riconsiderate alla luce della loro applicazione nelle comunicazioni digitali. In particolare, secondo il Green Paper, sarebbe opportuno limitare l'applicabilità di tali eccezioni e sviluppare sistemi di monitoraggio sulle copie delle opere protette diffuse lungo una rete telematica. Analogo orientamento è stato adottato dalle Direttive europee sulla protezione del software(art. 5) (52) e sulla protezione dei database(art. 6) che, in materia di eccezioni al diritto d'autore, considerano l'uso e la riproduzione privata di opere protette come attività rientranti nel diritto esclusivo dell'autore, di cui è necessaria l'autorizzazione, anche nel caso di uso privato dell'opera. Il Follow-up al Green Paper, dopo aver valutato la normativa esistente in materia di eccezioni al diritto d'autore, riconosce ai titolari delle opere digitali un diritto esclusivo ad autorizzare o proibire atti di riproduzione più esteso rispetto a quello già previsto nelle convenzioni internazionali, in particolare laddove gli atti di riproduzione possano causare un pregiudizio non accettabile ai legittimi interessi dei proprietari o qualora questi atti confliggessero con il normale sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale. Quando il rischio è meno significativo o il diritto esclusivo non è comunque estendibile per altri motivi, tale diritto potrebbe essere sostituito da una forma di licenza legale combinata con un diritto di remunerazione (53). Solo in casi estremamente limitati, si ammettono eccezioni al diritto d'autore che vanno comunque strettamente delineate e che devono essere effettivamente dirette a soddisfare particolari interessi degli utenti o del pubblico (54). Contrario alla posizione della Commissione europea riguardo le eccezioni al diritto d'autore, il Gruppo LAB ha individuato una serie di casi in cui queste vanno comunque mantenute anche per le comunicazioni digitali. Queste eccezioni, oltre all'uso privato, ricomprendono le esigenze delle biblioteche, la documentazione giornalistica, o news reporting, le citazioni, l'uso scientifico ed educativo, i documenti ufficiali e le investigazioni criminali. In particolare andrebbero mantenute tutte le eccezioni che proteggono i diritti individuali e le esigenze della collettività. E' il caso, ad esempio, dell'eccezione per l'uso privato ammessa al fine di proteggere la sfera privata e la privacy dell'individuo. Allo stesso modo, le facoltà attribuite alle biblioteche, quelle relative all'attività giornalistica ed alle citazioni sono dirette a garantire il diffondersi del patrimonio culturale ed informativo oltre che ad incoraggiare il libero flusso delle informazioni. Secondo il gruppo LAB, i diritti e le eccezioni sono strettamente intrecciati: se l'ambito dei primi aumenta, allo stesso modo, devono essere estese le relative eccezioni (55). 9. L'esaurimento comunitario dei diritti d'autore La teoria dell'esaurimento comunitario dei diritti di proprietà intellettuale si basa sulla concezione della Comunità europea come un unico mercato. All'interno di questo mercato il proprietario di un bene, ad esempio un'opera multimediale o un software, ha pieni diritti su di esso fino alla sua prima commercializzazione. Nel momento in cui il bene viene posto sul mercato con il consenso del suo proprietario, questi esaurisce i diritti su di esso (56). Il principio dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale è riconosciuto agli artt. 30 e 36 del Trattato della Comunità europea, relativamente alla libera circolazione delle merci. Il Green Paper del 1995 affronta la questione dell'applicabilità del principio dell'esaurimento comunitario dei diritti alle comunicazioni digitali, ed in particolare quando la comunicazione digitale va considerata come atto di prima commercializzazione dell'opera. L'esaurimento comunitario dei diritti è ammesso nel caso di vendita di programmi per computer nella Direttiva sulla protezione del software (art. 4, punto c) dove si stabilisce che "la prima vendita della copia di un programma nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all'interno della Comunità". Così la Direttiva sul diritto di noleggio (art. 1, comma 4) ammette che il diritto di distribuzione non deve esaurirsi all'interno della Comunità riguardo un bene tranne quando la prima vendita di quel bene nella Comunità viene effettuata dal proprietario o con il suo consenso (57). Allo stesso modo la Direttiva sulla protezione dei database stabilisce (art. 5, punto c) che "la prima vendita nella Comunità di una copia del database da parte del proprietario o con il suo consenso deve esaurire il diritto al controllo sulla rivendita di quella copia all'interno della Comunità" (58). Va notato, tuttavia, che entrambe le direttive fanno riferimento a beni "fisici". A conferma di ciò, il resoconto n° 33 alla direttiva sulla tutela dei database afferma che la questione del principio di esaurimento dei diritti non sorge nel caso di messa in commercio di database on-line in quanto attività da considerarsi "produzione di servizi", realizzata, non a caso, senza la necessità di produrre un bene materiale contenente l'opera digitale. L'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale risulta quindi limitato alla copia fisica che viene venduta e che passa sotto il controllo del nuovo proprietario. Pertanto, se un'opera "virtuale", un software o un documento digitale, viene incorporata in un bene "materiale", il principio dell'esaurimento dei diritti può applicarsi a quel bene. Ma quando la stessa opera viene trasmessa o commercializzata via rete telematica, l'esaurimento dei diritti su di essa non può essere esteso, mancando il bene "fisico" oggetto dei diritti stessi. Ne consegue la non applicabilità del principio dell'esaurimento comunitario dei diritti alle comunicazioni o commercializzazioni digitali, con la conseguente illiceità della successiva distribuzione della copia venduta effettuata senza l'autorizzazione del primo proprietario. La motivazione presentata dal Green Paper è evidente: non essendoci una inclusione dell'opera virtuale in un bene fisico, la sua ridistribuzione comporterebbe altre copie non autorizzate da parte del primo proprietario. Inoltre, trattandosi di licenza di beni immateriali, la distribuzione via rete telematica sarebbe da considerarsi "distribuzione di servizi" piuttosto che vendita (59). Va ricordato, da ultimo, che tale principio può essere applicato secondo la normativa europea alle vendite di beni materiali, compresi quelli contenenti opere digitali, soltanto se effettuate all'interno della Comunità, escludendo un principio di esaurimento dei diritti a livello "internazionale". In pratica, la copia di un bene, una volta posta in commercio in uno stato membro, può essere ridistribuita all'interno della comunità europea senza l'autorizzazione del primo proprietario; ma se la stessa copia è stata distribuita soltanto in paesi extracee, non può essere liberamente rivenduta e distribuita all'interno della Comunità senza l'autorizzazione del primo proprietario. 10. I diritti morali sulle opere digitali Con il termine "diritti morali" si intende l'insieme di quei diritti che il proprietario ha sulla propria opera a prescindere dal fatto che ne sia anche il titolare dei diritti di sfruttamento commerciale. Principali diritti morali sono il diritto ad essere riconosciuto autore dell'opera e il diritto che l'opera non venga rielaborata, distorta o comunque modificata. L'art. 6bis della Convenzione di Berna stabilisce che indipendentemente dai diritti economici dell'autore, ed anche successivamente al trasferimento di tali diritti, l'autore continua ad essere titolare del diritto ad essere riconosciuto quale l'autore dell'opera e di poter contestare ogni modifica, riduzione od altri cambiamenti della stessa opera ed ogni altro atto che possa pregiudicare il suo onore o la sua reputazione (60). Il Green Paper ribadisce l'importanza di mantenere la disciplina sui diritti morali anche per le comunicazioni digitali, tuttavia riconosce che la digitalizzazione dell'opera e la sua messa a disposizione su una rete telematica facilitano le attività che violano, quando non autorizzate, i diritti morali dell'autore, quali modifiche, manipolazioni o riutilizzazioni, anche parziali dell'opera. Risulta inoltre assai difficile individuare tali violazioni, soprattutto quando solo alcune porzioni di un'opera sono riutilizzate all'interno di una nuova, senza ovviamente indicarne la fonte. Nel caso di un'opera digitale il nome del suo autore può essere facilmente rimosso, così da trasmetterla lungo la rete telematica come anonima o con un altro nome. Si avverte quindi la necessità di un ulteriore rafforzamento della disciplina dei diritti morali applicata alle opere digitali, oltre all'esigenza di affiancare agli strumenti normativi gli strumenti tecnici idonei a riconoscere un'opera laddove questa sia stata riutilizzata per comporne di nuove o sia stata trasmessa lungo la rete in modo anonimo (61). 11. L'acquisizione e gestione dei diritti e gli strumenti tecnici per l'identificazione e protezione dell'autore Nella parte conclusiva del Green Paper del 1995, si prende in esame la gestione dei diritti d'autore per le comunicazioni digitali e le tecniche per l'identificazione e la protezione del loro autore. In particolare si riconosce l'esigenza di realizzare un sistema per la distribuzione delle opere digitali che garantisca il corrispettivo verso gli autori o i titolari dei diritti commerciali su tali opere. Una necessità oltremodo evidente nel caso di opere o prodotti multimediali che spesso appartengono a più soggetti, titolari, ad esempio, della parte testuale, o della parte musicale, così come dei filmati o delle immagini. Il Green Paper propone in questo caso la creazione di "collecting societies", ovvero di istituti, possibilmente realizzati a livello internazionale, che raccolgano i diritti dei titolari delle opere multimediali e li gestiscono facendo da unico punto di contatto con il potenziale acquirente. Le "collecting societies" sono definite nella direttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo (art. 1, comma 4) come le organizzazioni che gestiscono o amministrano i diritti d'autore ed i diritti correlati come unica funzione, o come funzione principale- (62). L'art. 9, comma 1, della stessa direttiva obbliga a gestire- attraverso "collecting societies" i diritti d'autore e i diritti correlati appartenenti agli autori e ai titolari della proprietà commerciale delle opere trasmesse via satellite e via cavo. Questa norma viene giustificata nel resoconto alla direttiva n° 28 con la necessità di "assicurare che le attività di negoziazione contrattuale non vengano messe in discussione a causa dell'intervento di un terzo titolare dei diritti su porzioni del programma" (63). Si tratta comunque di una normativa eccezionale. La regola applicata in altre direttive prevede soltanto la possibilità di costituire "collecting societies". E' il caso, ad esempio, della direttiva sui diritti di noleggio (art. 4) (64), che attribuisce alle normative degli stati membri la "facoltà" di costituire società nazionali per la gestione dei diritti d'autore, consentendo quindi la gestione di tali diritti in modo differente. Nel caso delle comunicazioni digitali il Green Paper propone la regola generale della facoltà di costituire collecting societies telematiche, invitando gli istituti nazionali già esistenti a fondare società comuni per la gestione dei diritti sulle opere multimediali, realizzando così quello che viene definito come l'"one-stop-shop" o "clearing house", al quale l'utente può rivolgersi, ottenendo la licenza dell'opera e garantendo così la tutela dei diritti a tutti gli autori ed ai titolari di quell'opera (65). Sul piano tecnico la gestione dei diritti delle opere multimediali può essere facilitata da soluzioni già disponibili sulla rete, come il tracing o "rintracciamento" delle copie distribuite in rete, in grado di individuare le copie esistenti di un documento digitale. In aggiunta a queste soluzioni, poiché l'utente può accedere direttamente all'opera digitale e scaricarla, appare opportuna la realizzazione di sistemi informatici per la gestione automatica dei diritti, detti Electronic Copyright Management Systems o ECMS, che registrino gli accessi, riscuotano le somme dovute dagli utenti tramite sistemi di pagamento elettronici e ridistribuiscano le royalties ai legittimi titolari. Il Green Paper non fa cenno al rischio che queste tecnologie di monitoraggio delle copie private di opere multimediali possano invadere la sfera personale degli utenti, violando in tal modo la normativa in materia di tutela della privacy, sia europea che degli stati membri. L'interesse del documento appare chiaramente concentrato sugli aspetti strettamente inerenti la tutela delle opere digitali in rete, ipotizzando scenari futuri caratterizzati da un crescente ricorso a tecniche di identificazione dell'opera che ne consentano il loro reperimento ovunque esse si trovino lungo la rete, così da identificare e reperire agevolmente eventuali copie non autorizzate. Tecniche di "marchiatura" delle opere o "tattooing" sono, in effetti, già disponibili. Altre, più sofisticate, sono in via di sviluppo nell'ambito di progetti di ricerca finanziati dalla Comunità europea come il progetto CITED (Copyright In Transmitted Electronic Documents) ed il progetto IMPRIMATUR (Intellectual Multimedia Property Rights Model And Terminology for Universal Reference). Il gruppo LAB invita tuttavia alla cautela di fronte all'applicazione di strumenti di monitoraggio e rintracciamento, che pongono inevitabilmente seri problemi per quanto riguarda la riservatezza dei dati personali (66). 12. Conclusioni La principale conclusione a cui giunge la Comunità europea attraverso il Green Paper ed i documenti successivi ad esso è che la normativa internazionale ed europea in materia di diritti d'autore è sufficiente a disciplinare le comunicazioni digitali, salvo alcune modifiche. Queste modifiche tendono ad accrescere i controlli e la protezione dei diritti d'autore, limitando il più possibile eventuali discrezionalità da parte degli utenti. In questa direzione va intesa, ad esempio, la limitazione del fair use per le comunicazioni digitali, così come l'individuazione di tecniche per il monitoraggio delle opere digitali messe a disposizione su una rete telematica. Va però fatta un'ultima considerazione. Una rete telematica globale, come è oggi Internet, deve gran parte del suo sviluppo al fatto di aver dato risposta all'esigenza di mettere in contatto intelligenze e culture, agevolando il più possibile il libero e rapido scambio di opinioni ed idee e favorendo in tal modo una reale collaborazione a livello internazionale. Internet si è affermata quindi con tre principali caratteristiche ed obiettivi: la globalità, che significa che tutti possono facilmente accedere e partecipare a quanto avviene in rete, ovunque essi si trovino; la libertà, che significa libertà di esprimere le proprie idee ed i propri interessi; ed infine l'anonimato, in quanto la partecipazione in rete non richiede l'identificazione della persona, che può in questo modo esprimersi in maniera più libera e riservata, senza dover rendere conto delle proprie opinioni. E' anche vero che diversi limiti vanno individuati nel momento in cui gli interessi reciproci vengono a scontrarsi. La libertà di Internet significa anche che nessuno può imporre le proprie opinioni, nè ledere gli interessi altrui. Ma è anche vero che l'obiettivo perseguito dal Green Paper del 1995, e dai vari documenti ufficiali internazionali, come il White Paper statunitense del 1996 e le proposte di modifica delle convenzioni internazionali richieste dalla Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, è quello di restringere e limitare il più possibile quelle caratteristiche dirompenti ed "innovative" che Internet attribuisce ai suoi utenti, la globalità, la libertà e l'anonimato appunto, a prescindere che gli utenti ne facciano o meno un uso corretto. E se l'estensione del concetto di riproduzione alla semplice lettura su video dei documenti messi a disposizione in rete, così come l'abolizione del fair use, a prescindere se l'utente faccia un uso della copia dell'opera digitale che leda o meno gli interessi commerciali e morali dell'autore, e, ancora, l'adozione di tecniche sempre più sofisticate di marchiatura, monitoraggio e tracing dei documenti nascono indubbiamente da concrete esigenze di tutela dei diritti d'autore più che da intenti di controllo di orwelliana memoria, è però anche assai probabile che soluzioni di questo genere rischiano di portare, in tempi relativamente brevi, ad annullare proprio quelle caratteristiche a cui Internet deve il suo attuale successo.
(2) Il sito Internet del Legal Advisory Board è http://www2.echo.lu/legal/en/lab/. (3) Quest'ultimo accordo ha definito una serie di diritti relativi ai programmi per computer non considerati dalla Convenzione di Berna tra cui la protezione del software come opera letteraria e la protezione di archivi di dati, anche in formato digitale, oltre che il riconoscimento dei diritti di noleggio in materia di software. Sempre in materia di diritti di proprietà intellettuale, va infine ricordata la Convenzione Universale sul diritto d'autore (UCC). (4) O.J. L. 122, 17 maggio 1991. (5) O.J. L. 77, 27 marzo 1996. (6) O.J. L. 346, 27 novembre 1992. (7) O.J. L. 290, 24 novembre 1993. (8) O.J. L. 248, 6 ottobre 1993. (9) Commission of the European Communities. Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology. COM(88) 172 final. Brussels, June 1998. (10) Commission of the European Communities. White Paper on Growth, Competitiveness, Employment: the Challenges and Ways forward into 21st Century. COM(93) 700 final. Brussels, 5 dicembre 1993. (11) Europe and the global information society, Reccomendations to the European Council. Brussels, 26 maggio 1994. (12) Commission of the European Communities. Europe's Way to the Information Society. An Action Plan. Brussels, 19.07.1994. http://www.ispo.cec.be/i nfosoc/backg/action.html. COM(94) 347 final. (13) Commission of the European Communities. Green Paper. Copyright and Related Rights in the Information Society, cit. (14) Commission of the European Communities. Follow-Up to the Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society. Brussels, 21.11.1996. COM(96) 586 final. http://www.ispo.cec.be/ infosoc/docs/com96586.html (15) Legal Advisory Board. Discussion of Commission Green Paper on Copyright. Luxembourg, 21 September 1995. www2.echo.lu/legal/e n/ipr/950921/minutes.html. (16) Legal Advisory Board. Reply to the Green Paper on Copyright and related Rights in the Information Society. www2.echo.lu/legal/en/i pr/reply/reply.html. (17) Legal Advisory Board. Copyright, Liability and Protection of Minors on the Information Networks. Minutes of the Meeting of 25 February 1997. http://www2.echo.lu/ legal/en/lab/970225/minutes.html. (18) Legal Advisory Board. Response to the Green Paper on the Protection of Minors and Human Dignity in Audiovisual and Information Services. Brussels, 1996. (19) Legal Advisory Board. Copyright, Liability and Protection of Minors on the Information Networks, cit. (20) Anche se l'invio di posta elettronica richiede comunque un caricamento di materiale sulla macchina, non si ha una vera e propria "pubblicazione" di tale materiale, che rimane accessibile solo al destinatario del messaggio. L'invio di posta elettronica andrebbe quindi considerato come comunicazione privata. (21) Legal Advisory Board. Copyright, Liability and Protection of Minors on the Information Networks, cit. (22) Legal Advisory Board. Response to the Green Paper on the Protection of Minors and Human Dignity in Audiovisual and Information Service, cit. (23) Nel 1996, un tribunale olandese ha deciso in maniera analoga alla valutazione del gruppo LAB nel caso Scientology vs. Spaink (12 Marzo 1996, n. 96/160): si trattava di un caso di diffusione di materiale considerato segreto appartenente alla Chiesa di Scientology, diffuso su un server anonimo olandese chiamato XS4ALL. Il tribunale olandese ha stabilito che il "connection provider" aveva fornito semplicemente una infrastruttura comunicativa, senza alcuna influenza sul contenuto dei messsggi trasmessi in rete, nè si è assunto la funzione di monitorare tali messaggi, al pari di una agenzia telefonica. Sempre nella stessa sentenza, si afferma che la responsabilità del "connection provider" può essere attribuita soltanto nel caso in cui è evidente che la pubblicazione del materiale è illegale e quando questo sia a conoscenza del provider. Il provider può essere considerato responsabile se, in questo caso, non mette in atto quelle cautele necessarie per impedire che la violazione continui, tra cui la cancellazione del materiale illecito. Per una analisi più completa della sentenza si veda Dolmans, M. e Schild A. Copyrights and the Internet. Fourth Annual Conference on International Intellectual Property Law & Policy. 11 e 12 aprile 1996. (24) Federal Office of Justice, Berna. internet - A new medium: new legal issues. Report of an Interdepartmental Working Party on penal, data protection and copyright aspects of the Internet. May 1996. (25) Si tratta in questo caso di materiale osceno e a contenuto eversivo, caricato su newsgroups internazionali e mirrorato, cioè copiato automaticamente, sul server di CompuServe, al fine di poter essere reso accessibile ai propri utenti. (26) Commission of the European Communities. Green Paper. Copyright and Related Rights in the Information Society, cit. (27) "multimedia products, that is to say combinations of data and works of different kinds, such as pictures (still or animated), text, music and software". Commission of the European Communities. Green Paper. Copyright and Related Rights in the Information Society, cit., p. 19. (28) "Only if appropriate minimum standards for the international protection of copyright and related rights in the new digital envoronment can quickly be agreed upon, can different approaches in domestic legislation and the creation of pirate heavens be avoided". Commission of the European Communities. Follow-Up to the Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society, cit., p. 20. (29) "Art. 1.1: For the purpose of this Directive, 'database' shall mean a collection of independent works, data or other materials arranged in a systematic or methodical way and individually accessible by electronic or other means". O.J. L. 77, 27 marzo 1996. (30) L'articolo 3.1 della Direttiva stabilisce che "Databases which, by reason of the selection or arrangement of their contents, constitutes the authors own intellectual creation shalll be protected as such by copyright". O.J. L. 77, 27 marzo 1996. (31) "Art. 7.1: Member States should provide for a right for the maker of the database which shows that there has been qualitatively and/or quantitatively a substantial invenstment in either the obtaining, verification of the whole or a substantial part, evaluated qualitatively and/or quantitatively of the contents of that database". O.J. L. 77, 27 marzo 1996. (32) "The Database Directive, of course, could produce for a Web page or Web site both copyright and sui generis protection if there is both intellectual input into the selection of the data as well as 'sweat of the brow'". Bond, Robert. EC Database Law and the Information Society. In http://dspace.dial.pipex .com/lawyers/databas.htm (33) Direttiva 93/83/ECC. 27 Settembre 1993, OJ 1993 L248/15. (34) Thomas Hoeren sostiene al contrario che la comunicazione al pubblico e l'use-on-demand differiscono solo tecnicamente. Nel primo caso le opere sono trasmesse ad un numero illimitato di utenti; nel secondo caso un numero illimitato di utenti può collegarsi alla collezione delle opere. In entrambi i casi, il pubblico ottiene la possibilità di usare opere protette. Queste similarità giustificherebbero un'analogia. Legal Aspects of Multimedia in Europe. Brunnstein, K. e P. Paul Sint. Intellectual Property Rights and New Technologies. Proceedings of the KnowRight '95 Conference. Österreichische Computer Gesellschaft. Wien, 1995, p. 58. (35)
"Ownership of copyright in a cinematographic work
shall be a matter for legislation in the country where
protection is claimed". Art. 14bis, comma 2a,
Convenzione di Berna per la protezione delle opere
artistiche e letterarie. (37)
"For transmission coming into the Community from
outside, other mechanisms must be considered, ar at least
safeguard clauses to ensure the protection of rights of
authors and the holders of related rights".
Commission of the European Communities. Green Paper.
Copyright and Related Rights in the Information Society,
cit., p. 42. (39) "Any sound or visual recording shall be considered as a reproduction for the purposes of this Convention". Convenzione di Berna, cit. (40) Computer Programs Directive, 91/250/EEC. (41) Per una valutazione della direttiva sulla protezione del software e della sua applicazione in Italia, si veda Quaderni di AIDA, n.1. La legge su software, commentario sistematico. A cura di Luigi Carlo Ubertazzi. Giuffrè, 1994. (42) Harper. G. Using Materials from the Internet. 1996. Su www.utsvstem.edu (43)
Legal Advisory Board. Discussion of Commission Green
Paper on Copyright, cit. (45) Commission of the European Communities. Follow Up to the Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society, cit. (46) "Art. 9.2: It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the reproduction of such works in certain special cases, provided that such reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author". Convenzione di Berna, cit. (47)
Hoeren T. Legal Aspects of Multimedia in Europe, cit., p.
60. (51) Frank Koch distingue tra le opere multimediali composte da un testo accompagnato da immagini e suoni dal software multimediale in cui l'applicazione multimediale prende la forma di software. Il software è qualcosa che può essere visto come una sorta di 'struttura profonda' dell'applicazione multimediale, nascosta al di sotto di una interfaccia colorata ed interattiva. Software multimediale sono ad esempio i videogames o i sistemi multimediali interattivi quando i dati sono "mescolati" con il sistema che ne consente la visualizzazione. In questo senso scaricare un Web browser dalla rete richiede l'autorizzazione da parte del titolare dei suoi diritti d'autore, in quanto programma di software, mentre la visualizzazione ad uso privato di pagine HTML vedrebbe il solo limite definito dalla Convenzione di Berna, senza la necessità di alcuna autorizzazione nel caso di uso privato non lesivo degli interessi commerciali dell'autore. Si veda Software Copyright for Multimedia Applications - The Approach of the EC Council Directive. In Brunnstein, K. e P. Paul Sint. Intellectual Property Rights and New Technologies. Proceedings of the KnowRight '95 Conference, p. 324. (52) O.J. L. 346, 27 novembre 1992. (53) "In more cases than at present, therefore, rightholders may enjoy, without limitation, an exclusive right to authorise or prohibit acts of reproduction. Such an approach should be taken where certain acts of reproduction would risk unreasonably prejudicing the rightholder's legitimate interests or which would conflict with normal exploitation of his intellectual property. In cases where such a risk is less significant or where such an exclusive right is not enforceable for whatever reason, the exclusive right might be replaced by a legal licence combined with a right to remuneration". Commission of the European Communities. Follow-Up to the Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society, cit., p. 8. (54)
For other cases the envisaged legislation will set out
closely defined fair use exceptions/limitations to the
exclusive right destined to accomodate the interests of
users or the public at large". Commission of the
European Communities. Follow-Up to the Green Paper on
Copyright and Related Rights in the Information Society,
cit., p. 8. (56) Si veda Waterschoot, Paul. An Overview of Recent Developments in Intellectual Property in the European Union. Fourth Annual Conference on International Intellectual Property Law & Policy. 11 e 12 aprile 1996, p. 1-15. (57) "Art. 1.4: The distribution right shall not be eshausted within the Community in respect of an object ... except where the first sale in the Community of that object is made by the rightholder or with his consent", Direttiva europea sui diritti di noleggio e su altri diritti correlati al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale, 91/250/EEC, OJ L 122/42 del 17 maggio 1991. (58) "The first sale in the Community of a copy of the database by the rightholder or with his consent shall exhaust the right to control resale of that copy within the Community". Art 5, punto c, Direttiva europea sulla protezione legale dei database, 96/9/EEC, OJ L 77/20 del 27 marzo 1996. (59) In un recente documento anche il gruppo LAB ha accettato la posizione della Commissione riguardo l'inapplicabilità del princio di esaurimento comunitario dei diritti alle comunicazioni digitali. Si veda Legal Advisory Board. Copyright, Liability and Protection of Minors on the Information Networks, cit. (60) "Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in realtion to, the said work, which would be prejudical to his honor or reputation". Art. 6bis della Convenzione di Berna, cit. (61) Si veda Ginsburg, Jane, Are There Moral Rights in Cyberspace? Fourth Annual Conference on International Intellectual Property Law & Policy. 11 e 12 aprile 1996, p. 365. (62) "For the purpose of this Directive 'collecting society' means any organization which manages or administers copyright or rights related to copyright as its sole purpose or as one of its main purpose". Art. 1, comma 4, Dierttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo, 93/83/EEC, 27 settembre 1993, OJ L 248/15. (63) "to ensure that the smooth operation of contractual arrangements is not called into question by the intervention of outsiders holding rights in individual parts of the programme". Resoconto n° 28 alla direttiva europea sulla trasmissione via satellite e via cavo, 93/83/EEC, 27 settembre 1993, OJ L 248/15. (64) O.J. L. 346, 27 novembre 1992. (65) Qualcosa di simile è stato già realizzato in Francia, dove la società per la gestione delle arti grafiche (ADAGP), quella per la gestione degli autori e dei compositori drammatici (SACD), quella degli autori, compositori ed editori musicali (SACEM), quella degli autori di opere multimediali (SCAM) e quella degli autori delle arti visive (SPADEM) hanno costituito un'unica società di gestione, la SESAM, per garantire una migliore tutela dei diritti nel caso di opere composite, come le opere multimediali. (66) Per ridurre il rischio di un uso commerciale di informazioni personali degli utenti, il gruppo LAB consiglia di adottare strumenti tecnici in grado ad impedire la commercializzazione non autorizzata e l'uso scorretto di questi dati raccolti mediante gli strumenti di monitoraggio delle opere digitali in rete. Si veda Legal Advisory Board. Reply to the Green Paper on Copyright and related Rights in the Information Society, cit. |
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