1. LIBERTA', RESPONSABILITA', SICUREZZA DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA
Nella comunicazione telematica l'informazione (intesa come scambio
interattivo di dati, testi, immagini e suoni ) tra i diversi soggetti
interconnessi è garatita come libertà fondamentale e richiede il rispetto
delle norme di legge che prevedono forme di responsabilità civili e penali per
attività svolte in violazione di diritti di terzi, tenendo conto delle
specificità dei mezzi di comunicazione informatici e telematici e delle
caratteristiche dei sistemi di controllo in relazione ai dati diffusi e
circolanti.
Nella piena consapevolezza dell'esigenza di assicurare insieme la libertà di
comunicazione e il rispetto dei diritti degli utenti e dei terzi interessati, i
gestori di rete si impegnano ad osservare ed a promuovere il presente
"Codice di autodisciplina".
2. DIRITTO AL NOME ED ALLO PSEUDONIMO
Ogni soggetto interconnesso ha diritto ad utilizzare nelle comunicazioni
telematiche il proprio nome ovvero di avvalersi di uno pseudonimo; tale ultimo
diritto tuttavia implica che, ai fini della tutela dei diritti altrui, siano
sempre comunicati al gestore di rete,che ha l'obbligo di conservare con tutte le
cautele come dati riservati e di mantenere aggiornati, l'identità e il recapito
del singolo utente.
3. TUTELA DEI DIRITTI DI TERZI
Ogni soggetto interconnesso è responsabile civilmente e penalmente secondo
le leggi vigenti a tutela dei terzi, per ogni attività lesiva dei diritti delle
persone e delle formazioni sociali rispetto ad ogni forma di discriminazione,
nonchè del diritto di autore o di brevetto in ordine alla originalità e qualità
dei dati e dei programmi che immette e distribuisce, a qualsiasi titolo.
4. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI SOGGETTI INTERCONNESSI
Nessuna informazione - anche indiretta - in ordine alla identità ed al
recapito dei soggetti interconnessi potrà essere diffusa o fornita a terzi dal
gestore di rete ,ad eccezione dei casi in cui :
a)vi sia l' espresso e consapevole consenso espresso in forma scritta dai
soggetti interessati, con specifica autorizzazione alla diffusione dei propri
dati personali;
b) tali informazioni siano richieste al gestore di rete con ordine della
magistratura per l'esercizio del diritto di rettifica o a tutela del diritto
d'autore o di brevetto o per la identificazione di responsabili di reati
commessi mediante tecnologie informatiche o telematiche.
Nessuna informazione in ordine alla identità ed al recapito dei soggetti
interconnessi potrà essere fornita a uffici o enti pubblici dal gestore di rete
salvo che ciò sia espressamente previsto da norme di legge nell'ambito della
regolamentazione specifica dell'attività degli uffici o enti richiedenti.
Nei casi di indagini giudiziarie e di polizia aventi ad oggetto reati
commessi attraverso la comunicazione telematica il gestore di rete ha l'obbligo
di fornire con la massima tempestività collaborazione tecnica ed operativa alle
autorità richiedenti.
5. RESPONSABILITA' DEL GESTORE DI RETE
Il gestore della rete assicura piena conoscenza delle potenzialità tecniche
dei servizi offerti e delle eventuali incompatibilità derivanti da procedure di
connessione o dalla utilizzazione di hardware o software particolare ed in
merito assicura tempestivamente forme di accesso e di consulenza per i soggetti
interconnessi richiedenti.
Il gestore di rete è obbligato :
- ad adottare tutte le misure tecniche occorrenti, nell'ambito degli standard più
attuali, per prevenire danni ai soggetti interconnessi derivanti da accessi non
autorizzati di terzi ai dati ed ai servizi offerti;
- ad informare i soggetti interconnessi sul livello di sicurezza del sistema;
- a verificare il corretto e leale comportamento dei soggetti interconnessi in
presenza di ripetuti tentativi di accesso non autorizzato a dati riservati o ai
sistemi informatici interconnessi, informando tempestivamente i soggetti
interessati, e nei casi di particolare gravità le forze di polizia, per
consentire la tempestiva identificazione dei responsabili.
- ad informare con completezza e correttezza gli utenti interessati sulle
modalità di accesso ai servizi nonchè sulle relative tariffe e sui costi di
accesso al sistema e ai servizi; tali informazioni dovranno essere visualizzate
immediatamente in ogni ipotesi di richiesta di accesso o di ricerca di dati o
servizi a pagamento .
6.RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI SERVIZI INTERCONNESSI
Le amministrazioni, gli enti pubblici, le società a partecipazione pubblica
che offrono servizi e che si collegano in rete, nel rispetto dei principi
generali fissati dalla legislazione in materia di procedimento amministrativo e
di ordinamento degli enti locali favoriscono la più ampia forma di accesso e di
partecfipazione ai soggetti interconnessi in rete, che richiedano certificazioni
, copie di documenti ed atti o di nomartiva nazionale o lacale in loro possesso.
Le amministrazioni, gli enti pubblici, le società a partecipazione pubblica
che offrono servizi o informazioni facilitano e promuovono ogni utile forma di
comunicazione interattiva tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni che
possa sostituire o integrare la corrispondenza o lo scambio di note informative
per via formale o mediante supporto su carta la prenotazione di servizi resi
mediante contatto diretto, come i servizi sanitari.
Per le essenziali modalità di identificazione dei soggetti richiedenti
servizio informazioni in rete potrà essere richiesta ai soggetti richiedenti
l'indicazione del proprio codice fiscale e della linea telefonica utilizzta paer
l'interscambio di dati.
è in ognio caso garantita la riservatezza di ogni interscambio informativo in
assenza del consenso alla diffusione esterna dei dati da parte dei soggetti
interessati ,espressamente rilasciato in forma scritta .
Nel caso di prestazioni o informazioni riguardanti la intimità personale dei
soggetti richiedenti ,nel rispetto delle disposizioni europee, le amministrazini
non potranno in alcun caso cedere a soggetti collegati o terzi, mediante la
rete, i dati personali raccolti o elaborati.
7. PARI TRATTAMENTO E PARI OPPORTUNITà PER I FORNITORI DI INFORMAZIONI E PER
I SOGGETTI INTERCONNESSI
Nelle attività interattive svolte attraverso la rete tutti i soggetti
interconnessi e i fornitori di informazioni o servizi hanno diritto ad eguale
trattamento a parità di condizioni e a pari opportunità informative con
riguardo all'accesso alle informazioni ed ai servizi offerti .
In particolare è garantita ai soggetti interessati l'inserzione, ove
richiesta, di propri codici speciali di identificazione per consentire
l'immediata interconnessione o la inserzione in particolari "aree" di
servizio per facilitare l'accesso degli utenti .
8.INTERCONNESSIONI CON ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE
Nelle attività interattive svolte attraverso la rete viene favorita la più
ampia integrazione informativa dei mezzi di comunicazione e la più ampia
diffusione di informazioni provenienti dalle diverse fonti .
Nella gestione e nella programmazione delle attività della rete dovranno
essere adeguatamente promosse e incentivate le interconnessioni tra fonti
informative, mediante collegamenti con organi di stampa, case editrici ,radio e
televisioni, agenzie di informazione, in particolare se a carattere
specializzato o locale.
9. FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO E SPAZI PUBBLICITARI
Per il finanziamento del servizio o per l'offerta di servizi gratuiti, sono
predisposti inserimenti grafici o dati o servizi a carattere pubblicitario, nel
rispetto dei principi posti dalla legislazione vigente e dal Codice di
autodisciplina pubblicitaria
In cooperazione con l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria sono studiate
forme di controllo sugli inserti pubblicitari diffusi tramite la rete .
10. GARANZIE PER GLI UTENTI E PER I TERZI
Ogni rete, in piena autonomia, predispone una struttura interna, o affida ad
un soggetto responsabile del sistema, per garantire l'attuazione dei principi di
autodisciplina nonchè il compito di verificare periodicamente l'opportunità di
predisporre specifiche procedure di accesso o di comportamento nel rispetto dei
principi fondamentali fissati dal presente codice.
è istituito un "Comitato di garanzia per la comunicazione
telematica", formato da tre persone di riconosciuta esperienza e
indipendenza, con compiti di raccolta delle adesioni e di promozione di
iniziative per favorire la conoscenza e l'attuazione delle norme di
autodisciplina nonchè per la raccolta delle segnalazioni di ipotesi di
violazione e la risoluzione di problemi in merito alla applicazione dei relativi
principi e lo studio della loro revisione e integrazione.
I componenti del Comitato sono nominati per un periodo di tre anni, su
designazione delle associazioni dei gestori di reti telematiche con la
consultazione delle associazioni di utenti e di consumatori interessate; essi
agiscono in piena autonomia ed indipendenza e in collaborazione con le strutture
interne o i soggetti responsabili delle singole reti .
I gestori di rete e gli utenti si obbligano al rispetto delle determinazioni
adottate dal Comitato di garanzia e ne assicurano la più ampia pubblicità.
Il presente codice potrà essere soggetto periodicamente a integrazioni o
revisioni sulla base delle osservazioni motivate degli utenti e dei gestori di
rete.
(31.05.95)
Il prof. Giuseppe Corasaniti, magistrato, è docente di diritto dei mezzi comunicazione alla LUISS